Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2026, n. 4833
CASS
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione all'art. 448, comma 2-bis, e all'art. 446, comma 5, cod. proc. pen.

    La Corte ribadisce il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'accordo tra imputato e pubblico ministero, una volta manifestato il consenso da entrambe le parti, diviene irrevocabile e non modificabile unilateralmente, salvo casi particolari non pertinenti al caso di specie.

  • Rigettato
    Violazione di legge processuale in relazione all'art. 446, comma 5, cod. proc. pen.

    La Corte ritiene il motivo infondato poiché l'art. 446, comma 5, cod. proc. pen. è volto a verificare la volontarietà originaria della richiesta e non eventuali mutamenti di volontà sopravvenuti, e nel caso di specie non si allega un difetto originario di volontarietà.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per violazione di legge processuale in conseguenza della violazione del principio di immediatezza della pronuncia della sentenza, ex art. 448, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte ritiene che la violazione del principio di immediatezza della pronuncia, pur prevista dall'art. 448, comma 1, cod. proc. pen., non è sanzionata da nullità esplicita e integra, al più, una mera irregolarità, in analogia con l'art. 525, comma 1, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2026, n. 4833
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4833
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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