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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/02/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36365/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 36365/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 13 febbraio 2025 ad ore 9.08 innanzi al dott. Claudio Tranquillo, sono comparsi:
Per nessuno compare. Parte_1
Per l'avv. Eva Billò in sost. avv. FAGGELLA CHRISTIAN Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
L'avv. Billò si riporta agli atti, precisa in conformità e discute la causa;
chiede altresì condanna ex art. 96 c.p.c. alla luce anche della condotta serbata dal momento della procedura di mediazione. Previa camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Claudio Tranquillo
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36365/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUFFIER MANUEL, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA DE AMICIS, 10 28069 TRECATE presso il difensore avv. RUFFIER MANUEL ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAGGELLA CHRISTIAN, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO, 43 MILANO presso il difensore avv. FAGGELLA CHRISTIAN CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, Nel merito ed in via principale: revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo per le argomentazioni esposte in atti e da intendersi qui per integralmente ritrascritte, assolvendo l'opponente da ogni domanda di controparte. In via di subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente alle somme che risulteranno effettivamente dovute in virtù di quanto effettivamente provato. In tutti i casi non concedersi la provvisoria esecuzione al decreto opposto mancando la prova dei requisiti di cui all'art. 642 c.p.c. . Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. In via istruttoria: Si chiede sin d'ora venga ammessa CTU contabile volta al ricalcolo della somma ceduta affinché venga determinata la sua composizione e ricalcolata, previa verifica di eventuali anomalie finanziarie;
Con ogni più ampia riserva di meglio dedurre, eccepire, produrre documenti, formulare capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze sopra indicate, con riserva di indicare i testimoni e di integrare le produzioni documentali. Ogni ulteriori istanze riservate in esito alle deduzioni eventualmente svolte dalla convenuta. Si producono: 1) Ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo notificato;
si dichiara che il valore della causa è pari a € 27.256,68 e pertanto il contributo unificato, ridotto del 50% è pari a € 259,00 e € 27,00 anticipazioni.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: -concedere, per le superiori ragioni esposte, la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 10213/2024 del 23.07.2024, RG n. 19063/2024, notificato 20.08.2024 emesso dal Tribunale di Milano in persona della Dott.ssa Laura Maria Cosmai, con ogni idonea e conseguente statuizione;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: -respingere integralmente l'avversa opposizione, in ogni suo punto, quanto ad ogni eccezione, domanda principale e subordinata di merito spiegata, siccome pretestuosa ed infondata per le superiori ragioni esposte e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 10213/2024 del 23.07.2024, RG n. 19063/2024, notificato 20.08.2024 emesso dal Tribunale di Milano in persona della Dott.ssa Laura Maria Cosmai, con ogni idonea e conseguente statuizione;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO -nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la società C.F.: , con sede in Parte_1 P.IVA_1
pagina 2 di 4 20097 San Donato Milanese (MI), Via Unica Bolgiano n. 18, in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale debitrice principale, a pagare in favore della società la somma complessiva di Euro Controparte_1
27.256,68 (diconsi ventisettemiladuecentocinquantasei/68) qual saldo debitore al 28/10/2022 del contratto di conto corrente n. 218099 già in essere presso la filiale di Rho della di Milano, Controparte_2 oltre interessi di mora da calcolarsi sull'importo capitale girato a sofferenza (pari ad Euro 26.611,88) al tasso contrattuale (nei limiti dei tassi soglia) dal 29/10/2022 al saldo effettivo, e comunque entro i limiti dei tassi soglia pro-tempore vigenti dal sino all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento della maggiore o minor somma accertata in corso di causa, con ogni idonea e conseguente statuizione. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede sin d'ora rigettarsi l'avversa richiesta di CTU tecnica-contabile siccome nella specie evidentemente inutile ed esplorativa per le su esposte ragioni, riservata l'articolazione dei mezzi istruttori anche a riprova che dovessero rendersi necessari nei termini di legge. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 10213/2024 emesso da questo tribunale a favore di
[...]
a opera di CP_1 Parte_1
Come allegato da parte ricorrente in via monitoria, “la pretesa creditoria portata dal suddetto decreto è pari a: ▪ Euro 27.256,68= quale saldo debitore al 28/10/2022 del contratto di conto corrente n. 218099 già in essere presso la filiale di Rho della di Milano, oltre interessi Controparte_2 di mora da calcolarsi sull'importo capitale girato a sofferenza (pari ad Euro 26.611,88) al tasso contrattuale (nei limiti dei tassi soglia) dal 29/10/2022 al saldo effettivo”. In sede di mediazione relativa al procedimento n. 2978/24, tra le parti è stato raggiunto un accordo, relativo anche al decreto in oggetto. Si riporta di seguito alcune parti dell'accordo:
pagina 3 di 4 L'accordo di cui supra è stato sottoscritto dall'odierna opponente. La stessa ha quindi riconosciuto il suo debito nei confronti di controparte, odierna convenuta. Ex art. 1988 c.c. era pertanto onere dell'odierna opponente la prova dell'insussistenza del credito. Parte opponente invece si è limitata a contestare la titolarità del credito in capo all'odierna convenuta, tralasciando il fatto che era suo onere provare il contrario (ossia la permanenza del credito presso la cedente, ovvero la cessione a un terzo). Parte opponente inoltre, al di là delle allegazioni, neppure articolate in termini di accertamento negativo, non ha articolato mezzi di prova. Consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto, da dichiarare esecutivo (non vi è necessità di mediazione, avendone già formato oggetto). Spese pari a € 5.000,00 (avuto riguardo al valore della causa, alla semplicità della stessa e all'assenza di una fase istruttoria in senso stretto), oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 10213/2024 emesso da questo tribunale e ne DICHIARA L'esecutività CONDANNA al pagamento in favore di di € 5.000,00 oltre spese generali Email_1 Controparte_1
15% c.p.a. e i.v.a. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Milano, 13 febbraio 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 36365/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 13 febbraio 2025 ad ore 9.08 innanzi al dott. Claudio Tranquillo, sono comparsi:
Per nessuno compare. Parte_1
Per l'avv. Eva Billò in sost. avv. FAGGELLA CHRISTIAN Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
L'avv. Billò si riporta agli atti, precisa in conformità e discute la causa;
chiede altresì condanna ex art. 96 c.p.c. alla luce anche della condotta serbata dal momento della procedura di mediazione. Previa camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Claudio Tranquillo
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36365/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUFFIER MANUEL, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA DE AMICIS, 10 28069 TRECATE presso il difensore avv. RUFFIER MANUEL ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAGGELLA CHRISTIAN, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO, 43 MILANO presso il difensore avv. FAGGELLA CHRISTIAN CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, Nel merito ed in via principale: revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo per le argomentazioni esposte in atti e da intendersi qui per integralmente ritrascritte, assolvendo l'opponente da ogni domanda di controparte. In via di subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente alle somme che risulteranno effettivamente dovute in virtù di quanto effettivamente provato. In tutti i casi non concedersi la provvisoria esecuzione al decreto opposto mancando la prova dei requisiti di cui all'art. 642 c.p.c. . Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. In via istruttoria: Si chiede sin d'ora venga ammessa CTU contabile volta al ricalcolo della somma ceduta affinché venga determinata la sua composizione e ricalcolata, previa verifica di eventuali anomalie finanziarie;
Con ogni più ampia riserva di meglio dedurre, eccepire, produrre documenti, formulare capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze sopra indicate, con riserva di indicare i testimoni e di integrare le produzioni documentali. Ogni ulteriori istanze riservate in esito alle deduzioni eventualmente svolte dalla convenuta. Si producono: 1) Ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo notificato;
si dichiara che il valore della causa è pari a € 27.256,68 e pertanto il contributo unificato, ridotto del 50% è pari a € 259,00 e € 27,00 anticipazioni.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: -concedere, per le superiori ragioni esposte, la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 10213/2024 del 23.07.2024, RG n. 19063/2024, notificato 20.08.2024 emesso dal Tribunale di Milano in persona della Dott.ssa Laura Maria Cosmai, con ogni idonea e conseguente statuizione;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: -respingere integralmente l'avversa opposizione, in ogni suo punto, quanto ad ogni eccezione, domanda principale e subordinata di merito spiegata, siccome pretestuosa ed infondata per le superiori ragioni esposte e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 10213/2024 del 23.07.2024, RG n. 19063/2024, notificato 20.08.2024 emesso dal Tribunale di Milano in persona della Dott.ssa Laura Maria Cosmai, con ogni idonea e conseguente statuizione;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO -nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la società C.F.: , con sede in Parte_1 P.IVA_1
pagina 2 di 4 20097 San Donato Milanese (MI), Via Unica Bolgiano n. 18, in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale debitrice principale, a pagare in favore della società la somma complessiva di Euro Controparte_1
27.256,68 (diconsi ventisettemiladuecentocinquantasei/68) qual saldo debitore al 28/10/2022 del contratto di conto corrente n. 218099 già in essere presso la filiale di Rho della di Milano, Controparte_2 oltre interessi di mora da calcolarsi sull'importo capitale girato a sofferenza (pari ad Euro 26.611,88) al tasso contrattuale (nei limiti dei tassi soglia) dal 29/10/2022 al saldo effettivo, e comunque entro i limiti dei tassi soglia pro-tempore vigenti dal sino all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento della maggiore o minor somma accertata in corso di causa, con ogni idonea e conseguente statuizione. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede sin d'ora rigettarsi l'avversa richiesta di CTU tecnica-contabile siccome nella specie evidentemente inutile ed esplorativa per le su esposte ragioni, riservata l'articolazione dei mezzi istruttori anche a riprova che dovessero rendersi necessari nei termini di legge. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 10213/2024 emesso da questo tribunale a favore di
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a opera di CP_1 Parte_1
Come allegato da parte ricorrente in via monitoria, “la pretesa creditoria portata dal suddetto decreto è pari a: ▪ Euro 27.256,68= quale saldo debitore al 28/10/2022 del contratto di conto corrente n. 218099 già in essere presso la filiale di Rho della di Milano, oltre interessi Controparte_2 di mora da calcolarsi sull'importo capitale girato a sofferenza (pari ad Euro 26.611,88) al tasso contrattuale (nei limiti dei tassi soglia) dal 29/10/2022 al saldo effettivo”. In sede di mediazione relativa al procedimento n. 2978/24, tra le parti è stato raggiunto un accordo, relativo anche al decreto in oggetto. Si riporta di seguito alcune parti dell'accordo:
pagina 3 di 4 L'accordo di cui supra è stato sottoscritto dall'odierna opponente. La stessa ha quindi riconosciuto il suo debito nei confronti di controparte, odierna convenuta. Ex art. 1988 c.c. era pertanto onere dell'odierna opponente la prova dell'insussistenza del credito. Parte opponente invece si è limitata a contestare la titolarità del credito in capo all'odierna convenuta, tralasciando il fatto che era suo onere provare il contrario (ossia la permanenza del credito presso la cedente, ovvero la cessione a un terzo). Parte opponente inoltre, al di là delle allegazioni, neppure articolate in termini di accertamento negativo, non ha articolato mezzi di prova. Consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto, da dichiarare esecutivo (non vi è necessità di mediazione, avendone già formato oggetto). Spese pari a € 5.000,00 (avuto riguardo al valore della causa, alla semplicità della stessa e all'assenza di una fase istruttoria in senso stretto), oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 10213/2024 emesso da questo tribunale e ne DICHIARA L'esecutività CONDANNA al pagamento in favore di di € 5.000,00 oltre spese generali Email_1 Controparte_1
15% c.p.a. e i.v.a. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Milano, 13 febbraio 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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