Ordinanza collegiale 24 novembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 19/12/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01160/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00291/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 291 del 2025, proposto da
Zafettieri ON IN, rappresentata e difesa dall'avvocato Sebastiano Rodà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 201/2023, emessa in data 08/03/2023 dal Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro – Giudice Dott.ssa Giulia Bertolino, notificata in data 10/03/2023 e passata in giudicato (giusta attestazione del 06.03.2025 del Tribunale di Bergamo), in materia di Retribuzione Professionale Docenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. TO IN EL, vista la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente, e udito l’avv. Miele per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso .
1.1. La ricorrente, docente di scuola primaria, ha proposto ricorso dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 114 e ss. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro n. 201/2023 pubblicata in data 8 marzo 2023, nella parte in cui il Ministero è stato condannato a pagare alla ricorrente la somma di € 875,41 oltre interessi dal dovuto al saldo, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) prevista dall’art. 7 CCNL 15/3/2001 per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio per il Ministero convenuto con contratto a tempo determinato.
1.2. Ha esposto la ricorrente che la predetta sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione nel termine di legge (come da attestazione di cancelleria prodotta in atti), non è stata eseguita dall’Amministrazione, non essendo stato ancora effettuato l’accredito dell’importo liquidato in sentenza.
1.3. Inoltre, è decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (avvenuta il 10 marzo 2023) previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
1.4. Alla stregua di quanto esposto, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza, adottando tutti gli atti a tal fine necessari. Ha chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento e la condanna dell’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
2. Svolgimento del processo .
2.1. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio depositando relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale di Bergamo, corredato dalla pertinente documentazione, esponendo le difficoltà e gli ostacoli di natura tecnica e contabile evidenziati dalle Ragionerie Territoriali dello Stato, su tutto il territorio nazionale, per dare esecuzione alle numerose sentenze concernenti, come quella in esame, la corresponsione della R.P.D., a causa della serialità del contenzioso e della consistenza complessiva dell’impegno finanziario a tal fine occorrente, problematiche non ancora completamente risolte; peraltro, nel caso di specie, l’USR ha evidenziato e documentato di aver già provveduto a pagare all’odierna ricorrente le spese del giudizio di merito liquidate in sentenza.
2.2. Successivamente, peraltro, lo stesso dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale di Bergamo, con nota del 13 ottobre 2025, ha dato atto che l’Ufficio, a seguito di recenti modifiche nell’organizzazione interna dell’U.S.R., ha provveduto a disporre il pagamento alla parte ricorrente dell’intero importo dovutole a titolo di R.P.D., come si evincerebbe da un prospetto asseritamente allegato sub 1 (che tuttavia non è stato prodotto in giudizio).
2.3. In prossimità dell’udienza camerale del 20 novembre 2025, la difesa di parte ricorrente ha depositato brevi note difensive, richiamando le argomentazioni rassegnate in atti e chiedendo la decisione del ricorso, senza fare alcun riferimento a quanto dichiarato dal dirigente dell’USR e senza confermare (o meno) l’intervenuto adempimento.
2.4. Con ordinanza n. 166 del 24 novembre 2025, il Collegio ha ritenuto necessario, ai fini della definizione del giudizio e dell’eventuale declaratoria di cessazione della materia del contendere, invitare: l’Avvocatura distrettuale dello Stato a depositare in giudizio, entro giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della ordinanza, l’allegato n. 1 alla relazione del dirigente dell’USR di Bergamo del 13 ottobre 2025, depositata in giudizio il 17 ottobre 2025; (ii) la difesa di parte ricorrente a confermare (o meno), con un breve scritto o anche oralmente in udienza, l’intervenuto pagamento del dovuto.
2.5. L’Avvocatura distrettuale dello Stato non ha adempiuto all’incombente istruttorio.
2.6. La difesa di parte ricorrente ha invece integrato la propria documentazione (depositando il cedolino relativo allo stipendio di settembre 2025 della ricorrente) e prodotto una memoria difensiva, nella quale ha dato atto che il Ministero resistente, in esecuzione della sentenza per cui è causa, ha provveduto al pagamento alla ricorrente, a fine settembre 2025, dell’importo lordo di € 795,30, a titolo di “arretrati a credito” e “importo da sentenza a.p.”, senza specificare il numero della sentenza. Considerato che la sentenza aveva riconosciuto alla ricorrente l’importo di € 875,41 oltre interessi dal dovuto al soddisfo, parte ricorrente ha lamentato che l’adempimento nelle more intervenuto sarebbe solo parziale, oltre ad essere intervenuto comunque tardivamente (e ciò anche ai fini della liquidazione delle spese di lite). Ha quindi chiesto conclusivamente che il Ministero sia condannato al pagamento dell’integrale credito vantato dalla ricorrente e alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore dei suoi difensori antistatari.
2.7. All’udienza camerale del 17 dicembre 2025, sentito il difensore dell’Amministrazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Decisione .
3.1. Alla luce di quanto dedotto e documentato dalla parte ricorrente, la materia del contendere può ritenersi cessata solo in parte, mentre nella parte residua il ricorso deve essere accolto, nei sensi qui di seguito precisati.
3.2. Preliminarmente deve rilevarsi che l’Avvocatura distrettuale dello Stato non ha adempiuto allo specifico incombente istruttorio disposto dalla Sezione con l’ordinanza collegiale n. 166 del 24 novembre 2025, omettendo di depositare in giudizio il documento allegato sub 1 dal dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale alla propria relazione del 13 ottobre 2025, dalla quale - secondo la deduzione del predetto dirigente – si sarebbe dovuta evincere l’integrale esecuzione della sentenza per cui è causa.
3.3. Parte ricorrente ha invece adempiuto all’incombente a proprio carico integrando la propria documentazione e depositando una memoria difensiva, nella quale ha evidenziato che nelle more del giudizio l’amministrazione ha provveduto ad accreditare alla ricorrente, con il cedolino di settembre 2025, soltanto parte dell’importo liquidato dal Tribunale di Bergamo con la sentenza per cui è causa: è stato infatti accreditato il minor importo di € 795,30 a titolo di “arretrati a credito” e “importo da sentenza a.p.”, in luogo del maggior importo di “€ 875,41 oltre interessi dal dovuto al saldo” liquidato dal giudice ordinario.
3.4. La difesa erariale non ha contestato formalmente la deduzione e la produzione difensiva di parte ricorrente, né per iscritto né oralmente in udienza, laddove il difensore dell’Amministrazione ha fatto presente (senza però documentarlo) di aver richiesto all’Ufficio competente la trasmissione del documento richiesto dal TAR, ma di non aver ricevuto alcun riscontro.
3.5. Alla luce di tali considerazioni, osserva il Collegio che il fatto nuovo allegato dalla parte ricorrente, ossia l’avvenuto adempimento solo parziale della sentenza azionata da parte dell’Amministrazione resistente, si deve ritenere provato, sia alla luce del documento da ultimo prodotto dalla difesa di parte ricorrente, sia in forza del principio di non contestazione di cui all’art. 64 comma 2 c.p.a.
3.6. Ne consegue che deve essere dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere fino alla concorrenza dell’importo di € € 795,30 documentato dalla parte ricorrente.
3.7. Per la parte residua, invece, occorrente a soddisfare integralmente il credito di parte ricorrente accertato dal giudice ordinario ( “€ 875,41 oltre interessi dal dovuto al saldo”), il ricorso deve essere accolto.
3.7.1. Infatti, la sentenza del giudice del lavoro oggetto della domanda di ottemperanza è passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria prodotta in atti. Risulta pure decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro.
3.7.2. Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
3.7.3. Non è contestato in giudizio che, allo stato, il Ministero ha dato esecuzione solo parziale alla sentenza per cui è causa, provvedendo al pagamento del minor importo di € 795,30 sul maggior importo di “€ 875,41 oltre interessi dal dovuto al saldo” liquidato dal giudice ordinario.
3.7.4. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso va quindi accolto in parte, con la conseguente condanna del Ministero resistente a dare completa ed integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
3.7.5. In caso di persistente inadempimento alla scadenza del predetto termine, all’esecuzione provvederà un commissario ad acta, che sin d’ora si nomina nel Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di individuare e delegare il concreto esercizio dei poteri commissariali ad uno o più dirigenti e/o funzionari incardinati all’interno della Direzione generale istituzionalmente competente a provvedere al pagamento degli emolumenti della Retribuzione Professionale Docenti.
3.7.6. Ai predetti incombenti, e alla completa ottemperanza della sentenza per cui è causa, il Commissario ad acta provvederà, nei sensi sopra indicati, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione della presente sentenza, anche ricorrendo, in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dell'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 e relativi decreti attuativi.
3.7.7. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
3.7.8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
3.7.9. Non vi è luogo a provvedere sul rimborso del contributo unificato, avendo parte ricorrente allegato in giudizio una dichiarazione di esenzione dal pagamento del tributo per ragioni reddituali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), in parte dichiara cessata la materia del contendere, e in parte accoglie il ricorso, nei sensi e per gli effetti precisati in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Non luogo a provvedere sul rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO PE, Presidente
TO IN EL, Consigliere, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO IN EL | RO PE |
IL SEGRETARIO