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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CA NO, LA
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1242/2020 depositato il 03/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicandro Garganico - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-071049-19-0031711-21 TRIBUTO PROVINC 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-071049-19-0031711-21 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-071049-19-0031711-21 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-071049-19-0031711-21 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso
Resistente/Appellato: conferma il pagamento del ricorrente e si associa alla richiesta di cmc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento relativo alla Tassa Rifiuti (TARI) anni 2017-2018 2019 - provvedimento n. 1-071049-19-0031711-21, emesso il 31.10.2019 in relazione all'immobile sito in Indirizzo_2 piano terra, composto di 3 vani utili ed accessori con area di parcheggio scoperto, contraddistinto dal n. 29/A del gruppo
D, con accesso da Indirizzo_3, distinto in NCEU al foglio Indirizzo_4 – categoria A3 per omessa denuncia del predetto immobile ai fini dell'applicazione della T.A.R.S.U. in complessivi € 628,00, di cui € 490,67, a titolo di tassa, € 107,46, a titolo di sanzione, € 19,62 per Tributo provinciale, € 4,45 a titolo di interessi ed € 5,88 per spese di notifica, con termine di 60 giorni dalla notifica del medesimo atto di accertamento per il pagamento della stessa.
Esponeva che l'atto di accertamento così come effettuato era evidentemente illegittimo, posto che, a seguito di sentenza definitiva n. 2335/2002 emessa dal Tribunale di Foggia in data 20.11.2002, risultava essere proprietaria di:
a) Appartamento sito in Indirizzo_2” piano terra, composto di 3 vani utili ed accessori con area di parcheggio scoperto, contraddistinto al n. 29/A del gruppo D, con accesso da Indirizzo_1, contraddistinto in catasto urbano al foglio Indirizzo_4 – categoria A3, classe 3^, consistenza 5 vani, superficie catastale 103 mq, superficie catastale escluse aree scoperte 75 mq;
b) Area Urbana di pertinenza dell'appartamento sub A), comprensiva del terrazzino, marciapiede e area parcheggio scoperta, della superficie complessiva di 650 mq, sito in Indirizzo_2
, contraddistinto in catasto urbano al foglio Indirizzo_5 sub 0 – categoria “F1”area urbana;
che sebbene la predetta sentenza fosse divenuta definitiva e passata in giudicato, tuttavia l'accertamento del diritto di proprietà dell'istante su dette unità immobiliari era purtroppo ancora sub iudice, in attesa di definizione, a seguito di altro procedimento giudiziario instaurato dai Nominativo_1 e Nominativo_2 causa civile pendente innanzi al Tribunale di Foggia R.G. 92000277/2012), che peraltro ancora di fatto le possedevano, mantenendole nella loro piena disponibilità, come da certificazione storica del fascicolo telematico,
che le unità immobiliari “sub a) e b)”, allo stato, erano inoltre del tutto inagibili ed inabitabili.
Tanto premesso, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva il Comune di San Nicandro Garaganico che chiedeva di rigettare il ricorso proposto poiché del tutto infondato, con conferma dell'accertamento opposto.
All'udienza del 14.11.2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio, posto che, con nota del 10.11.2025, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti e all'azione.
Quanto alle spese, stante l'atteggiamento processuale di parte ricorrente, queste possono essere integralmente compensate,.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia il 14.11.2025
Il Giudice rel.
ET BI
Il Presidente Antonio D'Alessio
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CA NO, LA
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1242/2020 depositato il 03/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicandro Garganico - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-071049-19-0031711-21 TRIBUTO PROVINC 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-071049-19-0031711-21 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-071049-19-0031711-21 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-071049-19-0031711-21 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso
Resistente/Appellato: conferma il pagamento del ricorrente e si associa alla richiesta di cmc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento relativo alla Tassa Rifiuti (TARI) anni 2017-2018 2019 - provvedimento n. 1-071049-19-0031711-21, emesso il 31.10.2019 in relazione all'immobile sito in Indirizzo_2 piano terra, composto di 3 vani utili ed accessori con area di parcheggio scoperto, contraddistinto dal n. 29/A del gruppo
D, con accesso da Indirizzo_3, distinto in NCEU al foglio Indirizzo_4 – categoria A3 per omessa denuncia del predetto immobile ai fini dell'applicazione della T.A.R.S.U. in complessivi € 628,00, di cui € 490,67, a titolo di tassa, € 107,46, a titolo di sanzione, € 19,62 per Tributo provinciale, € 4,45 a titolo di interessi ed € 5,88 per spese di notifica, con termine di 60 giorni dalla notifica del medesimo atto di accertamento per il pagamento della stessa.
Esponeva che l'atto di accertamento così come effettuato era evidentemente illegittimo, posto che, a seguito di sentenza definitiva n. 2335/2002 emessa dal Tribunale di Foggia in data 20.11.2002, risultava essere proprietaria di:
a) Appartamento sito in Indirizzo_2” piano terra, composto di 3 vani utili ed accessori con area di parcheggio scoperto, contraddistinto al n. 29/A del gruppo D, con accesso da Indirizzo_1, contraddistinto in catasto urbano al foglio Indirizzo_4 – categoria A3, classe 3^, consistenza 5 vani, superficie catastale 103 mq, superficie catastale escluse aree scoperte 75 mq;
b) Area Urbana di pertinenza dell'appartamento sub A), comprensiva del terrazzino, marciapiede e area parcheggio scoperta, della superficie complessiva di 650 mq, sito in Indirizzo_2
, contraddistinto in catasto urbano al foglio Indirizzo_5 sub 0 – categoria “F1”area urbana;
che sebbene la predetta sentenza fosse divenuta definitiva e passata in giudicato, tuttavia l'accertamento del diritto di proprietà dell'istante su dette unità immobiliari era purtroppo ancora sub iudice, in attesa di definizione, a seguito di altro procedimento giudiziario instaurato dai Nominativo_1 e Nominativo_2 causa civile pendente innanzi al Tribunale di Foggia R.G. 92000277/2012), che peraltro ancora di fatto le possedevano, mantenendole nella loro piena disponibilità, come da certificazione storica del fascicolo telematico,
che le unità immobiliari “sub a) e b)”, allo stato, erano inoltre del tutto inagibili ed inabitabili.
Tanto premesso, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva il Comune di San Nicandro Garaganico che chiedeva di rigettare il ricorso proposto poiché del tutto infondato, con conferma dell'accertamento opposto.
All'udienza del 14.11.2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio, posto che, con nota del 10.11.2025, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti e all'azione.
Quanto alle spese, stante l'atteggiamento processuale di parte ricorrente, queste possono essere integralmente compensate,.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia il 14.11.2025
Il Giudice rel.
ET BI
Il Presidente Antonio D'Alessio