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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/11/2025, n. 4345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4345 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12492/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. r.g. 12492/2019 promossa da
, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Pasquale Palumbo;
Parte_1
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Francesco Scavo;
Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 1103/2019 depositata in data
10.05.2019 a definizione del giudizio n. R.G.: 5686/2017.
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 16.04.2025, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di appello notificato in data 03.09.2019, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 1103/2019, emessa dal Giudice di Pace di Bari in data 10.05.2019, a definizione del giudizio n. R.G.: 5686/2017, con la quale, integralmente rigettando l'opposizione proposta, è stato confermato il decreto ingiuntivo emesso a favore del per l'importo di €4.000,00 Controparte_1 asseritamente dovuto a titolo di restituzione di somme antecedentemente date a prestito. A fondamento dell'atto di gravame, ha eccepito la violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonché il vizio di motivazione del provvedimento impugnato;
nello specifico, ha evidenziato l'erronea valutazione degli elementi di prova offerti e l'omessa ammissione delle istanze istruttorie articolate, nonché l'ingiusta condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. Ritenendo, dunque, insussistente alcun rapporto obbligatorio tra le parti, ha concluso, in riforma della sentenza impugnata, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
2. Costituendosi con comparsa del 16.01.2020, ha, preliminarmente, eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito, ha ribadito le difese già sollevate in primo grado e, ritenendo ampiamente provato il rapporto sottostante l'emissione dell'assegno azionato – il prestito in favore dell'ingiunto e della ex coniuge - ha insistito per la conferma della decisione impugnata.
3. La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti e prova orale, è pervenuta all'udienza del 16.04.2025 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'appello è fondato per i motivi che si espongono.
2. Parte appellante ha contestato la decisione resa dal Giudice di Pace nella parte in cui, erroneamente interpretando la documentazione depositata in atti e disattendendo le istanze istruttorie tempestivamente proposte, ha rigettato l'opposizione, ritenendo fondata la pretesa restitutoria azionata da . Ha ribadito l'insussistenza del diritto di credito azionato, Controparte_1 evidenziando la contraddittoria ricostruzione offerta dall'odierno appellato, sconfessata dalle prove raccolte.
Controparte ha, invece, insistito per la restituzione delle somme asseritamente prestate, come comprovato dalle ricevute dei bonifici disposti sul conto corrente cointestato a parte appellante e all'allora coniuge.
3. Preliminarmente, in merito alla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, va osservato che, diversamente da quanto prospettato da parte appellante, l'odierno creditore non era onerato della prova del rapporto sottostante l'emissione dell'assegno azionato;
ciò in quanto, pur trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – nel quale, generalmente, è il creditore a dover comprovare gli elementi costitutivi della propria pretesa - nella fattispecie in esame il titolo monitorio
è stato concesso in forza di un assegno emesso dal debitore in favore dello , il cui CP_1 nominativo appare chiaramente indicato sul titolo. Ne consegue che l'assegno prodotto, poiché integrante una promessa di pagamento a favore del beneficiario, è idoneo a spiegare gli effetti di cui all'art. 1988, con conseguente astrazione processuale della causa debendi.
Né la natura di ricognizione di debito collegata al predetto titolo può venir meno per effetto del denunciato abusivo riempimento dello stesso relativamente all'indicazione del nominativo;
tale circostanza - sebbene denunciata in sede penale, ma conclusasi con l'archiviazione del procedimento
- è rimasta, in tale giudizio, mera deduzione di parte, non essendo stata sollevata querela di falso che sola avrebbe potuto dimostrare – se fondata –il riempimento del titolo di credito ad opera di terzi.
Non pertinente appare, al contrario, l'avanzata richiesta di verificazione proposta con le memorie n.2, stante la denunciata compilazione absque pactis della parte relativa al beneficiario, dimostrabile solo con il rimedio di cui all'art. 2702 c.c. e non con mero disconoscimento del suo contenuto, ammesso, invece, nella diversa ipotesi di riempimento contra pacta.
Neppure la tesi difensiva secondo cui gli assegni, di cui è stato denunciato il furto, sarebbero stati materialmente sottratti al debitore dalla ex coniuge e da quest'ultima consegnati agli asseriti creditori può assumere rilevanza ai fini dell'inversione dell'onere probatorio, atteso che la mancata consegna spontanea e volontaria del titolo al beneficiario nominato non priva l'assegno degli effetti di cui all'art. 1988 c.c.
Ciò conformemente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità che, chiamata ad esprimersi circa la necessità o meno, “ai fini del valore di promessa di pagamento, che l'assegno sia stato compilato col nominativo del beneficiario, o se è necessario che esso sia stato poi materialmente consegnato, dall'emittente al beneficiario, perché solo con la traditio la volontà di riconoscersi debitore è stata portata a conoscenza del destinatario”, ha chiarito che “l'assegno è costruito come documento contenente una dichiarazione di volontà, nel senso che esso consiste nella assunzione di un impegno in favore di un terzo individuato, ed ha, a questo scopo, uno specifico spazio destinato all'indicazione del beneficiario. Ne consegue che se questo spazio, come nella specie, è riempito con l'indicazione del beneficiario, e quest'ultimo è in possesso del titolo, esso vale come promessa di pagamento nei suoi confronti, perché la dichiarazione di volontà è incorporata nel titolo con l'indicazione del beneficiario da parte del traente, non essendo necessaria a tal fine la prova di un elemento aggiuntivo, che è la materiale consegna del titolo al beneficiario stesso, perché il documento possa svolgere la sua funzione di promessa di pagamento.
Non è necessaria, cioè, la prova della volontaria consegna del titolo al destinatario, né è necessario che si provi il permanere della volontà dell'emittente per tutta la circolazione del titolo, in quanto il titolo, una volta formato, è per sua natura destinato alla circolazione e quindi è
l'incorporazione della indicazione del beneficiario nel titolo che integra la manifestazione di volontà dell'emittente di assumere l'impegno di pagamento verso il beneficiario.” (Cass. n.
18831/2024)
Pertanto, a fronte di un assegno compilato in ogni sua parte, “grava sull'emittente l'onere di provare che ha inteso dare all'atto una funzione diversa dalla sua naturale, ordinaria funzione, connaturata ai rigorosi principi della forma nella circolazione dei titoli cambiari o equiparati e normalmente indifferente allo stato d'animo soggettivo od allo stesso foro interno dell'emittente
[…] o, in alternativa, provare che il documento non solo gli sia stato sottratto, ma soprattutto che sia stato posto in circolazione contro la sua volontà.” (Cass. n. 18831/2024)
Nella fattispecie de quo, pur potendo essere valorizzate circostanze da cui dedurre che l'assegno sia stato sottratto al debitore dall'allora coniuge e da quest'ultima consegnata al creditore, non vi è alcuna prova che la circolazione dell'assegno sia avvenuta contro la volontà del traente, atteso che
“non equivale alla prova che un titolo sia stato posto in circolazione contro la volontà dell'emittente il fatto che questi sporga la denuncia di smarrimento, la quale, in sé, siccome del tutto neutra ai fini dell'individuazione della ragione dell'indisponibilità, non è idonea a recidere il collegamento con l'impegno che, in virtù della volontaria sottoscrizione di esso in favore di un beneficiario individuato, l'emittente dell'assegno ha per ciò solo assunto verso il beneficiario individuato sul titolo stesso” (Cass.n 18831/2024).
Ne consegue che al titolo di credito prodotto in fase monitoria va riconosciuto il valore di promessa di pagamento, sicché l'onere di provare l'inesistenza del rapporto sotteso alla sua emissione va posto a carico dell'odierno appellante.
4. Tanto premesso va osservato, nel merito, che il ha offerto elementi di prova che, Parte_1 complessivamente valutati, appaiono idonei a comprovare l'inesistenza di alcuna obbligazione restitutoria a favore dello . CP_1
In primo luogo, sebbene non tenuta a dimostrare la sussistenza di tale rapporto fondamentale, parte creditrice ha, in ogni caso, allegato la fonte della pretesa azionata in via monitoria;
ha precisato, infatti, che l'assegno posto a fondamento del decreto ingiuntivo era stato emesso dal debitore a garanzia della restituzione di somme date in prestito dall'appellato ai coniugi CP_2
per l'acquisto della propria abitazione. A sostegno di tale ricostruzione, ha prodotto CP_1 copia dei bonifici disposti a favore della sul conto corrente cointestato, Controparte_3 nella cui causale veniva specificamente riportato che il versamento avveniva a titolo di prestito.
Nel contestare tale prospettazione dei fatti, l'odierno appellante ha riferito che l'assegno oggetto della presente opposizione - oggetto di denuncia per furto già in data 2011 – era stato da lui consegnato, assieme ad altri ricompresi nel carnet di n.10 assegni bancari, al , padre del Persona_1
, quest'ultimo venditore della casa coniugale. CP_4
Ha precisato, in particolare, che i titoli bancari, da lui personalmente sottoscritti, venivano consegnati a titolo di garanzia al e da lui materialmente compilati nella parte relativa Persona_1 all'importo e alla data di scadenza, con l'impegno di restituirli – privi dell'indicazione del beneficiario
– al momento del puntuale pagamento, in contanti, degli importi indicati nel titolo secondo le scadenze concordate. Onorato tale impegno, il riacquistava la disponibilità dei predetti Parte_1 assegni, che custodiva nella propria abitazione, ove venivano sottratti dalla coniuge al momento della separazione e dalla medesima consegnati in parte ai propri genitori, in parte all'odierno appellato, in assenza di alcuna giustificazione causale.
5. Ebbene, l'esito delle prove orali espletate e l'analisi della documentazione in atti consentono di ritenere provata la ricostruzione dei fatti offerta dalla difesa dell'appellante, con conseguente prova dell'inesistenza del rapporto fondamentale sotteso all'emissione del titolo di credito.
6. Preliminarmente, deve essere disposta l'inammissibilità della documentazione prodotta nel presente giudizio, stante le preclusioni di cui all'art. 345, co. III, c.p.c.; relativamente all'allegato n.4, unico di formazione successiva rispetto alla conclusione del procedimento di primo grado, ne va parimenti dichiarata l'inutilizzabilità poiché non allegato all'atto di gravame e, dunque, tardivo
(vedasi, ex multis, Cass. n. 12574/2019, secondo cui “la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la l. n. 69 del 2009, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purché tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo”).
7. Tanto premesso, la valutazione delle prove documentali acquisite in primo grado, nonché
l'esito della prova orale ritualmente assunta nel presente giudizio (giusta ordinanza del 23.11.2023) inducono a ritenere inverosimile la ricostruzione fattuale allegata dalla difesa del creditore opposto e, al contrario, provata la diversa prospettazione allegata dall' appellante.
In primo luogo, la circostanza che l'assegno azionato sia stato consegnato dal allo Parte_1
a titolo di garanzia per la restituzione di somme prestate ad entrambi gli ex coniugi per CP_1
l'acquisto della propria abitazione appare sconfessato da una mera ricostruzione cronologica dei fatti di causa.
Sostiene lo BA, infatti, di aver versato l'importo di €4.000 – di cui oggi domanda la restituzione – sul conto corrente cointestato all'odierno opponente e alla ex coniuge, al fine di garantire loro la liquidità necessaria per il saldo del corrispettivo per la vendita dell'immobile da destinare a casa familiare. Ha evidenziato, a sostegno della propria tesi, che le somme erogate da lui e dai propri germani a favore dei coniugi corrispondevano, infatti, proprio al corrispettivo per l'acquisto e venivano versati tenendo conto delle scadenze e degli importi rateali concordati con il promissario venditore. Tuttavia, va osservato che l'assegno asseritamente consegnato, ricevuto il prestito, a garanzia della sua puntuale restituzione risulta emesso dal in epoca precedente rispetto alla data in cui, Parte_1 secondo la documentazione depositata da parte opposta, è avvenuto il versamento di denaro sul conto corrente. Il bonifico eseguito dallo a favore della sorella CP_1 Controparte_3
(all.11 fasc. primo grado)– che comproverebbe il rapporto sottostante l'emissione del titolo – riporta, quale data dell'operazione, il 06.02.2012, mentre l'assegno è datato 30.03.2011. Sicché appare inverosimile l'emissione di un titolo con causa di garanzia per un credito insorto soltanto un anno dopo.
Peraltro, il , nel giustificare la compilazione quantomeno parziale del carnet di assegni Parte_1 di cui ha denunciato il furto, ha offerto una specifica ricostruzione degli impegni assunti con il promissario venditore dell'immobile – e con il padre, incaricato della riscossione delle somme – per il versamento del saldo del corrispettivo. Ha rappresentato, infatti che venne concordata una
“dilazione del saldo del prezzo fissato in euro 38.000, da versarsi in nove rate mensili di euro 4.000 caduna e la somma a saldo della dilazione di euro 2.000,00. Tanto dal 30 agosto 2010 fino al 30 aprile 2011 pari ad euro 36.000,00 per cui venivano emessi nove assegni bancari dal suddetto carnet di euro 4.000,00 ciascuno con scadenza ogni 30 del mese ero euro 2.000,00 con scadenza il 30 maggio 2011”. Ha precisato, altresì, che i predetti assegni, tutti consegnati privi dell'indicazione del beneficiario a garanzia del pagamento, venivano a lui restituiti dal venditore al momento del pagamento, in contanti, degli importi riportati e prima della data di scadenza indicata sui singoli titoli.
Tale circostanza è stata integralmente confermata dalle dichiarazioni rese dal teste , Persona_1 padre del venditore dell'immobile ed incaricato dal figlio di gestire l'affare, il quale ha sia confermato che l'assegno posto a fondamento dell'azione monitoria veniva loro consegnato a garanzia dell'acquisto della casa coniugale, sia che veniva restituito – assieme agli altri – al al Parte_1 momento del pagamento secondo le scadenze indicate nei titoli. Escusso all'udienza del 03.04.2024, ha integralmente confermato il capitolo di prova relativo agli accordi per la rateizzazione del credito ed ha precisato che “gli assegni venivano dati in garanzia e restituiti al quando pagava Parte_1 gli importi. Lo stesso è venuto sempre in ufficio e sono statio io personalmente a Parte_1 restituire gli assegni che erano stati pagati;
preciso che gli assegni venivano restituiti in bianco così come consegnati, ossia senza luogo di emissione e senza beneficiario […]” (cfr. verbale d'udienza del 03.04.2024)
Pertanto, può ritenersi ampiamente provato che il abbia estinto il proprio debito nei Parte_1 confronti del , al più, in data 30 maggio 2011, scadenza dell'ultima rata di pagamento e CP_4 che, dunque, entro tale data abbia riavuto la disponibilità di tutti gli assegni dati in garanzia al venditore. Ne consegue l'infondatezza della tesi sostenuta dall'odierno appellato secondo cui le somme venivano date a prestito per facilitare l'acquisto dell'abitazione coniugale, poiché alla data di esecuzione del bonifico (06.02.2012) la compravendita immobiliare era oramai conclusa, essendo stato integralmente versato il corrispettivo pattuito.
Ad ulteriore conferma della inesistenza di alcun rapporto sottostante l'emissione dell'assegno azionato - e della veridicità della ricostruzione della vicenda offerta dalla difesa dell'odierno appellante – depone la denuncia per smarrimento dell'intero carnet di assegni, tra cui il titolo oggi contestato, presentata dal già in data 20.09.2011, come da verbale allegato (doc. 4 fasc. Parte_1 primo grado); sicché non può neppure ritenersi, come pure sostenuto, che la denuncia sia stata preordinata al solo fine di sottrarsi agli impegni assunti con l'emissione dell'assegno in garanzia, poiché quest'ultima è stata sporta prima ancora che il prestito venisse erogato. Il riferimento, nella predetta denuncia, all'integrità del carnet di assegni (“smarrimento carnet di assegno integro”) non può ritenersi sufficiente, come invece ritenuto dal Giudice di Pace, al fine di sostenere la non veridicità delle dichiarazioni rese in tale sede, potendosi intendere tale inciso come riferito allo smarrimento complessivo di tutti i titoli ricompresi in tale carnet (“numero serie iniziale 1816361 e numero serie finale 1816370, per un totale di 10 titoli/effetti, istituto rilasciante Iw Bank Spa”).
Non può neppure sottacersi che il bonifico, asseritamente comprovante l'esistenza del rapporto fondamentale tra le parti, risulta disposto in favore della sola sorella Controparte_3 dell'odierno appellato;
la circostanza che il conto fosse cointestato ad entrambi i coniugi non comporta – in assenza di altri elementi – la nascita di una obbligazione solidale in capo ad entrambi per la restituzione delle somme prestate, quanto, piuttosto, unicamente la possibilità, riconosciuta al creditore, di aggredire la liquidità disponibile sul conto stesso.
In aggiunta, va osservato che non vi è prova, in atti, di alcuna richiesta stragiudiziale di restituzione degli importi avanzata prima dell'instaurazione della fase monitoria;
sebbene il creditore abbia riferito di aver rivolto continue richieste di pagamento, rimaste disattese, non risulta allegata neppure una formale messa in mora.
8. Ebbene, all'esito della valutazione complessiva dei fatti di causa, si ritiene che Parte_1 abbia fornito la prova – cui era onerato – dell'inesistenza di alcun rapporto sottostante
[...]
l'emissione dell'assegno azionato da , avendo dimostrato che il titolo di credito Controparte_1 veniva dato a garanzia non già della restituzione di somme asseritamente prestate dall'appellato ai coniugi, bensì consegnato al promissario venditore a garanzia del puntuale pagamento del saldo del corrispettivo pattuito per l'acquisto della propria abitazione.
9. Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, il decreto ingiuntivo n. 1038/2017, emesso dal Giudice di Pace di Bari in data 03.03.2017, va revocato. 10. L'accoglimento dell'appello comporta, altresì, la riforma della sentenza di primo grado con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, che vanno poste a carico di e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi fissati dal Controparte_1
d.m. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (da €1.101 a €5.200). Va, altresì, revocata la condanna dell'opponente al pagamento, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., dell'importo di €500,00 in favore dell'opposto, non sussistendo i presupposti di legge.
11. Atteso l'esito della lite, le spese del presente grado vanno poste a carico di parte appellata e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, per lo scaglione di riferimento (da €1.101 a €5.200).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione originaria e revoca il decreto ingiuntivo n. 1038/2017;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in Controparte_1 favore di , liquidate in complessivi €1.205,00 oltre rimborso spese Parte_1 forfettario al 15% iva e cpa come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
3. Condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore Controparte_1 di , liquidate in complessivi € 2.552,00 oltre rimborso spese forfettario Parte_1 al 15% iva e cpa come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Bari il 26.11.2025
Il Giudice Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. r.g. 12492/2019 promossa da
, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Pasquale Palumbo;
Parte_1
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Francesco Scavo;
Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 1103/2019 depositata in data
10.05.2019 a definizione del giudizio n. R.G.: 5686/2017.
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 16.04.2025, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di appello notificato in data 03.09.2019, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 1103/2019, emessa dal Giudice di Pace di Bari in data 10.05.2019, a definizione del giudizio n. R.G.: 5686/2017, con la quale, integralmente rigettando l'opposizione proposta, è stato confermato il decreto ingiuntivo emesso a favore del per l'importo di €4.000,00 Controparte_1 asseritamente dovuto a titolo di restituzione di somme antecedentemente date a prestito. A fondamento dell'atto di gravame, ha eccepito la violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonché il vizio di motivazione del provvedimento impugnato;
nello specifico, ha evidenziato l'erronea valutazione degli elementi di prova offerti e l'omessa ammissione delle istanze istruttorie articolate, nonché l'ingiusta condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. Ritenendo, dunque, insussistente alcun rapporto obbligatorio tra le parti, ha concluso, in riforma della sentenza impugnata, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
2. Costituendosi con comparsa del 16.01.2020, ha, preliminarmente, eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito, ha ribadito le difese già sollevate in primo grado e, ritenendo ampiamente provato il rapporto sottostante l'emissione dell'assegno azionato – il prestito in favore dell'ingiunto e della ex coniuge - ha insistito per la conferma della decisione impugnata.
3. La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti e prova orale, è pervenuta all'udienza del 16.04.2025 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'appello è fondato per i motivi che si espongono.
2. Parte appellante ha contestato la decisione resa dal Giudice di Pace nella parte in cui, erroneamente interpretando la documentazione depositata in atti e disattendendo le istanze istruttorie tempestivamente proposte, ha rigettato l'opposizione, ritenendo fondata la pretesa restitutoria azionata da . Ha ribadito l'insussistenza del diritto di credito azionato, Controparte_1 evidenziando la contraddittoria ricostruzione offerta dall'odierno appellato, sconfessata dalle prove raccolte.
Controparte ha, invece, insistito per la restituzione delle somme asseritamente prestate, come comprovato dalle ricevute dei bonifici disposti sul conto corrente cointestato a parte appellante e all'allora coniuge.
3. Preliminarmente, in merito alla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, va osservato che, diversamente da quanto prospettato da parte appellante, l'odierno creditore non era onerato della prova del rapporto sottostante l'emissione dell'assegno azionato;
ciò in quanto, pur trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – nel quale, generalmente, è il creditore a dover comprovare gli elementi costitutivi della propria pretesa - nella fattispecie in esame il titolo monitorio
è stato concesso in forza di un assegno emesso dal debitore in favore dello , il cui CP_1 nominativo appare chiaramente indicato sul titolo. Ne consegue che l'assegno prodotto, poiché integrante una promessa di pagamento a favore del beneficiario, è idoneo a spiegare gli effetti di cui all'art. 1988, con conseguente astrazione processuale della causa debendi.
Né la natura di ricognizione di debito collegata al predetto titolo può venir meno per effetto del denunciato abusivo riempimento dello stesso relativamente all'indicazione del nominativo;
tale circostanza - sebbene denunciata in sede penale, ma conclusasi con l'archiviazione del procedimento
- è rimasta, in tale giudizio, mera deduzione di parte, non essendo stata sollevata querela di falso che sola avrebbe potuto dimostrare – se fondata –il riempimento del titolo di credito ad opera di terzi.
Non pertinente appare, al contrario, l'avanzata richiesta di verificazione proposta con le memorie n.2, stante la denunciata compilazione absque pactis della parte relativa al beneficiario, dimostrabile solo con il rimedio di cui all'art. 2702 c.c. e non con mero disconoscimento del suo contenuto, ammesso, invece, nella diversa ipotesi di riempimento contra pacta.
Neppure la tesi difensiva secondo cui gli assegni, di cui è stato denunciato il furto, sarebbero stati materialmente sottratti al debitore dalla ex coniuge e da quest'ultima consegnati agli asseriti creditori può assumere rilevanza ai fini dell'inversione dell'onere probatorio, atteso che la mancata consegna spontanea e volontaria del titolo al beneficiario nominato non priva l'assegno degli effetti di cui all'art. 1988 c.c.
Ciò conformemente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità che, chiamata ad esprimersi circa la necessità o meno, “ai fini del valore di promessa di pagamento, che l'assegno sia stato compilato col nominativo del beneficiario, o se è necessario che esso sia stato poi materialmente consegnato, dall'emittente al beneficiario, perché solo con la traditio la volontà di riconoscersi debitore è stata portata a conoscenza del destinatario”, ha chiarito che “l'assegno è costruito come documento contenente una dichiarazione di volontà, nel senso che esso consiste nella assunzione di un impegno in favore di un terzo individuato, ed ha, a questo scopo, uno specifico spazio destinato all'indicazione del beneficiario. Ne consegue che se questo spazio, come nella specie, è riempito con l'indicazione del beneficiario, e quest'ultimo è in possesso del titolo, esso vale come promessa di pagamento nei suoi confronti, perché la dichiarazione di volontà è incorporata nel titolo con l'indicazione del beneficiario da parte del traente, non essendo necessaria a tal fine la prova di un elemento aggiuntivo, che è la materiale consegna del titolo al beneficiario stesso, perché il documento possa svolgere la sua funzione di promessa di pagamento.
Non è necessaria, cioè, la prova della volontaria consegna del titolo al destinatario, né è necessario che si provi il permanere della volontà dell'emittente per tutta la circolazione del titolo, in quanto il titolo, una volta formato, è per sua natura destinato alla circolazione e quindi è
l'incorporazione della indicazione del beneficiario nel titolo che integra la manifestazione di volontà dell'emittente di assumere l'impegno di pagamento verso il beneficiario.” (Cass. n.
18831/2024)
Pertanto, a fronte di un assegno compilato in ogni sua parte, “grava sull'emittente l'onere di provare che ha inteso dare all'atto una funzione diversa dalla sua naturale, ordinaria funzione, connaturata ai rigorosi principi della forma nella circolazione dei titoli cambiari o equiparati e normalmente indifferente allo stato d'animo soggettivo od allo stesso foro interno dell'emittente
[…] o, in alternativa, provare che il documento non solo gli sia stato sottratto, ma soprattutto che sia stato posto in circolazione contro la sua volontà.” (Cass. n. 18831/2024)
Nella fattispecie de quo, pur potendo essere valorizzate circostanze da cui dedurre che l'assegno sia stato sottratto al debitore dall'allora coniuge e da quest'ultima consegnata al creditore, non vi è alcuna prova che la circolazione dell'assegno sia avvenuta contro la volontà del traente, atteso che
“non equivale alla prova che un titolo sia stato posto in circolazione contro la volontà dell'emittente il fatto che questi sporga la denuncia di smarrimento, la quale, in sé, siccome del tutto neutra ai fini dell'individuazione della ragione dell'indisponibilità, non è idonea a recidere il collegamento con l'impegno che, in virtù della volontaria sottoscrizione di esso in favore di un beneficiario individuato, l'emittente dell'assegno ha per ciò solo assunto verso il beneficiario individuato sul titolo stesso” (Cass.n 18831/2024).
Ne consegue che al titolo di credito prodotto in fase monitoria va riconosciuto il valore di promessa di pagamento, sicché l'onere di provare l'inesistenza del rapporto sotteso alla sua emissione va posto a carico dell'odierno appellante.
4. Tanto premesso va osservato, nel merito, che il ha offerto elementi di prova che, Parte_1 complessivamente valutati, appaiono idonei a comprovare l'inesistenza di alcuna obbligazione restitutoria a favore dello . CP_1
In primo luogo, sebbene non tenuta a dimostrare la sussistenza di tale rapporto fondamentale, parte creditrice ha, in ogni caso, allegato la fonte della pretesa azionata in via monitoria;
ha precisato, infatti, che l'assegno posto a fondamento del decreto ingiuntivo era stato emesso dal debitore a garanzia della restituzione di somme date in prestito dall'appellato ai coniugi CP_2
per l'acquisto della propria abitazione. A sostegno di tale ricostruzione, ha prodotto CP_1 copia dei bonifici disposti a favore della sul conto corrente cointestato, Controparte_3 nella cui causale veniva specificamente riportato che il versamento avveniva a titolo di prestito.
Nel contestare tale prospettazione dei fatti, l'odierno appellante ha riferito che l'assegno oggetto della presente opposizione - oggetto di denuncia per furto già in data 2011 – era stato da lui consegnato, assieme ad altri ricompresi nel carnet di n.10 assegni bancari, al , padre del Persona_1
, quest'ultimo venditore della casa coniugale. CP_4
Ha precisato, in particolare, che i titoli bancari, da lui personalmente sottoscritti, venivano consegnati a titolo di garanzia al e da lui materialmente compilati nella parte relativa Persona_1 all'importo e alla data di scadenza, con l'impegno di restituirli – privi dell'indicazione del beneficiario
– al momento del puntuale pagamento, in contanti, degli importi indicati nel titolo secondo le scadenze concordate. Onorato tale impegno, il riacquistava la disponibilità dei predetti Parte_1 assegni, che custodiva nella propria abitazione, ove venivano sottratti dalla coniuge al momento della separazione e dalla medesima consegnati in parte ai propri genitori, in parte all'odierno appellato, in assenza di alcuna giustificazione causale.
5. Ebbene, l'esito delle prove orali espletate e l'analisi della documentazione in atti consentono di ritenere provata la ricostruzione dei fatti offerta dalla difesa dell'appellante, con conseguente prova dell'inesistenza del rapporto fondamentale sotteso all'emissione del titolo di credito.
6. Preliminarmente, deve essere disposta l'inammissibilità della documentazione prodotta nel presente giudizio, stante le preclusioni di cui all'art. 345, co. III, c.p.c.; relativamente all'allegato n.4, unico di formazione successiva rispetto alla conclusione del procedimento di primo grado, ne va parimenti dichiarata l'inutilizzabilità poiché non allegato all'atto di gravame e, dunque, tardivo
(vedasi, ex multis, Cass. n. 12574/2019, secondo cui “la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la l. n. 69 del 2009, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purché tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo”).
7. Tanto premesso, la valutazione delle prove documentali acquisite in primo grado, nonché
l'esito della prova orale ritualmente assunta nel presente giudizio (giusta ordinanza del 23.11.2023) inducono a ritenere inverosimile la ricostruzione fattuale allegata dalla difesa del creditore opposto e, al contrario, provata la diversa prospettazione allegata dall' appellante.
In primo luogo, la circostanza che l'assegno azionato sia stato consegnato dal allo Parte_1
a titolo di garanzia per la restituzione di somme prestate ad entrambi gli ex coniugi per CP_1
l'acquisto della propria abitazione appare sconfessato da una mera ricostruzione cronologica dei fatti di causa.
Sostiene lo BA, infatti, di aver versato l'importo di €4.000 – di cui oggi domanda la restituzione – sul conto corrente cointestato all'odierno opponente e alla ex coniuge, al fine di garantire loro la liquidità necessaria per il saldo del corrispettivo per la vendita dell'immobile da destinare a casa familiare. Ha evidenziato, a sostegno della propria tesi, che le somme erogate da lui e dai propri germani a favore dei coniugi corrispondevano, infatti, proprio al corrispettivo per l'acquisto e venivano versati tenendo conto delle scadenze e degli importi rateali concordati con il promissario venditore. Tuttavia, va osservato che l'assegno asseritamente consegnato, ricevuto il prestito, a garanzia della sua puntuale restituzione risulta emesso dal in epoca precedente rispetto alla data in cui, Parte_1 secondo la documentazione depositata da parte opposta, è avvenuto il versamento di denaro sul conto corrente. Il bonifico eseguito dallo a favore della sorella CP_1 Controparte_3
(all.11 fasc. primo grado)– che comproverebbe il rapporto sottostante l'emissione del titolo – riporta, quale data dell'operazione, il 06.02.2012, mentre l'assegno è datato 30.03.2011. Sicché appare inverosimile l'emissione di un titolo con causa di garanzia per un credito insorto soltanto un anno dopo.
Peraltro, il , nel giustificare la compilazione quantomeno parziale del carnet di assegni Parte_1 di cui ha denunciato il furto, ha offerto una specifica ricostruzione degli impegni assunti con il promissario venditore dell'immobile – e con il padre, incaricato della riscossione delle somme – per il versamento del saldo del corrispettivo. Ha rappresentato, infatti che venne concordata una
“dilazione del saldo del prezzo fissato in euro 38.000, da versarsi in nove rate mensili di euro 4.000 caduna e la somma a saldo della dilazione di euro 2.000,00. Tanto dal 30 agosto 2010 fino al 30 aprile 2011 pari ad euro 36.000,00 per cui venivano emessi nove assegni bancari dal suddetto carnet di euro 4.000,00 ciascuno con scadenza ogni 30 del mese ero euro 2.000,00 con scadenza il 30 maggio 2011”. Ha precisato, altresì, che i predetti assegni, tutti consegnati privi dell'indicazione del beneficiario a garanzia del pagamento, venivano a lui restituiti dal venditore al momento del pagamento, in contanti, degli importi riportati e prima della data di scadenza indicata sui singoli titoli.
Tale circostanza è stata integralmente confermata dalle dichiarazioni rese dal teste , Persona_1 padre del venditore dell'immobile ed incaricato dal figlio di gestire l'affare, il quale ha sia confermato che l'assegno posto a fondamento dell'azione monitoria veniva loro consegnato a garanzia dell'acquisto della casa coniugale, sia che veniva restituito – assieme agli altri – al al Parte_1 momento del pagamento secondo le scadenze indicate nei titoli. Escusso all'udienza del 03.04.2024, ha integralmente confermato il capitolo di prova relativo agli accordi per la rateizzazione del credito ed ha precisato che “gli assegni venivano dati in garanzia e restituiti al quando pagava Parte_1 gli importi. Lo stesso è venuto sempre in ufficio e sono statio io personalmente a Parte_1 restituire gli assegni che erano stati pagati;
preciso che gli assegni venivano restituiti in bianco così come consegnati, ossia senza luogo di emissione e senza beneficiario […]” (cfr. verbale d'udienza del 03.04.2024)
Pertanto, può ritenersi ampiamente provato che il abbia estinto il proprio debito nei Parte_1 confronti del , al più, in data 30 maggio 2011, scadenza dell'ultima rata di pagamento e CP_4 che, dunque, entro tale data abbia riavuto la disponibilità di tutti gli assegni dati in garanzia al venditore. Ne consegue l'infondatezza della tesi sostenuta dall'odierno appellato secondo cui le somme venivano date a prestito per facilitare l'acquisto dell'abitazione coniugale, poiché alla data di esecuzione del bonifico (06.02.2012) la compravendita immobiliare era oramai conclusa, essendo stato integralmente versato il corrispettivo pattuito.
Ad ulteriore conferma della inesistenza di alcun rapporto sottostante l'emissione dell'assegno azionato - e della veridicità della ricostruzione della vicenda offerta dalla difesa dell'odierno appellante – depone la denuncia per smarrimento dell'intero carnet di assegni, tra cui il titolo oggi contestato, presentata dal già in data 20.09.2011, come da verbale allegato (doc. 4 fasc. Parte_1 primo grado); sicché non può neppure ritenersi, come pure sostenuto, che la denuncia sia stata preordinata al solo fine di sottrarsi agli impegni assunti con l'emissione dell'assegno in garanzia, poiché quest'ultima è stata sporta prima ancora che il prestito venisse erogato. Il riferimento, nella predetta denuncia, all'integrità del carnet di assegni (“smarrimento carnet di assegno integro”) non può ritenersi sufficiente, come invece ritenuto dal Giudice di Pace, al fine di sostenere la non veridicità delle dichiarazioni rese in tale sede, potendosi intendere tale inciso come riferito allo smarrimento complessivo di tutti i titoli ricompresi in tale carnet (“numero serie iniziale 1816361 e numero serie finale 1816370, per un totale di 10 titoli/effetti, istituto rilasciante Iw Bank Spa”).
Non può neppure sottacersi che il bonifico, asseritamente comprovante l'esistenza del rapporto fondamentale tra le parti, risulta disposto in favore della sola sorella Controparte_3 dell'odierno appellato;
la circostanza che il conto fosse cointestato ad entrambi i coniugi non comporta – in assenza di altri elementi – la nascita di una obbligazione solidale in capo ad entrambi per la restituzione delle somme prestate, quanto, piuttosto, unicamente la possibilità, riconosciuta al creditore, di aggredire la liquidità disponibile sul conto stesso.
In aggiunta, va osservato che non vi è prova, in atti, di alcuna richiesta stragiudiziale di restituzione degli importi avanzata prima dell'instaurazione della fase monitoria;
sebbene il creditore abbia riferito di aver rivolto continue richieste di pagamento, rimaste disattese, non risulta allegata neppure una formale messa in mora.
8. Ebbene, all'esito della valutazione complessiva dei fatti di causa, si ritiene che Parte_1 abbia fornito la prova – cui era onerato – dell'inesistenza di alcun rapporto sottostante
[...]
l'emissione dell'assegno azionato da , avendo dimostrato che il titolo di credito Controparte_1 veniva dato a garanzia non già della restituzione di somme asseritamente prestate dall'appellato ai coniugi, bensì consegnato al promissario venditore a garanzia del puntuale pagamento del saldo del corrispettivo pattuito per l'acquisto della propria abitazione.
9. Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, il decreto ingiuntivo n. 1038/2017, emesso dal Giudice di Pace di Bari in data 03.03.2017, va revocato. 10. L'accoglimento dell'appello comporta, altresì, la riforma della sentenza di primo grado con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, che vanno poste a carico di e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi fissati dal Controparte_1
d.m. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (da €1.101 a €5.200). Va, altresì, revocata la condanna dell'opponente al pagamento, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., dell'importo di €500,00 in favore dell'opposto, non sussistendo i presupposti di legge.
11. Atteso l'esito della lite, le spese del presente grado vanno poste a carico di parte appellata e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, per lo scaglione di riferimento (da €1.101 a €5.200).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione originaria e revoca il decreto ingiuntivo n. 1038/2017;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in Controparte_1 favore di , liquidate in complessivi €1.205,00 oltre rimborso spese Parte_1 forfettario al 15% iva e cpa come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
3. Condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore Controparte_1 di , liquidate in complessivi € 2.552,00 oltre rimborso spese forfettario Parte_1 al 15% iva e cpa come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Bari il 26.11.2025
Il Giudice Laura Vincenza Amato