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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 18/06/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 177/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 177/2024
La Corte d'Appello di Trento, II seconda civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel ed est
Dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere
Dott. Lorenzo Benini - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado promossa con atto di citazione notificato il 19.9.2024 da
(c.fisc. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Santarelli
- appellante contro
(P.Iva , CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Girardi e Marco Mazzoldi
- appellata – Oggetto: assicurazione sulla vita
In punto: appello avverso la sentenza n. 409/2024 pubblicata il 8.4.2024 del Tribunale di Trento Conclusioni dell'appellante Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, contrariis reiectis : in totale riforma della sentenza del Tribunale di Trento n.409/2024, pubblicata il 8 aprile 2024, accertato e dichiarato che l'attore è erede di nata a [...] il 18 Persona_1 luglio 1932 e deceduta il 17 novembre 2020, condannare a liquidare all'attore per intero CP_1 la prestazione assicurativa prevista dalla polizza vita 290994/0001, sottoscritta dalla de cuius nel 2010
e integrata nel 2018, come specificato in narrativa di primo grado, il tutto maggiorato degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, dalla data della mediazione all'effettivo pagamento. In via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, condannare a liquidare all'attore 2/3 della somma dovuta in relazione alla polizza vita 290994/0001 CP_1 sottoscritta dalla de cuius nel 2010 e integrata nel 2018, come specificato in narrativa di primo grado, il tutto maggiorato degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, dalla data della mediazione all'effettivo pagamento.
Spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse. Conclusioni dell'appellata
pagina 1 di 5 Voglia l'intestata Corte di Appello, ogni avversaria istanza disattesa, respingere l'atto di appello proposto dal sig. e conseguentemente confermare l'impugnata sentenza del Parte_1 Tribunale di Trento n. 409/2024; e, per l'effetto e comunque, respingere le domande attoree, in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni dedotte in atti.
Con vittoria di onorari e spese di lite oltre accessori di legge
Fatto e Motivi della decisione
ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Trento Parte_1 Controparte_1 chiedendo in principalità che accertato e dichiarato che egli era erede di nata Persona_1
a Termenago (TN) il 18 luglio 1932 e deceduta il 17 novembre 2020, la convenuta venisse condannata a liquidare all'attore per intero la prestazione assicurativa prevista dalla polizza vita 290994/0001, sottoscritta dalla e nel 2010 e integrata nel 2018, il tutto maggiorato degli interessi di cui Per_1 all'art. 1284, comma 4 cc, dalla data della mediazione all'effettivo pagamento;
In via subordinata, ha chiesto la condanna di a liquidare all'attore 2/3 della somma CP_1 dovuta in relazione alla polizza vita 290994/0001 sottoscritta dalla de cuius nel 2010 e integrata nel 2018, il tutto sempre maggiorato degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4 cc, dalla data della mediazione all'effettivo pagamento In sintesi ha esposto che nel gennaio 2010 aveva sottoscritto una polizza Persona_1 assicurativa sulla vita con versando un premio di € 30.000,00, integrato poi con il CP_1 versamento di un identico importo l'11 gennaio 2018; nella polizza il beneficiario era stato indicato, in caso di morte dell'assicurata, con la dizione “legittimi eredi”. Ha affermato che in forza di tale indicazione qualora l'assicurata non avesse disposto dei suoi beni con testamento, i beneficiari sarebbero stati i suoi eredi legittimi;
in caso di testamento, i beneficiari sarebbero stati i soggetti ivi indicati.
aveva poi disposto delle sue ultime volontà con un primo testamento del Persona_1
16.2.2020, con cui aveva specificamente nominato erede l'attore, indicazione non modificata sul punto dal secondo testamento del 8.3.2020 che aveva revocato il primo nella sola parte relativa ai
“parenti di ”; la era poi deceduta il 17.11.2020. Persona_2 Per_1
Egli per effetto del testamento risultava essere l'unico “legittimo erede” della de cuius e, pertanto, aveva richiesto la liquidazione della polizza alla quest'ultima però aveva rigettato la CP_1 richiesta asserendo che la documentazione in suo possesso non consentiva l'individuazione dei beneficiari della polizza, anche in ragione dell'equivocità del testamento : ciò benché il testamento fosse chiaro. costituitasi in giudizio ha affermato di essere tenuta e interessata a eseguire la CP_1 prestazione assicurativa all'effettivo beneficiario;
ha contestato le domande attoree chiedendone il rigetto sul rilievo che l'istituzione dell'attore ad erede testamentario non costituiva nuova designazione per attribuzione della somma assicurata in sostituzione o specificazione della categoria degli “eredi legittimi” indicata nel contratto assicurativo;
ha altresì dedotto che l'attore non aveva provato di essere l'unico soggetto chiamato all'eredità di ed evidenziato, inoltre, che già Persona_1 stando al contenuto della prima scheda testamentaria, oltre all'attore vi erano “altri apparenti successibili per legge/legittimi eredi”. Il Tribunale di Trento con sentenza n. 409/2024 ha rigettato le domande attoree ed ha condannato l'attore alla rifusione delle spese di lite.
pagina 2 di 5 A fondamento della decisione ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 11421 del 30.4.2021 la quale sul presupposto che “la designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal secondo comma dell'art. 1920 c.c., costituisce atto inter vivos con effetti post mortem, da cui discende l'effetto dell'immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione” ha chiarito che “il termine «eredi» viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all'assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall'effettiva vocazione” e precisato, infine, che “l'eventuale istituzione di erede per testamento compiuta dal contraente assicurato dopo aver designato i propri «eredi [legittimi]» quali beneficiari della polizza non rileva, pertanto, né come nuova designazione per attribuzione della somma assicurata, né come revoca del beneficio, agli effetti dell'art. 1921 c.c., ove non risulti una inequivoca volontà in tal senso, operando su piani diversi l'intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l'assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione” Il Tribunale ha poi rilevato che la locuzione “legittimi eredi” presente nella polizza in oggetto era del tutto equivalente alla locuzione “ eredi legittimi”. Ha osservato che l'unico richiamo alla polizza vita contenuto in una disposizione del testamento del
16.2.2020 era privo di effetto stante la revoca della suddetta disposizione con la seconda scheda testamentaria ed altresì ha rimarcato che l'istituzione di erede universale effettuata dalla de cuius nel testamento del 16.2.2020 non poteva esser da sé sola ritenuta sufficiente a revocare la designazione effettuata al momento della sottoscrizione del contratto.
Ha dunque ritenuto che i beneficiari della polizza fossero individuabili in coloro che al momento del decesso di rivestivano la qualità di delati secondo le regole della successione Parte_2 legittima. Ha poi osservato: che il non aveva provato di essere egli l'unico erede legittimo;
che già dal Parte_1 testamento emergeva che la de cuius avesse più di un pronipote;
che l'omessa dimostrazione della identità e dell'esatto numero dei possibili eredi legittimi ostava anche all' accoglimento parziale della domanda.
Avverso la sentenza de qua propone appello . Parte_1
Con primo motivo di appello censura la decisione del Tribunale per aver mal interpretato la volontà della contraente non avendo in particolare tenuto conto del suo comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto ex art 1362 cc.; afferma che la (nubile e senza Per_1 figli) con la designazione “legittimi eredi” si era chiaramente riservata la possibilità di identificare chi tra i propri parenti e amici avrebbe dovuto godere dell'incasso della polizza tanto che aveva poi disposto per testamento alcuni mesi dopo aver integrato il versamento della seconda tranches del capitale investito. Con il testamento aveva identificato il solo appellante come erede universale, disponendo per il resto di legati ed anche ciò confermava ex art 1362 cc che ella non aveva identificato con l'espressione “legittimi eredi” gli eredi per successione legittima. Ancora afferma che diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale la locuzione “legittimi eredi” non è equipollente ad “eredi legittimi” non essendo indifferente il fatto che l'aggettivo sia stato anteposto: da un punto di vista letterale l'espressione legittimi eredi fa riferimento a detta dell'appellante ad “un erede che è legittimato a tale qualifica e ciò a prescindere dal titolo della sua chiamata all'eredità”. Con secondo motivo di appello il lamenta che il Tribunale avrebbe errato nell' affermare Parte_1 che era suo onere provare quali fossero gli eredi legittimi.
pagina 3 di 5 Sostiene che il contratto sottoscritto dalla non è un semplice contratto di assicurazione Per_1 sulla vita “puro” trattandosi invece di un contratto misto di risparmio che prevede la possibilità del contraente di garantirsi una crescita del proprio patrimonio investito senza rischi finanziari collegati al mercato. In tale contesto è contrattualmente debitrice per la somma versata ed è tenuta al CP_1 pagamento dell'intero importo che custodisce a semplice richiesta del contraente se vivo oppure dei beneficiari indicati. Afferma che spetta al creditore dimostrare il suo diritto al ricevimento della somma quale erede ma spetta a chi è obbligato opporre l'eccezione sull'entità della somma da restituire.
Formula dunque le conclusioni trascritte in premessa chiede il rigetto dell'appello CP_1 L'appello è infondato. Quanto al primo motivo di appello premette questa Corte che secondo i principi più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità, “nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.” (v. da ultimo Cassazione civile 6444/2025) . In ossequio a detti criteri ermeneutici il Tribunale ha indagato in primis il senso letterale dell'espressione usata in contratto per la designazione dei beneficiari ovvero “legittimi eredi”.
A tale espressione non può letteralmente attribuirsi il significato preteso dall'appellante ovvero che con essa sia indicato quale beneficiario qualsivoglia erede indipendentemente dal fatto chi si tratti di eredi per successione legittima o testamentaria. Se è ben vero che anteporre o postporre al sostantivo un aggettivo può talvolta conferire all'espressione un diverso significato, nondimeno nel caso di specie ciò non si riscontra affatto. La interpretazione letterale offerta dall'appellante omette di considerare che la designazione vede indicati quali beneficiari non sic et simpliciter gli “eredi”, espressione questa sì idonea a ricomprendere qualsivoglia erede a prescindere dal titolo della chiamata alla successione
(legittima o testamentaria), bensì i “legittimi eredi “. Vi è dunque da un punto di vista letterale una aggiunta “legittimi” al sostantivo “eredi” che non può esser considerata come non apposta o comunque del tutto neutra. Con il termine “legittimi” associato ad “eredi” il riferimento va letteralmente ad una categoria di eredi, quella appunto degli “eredi legittimi” e sul punto non può dunque che confermarsi la interpretazione espressa nella appellata sentenza, che ha rimarcato come << anche anteponendo il termine “eredi” all'altro, l'unità linguistica in questione, complessivamente considerata, risulta comunque riferibile a coloro che, quando manca in tutto o in parte una manifestazione testamentaria, succedono al defunto per espressa previsione codicistica (art. 565 c.c.)>. Quanto al comportamento della contraente, gli elementi indicati dall'appellante non “svalutano” affatto l'interpretazione letterale di cui si è dato sopra conto. La polizza che contiene la designazione a beneficiari dei “legittimi eredi” è stata stipulata ancora nel gennaio 2010, con aggiunta di ulteriore premio nel gennaio 2018 Il primo testamento della è del 16.2.2020 e la seconda scheda Per_1 testamentaria è del 8.3.2020.
La designazione di cui al contratto è stata fatta dunque in un epoca in cui non vi era alcuna disposizione testamentaria ( né vi sarebbe stata a breve); lo iato temporale tra la designazione contrattuale dei beneficiari in contratto (27 gennaio 2010) e le successive disposizioni testamentarie (febbraio e marzo 2020) è assai rilevante, pari a oltre10 anni (e ad oltre due anni anche dalla integrazione del premio intervenuta l' 11.1.2018) : risulta pertanto, in assenza di ulteriori elementi, del tutto arbitraria e per niente condivisibile la opzione ermeneutica offerta dall'appellante volta in buona sostanza a “leggere”- diversamente dal dato letterale- la volontà espressa in contratto ancora nel 2010 alla luce della decisione di redigere testamento che è intervenuta anni dopo.
pagina 4 di 5 Trattasi dunque non di interpretare la volontà espressa nel contratto del 2010 in base alle schede testamentarie del 2020 bensì di verificare, secondo gli insegnamenti ritraibili dalla citata pronuncia Cassazione Sezioni unite n.11421/2021, la ”interferenza” tra la istituzione di erede compiuta successivamente in sede testamentaria con la pregressa individuazione dei beneficiari espressa in contratto (categoria dei legittimi eredi), che operano su piani diversi, e in particolare di verificare se la successiva nomina in testamento sia idonea a manifestare in modo del tutto univoco la volontà di revoca anche tacita della indicazione contrattuale (letta secondo l'interpretazione di cui si è detto) : il primo giudice, che ha correttamente affrontato in detti termini la questione, ha escluso ciò e in punto
“assenza di revoca” non vi è uno specifico motivo di appello. Conclusivamente il primo motivo di appello va rigettato
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
In presenza di credito nascente da contratto (anche nell'eventualità di contratto misto) spetta al creditore provare la sua qualità di creditore e l'importo del suo credito, spettando al debitore invece provare l'eventuale fatto estintivo del credito, come ad esempio il pagamento, l'intervenuta prescrizione o altre cause estintive.
Nel caso di specie, posto che la indicazione dei beneficiari (e dunque dei creditori) è stata fatta con la indicazione generica della categoria “legittimi eredi” verteva sull'odierno appellante l'onere di provare di essere il solo soggetto rientrante tra i successibili ex art 565 cc per ottenere l'intera somma, ovvero ai fini dell'accoglimento della domanda subordinata l'onere di provare il suo credito nella indicata misura dei 2/3 della somma dovuta in base alla polizza, prova che involve l'individuazione del numero dei successibili spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale della somma dovuta in forza della polizza. Conclusivamente l'appello va rigettato. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione a controparte delle spese del grado liquidate secondo scaglione di valore (da € 52.001,00 ad € 260.000,00) in importi medi, salvo che per la fase istruttoria/trattazione che viene liquidata nei minimi non essendo stata svolta istruttoria. Sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
409/2024 del Tribunale di Trento
1) lo rigetta, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado, che si liquidano in Euro 12.154,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante. Deciso in Trento, camera di consiglio del 4.6.2025
La Presidente rel ed est dott Guzzo Liliana
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 177/2024
La Corte d'Appello di Trento, II seconda civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel ed est
Dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere
Dott. Lorenzo Benini - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado promossa con atto di citazione notificato il 19.9.2024 da
(c.fisc. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Santarelli
- appellante contro
(P.Iva , CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Girardi e Marco Mazzoldi
- appellata – Oggetto: assicurazione sulla vita
In punto: appello avverso la sentenza n. 409/2024 pubblicata il 8.4.2024 del Tribunale di Trento Conclusioni dell'appellante Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, contrariis reiectis : in totale riforma della sentenza del Tribunale di Trento n.409/2024, pubblicata il 8 aprile 2024, accertato e dichiarato che l'attore è erede di nata a [...] il 18 Persona_1 luglio 1932 e deceduta il 17 novembre 2020, condannare a liquidare all'attore per intero CP_1 la prestazione assicurativa prevista dalla polizza vita 290994/0001, sottoscritta dalla de cuius nel 2010
e integrata nel 2018, come specificato in narrativa di primo grado, il tutto maggiorato degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, dalla data della mediazione all'effettivo pagamento. In via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, condannare a liquidare all'attore 2/3 della somma dovuta in relazione alla polizza vita 290994/0001 CP_1 sottoscritta dalla de cuius nel 2010 e integrata nel 2018, come specificato in narrativa di primo grado, il tutto maggiorato degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, dalla data della mediazione all'effettivo pagamento.
Spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse. Conclusioni dell'appellata
pagina 1 di 5 Voglia l'intestata Corte di Appello, ogni avversaria istanza disattesa, respingere l'atto di appello proposto dal sig. e conseguentemente confermare l'impugnata sentenza del Parte_1 Tribunale di Trento n. 409/2024; e, per l'effetto e comunque, respingere le domande attoree, in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni dedotte in atti.
Con vittoria di onorari e spese di lite oltre accessori di legge
Fatto e Motivi della decisione
ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Trento Parte_1 Controparte_1 chiedendo in principalità che accertato e dichiarato che egli era erede di nata Persona_1
a Termenago (TN) il 18 luglio 1932 e deceduta il 17 novembre 2020, la convenuta venisse condannata a liquidare all'attore per intero la prestazione assicurativa prevista dalla polizza vita 290994/0001, sottoscritta dalla e nel 2010 e integrata nel 2018, il tutto maggiorato degli interessi di cui Per_1 all'art. 1284, comma 4 cc, dalla data della mediazione all'effettivo pagamento;
In via subordinata, ha chiesto la condanna di a liquidare all'attore 2/3 della somma CP_1 dovuta in relazione alla polizza vita 290994/0001 sottoscritta dalla de cuius nel 2010 e integrata nel 2018, il tutto sempre maggiorato degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4 cc, dalla data della mediazione all'effettivo pagamento In sintesi ha esposto che nel gennaio 2010 aveva sottoscritto una polizza Persona_1 assicurativa sulla vita con versando un premio di € 30.000,00, integrato poi con il CP_1 versamento di un identico importo l'11 gennaio 2018; nella polizza il beneficiario era stato indicato, in caso di morte dell'assicurata, con la dizione “legittimi eredi”. Ha affermato che in forza di tale indicazione qualora l'assicurata non avesse disposto dei suoi beni con testamento, i beneficiari sarebbero stati i suoi eredi legittimi;
in caso di testamento, i beneficiari sarebbero stati i soggetti ivi indicati.
aveva poi disposto delle sue ultime volontà con un primo testamento del Persona_1
16.2.2020, con cui aveva specificamente nominato erede l'attore, indicazione non modificata sul punto dal secondo testamento del 8.3.2020 che aveva revocato il primo nella sola parte relativa ai
“parenti di ”; la era poi deceduta il 17.11.2020. Persona_2 Per_1
Egli per effetto del testamento risultava essere l'unico “legittimo erede” della de cuius e, pertanto, aveva richiesto la liquidazione della polizza alla quest'ultima però aveva rigettato la CP_1 richiesta asserendo che la documentazione in suo possesso non consentiva l'individuazione dei beneficiari della polizza, anche in ragione dell'equivocità del testamento : ciò benché il testamento fosse chiaro. costituitasi in giudizio ha affermato di essere tenuta e interessata a eseguire la CP_1 prestazione assicurativa all'effettivo beneficiario;
ha contestato le domande attoree chiedendone il rigetto sul rilievo che l'istituzione dell'attore ad erede testamentario non costituiva nuova designazione per attribuzione della somma assicurata in sostituzione o specificazione della categoria degli “eredi legittimi” indicata nel contratto assicurativo;
ha altresì dedotto che l'attore non aveva provato di essere l'unico soggetto chiamato all'eredità di ed evidenziato, inoltre, che già Persona_1 stando al contenuto della prima scheda testamentaria, oltre all'attore vi erano “altri apparenti successibili per legge/legittimi eredi”. Il Tribunale di Trento con sentenza n. 409/2024 ha rigettato le domande attoree ed ha condannato l'attore alla rifusione delle spese di lite.
pagina 2 di 5 A fondamento della decisione ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 11421 del 30.4.2021 la quale sul presupposto che “la designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal secondo comma dell'art. 1920 c.c., costituisce atto inter vivos con effetti post mortem, da cui discende l'effetto dell'immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione” ha chiarito che “il termine «eredi» viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all'assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall'effettiva vocazione” e precisato, infine, che “l'eventuale istituzione di erede per testamento compiuta dal contraente assicurato dopo aver designato i propri «eredi [legittimi]» quali beneficiari della polizza non rileva, pertanto, né come nuova designazione per attribuzione della somma assicurata, né come revoca del beneficio, agli effetti dell'art. 1921 c.c., ove non risulti una inequivoca volontà in tal senso, operando su piani diversi l'intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l'assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione” Il Tribunale ha poi rilevato che la locuzione “legittimi eredi” presente nella polizza in oggetto era del tutto equivalente alla locuzione “ eredi legittimi”. Ha osservato che l'unico richiamo alla polizza vita contenuto in una disposizione del testamento del
16.2.2020 era privo di effetto stante la revoca della suddetta disposizione con la seconda scheda testamentaria ed altresì ha rimarcato che l'istituzione di erede universale effettuata dalla de cuius nel testamento del 16.2.2020 non poteva esser da sé sola ritenuta sufficiente a revocare la designazione effettuata al momento della sottoscrizione del contratto.
Ha dunque ritenuto che i beneficiari della polizza fossero individuabili in coloro che al momento del decesso di rivestivano la qualità di delati secondo le regole della successione Parte_2 legittima. Ha poi osservato: che il non aveva provato di essere egli l'unico erede legittimo;
che già dal Parte_1 testamento emergeva che la de cuius avesse più di un pronipote;
che l'omessa dimostrazione della identità e dell'esatto numero dei possibili eredi legittimi ostava anche all' accoglimento parziale della domanda.
Avverso la sentenza de qua propone appello . Parte_1
Con primo motivo di appello censura la decisione del Tribunale per aver mal interpretato la volontà della contraente non avendo in particolare tenuto conto del suo comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto ex art 1362 cc.; afferma che la (nubile e senza Per_1 figli) con la designazione “legittimi eredi” si era chiaramente riservata la possibilità di identificare chi tra i propri parenti e amici avrebbe dovuto godere dell'incasso della polizza tanto che aveva poi disposto per testamento alcuni mesi dopo aver integrato il versamento della seconda tranches del capitale investito. Con il testamento aveva identificato il solo appellante come erede universale, disponendo per il resto di legati ed anche ciò confermava ex art 1362 cc che ella non aveva identificato con l'espressione “legittimi eredi” gli eredi per successione legittima. Ancora afferma che diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale la locuzione “legittimi eredi” non è equipollente ad “eredi legittimi” non essendo indifferente il fatto che l'aggettivo sia stato anteposto: da un punto di vista letterale l'espressione legittimi eredi fa riferimento a detta dell'appellante ad “un erede che è legittimato a tale qualifica e ciò a prescindere dal titolo della sua chiamata all'eredità”. Con secondo motivo di appello il lamenta che il Tribunale avrebbe errato nell' affermare Parte_1 che era suo onere provare quali fossero gli eredi legittimi.
pagina 3 di 5 Sostiene che il contratto sottoscritto dalla non è un semplice contratto di assicurazione Per_1 sulla vita “puro” trattandosi invece di un contratto misto di risparmio che prevede la possibilità del contraente di garantirsi una crescita del proprio patrimonio investito senza rischi finanziari collegati al mercato. In tale contesto è contrattualmente debitrice per la somma versata ed è tenuta al CP_1 pagamento dell'intero importo che custodisce a semplice richiesta del contraente se vivo oppure dei beneficiari indicati. Afferma che spetta al creditore dimostrare il suo diritto al ricevimento della somma quale erede ma spetta a chi è obbligato opporre l'eccezione sull'entità della somma da restituire.
Formula dunque le conclusioni trascritte in premessa chiede il rigetto dell'appello CP_1 L'appello è infondato. Quanto al primo motivo di appello premette questa Corte che secondo i principi più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità, “nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.” (v. da ultimo Cassazione civile 6444/2025) . In ossequio a detti criteri ermeneutici il Tribunale ha indagato in primis il senso letterale dell'espressione usata in contratto per la designazione dei beneficiari ovvero “legittimi eredi”.
A tale espressione non può letteralmente attribuirsi il significato preteso dall'appellante ovvero che con essa sia indicato quale beneficiario qualsivoglia erede indipendentemente dal fatto chi si tratti di eredi per successione legittima o testamentaria. Se è ben vero che anteporre o postporre al sostantivo un aggettivo può talvolta conferire all'espressione un diverso significato, nondimeno nel caso di specie ciò non si riscontra affatto. La interpretazione letterale offerta dall'appellante omette di considerare che la designazione vede indicati quali beneficiari non sic et simpliciter gli “eredi”, espressione questa sì idonea a ricomprendere qualsivoglia erede a prescindere dal titolo della chiamata alla successione
(legittima o testamentaria), bensì i “legittimi eredi “. Vi è dunque da un punto di vista letterale una aggiunta “legittimi” al sostantivo “eredi” che non può esser considerata come non apposta o comunque del tutto neutra. Con il termine “legittimi” associato ad “eredi” il riferimento va letteralmente ad una categoria di eredi, quella appunto degli “eredi legittimi” e sul punto non può dunque che confermarsi la interpretazione espressa nella appellata sentenza, che ha rimarcato come << anche anteponendo il termine “eredi” all'altro, l'unità linguistica in questione, complessivamente considerata, risulta comunque riferibile a coloro che, quando manca in tutto o in parte una manifestazione testamentaria, succedono al defunto per espressa previsione codicistica (art. 565 c.c.)>. Quanto al comportamento della contraente, gli elementi indicati dall'appellante non “svalutano” affatto l'interpretazione letterale di cui si è dato sopra conto. La polizza che contiene la designazione a beneficiari dei “legittimi eredi” è stata stipulata ancora nel gennaio 2010, con aggiunta di ulteriore premio nel gennaio 2018 Il primo testamento della è del 16.2.2020 e la seconda scheda Per_1 testamentaria è del 8.3.2020.
La designazione di cui al contratto è stata fatta dunque in un epoca in cui non vi era alcuna disposizione testamentaria ( né vi sarebbe stata a breve); lo iato temporale tra la designazione contrattuale dei beneficiari in contratto (27 gennaio 2010) e le successive disposizioni testamentarie (febbraio e marzo 2020) è assai rilevante, pari a oltre10 anni (e ad oltre due anni anche dalla integrazione del premio intervenuta l' 11.1.2018) : risulta pertanto, in assenza di ulteriori elementi, del tutto arbitraria e per niente condivisibile la opzione ermeneutica offerta dall'appellante volta in buona sostanza a “leggere”- diversamente dal dato letterale- la volontà espressa in contratto ancora nel 2010 alla luce della decisione di redigere testamento che è intervenuta anni dopo.
pagina 4 di 5 Trattasi dunque non di interpretare la volontà espressa nel contratto del 2010 in base alle schede testamentarie del 2020 bensì di verificare, secondo gli insegnamenti ritraibili dalla citata pronuncia Cassazione Sezioni unite n.11421/2021, la ”interferenza” tra la istituzione di erede compiuta successivamente in sede testamentaria con la pregressa individuazione dei beneficiari espressa in contratto (categoria dei legittimi eredi), che operano su piani diversi, e in particolare di verificare se la successiva nomina in testamento sia idonea a manifestare in modo del tutto univoco la volontà di revoca anche tacita della indicazione contrattuale (letta secondo l'interpretazione di cui si è detto) : il primo giudice, che ha correttamente affrontato in detti termini la questione, ha escluso ciò e in punto
“assenza di revoca” non vi è uno specifico motivo di appello. Conclusivamente il primo motivo di appello va rigettato
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
In presenza di credito nascente da contratto (anche nell'eventualità di contratto misto) spetta al creditore provare la sua qualità di creditore e l'importo del suo credito, spettando al debitore invece provare l'eventuale fatto estintivo del credito, come ad esempio il pagamento, l'intervenuta prescrizione o altre cause estintive.
Nel caso di specie, posto che la indicazione dei beneficiari (e dunque dei creditori) è stata fatta con la indicazione generica della categoria “legittimi eredi” verteva sull'odierno appellante l'onere di provare di essere il solo soggetto rientrante tra i successibili ex art 565 cc per ottenere l'intera somma, ovvero ai fini dell'accoglimento della domanda subordinata l'onere di provare il suo credito nella indicata misura dei 2/3 della somma dovuta in base alla polizza, prova che involve l'individuazione del numero dei successibili spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale della somma dovuta in forza della polizza. Conclusivamente l'appello va rigettato. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione a controparte delle spese del grado liquidate secondo scaglione di valore (da € 52.001,00 ad € 260.000,00) in importi medi, salvo che per la fase istruttoria/trattazione che viene liquidata nei minimi non essendo stata svolta istruttoria. Sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
409/2024 del Tribunale di Trento
1) lo rigetta, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado, che si liquidano in Euro 12.154,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante. Deciso in Trento, camera di consiglio del 4.6.2025
La Presidente rel ed est dott Guzzo Liliana
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