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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1005/2024 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 12.04.2024
DA
– rappresentata e difesa dagli avv.ti TOFFOLI ANGELA e Parte_1
ZANNIER GIANCARLO attrice
CONTRO
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , CP_4 Controparte_5 CP_6 [...]
CP_7
convenuti contumaci avente ad oggetto: usucapione
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti, precisate all'udienza del
23.12.2024:
Conclusioni di parte attrice:
Voglia il Tribunale Ill.mo accertato che dal 1985 sino ad oggi l'attrice ed i suoi danti causa hanno pubblicamente e pacificamente goduto del fabbricato insistente sul F. 15 mapp 69, ora 240 sub 2 Comune di Preone, attualmente intestato a
- nato a [...] il [...] (C.F.: CP_7
) residente a [...]
nr. 63,
- nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_5
) residente a [...], figlia ed erede di C.F._2
(C.F.: ) deceduto il 13.01.2019 Persona_1 C.F._3
1 - nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) residente a [...], moglie ed C.F._4
erede di (C.F.: ) deceduto il12.07.2021 Persona_2 C.F._5
- nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
) residente a [...], C.F._6
- nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_3
) residente a [...], C.F._7
- nata a [...] il [...] (C.F.: ) CP_4 C.F._8
residente a [...], nata a [...] il [...] (C.F.: CP_6 C.F._9
residente a [...], tutti figli ed eredi di (C.F.: ) deceduto il Persona_2 C.F._5
12.07.2021 dichiarare che nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, è piena ed esclusiva proprietaria della citata porzione di C.F._10
edificio per intervenuta usucapione, con autorizzazione al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Udine di procedere alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
Voglia altresì condannare i convenuti contumaci alla rifusione delle spese di lite nella misura che verrà determinata, tenuto conto che questi, nonostante la fondatezza della domanda avanzata dalla attrice, hanno già in sede di mediazione (vedi Memoria illustrativa del 23 ottobre 2023) contestato che si fosse verificata l'usucapione in oggetto, costringendo così, data la impossibilità di giungere ad un accordo di mediazione, ad introdurre la presente vertenza e a sopportare tutte le spese Parte_1
conseguenti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
I) Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 12.04.2024, l'attrice ha dedotto di essere unica proprietaria del fabbricato rurale sito nel Comune di Preone (Fg. 15 mapp. 236, prima identificato al foglio 15 mappale n. 68), nonché di aver acquisito il possesso per usucapione di una porzione del fabbricato adiacente a quello già di sua proprietà
(identificato catastalmente al Fg. 15 mapp. 240 sub 2, cat. C/2 classe U cons. 12mq euro 12,39), intestata ai convenuti (Fg. 15 mapp. 240 sub 1, cat. A/4 classe 1 Per_3
cons. 4,5 vani euro 71,12). Per_3
2 In particolare, l'attrice ha riferito che, a partire dal 1985, il mapp. 240 sub 2, venendo ad essere, di fatto, inglobato nell'immobile di proprietà della famiglia è sempre Pt_1 stato nell'esclusivo, pacifico e pubblico possesso esercitato da parte, anzitutto, di sua madre, SI.ra , sino al suo decesso avvenuto in data 08.08.1991; possesso nel Persona_4
quale sono succeduti prima il coniuge della de cuius, SI. , deceduto in Persona_5
Per_ data 18.10.1992, e poi le figlie della stessa, SI.re e . Infine, in forza Parte_1
della divisione ereditaria del 02.08.2004, intercorsa tra la SI.ra e la sorella Parte_1
l'attrice, oltre ad essere divenuta unica proprietaria dell'intero fabbricato Parte_2
rurale di cui al mapp. 236 (ex n. 68), ha altresì acquisito l'integrale ed esclusivo possesso del fabbricato adiacente di cui al mapp. 240 sub 2.
Parte attrice ha altresì specificato che, a seguito del terremoto del 1976 e fino al 1985, si erano resi necessari taluni lavori di ristrutturazione dell'intero edificio, durante i quali le due realtà immobiliari di cui al mapp. 240 sub 1 e al mapp. 240 sub 2 (intestate catastalmente ai convenuti) erano state rese indipendenti l'una dall'altra: in particolare, era stato chiuso il corridoio sito al primo piano e la porzione individuata dal mapp. 240 sub 2 era stata concessa in uso esclusivo alla SI.ra In tal modo, la SI.ra Persona_4 aveva potuto disporre di un'entrata esclusiva alla sua abitazione e di una Persona_4 scala per l'accesso alle sue stanze site al primo piano. Allo stesso modo, la famiglia aveva realizzato, all'interno della sua abitazione di cui al mapp. 240 sub 1, una Per_2
nuova scala al fine accedere alle stanze site al primo piano.
I convenuti, benché ritualmente citati a giudizio, sono rimasti contumaci;
va precisato che, nei loro riguardi, era stata anche ritualmente esperita la mediazione, quale condizione di procedibilità dell'azione, ma in tale sede, nonostante la comparizione dei convenuti, non era stato possibile addivenire ad alcun accordo.
La causa è stata istruita sia documentalmente sia mediante prova testimoniale;
all'esito, il giudice istruttore ha fissato udienza per la discussione e la decisione della causa sulle conclusioni riportate in epigrafe e ha, quindi, trattenuto in decisione la vertenza.
II) Le circostanze indicate nell'atto introduttivo possono ritenersi provate.
Anzitutto, questo Tribunale ha appurato, mediante l'integrazione documentale richiesta alla difesa attorea, che l'immobile oggi contraddistinto al foglio 15 mapp. 236 (inglobante la porzione di edificio per cui è causa: mappale n. 240 sub 2) è oramai di proprietà esclusiva della SI.ra a partire dal 2004, essendo esso stato assegnato Parte_1 all'attrice in sede di scioglimento della comunione ereditaria materna e paterna (cfr. visura storica dell'immobile dd. 26.09.2024 e atto di divisione intercorso tra le sorelle
3 ove l'immobile oggi contraddistinto al foglio 15 mappale 236, assegnato Pt_1 all'odierna attrice, era, all'epoca, identificato al foglio 15 mappale n. 68).
Inoltre, i testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria, tutti a conoscenza dei luoghi per cui è causa, hanno confermato che la porzione dell'immobile adiacente a quello di proprietà dell'attrice (foglio 15 mappale n. 240 sub 2), catastalmente intestato ai convenuti, risulta invece, da oltre vent'anni, da sempre inglobato nell'immobile di cui al foglio n. 15 mappale n. 236 (ex n. 68); in particolare, può ritenersi provato che, a seguito del terremoto del 1976, le porzioni ex mapp. 240 sub
1 - di proprietà della famiglia - e mapp. Per_2
sub 2 siano state rese definitivamente indipendenti l'una dall'altra quanto all'ingresso e alle scale che portano alle rispettive stanze.
I testi hanno tutti confermato che, quantomeno a partire dagli anni '80, la porzione di fabbricato di cui al mapp. 240 sub 2 è sempre stata nel possesso esclusivo, pacifico e pubblico della famiglia e, a partire dalla divisione ereditaria del 2004, della sola Pt_1
SI.ra . Parte_1
Nello specifico, i testimoni hanno confermato che:
-nel 1985, nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, l'accesso indicato nelle foto 18 a) e 18 b) con la lettera A) è stato chiuso da con un cancello a sbarre Persona_4
ancora esistente, le cui chiavi sono state sempre nel possesso prima della madre, poi del padre dell'attrice, poi delle sorelle e, infine, dal 2004, della sola SI.ra Pt_1 [...]
Pt_1
-l'area sita al pianoterra dell'edificio di cui alle fotografie 18 d-1) è sempre stata utilizzata in via esclusiva dai componenti della famiglia (da fino al 1991; Pt_1 Persona_4
da fino al 1992; dalle sorelle fino al 2004; dalla sola Parte_3 Pt_1 Pt_1
da agosto 2004) per accedere alla zona giorno sita al piano terra della loro
[...]
abitazione; egualmente a dirsi per le scale rappresentate alle fotografie 18 d-2) e 18 d-4), il gabinetto di cui alle fotografie 18 d-3);
-il corridoio esistente al primo piano del fabbricato a confine con la proprietà dei convenuti nel 1985 è stato chiuso con una parete continua come rappresentato nella foto
18 d-5), così determinando che l'unico accesso alla zona notte di proprietà dell'attrice è da sempre dato dall'ingresso, dall'area al piano terra e dalle anzidette scale, spazi tutti utilizzati in via esclusiva dalla famiglia dal 1985 e dalla sola dal Pt_1 Parte_1
2004.
4 A quanto consta, infine, il possesso esercitato dalla famiglia sulla porzione Pt_1 dell'immobile per cui è causa non risulta mai essere stato contestato da altre persone (e in specie dai convenuti) in tutti questi anni.
Significativo, al riguardo, quanto dichiarato da uno dei testimoni sentiti, il SI. Tes_1
il quale ha riferito dei rapporti di amicizia che intercorrevano tra lui e taluni membri
[...]
della famiglia (in particolare, con – convenuto – e , Per_2 CP_7 Persona_1
nonché la circostanza secondo cui, a suo dire, la famiglia non avrebbe mai Per_2
utilizzato la parte di edificio oggi oggetto di causa;
il che a supporto della tesi secondo la quale la famiglia non ha mai voluto rivendicare, in tutti questi anni, il possesso Per_2
della famiglia circa la porzione di fabbricato di cui al mapp. 240 sub 2. Pt_1
Infine, gli elementi acquisiti appaiono ulteriormente supportati dal comportamento processuale dei convenuti, che – nonostante fossero comparsi in sede di mediazione – non si sono costituiti in questo giudizio, mostrando quindi disinteresse rispetto all'intera vicenda e rinunciando così a dare prova di eventuali fatti modificativi o estintivi della pretesa avversaria.
Ne consegue che va dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapione ordinaria dell'immobile di cui al mapp. 240 sub 2 a favore dell'attrice.
III) Tenuto conto del comportamento assunto dai convenuti, i quali hanno reso necessario l'esperimento di questo giudizio per impossibilità di addivenire ad un accordo in sede di mediazione, si ritiene sussistano i presupposti per la condanna degli stessi, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice; tali spese sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi previsti, per tutte le fasi processuali, dallo scaglione di riferimento della causa (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), tenuto conto della natura non complessa della causa, dell'eSIuità degli adempimenti istruttori e dell'assenza di scritti conclusivi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Udine, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudica:
1) accerta e dichiara che la SI.ra ha acquistato per usucapione Parte_1
ordinaria ventennale la piena ed esclusiva proprietà del bene immobile identificato catastalmente al Fg. 15 mapp. 69 ora 240 sub 2 sito in Comune di Preone;
2) ordina la trascrizione della sentenza presso l'Ufficio dei registri immobiliari competente;
5 3) condanna tutti i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice SI.ra
, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.665,00, di cui Parte_1
125,00 per esborsi (contributo unificato e marca) ed euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti.
Così deciso in Udine, 07.01.2025.
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor
6
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1005/2024 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 12.04.2024
DA
– rappresentata e difesa dagli avv.ti TOFFOLI ANGELA e Parte_1
ZANNIER GIANCARLO attrice
CONTRO
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , CP_4 Controparte_5 CP_6 [...]
CP_7
convenuti contumaci avente ad oggetto: usucapione
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti, precisate all'udienza del
23.12.2024:
Conclusioni di parte attrice:
Voglia il Tribunale Ill.mo accertato che dal 1985 sino ad oggi l'attrice ed i suoi danti causa hanno pubblicamente e pacificamente goduto del fabbricato insistente sul F. 15 mapp 69, ora 240 sub 2 Comune di Preone, attualmente intestato a
- nato a [...] il [...] (C.F.: CP_7
) residente a [...]
nr. 63,
- nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_5
) residente a [...], figlia ed erede di C.F._2
(C.F.: ) deceduto il 13.01.2019 Persona_1 C.F._3
1 - nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) residente a [...], moglie ed C.F._4
erede di (C.F.: ) deceduto il12.07.2021 Persona_2 C.F._5
- nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
) residente a [...], C.F._6
- nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_3
) residente a [...], C.F._7
- nata a [...] il [...] (C.F.: ) CP_4 C.F._8
residente a [...], nata a [...] il [...] (C.F.: CP_6 C.F._9
residente a [...], tutti figli ed eredi di (C.F.: ) deceduto il Persona_2 C.F._5
12.07.2021 dichiarare che nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, è piena ed esclusiva proprietaria della citata porzione di C.F._10
edificio per intervenuta usucapione, con autorizzazione al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Udine di procedere alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
Voglia altresì condannare i convenuti contumaci alla rifusione delle spese di lite nella misura che verrà determinata, tenuto conto che questi, nonostante la fondatezza della domanda avanzata dalla attrice, hanno già in sede di mediazione (vedi Memoria illustrativa del 23 ottobre 2023) contestato che si fosse verificata l'usucapione in oggetto, costringendo così, data la impossibilità di giungere ad un accordo di mediazione, ad introdurre la presente vertenza e a sopportare tutte le spese Parte_1
conseguenti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
I) Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 12.04.2024, l'attrice ha dedotto di essere unica proprietaria del fabbricato rurale sito nel Comune di Preone (Fg. 15 mapp. 236, prima identificato al foglio 15 mappale n. 68), nonché di aver acquisito il possesso per usucapione di una porzione del fabbricato adiacente a quello già di sua proprietà
(identificato catastalmente al Fg. 15 mapp. 240 sub 2, cat. C/2 classe U cons. 12mq euro 12,39), intestata ai convenuti (Fg. 15 mapp. 240 sub 1, cat. A/4 classe 1 Per_3
cons. 4,5 vani euro 71,12). Per_3
2 In particolare, l'attrice ha riferito che, a partire dal 1985, il mapp. 240 sub 2, venendo ad essere, di fatto, inglobato nell'immobile di proprietà della famiglia è sempre Pt_1 stato nell'esclusivo, pacifico e pubblico possesso esercitato da parte, anzitutto, di sua madre, SI.ra , sino al suo decesso avvenuto in data 08.08.1991; possesso nel Persona_4
quale sono succeduti prima il coniuge della de cuius, SI. , deceduto in Persona_5
Per_ data 18.10.1992, e poi le figlie della stessa, SI.re e . Infine, in forza Parte_1
della divisione ereditaria del 02.08.2004, intercorsa tra la SI.ra e la sorella Parte_1
l'attrice, oltre ad essere divenuta unica proprietaria dell'intero fabbricato Parte_2
rurale di cui al mapp. 236 (ex n. 68), ha altresì acquisito l'integrale ed esclusivo possesso del fabbricato adiacente di cui al mapp. 240 sub 2.
Parte attrice ha altresì specificato che, a seguito del terremoto del 1976 e fino al 1985, si erano resi necessari taluni lavori di ristrutturazione dell'intero edificio, durante i quali le due realtà immobiliari di cui al mapp. 240 sub 1 e al mapp. 240 sub 2 (intestate catastalmente ai convenuti) erano state rese indipendenti l'una dall'altra: in particolare, era stato chiuso il corridoio sito al primo piano e la porzione individuata dal mapp. 240 sub 2 era stata concessa in uso esclusivo alla SI.ra In tal modo, la SI.ra Persona_4 aveva potuto disporre di un'entrata esclusiva alla sua abitazione e di una Persona_4 scala per l'accesso alle sue stanze site al primo piano. Allo stesso modo, la famiglia aveva realizzato, all'interno della sua abitazione di cui al mapp. 240 sub 1, una Per_2
nuova scala al fine accedere alle stanze site al primo piano.
I convenuti, benché ritualmente citati a giudizio, sono rimasti contumaci;
va precisato che, nei loro riguardi, era stata anche ritualmente esperita la mediazione, quale condizione di procedibilità dell'azione, ma in tale sede, nonostante la comparizione dei convenuti, non era stato possibile addivenire ad alcun accordo.
La causa è stata istruita sia documentalmente sia mediante prova testimoniale;
all'esito, il giudice istruttore ha fissato udienza per la discussione e la decisione della causa sulle conclusioni riportate in epigrafe e ha, quindi, trattenuto in decisione la vertenza.
II) Le circostanze indicate nell'atto introduttivo possono ritenersi provate.
Anzitutto, questo Tribunale ha appurato, mediante l'integrazione documentale richiesta alla difesa attorea, che l'immobile oggi contraddistinto al foglio 15 mapp. 236 (inglobante la porzione di edificio per cui è causa: mappale n. 240 sub 2) è oramai di proprietà esclusiva della SI.ra a partire dal 2004, essendo esso stato assegnato Parte_1 all'attrice in sede di scioglimento della comunione ereditaria materna e paterna (cfr. visura storica dell'immobile dd. 26.09.2024 e atto di divisione intercorso tra le sorelle
3 ove l'immobile oggi contraddistinto al foglio 15 mappale 236, assegnato Pt_1 all'odierna attrice, era, all'epoca, identificato al foglio 15 mappale n. 68).
Inoltre, i testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria, tutti a conoscenza dei luoghi per cui è causa, hanno confermato che la porzione dell'immobile adiacente a quello di proprietà dell'attrice (foglio 15 mappale n. 240 sub 2), catastalmente intestato ai convenuti, risulta invece, da oltre vent'anni, da sempre inglobato nell'immobile di cui al foglio n. 15 mappale n. 236 (ex n. 68); in particolare, può ritenersi provato che, a seguito del terremoto del 1976, le porzioni ex mapp. 240 sub
1 - di proprietà della famiglia - e mapp. Per_2
sub 2 siano state rese definitivamente indipendenti l'una dall'altra quanto all'ingresso e alle scale che portano alle rispettive stanze.
I testi hanno tutti confermato che, quantomeno a partire dagli anni '80, la porzione di fabbricato di cui al mapp. 240 sub 2 è sempre stata nel possesso esclusivo, pacifico e pubblico della famiglia e, a partire dalla divisione ereditaria del 2004, della sola Pt_1
SI.ra . Parte_1
Nello specifico, i testimoni hanno confermato che:
-nel 1985, nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, l'accesso indicato nelle foto 18 a) e 18 b) con la lettera A) è stato chiuso da con un cancello a sbarre Persona_4
ancora esistente, le cui chiavi sono state sempre nel possesso prima della madre, poi del padre dell'attrice, poi delle sorelle e, infine, dal 2004, della sola SI.ra Pt_1 [...]
Pt_1
-l'area sita al pianoterra dell'edificio di cui alle fotografie 18 d-1) è sempre stata utilizzata in via esclusiva dai componenti della famiglia (da fino al 1991; Pt_1 Persona_4
da fino al 1992; dalle sorelle fino al 2004; dalla sola Parte_3 Pt_1 Pt_1
da agosto 2004) per accedere alla zona giorno sita al piano terra della loro
[...]
abitazione; egualmente a dirsi per le scale rappresentate alle fotografie 18 d-2) e 18 d-4), il gabinetto di cui alle fotografie 18 d-3);
-il corridoio esistente al primo piano del fabbricato a confine con la proprietà dei convenuti nel 1985 è stato chiuso con una parete continua come rappresentato nella foto
18 d-5), così determinando che l'unico accesso alla zona notte di proprietà dell'attrice è da sempre dato dall'ingresso, dall'area al piano terra e dalle anzidette scale, spazi tutti utilizzati in via esclusiva dalla famiglia dal 1985 e dalla sola dal Pt_1 Parte_1
2004.
4 A quanto consta, infine, il possesso esercitato dalla famiglia sulla porzione Pt_1 dell'immobile per cui è causa non risulta mai essere stato contestato da altre persone (e in specie dai convenuti) in tutti questi anni.
Significativo, al riguardo, quanto dichiarato da uno dei testimoni sentiti, il SI. Tes_1
il quale ha riferito dei rapporti di amicizia che intercorrevano tra lui e taluni membri
[...]
della famiglia (in particolare, con – convenuto – e , Per_2 CP_7 Persona_1
nonché la circostanza secondo cui, a suo dire, la famiglia non avrebbe mai Per_2
utilizzato la parte di edificio oggi oggetto di causa;
il che a supporto della tesi secondo la quale la famiglia non ha mai voluto rivendicare, in tutti questi anni, il possesso Per_2
della famiglia circa la porzione di fabbricato di cui al mapp. 240 sub 2. Pt_1
Infine, gli elementi acquisiti appaiono ulteriormente supportati dal comportamento processuale dei convenuti, che – nonostante fossero comparsi in sede di mediazione – non si sono costituiti in questo giudizio, mostrando quindi disinteresse rispetto all'intera vicenda e rinunciando così a dare prova di eventuali fatti modificativi o estintivi della pretesa avversaria.
Ne consegue che va dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapione ordinaria dell'immobile di cui al mapp. 240 sub 2 a favore dell'attrice.
III) Tenuto conto del comportamento assunto dai convenuti, i quali hanno reso necessario l'esperimento di questo giudizio per impossibilità di addivenire ad un accordo in sede di mediazione, si ritiene sussistano i presupposti per la condanna degli stessi, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice; tali spese sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi previsti, per tutte le fasi processuali, dallo scaglione di riferimento della causa (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), tenuto conto della natura non complessa della causa, dell'eSIuità degli adempimenti istruttori e dell'assenza di scritti conclusivi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Udine, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudica:
1) accerta e dichiara che la SI.ra ha acquistato per usucapione Parte_1
ordinaria ventennale la piena ed esclusiva proprietà del bene immobile identificato catastalmente al Fg. 15 mapp. 69 ora 240 sub 2 sito in Comune di Preone;
2) ordina la trascrizione della sentenza presso l'Ufficio dei registri immobiliari competente;
5 3) condanna tutti i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice SI.ra
, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.665,00, di cui Parte_1
125,00 per esborsi (contributo unificato e marca) ed euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti.
Così deciso in Udine, 07.01.2025.
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor
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