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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/01/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1677/2020 r.g. proposta
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Manduca, giusta procura in atti;
Parte_1
- Attrice -
CONTRO
, in persona del Presidente pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Carmela CP_1
Capobianco, giusta procura agli atti;
- Convenuta -
di Capitanata, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso Controparte_2
dagli avv.ti Egle Frascella e Aristide Guerrasio, giusta procura in atti;
- Convenuto -
, in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Valentina Lucianetti, giusta procura in atti;
- Terza chiamata –
OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza del 27 gennaio 2025, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni in contesa possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra ha convenuto in giudizio Parte_1
la ed il per sentirli condannare al CP_1 Controparte_4
1 risarcimento dei danni subiti, iure proprio e iure hereditatis, in relazione al decesso, in data
09.09.2016, del coniuge , il quale, alle ore 11.30 circa, nel percorrere la S.P. 35, Persona_1
direzione San Severo, con la propria autovettura Lancia Y tg. BA958EH, giunto all'altezza del Km
2,500, in agro di San Severo, era stato violentemente trascinato in conseguenza di un violento nubifragio.
Si è costituita la eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché, nel merito, CP_1
l'infondatezza della domanda.
Si è poi costituito il , eccependo l'incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale CP_2
delle Acque Pubbliche, la propria carenza di legittimazione e/o titolarità passiva e, nel merito,
l'infondatezza della domanda, chiedendo altresì di essere autorizzato chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, la , costituendosi in giudizio, ha Controparte_5
contestato la domanda attorea in rito e nel merito, chiedendo solo in via subordinata di limitare qualsivoglia risarcimento nei limiti del massimale di polizza previsto.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria, consistita in attività di produzione documentale e nell'espletamento delle prove orali ammesse, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza del 27 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ex artt.281-sexies e 127-ter c.p.c.
****
1. L'eccezione preliminare di incompetenza del giudice ordinario sollevata dal non CP_2
s'appalesa fondata.
La norma del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. e) dispone che appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunale delle acque pubbliche le controversie per risarcimento dei danni che siano dipendenti “da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione, o da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa” ai sensi del T.U. 25 luglio 1904, n.
523, art. 2 e successive modificazioni.
La norma fa riferimento alle domande risarcitorie conseguenti a specifici atti o provvedimenti della p.a. e - letta ed applicata nel contesto complessivo dell'art. 140 e delle fattispecie da esso contemplate - concerne i casi in cui vengano in questione i danni provocati nell'esercizio dei poteri di governo delle acque nell'interesse generale della collettività, e segnatamente i casi in cui si discuta, per esempio, della demanialità delle acque (art. 140, lett. a); dei limiti, dell'alveo e delle sponde dei corsi o bacini (art. 140, lett. b); dei diritti a derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche
(lett. c); delle occupazioni di fondi per l'esecuzione di opere idrauliche e della determinazione dei relativi indennizzi (lett. d), e così via.
2 Il T.U. 25 luglio 1904, n. 523, art. 2 richiamato dall'art. 140, parimenti riguarda il potere della pubblica amministrazione di statuire e provvedere sulle opere di qualunque natura, attinenti al buon regime delle acque pubbliche, alla difesa e conservazione delle sponde dei corsi d'acqua e simili, alle eventuali decisioni sulla modifica, cessazione o distruzione delle opere in essere. I danni in relazione ai quali sussiste la competenza dei Tribunali delle acque sono quindi quelli collegati o conseguenti ad azioni od omissioni della P.A., rilevanti quali atti suscettibili di impugnazione, pur se di fatto non impugnati.
I danni ascrivibili alla mera inazione od incuria, quindi a comportamenti di fatto, magari non consapevoli e non oggetto di scelta, quali quelli provocati dal deterioramento delle strutture e imputabili all'ente esclusivamente in virtù della sua posizione di custode di quelle strutture, non debbono essere fatti valere davanti al Tribunale delle acque, ma ben possono essere esaminati e decisi dal giudice ordinario.
La domanda formulata nel caso di specie prescinde da ogni sindacato sulla realizzazione di opere idrauliche e da ogni riferimento alle materie devolute alla cognizione del Tribunale delle Acque
Pubbliche, avendo invece ad oggetto il risarcimento del danno causato dall'inosservanza, da parte della P.A., nella sistemazione e manutenzione di aree o beni pubblici, delle regole tecniche ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, integranti il precetto di cui all'art. 2051 c.c., in applicazione dei quali la P.A. è tenuta a far sì che i beni pubblici non costituiscano fonte di danno per il privato.
2. La domanda è tuttavia infondata nel merito, e ciò risolve ed assorbe tutte le altre questioni ed eccezioni poste dai convenuti, ponendosi come “ragione più liquida” e risolutiva della controversia.
I convenuti, nel merito, hanno sostenuto la insussistenza di qualsiasi responsabilità di terzi nell'evento mortale, evidenziando la ricorrenza del caso fortuito sia in relazione all'eccezionalità delle condizioni atmosferiche, sia in relazione all'imprudenza inescusabile del defunto ex art. 1227
c.c., per avere lo stesso tentato l'attraversamento di una strada su di un torrente in piena, ponendosi in una condizione di evidente pericolo.
Orbene, ritiene il Tribunale che sia stato integrato il caso fortuito in relazione all'alluvione del 9 settembre 2016, come emerso dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata.
Innanzitutto, l'eccezionalità dell'evento emerge dal rapporto della Protezione Civile, dove si dà atto che “L'evento pluviometrico che ha interessato la tra il 5 ed il 13 settembre ha assunto una CP_1 connotazione particolare per la persistenza, nell'arco di diversi giorni, di condizioni di marcata instabilità favorevoli allo sviluppo di fenomeni temporaleschi e precipitazioni a carattere di rovescio, L'intero territorio regionale è stato interessato in maniera diffusa da precipitazioni
3 impulsive, ovvero localizzate, intense e di durata relativamente breve, che in diverse località si sono ripetute giornalmente o a distanza di poche ore. (…) Per diverse stazioni pluviometriche, il cumulato di precipitazione registrato sull'intera durata dell'evento (9 giorni circa) supera una frazione compresa tra il 25% ed il 45% del cumulato totale annuo medio. Le precipitazioni hanno avuto una evoluzione crescente raggiungendo le massime intensità nei giorni 9-10 settembre 2013.
Il territorio maggiormente colpito è stato la Capitanata a causa delle esondazioni del torrente
Candelaro e del suo affluente Radicosa (…) In merito alle caratteristiche dell'evento da un punto di vista meteorologico, pluviometrico ed idrometrico, una specifica sezione della presente relazione dimostra ampiamente l'effettiva dimensione ed eccezionalità degli eventi (…) Le prime precipitazioni che hanno interessato, il 9 settembre, la porzione del bacino del torrente Candelaro compresa tra i comuni di San Marco in Lamis e San Severo, con circa 86 mm di pioggia tra le
03:00 e le 7:30 registrati alla stazione di San Marco in Lamis, hanno generato un incremento dei livelli idrometrici (Fig. 24) alla stazione di SS272 (h= 3.7 m) con un picco di portata di circa 80
m3/s. Il secondo evento di pioggia avvenuto tra San Paolo Civitate e Torremaggiore - dove sono stati registrati, rispettivamente, cumulati di 84 e 88 mm tra le ore 08:00 e 11:00 - ha generato una seconda onda di piena alla sezione SS272 (h=4.7m) che, come si poteva attendere dato il progressivo incremento del grado di saturazione dei suoli, ha raggiunto una portata al colmo superiore alla precedente (150 m3/s). Il transito della piena a valle ha fatto registrare alla stazione
SP60 (P.te ex 13 luci) un livello idrometrico al colmo pari a h=3.1, cui corrisponde una portata di circa 250 m3/s”.
La particolare abnormità dell'evento emerge anche dalla relazione dei Vigili del Fuoco, intervenuti sui luoghi di causa in data 09.09.2016 e sentiti anche in qualità di testimoni nel presente giudizio, dove è possibile leggere che “la causa del sinistro si deve attribuire alla eccezionale quantità di pioggia caduta in poche ore”.
L'eccezionalità dell'evento è confermata anche dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali del 05.12.2016, che, all'art. 1, ha dichiarato l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici (piogge alluvionali) verificatisi nella provincia di Foggia dall'8 settembre 2016 all'11 settembre 2016.
Pertanto, pare possibile affermare, con un grado di ragionevole certezza, che l'esondazione del
Torrente (che ha determinato il sinistro in questione) sia riconducibile ad un evento Pt_2 alluvionale eccezionale, tale da concretizzare il caso fortuito che, a norma dell'art. 2051 c.c., libera il custode da ogni responsabilità, in quanto tale da interrompere il nesso causale tra la non sufficiente manutenzione dei luoghi (pure emersa dalle fotografie in atti e dalle prove orali) e l'evento.
4 Quanto rilevato, inoltre, trova conferma anche in quanto ricostruito nell'ambito del Procedimento
Penale n. 16019/2016 R.G. N.R. dal Tribunale Penale di Foggia, ove è stata disposta una perizia volta a ricostruire, “dopo aver effettuato opportuni sopralluoghi sul luogo dell'incidente (anche al fine di verificarne lo stato di manutenzione), nonché dopo aver ispezionato il veicolo coinvolto ed esaminate le risultanze investigative contenute nel fascicolo processuale”, “le cause che hanno determinato l'incidente stradale verificatosi in data 9.9.2016 in San Severo lungo la S.P. 35”, nel quale decedeva il Signor Persona_2
Ebbene l'Ing. , nel ricostruire la dinamica del sinistro mortale e le possibili cause, ha Per_3
concluso che l'evento mortale fosse da imputare, da un lato, all'eccezionalità delle condizioni atmosferiche, consistenti in una vera e propria alluvione dalle grosse proporzioni in atto, dall'altro, alla grave imprudenza commessa dal il quale, nonostante avesse avuto certamente la Per_1
possibilità di rendersi contro di ciò che stava succedendo e della rischiosissima situazione di percorribilità della strada, decideva di proseguire la marcia.
Sul punto, per mero tuziorismo, quanto al valore della consulenza penale in ambito civile, giova rilevare che trattasi di prova atipica che, nel caso di specie, ben può essere posta a fondamento della decisione, unitamente agli altri elementi sopra descritti ed emersi nell'ambito dell'istruttoria.
Si possono definire prove atipiche quelle che non si trovano ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge. In proposito, va osservato che, nell'ordinamento civilistico, manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia,
l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove,
l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante: Cass. n. 10825/2016, Cass. n.
840/2015, Cass. n. 12577/2014, Cass. n. 9099/2012, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 5965/2004, Cass.
n. 4666/2003, Cass. n. 1954/2003, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 1223/1990), ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, le quali trovano ingresso nel processo civile, nel rispetto del contraddittorio, con lo strumento della produzione documentale e nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. n.
5440/2010, Cass. n. 7518/2001, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 2616/1995, Cass. n. 623/1995, Cass.
n. 12091/1990, Cass. n. 5792/1990).
Detto quindi che non si dubita dell'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, l'efficacia probatoria di tali prove è stata comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova
5 (Cass. n. 4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987, Cass. n.
4767/1984, Cass. n. 3322/1983).
Nell'alveo delle prove atipiche, sicuramente rientrano anche le perizie e le consulenze espletate in un diverso giudizio tra le stesse od altre parti (Cass. n. 15714/2010, Cass. n. 2904/2009, Cass. n.
28855/2008, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 8585/1999, Cass. n. 16069/2001), e quindi anche la perizia disposta dal P.M., come nel caso di specie.
Ciò posto, ritornando al caso di specie, può concludersi che l'eccezionalità delle condizioni atmosferiche e la condotta imprudente della vittima abbiano costituito fatti di per sè idonei, indipendentemente dalle negligenze ed inadempienze degli enti preposti alla manutenzione e custodia, a costituire autonoma causa del danno.
Infatti la responsabilità del custode o dell'ente titolare dell'obbligo di sicurezza deve essere valutato rispetto all'esigenza di apporre i presidi necessari ad impedire che atti di distrazione, o disattenzione, o mancanza di conoscenza del pericolo possano recare danno alll'inconsapevole utente;
non già all'esigenza di impedire che l'utente consapevole ed informato ponga in essere atti imprevedibili , pericolosi e di fatto “abnormi”, quale nella specie il tentativo di guadare un torrente in piena con un piccolo veicolo, neppure non munito di caratteristiche di “fuoristrada” o idoneo ad attraversare corsi d'acqua.
Trasponendo la ricostruzione del fatto ai fini risarcitori, e considerando la responsabilità degli enti tenuti alla custodia e manutenzione dei luoghi ex art 2051 c.c., si rinviene infatti il consolidato principio per cui il comportamento volontariamente incauto della vittima è causa autonoma di danno ed elide le responsabilità del custode, pur in un contesto di cattiva o insufficiente manutenzione e carenza di cautele, che invece rilevano in danno del custode laddove il danneggiato sia incorso in lesioni per disattenzione o negligenza, e non già per volontaria esposizione a pericolo.
Sono esemplificative del principio, fra le tante, e solo per citare le più recenti , Cass Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018 "Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art.
2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva”.
E ancora, pur in ipotesi di condotta colposa e non volontariamente rischiosa o azzardata dell'utente, cfr Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018 “In tema di responsabilità civile per danni da
6 cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione di merito, che aveva escluso la responsabilità in capo all'ente proprietario e gestore della strada, munita di guardrail di altezza a norma di legge, per i danni patiti dal superamento del medesimo da parte del conducente di un veicolo, che aveva perso per causa ignota il controllo del mezzo, affermando che il custode non può rispondere dei danni cagionati in via esclusiva dalla condotta del danneggiato, da qualificarsi oggettivamente non prevedibile secondo la normale regolarità causale nelle condizioni date dai luoghi)”; Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 2481 del
01/02/2018 "L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c..(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la condotta della danneggiata connotata da peculiare imprudenza e, conseguentemente, integrante caso fortuito idoneo ad elidere il nesso di causalità tra cosa e danno, in quanto, a fronte di una situazione della cosa obiettivamente pericolosa, ossia un selciato che costituiva un canale di scolo delle acque dal fondo irregolare e con doppia inclinazione, non aveva utilizzato le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, che consentivano anche agevoli percorsi alternativi)”.
Per tali ragioni, la domanda attorea deve essere rigettata nei confronti di tutti i convenuti.
7 3. Le circostanze di causa, comprendenti un'accertata negligenza dei soggetti tenuti a mettere in sicurezza i luoghi al fine di evitare pericoli da fatti accidentali agli utenti, e la commistione di competenze per l'intrecciarsi di norme di varia origine e finalità, l'assorbimento delle pur ulteriori eccezioni e questioni preliminari, non approfondite per la definibilità del giudizio in forza della
“ragione più liquida”, giustificano la totale compensazione fra le parti di tutte le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Foggia, 27 gennaio 2025.
Il GIUDICE
Maria Elena de Tura
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1677/2020 r.g. proposta
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Manduca, giusta procura in atti;
Parte_1
- Attrice -
CONTRO
, in persona del Presidente pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Carmela CP_1
Capobianco, giusta procura agli atti;
- Convenuta -
di Capitanata, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso Controparte_2
dagli avv.ti Egle Frascella e Aristide Guerrasio, giusta procura in atti;
- Convenuto -
, in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Valentina Lucianetti, giusta procura in atti;
- Terza chiamata –
OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza del 27 gennaio 2025, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni in contesa possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra ha convenuto in giudizio Parte_1
la ed il per sentirli condannare al CP_1 Controparte_4
1 risarcimento dei danni subiti, iure proprio e iure hereditatis, in relazione al decesso, in data
09.09.2016, del coniuge , il quale, alle ore 11.30 circa, nel percorrere la S.P. 35, Persona_1
direzione San Severo, con la propria autovettura Lancia Y tg. BA958EH, giunto all'altezza del Km
2,500, in agro di San Severo, era stato violentemente trascinato in conseguenza di un violento nubifragio.
Si è costituita la eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché, nel merito, CP_1
l'infondatezza della domanda.
Si è poi costituito il , eccependo l'incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale CP_2
delle Acque Pubbliche, la propria carenza di legittimazione e/o titolarità passiva e, nel merito,
l'infondatezza della domanda, chiedendo altresì di essere autorizzato chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, la , costituendosi in giudizio, ha Controparte_5
contestato la domanda attorea in rito e nel merito, chiedendo solo in via subordinata di limitare qualsivoglia risarcimento nei limiti del massimale di polizza previsto.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria, consistita in attività di produzione documentale e nell'espletamento delle prove orali ammesse, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza del 27 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ex artt.281-sexies e 127-ter c.p.c.
****
1. L'eccezione preliminare di incompetenza del giudice ordinario sollevata dal non CP_2
s'appalesa fondata.
La norma del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. e) dispone che appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunale delle acque pubbliche le controversie per risarcimento dei danni che siano dipendenti “da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione, o da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa” ai sensi del T.U. 25 luglio 1904, n.
523, art. 2 e successive modificazioni.
La norma fa riferimento alle domande risarcitorie conseguenti a specifici atti o provvedimenti della p.a. e - letta ed applicata nel contesto complessivo dell'art. 140 e delle fattispecie da esso contemplate - concerne i casi in cui vengano in questione i danni provocati nell'esercizio dei poteri di governo delle acque nell'interesse generale della collettività, e segnatamente i casi in cui si discuta, per esempio, della demanialità delle acque (art. 140, lett. a); dei limiti, dell'alveo e delle sponde dei corsi o bacini (art. 140, lett. b); dei diritti a derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche
(lett. c); delle occupazioni di fondi per l'esecuzione di opere idrauliche e della determinazione dei relativi indennizzi (lett. d), e così via.
2 Il T.U. 25 luglio 1904, n. 523, art. 2 richiamato dall'art. 140, parimenti riguarda il potere della pubblica amministrazione di statuire e provvedere sulle opere di qualunque natura, attinenti al buon regime delle acque pubbliche, alla difesa e conservazione delle sponde dei corsi d'acqua e simili, alle eventuali decisioni sulla modifica, cessazione o distruzione delle opere in essere. I danni in relazione ai quali sussiste la competenza dei Tribunali delle acque sono quindi quelli collegati o conseguenti ad azioni od omissioni della P.A., rilevanti quali atti suscettibili di impugnazione, pur se di fatto non impugnati.
I danni ascrivibili alla mera inazione od incuria, quindi a comportamenti di fatto, magari non consapevoli e non oggetto di scelta, quali quelli provocati dal deterioramento delle strutture e imputabili all'ente esclusivamente in virtù della sua posizione di custode di quelle strutture, non debbono essere fatti valere davanti al Tribunale delle acque, ma ben possono essere esaminati e decisi dal giudice ordinario.
La domanda formulata nel caso di specie prescinde da ogni sindacato sulla realizzazione di opere idrauliche e da ogni riferimento alle materie devolute alla cognizione del Tribunale delle Acque
Pubbliche, avendo invece ad oggetto il risarcimento del danno causato dall'inosservanza, da parte della P.A., nella sistemazione e manutenzione di aree o beni pubblici, delle regole tecniche ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, integranti il precetto di cui all'art. 2051 c.c., in applicazione dei quali la P.A. è tenuta a far sì che i beni pubblici non costituiscano fonte di danno per il privato.
2. La domanda è tuttavia infondata nel merito, e ciò risolve ed assorbe tutte le altre questioni ed eccezioni poste dai convenuti, ponendosi come “ragione più liquida” e risolutiva della controversia.
I convenuti, nel merito, hanno sostenuto la insussistenza di qualsiasi responsabilità di terzi nell'evento mortale, evidenziando la ricorrenza del caso fortuito sia in relazione all'eccezionalità delle condizioni atmosferiche, sia in relazione all'imprudenza inescusabile del defunto ex art. 1227
c.c., per avere lo stesso tentato l'attraversamento di una strada su di un torrente in piena, ponendosi in una condizione di evidente pericolo.
Orbene, ritiene il Tribunale che sia stato integrato il caso fortuito in relazione all'alluvione del 9 settembre 2016, come emerso dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata.
Innanzitutto, l'eccezionalità dell'evento emerge dal rapporto della Protezione Civile, dove si dà atto che “L'evento pluviometrico che ha interessato la tra il 5 ed il 13 settembre ha assunto una CP_1 connotazione particolare per la persistenza, nell'arco di diversi giorni, di condizioni di marcata instabilità favorevoli allo sviluppo di fenomeni temporaleschi e precipitazioni a carattere di rovescio, L'intero territorio regionale è stato interessato in maniera diffusa da precipitazioni
3 impulsive, ovvero localizzate, intense e di durata relativamente breve, che in diverse località si sono ripetute giornalmente o a distanza di poche ore. (…) Per diverse stazioni pluviometriche, il cumulato di precipitazione registrato sull'intera durata dell'evento (9 giorni circa) supera una frazione compresa tra il 25% ed il 45% del cumulato totale annuo medio. Le precipitazioni hanno avuto una evoluzione crescente raggiungendo le massime intensità nei giorni 9-10 settembre 2013.
Il territorio maggiormente colpito è stato la Capitanata a causa delle esondazioni del torrente
Candelaro e del suo affluente Radicosa (…) In merito alle caratteristiche dell'evento da un punto di vista meteorologico, pluviometrico ed idrometrico, una specifica sezione della presente relazione dimostra ampiamente l'effettiva dimensione ed eccezionalità degli eventi (…) Le prime precipitazioni che hanno interessato, il 9 settembre, la porzione del bacino del torrente Candelaro compresa tra i comuni di San Marco in Lamis e San Severo, con circa 86 mm di pioggia tra le
03:00 e le 7:30 registrati alla stazione di San Marco in Lamis, hanno generato un incremento dei livelli idrometrici (Fig. 24) alla stazione di SS272 (h= 3.7 m) con un picco di portata di circa 80
m3/s. Il secondo evento di pioggia avvenuto tra San Paolo Civitate e Torremaggiore - dove sono stati registrati, rispettivamente, cumulati di 84 e 88 mm tra le ore 08:00 e 11:00 - ha generato una seconda onda di piena alla sezione SS272 (h=4.7m) che, come si poteva attendere dato il progressivo incremento del grado di saturazione dei suoli, ha raggiunto una portata al colmo superiore alla precedente (150 m3/s). Il transito della piena a valle ha fatto registrare alla stazione
SP60 (P.te ex 13 luci) un livello idrometrico al colmo pari a h=3.1, cui corrisponde una portata di circa 250 m3/s”.
La particolare abnormità dell'evento emerge anche dalla relazione dei Vigili del Fuoco, intervenuti sui luoghi di causa in data 09.09.2016 e sentiti anche in qualità di testimoni nel presente giudizio, dove è possibile leggere che “la causa del sinistro si deve attribuire alla eccezionale quantità di pioggia caduta in poche ore”.
L'eccezionalità dell'evento è confermata anche dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali del 05.12.2016, che, all'art. 1, ha dichiarato l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici (piogge alluvionali) verificatisi nella provincia di Foggia dall'8 settembre 2016 all'11 settembre 2016.
Pertanto, pare possibile affermare, con un grado di ragionevole certezza, che l'esondazione del
Torrente (che ha determinato il sinistro in questione) sia riconducibile ad un evento Pt_2 alluvionale eccezionale, tale da concretizzare il caso fortuito che, a norma dell'art. 2051 c.c., libera il custode da ogni responsabilità, in quanto tale da interrompere il nesso causale tra la non sufficiente manutenzione dei luoghi (pure emersa dalle fotografie in atti e dalle prove orali) e l'evento.
4 Quanto rilevato, inoltre, trova conferma anche in quanto ricostruito nell'ambito del Procedimento
Penale n. 16019/2016 R.G. N.R. dal Tribunale Penale di Foggia, ove è stata disposta una perizia volta a ricostruire, “dopo aver effettuato opportuni sopralluoghi sul luogo dell'incidente (anche al fine di verificarne lo stato di manutenzione), nonché dopo aver ispezionato il veicolo coinvolto ed esaminate le risultanze investigative contenute nel fascicolo processuale”, “le cause che hanno determinato l'incidente stradale verificatosi in data 9.9.2016 in San Severo lungo la S.P. 35”, nel quale decedeva il Signor Persona_2
Ebbene l'Ing. , nel ricostruire la dinamica del sinistro mortale e le possibili cause, ha Per_3
concluso che l'evento mortale fosse da imputare, da un lato, all'eccezionalità delle condizioni atmosferiche, consistenti in una vera e propria alluvione dalle grosse proporzioni in atto, dall'altro, alla grave imprudenza commessa dal il quale, nonostante avesse avuto certamente la Per_1
possibilità di rendersi contro di ciò che stava succedendo e della rischiosissima situazione di percorribilità della strada, decideva di proseguire la marcia.
Sul punto, per mero tuziorismo, quanto al valore della consulenza penale in ambito civile, giova rilevare che trattasi di prova atipica che, nel caso di specie, ben può essere posta a fondamento della decisione, unitamente agli altri elementi sopra descritti ed emersi nell'ambito dell'istruttoria.
Si possono definire prove atipiche quelle che non si trovano ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge. In proposito, va osservato che, nell'ordinamento civilistico, manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia,
l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove,
l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante: Cass. n. 10825/2016, Cass. n.
840/2015, Cass. n. 12577/2014, Cass. n. 9099/2012, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 5965/2004, Cass.
n. 4666/2003, Cass. n. 1954/2003, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 1223/1990), ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, le quali trovano ingresso nel processo civile, nel rispetto del contraddittorio, con lo strumento della produzione documentale e nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. n.
5440/2010, Cass. n. 7518/2001, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 2616/1995, Cass. n. 623/1995, Cass.
n. 12091/1990, Cass. n. 5792/1990).
Detto quindi che non si dubita dell'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, l'efficacia probatoria di tali prove è stata comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova
5 (Cass. n. 4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987, Cass. n.
4767/1984, Cass. n. 3322/1983).
Nell'alveo delle prove atipiche, sicuramente rientrano anche le perizie e le consulenze espletate in un diverso giudizio tra le stesse od altre parti (Cass. n. 15714/2010, Cass. n. 2904/2009, Cass. n.
28855/2008, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 8585/1999, Cass. n. 16069/2001), e quindi anche la perizia disposta dal P.M., come nel caso di specie.
Ciò posto, ritornando al caso di specie, può concludersi che l'eccezionalità delle condizioni atmosferiche e la condotta imprudente della vittima abbiano costituito fatti di per sè idonei, indipendentemente dalle negligenze ed inadempienze degli enti preposti alla manutenzione e custodia, a costituire autonoma causa del danno.
Infatti la responsabilità del custode o dell'ente titolare dell'obbligo di sicurezza deve essere valutato rispetto all'esigenza di apporre i presidi necessari ad impedire che atti di distrazione, o disattenzione, o mancanza di conoscenza del pericolo possano recare danno alll'inconsapevole utente;
non già all'esigenza di impedire che l'utente consapevole ed informato ponga in essere atti imprevedibili , pericolosi e di fatto “abnormi”, quale nella specie il tentativo di guadare un torrente in piena con un piccolo veicolo, neppure non munito di caratteristiche di “fuoristrada” o idoneo ad attraversare corsi d'acqua.
Trasponendo la ricostruzione del fatto ai fini risarcitori, e considerando la responsabilità degli enti tenuti alla custodia e manutenzione dei luoghi ex art 2051 c.c., si rinviene infatti il consolidato principio per cui il comportamento volontariamente incauto della vittima è causa autonoma di danno ed elide le responsabilità del custode, pur in un contesto di cattiva o insufficiente manutenzione e carenza di cautele, che invece rilevano in danno del custode laddove il danneggiato sia incorso in lesioni per disattenzione o negligenza, e non già per volontaria esposizione a pericolo.
Sono esemplificative del principio, fra le tante, e solo per citare le più recenti , Cass Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018 "Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art.
2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva”.
E ancora, pur in ipotesi di condotta colposa e non volontariamente rischiosa o azzardata dell'utente, cfr Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018 “In tema di responsabilità civile per danni da
6 cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione di merito, che aveva escluso la responsabilità in capo all'ente proprietario e gestore della strada, munita di guardrail di altezza a norma di legge, per i danni patiti dal superamento del medesimo da parte del conducente di un veicolo, che aveva perso per causa ignota il controllo del mezzo, affermando che il custode non può rispondere dei danni cagionati in via esclusiva dalla condotta del danneggiato, da qualificarsi oggettivamente non prevedibile secondo la normale regolarità causale nelle condizioni date dai luoghi)”; Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 2481 del
01/02/2018 "L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c..(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la condotta della danneggiata connotata da peculiare imprudenza e, conseguentemente, integrante caso fortuito idoneo ad elidere il nesso di causalità tra cosa e danno, in quanto, a fronte di una situazione della cosa obiettivamente pericolosa, ossia un selciato che costituiva un canale di scolo delle acque dal fondo irregolare e con doppia inclinazione, non aveva utilizzato le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, che consentivano anche agevoli percorsi alternativi)”.
Per tali ragioni, la domanda attorea deve essere rigettata nei confronti di tutti i convenuti.
7 3. Le circostanze di causa, comprendenti un'accertata negligenza dei soggetti tenuti a mettere in sicurezza i luoghi al fine di evitare pericoli da fatti accidentali agli utenti, e la commistione di competenze per l'intrecciarsi di norme di varia origine e finalità, l'assorbimento delle pur ulteriori eccezioni e questioni preliminari, non approfondite per la definibilità del giudizio in forza della
“ragione più liquida”, giustificano la totale compensazione fra le parti di tutte le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Foggia, 27 gennaio 2025.
Il GIUDICE
Maria Elena de Tura
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