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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
20.02.2025, che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127- ter c.p.c., esaminate le note pervenute, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2835/2024, con contestuale motivazione
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1
Natale Alessandro Messineo
ricorrente
E
, in persona del CP_1 Controparte_2
ministro in carica p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia resistente
OGGETTO: punteggio servizio civile
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso ritualmente notificat, agiva in Parte_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del
Lavoro, nei confronti del , affinché fosse Controparte_2
accertato il proprio diritto alla corretta attribuzione del punteggio, pari ad ulteriori 6 punti annuali, conseguente alla valutazione del servizio di leva obbligatorio (rectius, servizio civile sostitutivo della leva militare) prestato non in costanza di nomina. A fondamento di tale pretesa, il ricorrente, premesso di essere inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di
Bergamo quale personale ATA 2024/2027, esponeva di aver espletato il servizio civile sostitutivo del servizio militare successivamente alla data di conseguimento del diploma che gli aveva consentito l'accesso a tali graduatorie;
aggiungeva che il servizio civile non era stato valutato correttamente, in quanto i decreti ministeriali di inserimento nelle graduatorie consentivano di riconoscere solo quello espletato in costanza di nomina.
Il ricorrente, nel richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte
e del Consiglio di Stato in materia, denunciava l'illegittimità di tale previsione, affermando il diritto alla valutazione anche del servizio di leva svolto successivamente alla data di conseguimento del diploma che gli aveva consentito l'accesso a tali graduatorie.
Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Con memoria depositata in data 03.02.2025, si costituiva regolarmente in giudizio il , contestando Controparte_2
fermamente quanto ex adverso sostenuto ed argomentato, insistendo, dunque, per il rigetto delle avverse pretese in quanto del tutto destituite di fondamento in fatto e in diritto.
La causa può essere decisa rigettando la richiesta del ricorrente.
***
È pacifico che il ricorrente abbia presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Bergamo, per il triennio 2024/2027 (doc. 1 fasc. ricorrente) e per il profilo di collaboratore scolastico e assistente amministrativo, dichiarando di aver effettuato il servizio civile in sostituzione della leva obbligatoria dal 01.12.2009 al 30.11.2010, successivamente alla data di conseguimento del diploma che gli aveva consentito l'accesso a tali graduatorie (v. doc. 3 fasc. ricorrente).
Sulla questione oggetto di indagine la Suprema Corte, con alcune recenti sentenze, dando continuità al principio espresso da precedenti pronunce (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679; Cass. 31 maggio 2021 nr. 15127 e Cass. 3 giugno 2021 nr. 15467) ha confermato che “il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010” (cass. civ. ord. 41894/21).
In particolare, secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs. 297/1994, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione in ruolo, “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 d.lgs. n. 66/2000, relativo alla valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici stabilisce, poi, al comma
1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le
Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma 2, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
La Corte, con riferimento alla norma di identico contenuto di cui al secondo comma dell'art. 2050 D.Lgs 66/10 ha osservato che “la disposizione, in una lettura integrata con il comma precedente, non limita la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione
— coerente con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della
Costituzione — secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione ottiene l'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi” (cass. civ. ord. 41894/21).
In questi termini, “il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera
(art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (articolo 77, comma sette, DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma 1, D.Lgs nr. 66/2010), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (articolo 77, comma otto DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma due, D.Lgs nr.
66/2010), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (articolo 77, comma sette, DPR nr.
237/1964 e art. 2050, comma uno)” (cass. civ. ord. 41894/21).
Secondo la Corte, è “lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6,
D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez.
VI, 18 settembre 2015, n. 4343)” (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679).
Ciò premesso, come osservato dalla Corte d'Appello di Brescia,
Ebbene, l'Amministrazione scolastica, con il DM 50/21, “si è adeguata all'orientamento della Corte di Cassazione e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti DM. In particolare, alla lett. A) dell'Allegato ha previsto che «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica», al quale il DM (v. Allegato A1) attribuisce 6 punti per ogni anno.
Alla lett. B) ha previsto che «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali», ai quali il DM (v. Allegato A1) attribuisce 0,60 punti per anno” (C.d.A., sent. 329/22).
Le previsioni del DM 50/21 risultano conformi all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, nel prevedere che il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali (C.d.A., sent. 329/22).
La Corte d'Appello ha del resto correttamente rilevato in un caso del tutto analogo che “la richiesta del ricorrente di vedersi attribuire ulteriori 5,40 punti si identifica con la diversa pretesa che il servizio di leva, sebbene non prestato in costanza di rapporto, sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica. Ma tale pretesa non è fondata. Infatti, una simile equiparazione ha senso solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola. Per contro, risulta corretta l'equiparazione che il DM 50/21 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale attribuire alle due situazioni lo stesso minor punteggio di 0,60 punti. Ed invero, come rilevato dalla difesa dell'Amministrazione, risulterebbe irrazionale valutare l'anno del servizio di leva alla pari di 10 anni di servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni” (C.d.A., sent. 329/22).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, il 20.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta