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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 05/06/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti magistrati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 66-/2024, avente ad oggetto la richiesta di apertura della liquidazione controllata del patrimonio di proposta da CP_1 [...]
(a mezzo della procuratrice speciale ), CP_2 Controparte_3
quale cessionaria del credito originariamente vantato da RO
.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso di essersi resa cessionaria del credito originariamente vantato da CP_2
nei confronti di nell'ambito di RO CP_1
un'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti ai sensi dell'articolo 58
TUB, ha chiesto al Tribunale l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio dello stesso vantando nei suoi confronti un credito di euro CP_1
71.639,09 quale scoperto di conto corrente, oltre successivi interessi.
Il ricorso è stato regolarmente notificato a mani del resistente, il quale non si è costituito in giudizio.
Il ricorso è infondato.
Come noto, l'articolo 268 comma secondo C.C.I, consente (anche) al ceditore di chiedere la liquidazione controllata del debitore, qualora dall'istruttoria emergano debiti scaduti e non pagati pari o superiori a 50.000,00 euro sussista l'insolvenza del debitore.
Con particolare riferimento alla prova dello stato di insolvenza va premesso in diritto che l'articolo 2 comma 1 C.C.I. non ha innovato la definizione di stato di insolvenza contenuto nell'articolo 5 l.f, che deve dunque manifestarsi attraverso inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore (che nella liquidazione controllata ben può essere anche una persona fisica oltre che un imprenditore sottosoglia), non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Ma nella specie la ricorrente non ha fornito una tale prova, avendo allegato l'esistenza di uno scoperto di conto corrente relativamente al quale si è limitata ad assumere una mera iniziativa stragiudiziale di diffida pagamento e revoca degli affidamenti, senza neppure avere tentato il recupero coattivo del credito mediante l'instaurazione di una procedura esecutiva, né avendo allegato e documentato l'esistenza di ulteriori posizioni debitorie a carico di che CP_5
dimostrino la sussistenza di una generale irreversibile e non transitoria situazione d'impotenza economica e funzionale.
Per tale assorbente ragione il ricorso deve essere respinto.
Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione del debitore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando su ricorso rubricato al n. 66-
1/2024 P.U; repnge il ricorso.
Nulla sulle spese.
Grosseto 5.6.2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Frosini