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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 16/07/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1362/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Marco Bonci Giudice
dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1362/2025, in materia di separazione e divorzio congiunti ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata Valenza (AL) il 15/11/1965, con l'avv. Parte_1 C.F._1
Franca Paola Pavese;
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato Borgo San Martino (AL) il Controparte_1 C.F._2
17/10/1964, con l'avv. Franca Paola Pavese;
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 08.07.2025 Condizioni congiunte: “- Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge;
- La casa coniugale di proprietà esclusiva del marito sarà assegnata temporaneamente alla moglie e alla figlia che continueranno a risiedervi, fino al momento in cui il padre non trasferirà la figlia la nuda proprietà e l'usufrutto la moglie entro il 31 dicembre 2027 con atto notarile del Per_1 quale il signor si accolla le spese;
CP_1
- Il signor si obbliga a pagare le rate del mutuo che grava ancora sulla casa sita in Valenza, CP_1
via Bologna n.39, fino all'estinzione dello stesso
Fino a quando il sig. continuerà ad abitare nella casa di proprietà della signora CP_1 Pt_1
in Valenza, via Cremona n.45, non avrà spese di locazione;
Il signor si obbliga a mantenere la figlia al 100%, sia per quanto attiene le spese ordinarie CP_1 che le spese straordinarie e così, egli verserà alla figlia la somma di 500,00 € entro il 10 di ogni mese, rivalutabile ISTAT a titolo di contributo al suo mantenimento oltre al 100% delle spese straordinarie come individuate nel protocollo del Tribunale di Alessandria;
tutto ciò fino a quando la figlia non sarà economicamente indipendente.
Nessuna disposizione sui diritti di visita data l'età di . Per_1
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.”
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 15.5.2024 le parti hanno domandato la separazione e il divorzio congiunti.
2. All'udienza dell'8 luglio 2025, i coniugi chiarivano che non sarebbe stato previsto un contributo della madre al mantenimento della figlia, in quanto alla fine del mese di luglio 2025 si interromperà
l'attività lavorativa della sig.ra che dovrà cercare un nuovo lavoro. Pt_1
3.All'esito dell'udienza, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse della figlia.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri e , i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio concordatario in San Salvatore (AL), il 19.9.1993 (Anno 1993, atto 57,
Parte II, Serie B);
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni: “- Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge;
- La casa coniugale di proprietà esclusiva del marito sarà assegnata temporaneamente alla moglie e alla figlia che continueranno a risiedervi, fino al momento in cui il padre non trasferirà la figlia la nuda proprietà e l'usufrutto la moglie entro il 31 dicembre 2027 con atto notarile del Per_1 quale il signor si accolla le spese;
CP_1
- Il signor si obbliga a pagare le rate del mutuo che grava ancora sulla casa sita in Valenza, CP_1
via Bologna n.39, fino all'estinzione dello stesso
Fino a quando il sig. continuerà ad abitare nella casa di proprietà della signora CP_1 Pt_1
in Valenza, via Cremona n.45, non avrà spese di locazione;
Il signor si obbliga a mantenere la figlia al 100%, sia per quanto attiene le spese ordinarie CP_1 che le spese straordinarie e così, egli verserà alla figlia la somma di 500,00 € entro il 10 di ogni mese, rivalutabile ISTAT a titolo di contributo al suo mantenimento oltre al 100% delle spese straordinarie come individuate nel protocollo del Tribunale di Alessandria;
tutto ciò fino a quando la figlia non sarà economicamente indipendente.
Nessuna disposizione sui diritti di visita data l'età di . Per_1
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
- La signora a integrazione delle condizioni stabilite, s'impegna, quando troverà un lavoro, Pt_1
a corrispondere il 50% delle spese straordinarie per la figlia parametrate sul protocollo del
Tribunale di Alessandria, oltre a un contributo mensile per il mantenimento ordinario della figlia,
annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, di 150,00 euro se il suo stipendio sarà tra 1.500,00 euro mensili e 2000,00 euro mensili e di 250,00 euro mensili se il suo stipendio mensile supererà i
2.000,00 euro.”
- rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore, come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 15 luglio 2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Marco Bonci Giudice
dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1362/2025, in materia di separazione e divorzio congiunti ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata Valenza (AL) il 15/11/1965, con l'avv. Parte_1 C.F._1
Franca Paola Pavese;
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato Borgo San Martino (AL) il Controparte_1 C.F._2
17/10/1964, con l'avv. Franca Paola Pavese;
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 08.07.2025 Condizioni congiunte: “- Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge;
- La casa coniugale di proprietà esclusiva del marito sarà assegnata temporaneamente alla moglie e alla figlia che continueranno a risiedervi, fino al momento in cui il padre non trasferirà la figlia la nuda proprietà e l'usufrutto la moglie entro il 31 dicembre 2027 con atto notarile del Per_1 quale il signor si accolla le spese;
CP_1
- Il signor si obbliga a pagare le rate del mutuo che grava ancora sulla casa sita in Valenza, CP_1
via Bologna n.39, fino all'estinzione dello stesso
Fino a quando il sig. continuerà ad abitare nella casa di proprietà della signora CP_1 Pt_1
in Valenza, via Cremona n.45, non avrà spese di locazione;
Il signor si obbliga a mantenere la figlia al 100%, sia per quanto attiene le spese ordinarie CP_1 che le spese straordinarie e così, egli verserà alla figlia la somma di 500,00 € entro il 10 di ogni mese, rivalutabile ISTAT a titolo di contributo al suo mantenimento oltre al 100% delle spese straordinarie come individuate nel protocollo del Tribunale di Alessandria;
tutto ciò fino a quando la figlia non sarà economicamente indipendente.
Nessuna disposizione sui diritti di visita data l'età di . Per_1
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.”
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 15.5.2024 le parti hanno domandato la separazione e il divorzio congiunti.
2. All'udienza dell'8 luglio 2025, i coniugi chiarivano che non sarebbe stato previsto un contributo della madre al mantenimento della figlia, in quanto alla fine del mese di luglio 2025 si interromperà
l'attività lavorativa della sig.ra che dovrà cercare un nuovo lavoro. Pt_1
3.All'esito dell'udienza, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse della figlia.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri e , i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio concordatario in San Salvatore (AL), il 19.9.1993 (Anno 1993, atto 57,
Parte II, Serie B);
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni: “- Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge;
- La casa coniugale di proprietà esclusiva del marito sarà assegnata temporaneamente alla moglie e alla figlia che continueranno a risiedervi, fino al momento in cui il padre non trasferirà la figlia la nuda proprietà e l'usufrutto la moglie entro il 31 dicembre 2027 con atto notarile del Per_1 quale il signor si accolla le spese;
CP_1
- Il signor si obbliga a pagare le rate del mutuo che grava ancora sulla casa sita in Valenza, CP_1
via Bologna n.39, fino all'estinzione dello stesso
Fino a quando il sig. continuerà ad abitare nella casa di proprietà della signora CP_1 Pt_1
in Valenza, via Cremona n.45, non avrà spese di locazione;
Il signor si obbliga a mantenere la figlia al 100%, sia per quanto attiene le spese ordinarie CP_1 che le spese straordinarie e così, egli verserà alla figlia la somma di 500,00 € entro il 10 di ogni mese, rivalutabile ISTAT a titolo di contributo al suo mantenimento oltre al 100% delle spese straordinarie come individuate nel protocollo del Tribunale di Alessandria;
tutto ciò fino a quando la figlia non sarà economicamente indipendente.
Nessuna disposizione sui diritti di visita data l'età di . Per_1
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
- La signora a integrazione delle condizioni stabilite, s'impegna, quando troverà un lavoro, Pt_1
a corrispondere il 50% delle spese straordinarie per la figlia parametrate sul protocollo del
Tribunale di Alessandria, oltre a un contributo mensile per il mantenimento ordinario della figlia,
annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, di 150,00 euro se il suo stipendio sarà tra 1.500,00 euro mensili e 2000,00 euro mensili e di 250,00 euro mensili se il suo stipendio mensile supererà i
2.000,00 euro.”
- rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore, come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 15 luglio 2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.