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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/09/2025, n. 3269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3269 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 16577/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito della camera di consiglio dell'odierna udienza del 16.09.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.16577/2022 R.G. promossa da
, n. il 10/05/1961 a LUSCIANO (CE), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
MATANO MARCO IPPOLITO come da procura in atti
RICORRENTE
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
[...] difeso, dal Dirigente, dott.ssa MATANO MONICA come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/12/2022 parte ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue:
- di aver prestato servizio alle dipendenze del in virtù di reiterati contratti a tempo determinato CP_2
e di essere stato assunto a tempo indeterminato con la qualifica di collaboratore scolastico a far data dal 01.09.2012;
1 -che con Decreto di ricostruzione di carriera n. 91 del 07/07/2016 gli era stata riconosciuta, a fronte di un'anzianità di servizio pre-ruolo di anni 5, e mesi 9 e giorni 11 un'anzianità di servizio pre-ruolo di anni 5, mesi 3 e giorni 16, utili sia ai fini giuridici che economici, mentre i restanti mesi 5 e giorni
25 riconosciuti solo ai fini economici;
-che, in considerazione del riconoscimento solo parziale dall'anzianità di servizio maturata, era stato inquadrato nella posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni zero dal 01.09.2012, in luogo della fascia stipendiale di anni 3 di servizio dal 15/02/2010 e di anni 9 dal 22/03/2016.
Tanto premesso, l'istante ha agito in giudizio chiedendo il riconoscimento integrale degli anni di servizio A.T.A. pre-ruolo, ad ogni effetto giuridico-economico, in ordine alla ricostruzione e progressione di carriera nella scuola, la parità di trattamento avverso l'ingiusta ed illegittima discriminazione normativa ed economica nella ricostruzione di carriera, con attribuzione della corretta fascia stipendiale e condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle dovute differenze retributive pari ad € 10.687,99, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese di lite e attribuzione.
Si è costituito il che ha eccepito il decorso del termine prescrizionale delle differenze CP_2 retributive e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
Istruita la causa con nomina del CTU contabile, all'esito della camera di consiglio della odierna udienza, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso va accolto nei limiti di cui in parte motiva.
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dalla corretta ricostruzione dell'anzianità di servizio e dal riconoscimento del servizio pre-ruolo, ai fini della corresponsione delle conseguenti differenze retributive, correlate alla maggiore anzianità di servizio. Per tali ragioni, l'accertamento di tale anzianità di servizio è funzionale alla verifica della fondatezza della pretesa retributiva.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dal ministero convenuto.
L'eccezione è parzialmente fondata.
Ed invero, deve ritenersi che abbia natura quinquennale la prescrizione della pretesa attorea avente ad oggetto le differenze retributive.
Sul punto, si precisa, altresì, che non ha natura interruttiva della prescrizione la richiesta di ricostruzione di carriera in quanto si tratta di atto volto al riconoscimento generico dell'anzianità di servizio pre-ruolo e non avente specificamente ad oggetto il conseguimento delle relative differenze retributive.
Nel caso di specie, inoltre, dalla documentazione versata l'unico atto interruttivo del termine prescrizionale è dato dalla notifica del ricorso, incardinato dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
2 Vetere, avente ad oggetto la medesima controversia del presente giudizio, effettuata a mezzo pec all'amministrazione resistente in data 21.09.2021.
Per tali ragioni, l'indagine peritale relativa alle differenze retributive, di cui all'ordinanza di conferimento incarico al CTU contabile, deve essere limitata ai cinque anni antecedenti alla notifica del predetto ricorso (settembre 2016-settembre 2021).
Nel merito, la controversia ha ad oggetto la conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
La questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo, non solo a fini economici, ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative.
Ciò spiega perché il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settori dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
Il quadro normativo di riferimento
Già con il D.L. n. 370 del 1970, convertito con modificazioni dalla L. n. 576 del 1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 9, che "Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo".
La disposizione era stata modificata dapprima dal D.P.R. n. 420 del 1974, art. 23 e poi dalla L. n. 463 del 1978, secondo cui "Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica del D.L. 19 giugno 1970,
n. 370, art. 9, convertito con modificazioni nella L. 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici".
3 Con il D. Lgs. n. 297 del 1994, di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589, che testualmente dispone "1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili".
Il successivo art. 570, aggiunge che "Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo".
Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del D. Lgs. n. 297 del 1994, sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.".
Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del
D.Lgs., le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 40, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che "Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati
4 anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro
a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4".
Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che "Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.".
Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8, ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)" ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 (lett. g n.
8) del CCNL 29.11.2007.
Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dal D.Lgs.
n. 297 del 1994, art. 676 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al D.L. n. 370 del 1970, "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sè il rinvio agli artt. 569 e 570 del T.U., che non a caso non figurano fra le norme del Decreto Legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione.
Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del D.L. n. 370 del 1970, menziona espressamente anche il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, che, per quel che rileva in questa sede, prevede che "Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali".
La normativa del servizio pre-ruolo per il personale ATA differisce da quella prevista per il personale docente della scuola.
La normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perché, oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento
(tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo
5 a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito ".
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
È poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e, pertanto, risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che la
Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), che, per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554,
l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo.
In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica.
È noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della
Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale
"stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
La clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE e le pronunzie della Corte di Giustizia
Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere
6 esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10
Rosado punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Per_1
Valenza ed altri, punto 36).
Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18,
Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, 5.6.2018, causa C- Persona_2
677/16, , la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di Persona_3 interpretazione da parte del giudice Eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali la Suprema Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356,
26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA,) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n.
27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
Nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude, in generale ed in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa Persona_4
C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio
7 l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro
Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con Persona_3 riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, con Per_5 la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi".
8 È significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti
26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione
è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, nonchè sulla necessità di raggiungere "un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso" (punto 51).
Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48, nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva "gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale", obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità
"fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio".
Poiché la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi", sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di
Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
Tanto premesso, il Tribunale intende dare continuità ai principi espressi dalla Corte di
Cassazione, con la sentenza del 28.11.2019, n. 31150, in parte sintetizzati nella presente motivazione.
Confermando la differenza di disciplina in ordine al servizio pre-ruolo prevista per il personale ATA
e per i docenti, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione alla rovescia".
9 Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio, nella sentenza sopra citata, ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la Per_5 giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
La Corte ha affermato i seguenti principi di diritto ai quali il Tribunale intende dare continuità: "il
D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo
Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente
a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione,
l'intero servizio effettivo prestato".
Nel caso di specie, la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto, quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle " funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (cfr. art. 49 CCNL 1995).
Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
10 Quanto, poi, alla finalità di politica sociale la Corte di Cassazione ribadisce che in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una "finalità legittima di politica sociale" nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter).
Dunque, una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento, quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, questo Tribunale disapplica la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché, come precisato, la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado
Santana punti da 49 a 56).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto per le considerazioni che precedono.
La stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali o delle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107, come statuito in relazione alle ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine su posti vacanti in organico di diritto, “deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione".
In ordine alla quantificazione delle somme dovute a titolo di differenze retributive richieste dalle ricorrenti, occorre richiamare le conclusioni che il CTU nominato ha effettuato nel proprio elaborato peritale.
Con riguardo all'anzianità di servizio maturata, il consulente ha rilevato che: “E pertanto, nel periodo pre-ruolo il sig. può vantare un'anzianità di servizio effettiva di anni 5 mesi 9 giorni Parte_1
1. Detta anzianità, in ragione della indicazione peritale di non far “applicazione di eventuali presunzioni o regole di equivalenza”, non è stata oggetto della riduzione prescritta all'articolo 569 del d.lgs. n. 294/1994. Nello stesso periodo, il ricorrente ha maturato il primo scatto di anzianità della sua carriera, con diritto al passaggio nella classe stipendiale 3-8 anni con decorrenza dal mese di febbraio 2010…. Nel periodo pre-ruolo, pertanto, il sig. può vantare un'anzianità di Pt_1 servizio effettiva di anni 5 mesi 9 giorni 1, con diritto a maturare il primo scatto stipendiale (fascia
3-8 anni) da febbraio 2010. A seguire, ha maturato il diritto al passaggio nella posizione stipendiale
9-14 anni dal mese di aprile 2017, poi, nella posizione stipendiale anni 15-20 a decorrere dal mese di aprile 2023.”
11 Con riguardo, poi, al quantum debeatur, il CTU ha evidenziato che: “L'evidenza di differenze retributive è elaborata con riguardo all'intero periodo lavorativo, ossia dal primo incarico di lavoro
a tempo determinato e fino alla mensilità più prossima alla proposizione del gravame (31.12.2022), seppur esposta, per mera economia, con decorrenza dal mese di febbraio 2010, ossia dalla maturazione della prima differenza retributiva. Sulla base delle indicazioni peritali si è individuato nei CCNL del comparto Scuola vigenti l'importo spettante al ricorrente. Allo stesso, poi, è riconosciuta la progressione di carriera al pari di un collega assunto sin dall'inizio con contratto a tempo indeterminato, con diritto a godere del trattamento retributivo della fascia 3-8 anni dal mese di febbraio 2010 e della fascia 9-14 anni dal mese di aprile 2017. In relazione, invece, alle somme già percepite, le necessarie informazioni sono state desunte, come detto, dagli atti di causa, in particolare dal decreto di ricostruzione di carriera dal quale si evince che alla data di nomina in ruolo (1.9.2013) al ricorrente è stata riconosciuta un'anzianità giuridica ed economica immediatamente fruibile di anni 5, mesi 3 e giorni 16 con il costante inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente ad anni “0”. Partendo da tali determinazioni, è stato possibile definire la successiva progressione di carriera riconosciuta al sig. con inquadramento nella Pt_1 successiva fascia stipendiale “9-14” anni a decorrere dal mese di settembre 2017.
A questo punto, considerato che per il decorso del termine prescrizionale l'indagine peritale relativa alle differenze retributive deve essere limitata ai cinque anni antecedenti alla notifica del primo ricorso notificato (settembre 2016-settembre 2021), la somma spettante al ricorrente, così come risulta dalla perizia depositata, è pari ad € 950,37.
Le argomentazioni del consulente, contenute nella depositata relazione, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal Giudicante. La consulenza, invero, si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, nonché coerente nelle conclusioni.
In conclusione, quindi, il Tribunale accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il , della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del CP_2
Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti;
accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera, con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo, svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato con conseguente corresponsione delle differenze retributive maturate così come calcolate dal CTU nominato.
Quanto alle spese di lite, in considerazione dell'esito del giudizio e della particolarità della questione affrontata, ricorrono gravi motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
12 Le spese di CTU sono poste a carico del e vengono liquidate come da Controparte_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Raffaela Sorrentino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione
e, per l'effetto,
2) accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento, a fini giuridici ed economici Parte_1 della ricostruzione di carriera, del servizio prestato in posizione di pre-ruolo, con collocazione nella corrispondente fascia stipendiale;
3) accerta e dichiara il diritto di , all'atto della conferma in ruolo del Parte_1
01.09.2012, ad un'anzianità di servizio effettiva pari di anni 5 mesi 9 giorni 1 con diritto al passaggio nella posizione stipendiale 9-14 anni dal mese di aprile 2017 e nella posizione stipendiale anni 15-20 a decorrere dal mese di aprile 2023;
4) condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di della somma pari ad euro € 950,37, oltre interessi a titolo di differenze Parte_1 retributive, dalla debenza sino al soddisfo;
5) compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
6) liquida le spese di CTU, poste in capo al convenuto in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 16.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Raffaela Sorrentino
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