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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 5899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5899 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 14711/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
NI AL, nel procedimento civile iscritto al n. 14711 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Persona_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_6
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 13.10.2023
Dott. NI AL 1
1. nato il [...] in [...], c.f. calcolato Controparte_1
, residente in [...], Timoteo, Minas Gerais, C.F._1 Brasile;
2. nato il [...] in [...], c.f. calcolato Controparte_2
, residente in [...], Ipatinga, Minas C.F._2 Gerais, Brasile;
3. nato il [...] in [...], c.f. calcolato Controparte_3
, residente in [...]n. 482, C.F._3 Porto, Portogallo;
4. nata il [...] in [...], c.f. calcolato Controparte_4
, residente in 8, Eastgate, Close, Londra, Regno Unito C.F._4 5. nata il [...] in [...], c.f. calcolato Controparte_5
residente in [...]n. 27, Saarbruecken, C.F._5 Germania;
6. nata il [...] in [...], c.f. calcolato Persona_1
, residente in [...], Ipatinga, Minas C.F._6 Gerais, Brasile;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_6 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano di Controparte_1
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e, per l'effetto, ordinare al Controparte_5 Persona_1
e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni Controparte_6 pubblico ufficiale di procedere immediatamente alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Sentenza immediatamente esecutiva.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti della cittadina italiana sig.ra nata il [...] in Persona_2 San Pietro in Gu (PD), figlia di e la quale Persona_3 Parte_1 emigrava in Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadina brasiliana. Dall'unione di con nasceva in Brasile: Persona_2 Persona_4
• il 12.04.1903, il quale contraeva matrimonio con Parte_2
e dalla loro unione nasceva: Controparte_7
➢ il 09.07.1929, il quale contraeva matrimonio con Parte_3
e dalla loro unione nascevano: Persona_5
✓ nato il [...], odierno Controparte_1 ricorrente, il quale generava
- con la sig.ra : Persona_6
Dott. NI AL 2
❖ nato il [...], odierno Controparte_3 ricorrente;
❖ nata il [...], odierna Controparte_4 ricorrente, la quale contraeva matrimonio con RT EN MA, adottando per effetto del matrimonio il cognome del marito CP_4
- con la sig.ra : Controparte_8
❖ il 08.11.1992, odierna Controparte_5 ricorrente;
✓ il 26.05.1964, odierno ricorrente, il quale Controparte_2 generava con la sig.ra da : Persona_7 Per_1
❖ il 21.10.2003, odierna Persona_1 ricorrente;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, la ricorrente è discendente della sig.ra Per_2 nata il [...], in San Pietro in [...], che procreando prima dell'anno
[...] 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla
Dott. NI AL 3
materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_6 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della
Dott. NI AL 4
mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_6 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_6 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_6 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco,UPP. Lecce-Venezia, 27.11.2025
IL GOP
Dott. NI AL
Dott. NI AL 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
NI AL, nel procedimento civile iscritto al n. 14711 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Persona_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_6
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 13.10.2023
Dott. NI AL 1
1. nato il [...] in [...], c.f. calcolato Controparte_1
, residente in [...], Timoteo, Minas Gerais, C.F._1 Brasile;
2. nato il [...] in [...], c.f. calcolato Controparte_2
, residente in [...], Ipatinga, Minas C.F._2 Gerais, Brasile;
3. nato il [...] in [...], c.f. calcolato Controparte_3
, residente in [...]n. 482, C.F._3 Porto, Portogallo;
4. nata il [...] in [...], c.f. calcolato Controparte_4
, residente in 8, Eastgate, Close, Londra, Regno Unito C.F._4 5. nata il [...] in [...], c.f. calcolato Controparte_5
residente in [...]n. 27, Saarbruecken, C.F._5 Germania;
6. nata il [...] in [...], c.f. calcolato Persona_1
, residente in [...], Ipatinga, Minas C.F._6 Gerais, Brasile;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_6 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano di Controparte_1
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e, per l'effetto, ordinare al Controparte_5 Persona_1
e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni Controparte_6 pubblico ufficiale di procedere immediatamente alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Sentenza immediatamente esecutiva.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti della cittadina italiana sig.ra nata il [...] in Persona_2 San Pietro in Gu (PD), figlia di e la quale Persona_3 Parte_1 emigrava in Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadina brasiliana. Dall'unione di con nasceva in Brasile: Persona_2 Persona_4
• il 12.04.1903, il quale contraeva matrimonio con Parte_2
e dalla loro unione nasceva: Controparte_7
➢ il 09.07.1929, il quale contraeva matrimonio con Parte_3
e dalla loro unione nascevano: Persona_5
✓ nato il [...], odierno Controparte_1 ricorrente, il quale generava
- con la sig.ra : Persona_6
Dott. NI AL 2
❖ nato il [...], odierno Controparte_3 ricorrente;
❖ nata il [...], odierna Controparte_4 ricorrente, la quale contraeva matrimonio con RT EN MA, adottando per effetto del matrimonio il cognome del marito CP_4
- con la sig.ra : Controparte_8
❖ il 08.11.1992, odierna Controparte_5 ricorrente;
✓ il 26.05.1964, odierno ricorrente, il quale Controparte_2 generava con la sig.ra da : Persona_7 Per_1
❖ il 21.10.2003, odierna Persona_1 ricorrente;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, la ricorrente è discendente della sig.ra Per_2 nata il [...], in San Pietro in [...], che procreando prima dell'anno
[...] 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla
Dott. NI AL 3
materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_6 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della
Dott. NI AL 4
mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_6 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_6 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_6 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco,UPP. Lecce-Venezia, 27.11.2025
IL GOP
Dott. NI AL
Dott. NI AL 5