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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/11/2025, n. 3813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3813 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5430/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 5430 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615, comma 1, e
617, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
, elett.te dom.ta in Casoria (NA), alla via Taranto n. 11, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Raffaella Di Donato e dell'avv. Marianna Di Micco, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in S. Nicola La Strada (CE), alla via CP_1
Ugo la Malfa n. 5, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Agata, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto, in data
3.05.2023, atto di precetto di pagamento per la somma di € 55.334,67 da parte dell'opposta, relativo al decreto ingiuntivo n. 730/15 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Con in data 15.04.2015, nei confronti G. e di Controparte_3
si opponeva a tale precetto eccependo la nullità del precetto ex art. 480 Parte_1
c.p.c. per: omessa indicazione della qualità di successore di nei confronti Parte_1
Con della irregolare dichiarazione di elezione di domicilio da parte della Controparte_4 2
creditrice procedente omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi CP_1 moratori e del dies a quo della decorrenza degli stessi. Eccepiva, ancora, la carenza di legittimazione passiva dell'opponente ai sensi dell'art. 2290 c.c., atteso che la stessa non rivestiva più la qualifica di socia accomandataria dal 7.12.2015; l'esistenza di un controcredito in compensazione.
Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di precetto opposto, nonché accertarsi e dichiararsi dell'inesistenza del diritto della opposta di procedere esecutivamente nei suoi confronti.
Con comparsa depositata in data 31.10.2023, si costituiva l'opposta la quale CP_1 contestava le avverse eccezioni, affermando che: il precetto già conteneva il riferimento alla qualità di successore in capo alla debitrice;
l'irregolare dichiarazione di elezione di domicilio non comporta la nullità del precetto;
l'opponente è correttamente individuata come soggetto legittimato passivo all'esecuzione in quanto socia accomandataria al momento del sorgere dell'obbligazione; la correttezza del calcolo degli interessi, come indicati nel titolo esecutivo;
l'inammissibilità delle altre eccezioni in quanto ormai coperte dal giudicato formatosi sul titolo esecutivo.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con provvedimento del 2.10.2025, pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione va in parte dichiarata inammissibile e in parte rigettata.
Preliminarmente la presente azione va qualificata ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. per i diversi motivi che di volta in volta si affronteranno. L'opposizione agli atti esecutivi, viepiù,
è tempestivamente proposta poiché l'atto di citazione risulta notificato in data 22.05.2023, a fronte di un precetto notificato il 3.05.2023 (più precisamente, il precetto notificato alla opponente non è prodotto da nessuna delle parti, ma la sua corretta notificazione nella data indicata dalla non è contestata). Parte_1
Passando al merito, con il primo motivo di opposizione (qualificabile ai sensi dell'art. 617
c.p.c. poiché volto a contestare la regolarità formale del precetto, e di cui al n. 1, a) dell'atto di citazione), parte opponente eccepisce la nullità del precetto ex art. 480 c.p.c. in quanto lo stesso non indica a che titolo sia effettuata l'intimazione di pagamento nei confronti di
[...]
ex socia accomandataria. Più precisamente, secondo l'opponente, non si Parte_1 comprende dal precetto se l'ingiunzione sia rivolta alla stessa in proprio, in quanto solidalmente e illimitatamente responsabile per i debiti della società sorti nel momento in Co cui rivestiva tale carica, ovvero a titolo di successore della società Controparte_4 3
essendosi i debiti trasferiti in capo ai soci accomandatari a seguito della cancellazione della società dal Registro delle Imprese il 4.02.2019.
Il motivo è infondato, essendo nel precetto espressamente riportato che l'ingiunzione sia rivolta alla nella qualità di socia accomandataria (insieme a Parte_1 Parte_2
Co Con
) della GI. già & GI.
[...] Controparte_5
società cancellata dal Registro delle Imprese in data Controparte_3 CP_4
4.02.2019.
L'opposizione va, pertanto, rigettata per questo motivo.
Con il secondo motivo di opposizione, sempre qualificabile ex art. 617 c.p.c. (di cui al punto 1, b) dell'atto di citazione), parte opponente eccepisce la nullità del precetto ex art. 480 c.p.c. per irregolarità nella dichiarazione di elezione di domicilio della creditrice procedente priva di alcun collegamento territoriale con il giudice competente CP_1 per l'esecuzione.
Sul punto, occorre precisare che, a norma dell'art. 480, comma 3, c.p.c. (così come richiamato dall'art. 27 c.p.c.), l'indicazione di residenza o l'elezione di domicilio compiuta dal creditore nell'atto di precetto vale a radicare nel luogo prescelto la competenza del giudice sull'opposizione a precetto solo se nel predetto luogo vi siano cose del debitore da sottoporre ad esecuzione, secondo la generale previsione dell'art. 26 c.p.c., (Cass., n. 6571 del 2005); e che, in mancanza di dichiarazione di residenza o elezione di domicilio o qualora il creditore istante, con l'atto di precetto, abbia eletto domicilio in un comune in cui il debitore non possieda beni assoggettabili ad esecuzione, l'opposizione a precetto è di competenza del giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato (Cass., n. 12976 del
2004).
Ebbene, nel caso di specie il debitore ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale competente in base alla sua residenza ed eccependo di non avere beni aggredibili con l'esecuzione nel circondario del Tribunale di Napoli in cui il creditore ha eletto domicilio. Il creditore nulla oppone. Pertanto, il giudizio è correttamente incardinato presso l'a.g. adita e di null'altro può dolersi l'opponente.
Il motivo, pertanto, è infondato.
Con il terzo motivo (qualificabile ex art. 615 c.p.c. incidendo sul quantum precettato e di cui al punto 1, c) dell'atto di citazione), l'opponente eccepisce la nullità del precetto per omessa indicazione della formula di calcolo degli interessi moratori e del dies a quo degli stessi.
Orbene, nell'atto di precetto è necessaria e sufficiente l'indicazione anche generica dell'obbligo risultante dal titolo (Cass., ord., n. 8906 del 2022; Cass., n. 4008 del 2013; Cass., 4
n. 11281 del 1993) e, quindi, la somma che si ritiene debba essere pagata: non è, dunque, necessario a pena di nullità enunciare il provvedimento logico-matematico in forza del quale sia stata determinata la somma da versare purché il creditore abbia numericamente indicato il suo credito.
L'opposizione è, pertanto, infondata anche per questo motivo.
Con il quarto motivo di opposizione (qualificabile ex art. 615 c.p.c., investendo il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e di cui al punto 2, a. dell'atto di citazione),
l'opponente deduce la propria carenza di legittimazione passiva, per avere la Parte_1 cessato di rivestire la qualifica di socia accomandataria il 7.12.2015, in data successiva all'emissione del titolo esecutivo e pendente il giudizio di opposizione.
Invero, l'art. 2290 c.c. stabilisce che la responsabilità del socio verso i terzi per le obbligazioni di una società di persone deve ritenersi temporalmente correlata alla durata del rapporto sociale e, conseguentemente, esclusa oltre la data dello scioglimento del rapporto tra il socio e la società, a condizione che lo scioglimento sia stato portato con mezzi idonei a conoscenza dei terzi che lo hanno incolpevolmente ignorato (Cass., n. 29306 del 2023).
Rimane pertanto ferma la responsabilità del socio per i debiti sorti nella vigenza del rapporto sociale.
Ma nel caso di specie, è la stessa opponente ad evidenziare che il titolo esecutivo sia stato emesso nell'aprile del 2015, e quindi in data antecedente alla sua fuoriuscita dalla compagine sociale, con conseguente efficacia dello stesso anche nei suoi confronti.
Né può rilevare la cancellazione della società dal registro delle imprese avvenuta nel 2019, la quale determina un fenomeno successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono, bensì si trasferiscono ai soci, che ne rispondono illimitatamente ovvero nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali pendente societate (ex multis cfr. Cass., ord., n. 9085 del
2025; Cass., ord., n. 11411 del 2024; Cass., S.U., n. 6070 del 2013; Cass., ord., n. 33087 del
2018).
Sussiste pertanto la legittimazione passiva all'esecuzione in capo all'ex socia. Anche tale motivo, pertanto, è infondato.
Infine, con il quinto motivo di opposizione (di cui al punto 2, b) dell'atto di citazione)
l'opponente eccepisce l'esistenza di un controcredito in compensazione basato su cambiali.
Rispetto a tale motivo, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Invero, per i titoli esecutivi giudiziali (come il decreto ingiuntivo, nel caso di specie), e come si desume dal principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, quando la legge 5
stabilisce un particolare mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, non si può contestare lo stesso, per presunti vizi di rito o di merito della decisione, con l'opposizione in esame. Non si può, cioè, far valere in sede di opposizione un motivo che andrebbe fatto valere in sede di gravame (Cass., n. 2785 del 2025; Cass., n. 21293 del 2011). Né è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo giudiziale (Cass., ord., n. 3716 del 2020; Cass., n. 12911 del 2012).
Per quanto argomentato, l'eccezione sopra riportata e relativa a vicende antecedenti all'emissione del decreto ingiuntivo, si sarebbe dovute sollevate nella opportuna sede di merito (giudizio di opposizione a d.i. che, nel caso di specie, risulta proposto, ma estinto per mancata riassunzione dello stesso).
Rispetto a tale motivo, l'opposizione va, quindi, dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi, tranne che per quella istruttoria per cui sarà sommato il valore minimo (non essendo stato ammesso alcun mezzo di prova) dello scaglione di riferimento in base al quantum precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara l'opposizione parzialmente inammissibile (per il motivo di cui al punto 2, b) dell'atto di citazione);
- rigetta l'opposizione per i restanti motivi;
- condanna parte opponente al pagamento, nei confronti di parte opposta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 11.269,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 3.10.2025
IL GIUDICE dr.ssa Lorella Triglione
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Colombo, M.O.T. in tirocinio mirato presso la scrivente.
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 5430 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615, comma 1, e
617, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
, elett.te dom.ta in Casoria (NA), alla via Taranto n. 11, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Raffaella Di Donato e dell'avv. Marianna Di Micco, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in S. Nicola La Strada (CE), alla via CP_1
Ugo la Malfa n. 5, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Agata, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto, in data
3.05.2023, atto di precetto di pagamento per la somma di € 55.334,67 da parte dell'opposta, relativo al decreto ingiuntivo n. 730/15 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Con in data 15.04.2015, nei confronti G. e di Controparte_3
si opponeva a tale precetto eccependo la nullità del precetto ex art. 480 Parte_1
c.p.c. per: omessa indicazione della qualità di successore di nei confronti Parte_1
Con della irregolare dichiarazione di elezione di domicilio da parte della Controparte_4 2
creditrice procedente omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi CP_1 moratori e del dies a quo della decorrenza degli stessi. Eccepiva, ancora, la carenza di legittimazione passiva dell'opponente ai sensi dell'art. 2290 c.c., atteso che la stessa non rivestiva più la qualifica di socia accomandataria dal 7.12.2015; l'esistenza di un controcredito in compensazione.
Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di precetto opposto, nonché accertarsi e dichiararsi dell'inesistenza del diritto della opposta di procedere esecutivamente nei suoi confronti.
Con comparsa depositata in data 31.10.2023, si costituiva l'opposta la quale CP_1 contestava le avverse eccezioni, affermando che: il precetto già conteneva il riferimento alla qualità di successore in capo alla debitrice;
l'irregolare dichiarazione di elezione di domicilio non comporta la nullità del precetto;
l'opponente è correttamente individuata come soggetto legittimato passivo all'esecuzione in quanto socia accomandataria al momento del sorgere dell'obbligazione; la correttezza del calcolo degli interessi, come indicati nel titolo esecutivo;
l'inammissibilità delle altre eccezioni in quanto ormai coperte dal giudicato formatosi sul titolo esecutivo.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con provvedimento del 2.10.2025, pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione va in parte dichiarata inammissibile e in parte rigettata.
Preliminarmente la presente azione va qualificata ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. per i diversi motivi che di volta in volta si affronteranno. L'opposizione agli atti esecutivi, viepiù,
è tempestivamente proposta poiché l'atto di citazione risulta notificato in data 22.05.2023, a fronte di un precetto notificato il 3.05.2023 (più precisamente, il precetto notificato alla opponente non è prodotto da nessuna delle parti, ma la sua corretta notificazione nella data indicata dalla non è contestata). Parte_1
Passando al merito, con il primo motivo di opposizione (qualificabile ai sensi dell'art. 617
c.p.c. poiché volto a contestare la regolarità formale del precetto, e di cui al n. 1, a) dell'atto di citazione), parte opponente eccepisce la nullità del precetto ex art. 480 c.p.c. in quanto lo stesso non indica a che titolo sia effettuata l'intimazione di pagamento nei confronti di
[...]
ex socia accomandataria. Più precisamente, secondo l'opponente, non si Parte_1 comprende dal precetto se l'ingiunzione sia rivolta alla stessa in proprio, in quanto solidalmente e illimitatamente responsabile per i debiti della società sorti nel momento in Co cui rivestiva tale carica, ovvero a titolo di successore della società Controparte_4 3
essendosi i debiti trasferiti in capo ai soci accomandatari a seguito della cancellazione della società dal Registro delle Imprese il 4.02.2019.
Il motivo è infondato, essendo nel precetto espressamente riportato che l'ingiunzione sia rivolta alla nella qualità di socia accomandataria (insieme a Parte_1 Parte_2
Co Con
) della GI. già & GI.
[...] Controparte_5
società cancellata dal Registro delle Imprese in data Controparte_3 CP_4
4.02.2019.
L'opposizione va, pertanto, rigettata per questo motivo.
Con il secondo motivo di opposizione, sempre qualificabile ex art. 617 c.p.c. (di cui al punto 1, b) dell'atto di citazione), parte opponente eccepisce la nullità del precetto ex art. 480 c.p.c. per irregolarità nella dichiarazione di elezione di domicilio della creditrice procedente priva di alcun collegamento territoriale con il giudice competente CP_1 per l'esecuzione.
Sul punto, occorre precisare che, a norma dell'art. 480, comma 3, c.p.c. (così come richiamato dall'art. 27 c.p.c.), l'indicazione di residenza o l'elezione di domicilio compiuta dal creditore nell'atto di precetto vale a radicare nel luogo prescelto la competenza del giudice sull'opposizione a precetto solo se nel predetto luogo vi siano cose del debitore da sottoporre ad esecuzione, secondo la generale previsione dell'art. 26 c.p.c., (Cass., n. 6571 del 2005); e che, in mancanza di dichiarazione di residenza o elezione di domicilio o qualora il creditore istante, con l'atto di precetto, abbia eletto domicilio in un comune in cui il debitore non possieda beni assoggettabili ad esecuzione, l'opposizione a precetto è di competenza del giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato (Cass., n. 12976 del
2004).
Ebbene, nel caso di specie il debitore ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale competente in base alla sua residenza ed eccependo di non avere beni aggredibili con l'esecuzione nel circondario del Tribunale di Napoli in cui il creditore ha eletto domicilio. Il creditore nulla oppone. Pertanto, il giudizio è correttamente incardinato presso l'a.g. adita e di null'altro può dolersi l'opponente.
Il motivo, pertanto, è infondato.
Con il terzo motivo (qualificabile ex art. 615 c.p.c. incidendo sul quantum precettato e di cui al punto 1, c) dell'atto di citazione), l'opponente eccepisce la nullità del precetto per omessa indicazione della formula di calcolo degli interessi moratori e del dies a quo degli stessi.
Orbene, nell'atto di precetto è necessaria e sufficiente l'indicazione anche generica dell'obbligo risultante dal titolo (Cass., ord., n. 8906 del 2022; Cass., n. 4008 del 2013; Cass., 4
n. 11281 del 1993) e, quindi, la somma che si ritiene debba essere pagata: non è, dunque, necessario a pena di nullità enunciare il provvedimento logico-matematico in forza del quale sia stata determinata la somma da versare purché il creditore abbia numericamente indicato il suo credito.
L'opposizione è, pertanto, infondata anche per questo motivo.
Con il quarto motivo di opposizione (qualificabile ex art. 615 c.p.c., investendo il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e di cui al punto 2, a. dell'atto di citazione),
l'opponente deduce la propria carenza di legittimazione passiva, per avere la Parte_1 cessato di rivestire la qualifica di socia accomandataria il 7.12.2015, in data successiva all'emissione del titolo esecutivo e pendente il giudizio di opposizione.
Invero, l'art. 2290 c.c. stabilisce che la responsabilità del socio verso i terzi per le obbligazioni di una società di persone deve ritenersi temporalmente correlata alla durata del rapporto sociale e, conseguentemente, esclusa oltre la data dello scioglimento del rapporto tra il socio e la società, a condizione che lo scioglimento sia stato portato con mezzi idonei a conoscenza dei terzi che lo hanno incolpevolmente ignorato (Cass., n. 29306 del 2023).
Rimane pertanto ferma la responsabilità del socio per i debiti sorti nella vigenza del rapporto sociale.
Ma nel caso di specie, è la stessa opponente ad evidenziare che il titolo esecutivo sia stato emesso nell'aprile del 2015, e quindi in data antecedente alla sua fuoriuscita dalla compagine sociale, con conseguente efficacia dello stesso anche nei suoi confronti.
Né può rilevare la cancellazione della società dal registro delle imprese avvenuta nel 2019, la quale determina un fenomeno successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono, bensì si trasferiscono ai soci, che ne rispondono illimitatamente ovvero nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali pendente societate (ex multis cfr. Cass., ord., n. 9085 del
2025; Cass., ord., n. 11411 del 2024; Cass., S.U., n. 6070 del 2013; Cass., ord., n. 33087 del
2018).
Sussiste pertanto la legittimazione passiva all'esecuzione in capo all'ex socia. Anche tale motivo, pertanto, è infondato.
Infine, con il quinto motivo di opposizione (di cui al punto 2, b) dell'atto di citazione)
l'opponente eccepisce l'esistenza di un controcredito in compensazione basato su cambiali.
Rispetto a tale motivo, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Invero, per i titoli esecutivi giudiziali (come il decreto ingiuntivo, nel caso di specie), e come si desume dal principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, quando la legge 5
stabilisce un particolare mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, non si può contestare lo stesso, per presunti vizi di rito o di merito della decisione, con l'opposizione in esame. Non si può, cioè, far valere in sede di opposizione un motivo che andrebbe fatto valere in sede di gravame (Cass., n. 2785 del 2025; Cass., n. 21293 del 2011). Né è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo giudiziale (Cass., ord., n. 3716 del 2020; Cass., n. 12911 del 2012).
Per quanto argomentato, l'eccezione sopra riportata e relativa a vicende antecedenti all'emissione del decreto ingiuntivo, si sarebbe dovute sollevate nella opportuna sede di merito (giudizio di opposizione a d.i. che, nel caso di specie, risulta proposto, ma estinto per mancata riassunzione dello stesso).
Rispetto a tale motivo, l'opposizione va, quindi, dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi, tranne che per quella istruttoria per cui sarà sommato il valore minimo (non essendo stato ammesso alcun mezzo di prova) dello scaglione di riferimento in base al quantum precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara l'opposizione parzialmente inammissibile (per il motivo di cui al punto 2, b) dell'atto di citazione);
- rigetta l'opposizione per i restanti motivi;
- condanna parte opponente al pagamento, nei confronti di parte opposta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 11.269,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 3.10.2025
IL GIUDICE dr.ssa Lorella Triglione
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Colombo, M.O.T. in tirocinio mirato presso la scrivente.