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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 2676/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
AN CO Presidente
IA CA IU
VE ER IU rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2676 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il
24/10/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F.: Parte_1
, residente in [...]in Campania (NA) alla CodiceFiscale_1
via Nazario Sauro n. 17, e nato a [...] il [...], Parte_2
C.F.: residente in [...]in Campania (NA) alla C.F._2
via Nazario Sauro n. 17, elettivamente domiciliati in Giugliano in
Campania alla via Cacciapuoti n.57, presso lo studio dell'avv. RI
Marino, che li rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2/7/2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il 27/6/2015 in Melito di Napoli (NA), dal quale sono nati due figli, RI (il 4/7/2016) e (il 28/12/2020), hanno chiesto Persona_1
pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Con note depositate il 22/10/2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, dichiarando di rinunciare alla partecipazione dell'udienza di comparizione del 23/10/2025.
La IU delegata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con ordinanza del 24/10/2025.
Il PM ha apposto il visto, esprimendo parere favorevole.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni, come integrati nelle note depositate in data
22/10/2025, di seguito riportati:
1)- i coniugi vivranno separatamente nei domicili che riterranno più opportuni e sin d'ora si obbligano a darsene reciproca comunicazione;
2) - la casa coniugale sita in Giugliano in Campania alla Via Nazario
Sauro 17, di proprietà della moglie, resta ad essa assegnata che la occuperà unitamente ai figli che prevalentemente con lei vivranno;
3)- i figli restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, di tal che tutte le decisioni di maggior importanza per essi saranno adottati sempre di comune accordo tra gli stessi:
3) - il padre potrà vedere e tenere i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze, scolastiche e di studio dei minori e lavorative della madre e del padre.
4)- fermo restando, quanto sub n. 3 le parti stabiliscono che il Sig.
compatibilmente con i suoi eventuali orari di lavoro: Parte_2
a)- avrà la facoltà di tenere con sé i figli minori due pomeriggi a settimana con giorni ed orari che si andranno a stabilire di volta in volta, nonché i weekend alternati dalle ore 10,00 fino alle ore 20,00 del sabato e dalle ore 10, alle ore 20 della domenica. Restano allo stato esclusi i pernottamenti non essendovi allo stato una idonea collocazione del padre che possa accogliere anche i figli per la notte;
b)- per le festività natalizie i ricorrenti convengono che i figli trascorreranno il giorno 24 Dicembre, il 26 dicembre e il 1° Gennaio con il padre, e il 25, 31 Dicembre e il 6 Gennaio con la madre, con l'impegno di alternarsi di anno in anno, nella scelta del periodo.
c) - parimenti, in occasione delle festività p asquali, i medesimi resteranno, alternativamente di anno in anno, con uno dei genitori il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì in Albis.
d)- inoltre i figli trascorreranno il giorno del loro compleanno e del loro onomastico, qualora non fosse possibile trascorrerlo con entrambi i genitori, con l'uno o con l'altro ad anni alterni.
e)- per il periodo estivo si stabilisce che i genitori concorderanno di volta in volta il periodo e gli orari in cui il padre potrà tenere con se i minori. 7)- Il sig. poiché lavora alla giornata e occasionalmente Parte_2
verserà alla Sig.ra , la somma settimanale di €. 125.00. Pt_1
(centoventicinque euro/00), a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli da versarsi direttamente alla moglie. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) - Il Sig. si impegna ed obbliga, inoltre, a corrispondere alla Parte_2
moglie nella misura del 50% di volta in volta tutte le spese straordinarie
(extra scolastiche, sportive, medico-specialistiche, di medicinali non coperti dal SSN,), da concordarsi e debitamente documentarsi, cosi come individuate secondo le linee guida del protocollo COA di Napoli Nord. resesi necessarie per i figli ad eccezione di quelle scolastiche, e sportive ordinarie e mensili, che restano a totale carico della madre:
9)- il Sig. conferma la volontà di permettere alla signora Parte_2
di percepire l'assegno unico dei figli già da lei percepito, nella Pt_1
misura del 100% e di ogni altra misura eventuale e futura che sarà prevista a sostegno dei figli.
10)- il Sig. autorizza sin d'ora la Sig.ra a richiedere il Parte_2 Pt_1
rilascio di passaporto ed equipollenti, per sé e per i figli al fine di poter effettuare viaggi all'estero con gli stessi.
11) – il padre potrà tenere con sé i figli nei weekend alternati dalle ore 15 del sabato alle ore 22 della domenica, comprendendo anche il pernottamento.
I suindicati accordi possono essere recepiti nella presente decisione in quanto non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di , nata a Parte_1
Napoli il 19/8/1992, e , nato a [...] il [...], alle Parte_2
condizioni come indicate in parte motiva, qui da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melito di Napoli
(Atto n.35, P.II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2015) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 10/12/2025.
La IU relatrice La Presidente
VE ER AN CO