Art. 1. 1. Il decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390 , recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali, nonche' in materia sanitaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 marzo 1994, n. 186, 23 maggio 1994, n. 305, 22 luglio 1994, n. 461, 19 settembre 1994, n. 544, 18 novembre 1994, n. 635, 21 gennaio 1995, n. 20, 22 marzo 1995, n. 86, 19 maggio 1995, n. 184, e 21 luglio 1995, n. 294 , nonche' del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 273 , recante disposizioni in materia sanitaria.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 221 del 21 settembre 1995.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 47. Detto testo sara' ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 18 dicembre 1995.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 marzo 1994, n. 186, 23 maggio 1994, n. 305, 22 luglio 1994, n. 461, 19 settembre 1994, n. 544, 18 novembre 1994, n. 635, 21 gennaio 1995, n. 20, 22 marzo 1995, n. 86, 19 maggio 1995, n. 184, e 21 luglio 1995, n. 294 , nonche' del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 273 , recante disposizioni in materia sanitaria.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 221 del 21 settembre 1995.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 47. Detto testo sara' ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 18 dicembre 1995.