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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 494/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore,
[...]
, con sede in Roma, Via Mantova n. 1, rappresentata e difesa, Parte_2
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Daniela Dal Bo, Salvatore Di Gesù e
Cecilia Fazio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Barbara Rolando in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 18, per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, residente in Biella, elettivamente domiciliato in Asti Via Roero n. Controparte_1
43, presso lo studio dell'Avv. Stefano Tacchino, che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATO
Oggetto: ricalcolo pensione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 21.10.2024
Per l'appellato: come da memoria depositata il 26.2.2025
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Biella, dottore commercialista, titolare di Controparte_1
pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 1°.
7.2005 a carico della
[...]
a favore dei ha Parte_3 Parte_1
1
chiamato in giudizio la deducendo l'illegittimità dell'applicazione, in riferimento Pt_1
alla quota pensionistica relativa alle anzianità contributive sino al 31.12.2003, della disciplina risultante dal regolamento del 14.7.2004 (ritenuta violativa del criterio del
“pro rata” avendo la calcolato la pensione sulla media dei migliori 18 anni Pt_1
reddituali contro i 15 del vecchio regolamento); ha chiesto di condannare la controparte alla riliquidazione del trattamento pensionistico secondo la normativa previgente e al rimborso dei ratei indebitamente decurtati.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato il fondamento della domanda Pt_1
chiedendone la reiezione ed ha inoltre eccepito la parziale prescrizione quinquennale del credito con riferimento al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso.
Con sentenza n. 108/24 pubblicata il 10.5.2024 il Tribunale, in accoglimento del ricorso, ha condannato la a riliquidare la quota della pensione calcolata col Pt_1
sistema retributivo, in applicazione dei criteri previgenti alle modifiche regolamentari adottate con delibera 14.7.2004, sulla base della media reddituale dei 15 anni anteriori al 31.12.2003 ed ha condannato la a pagare al ricorrente la pensione nella Pt_1
misura riliquidata e i ratei arretrati a decorrere dai dieci anni anteriori alla data di notifica del ricorso, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei al saldo.
Propone appello la resiste l'appellato. Pt_1
All'udienza del 12.3.2025, all'esito della discussione, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha accolto la domanda di riliquidazione della quota A della pensione di vecchiaia (relativa alle anzianità contributive maturate sino al 31.12.2003, calcolata con il sistema reddituale) ritenendo che, trattandosi di pensione maturata prima del
1°.1.2007, debba applicarsi il principio del pro rata come previsto nel testo originario dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995 e non quello risultante dalle modifiche in peius introdotte dall'art. 1 comma 763 L. 296/06. Ha ritenuto pertanto che la quota vada liquidata, non come effettuato dalla in base alle disposizioni del regolamento di Pt_1
disciplina previdenziale CNPADC approvato con decreto interministeriale del
14.4.2004, ossia sulla media dei migliori 18 anni reddituali, bensì, ai sensi dell'art. 1 commi 17 e 18 L. 335/1995, adottando quale base pensionabile la media dei migliori
15 anni reddituali dichiarati anteriormente al 31.12.2003. Ritenuta applicabile la prescrizione decennale, ha condannato la a pagare al ricorrente le differenze Pt_1
sui ratei pensionistici arretrati dai dieci anni anteriori alla notifica del ricorso introduttivo,
2
oltre interessi legali.
Con il primo motivo di gravame la deduce la violazione e/o falsa applicazione Pt_1 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994, degli artt. 1 e 3 L. n. 335/1995, degli artt. 2, 3, 36 e
38 Cost. e degli artt. 2, 9 e 32 Statuto della laddove la sentenza Parte_1
impugnata ha ritenuto illegittimo, per violazione del principio del pro rata, il calcolo della quota A di pensione di vecchiaia anticipata operato dalla n virtù Parte_1
del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. 14.07.2004.
Sostiene che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto applicabile il principio del pro rata anche alle modalità di calcolo della pensione, e non già limitatamente al solo profilo relativo al passaggio dal metodo contributivo a quello retributivo disposto dal legislatore con l'art. 1 L. 335/1995.
Deduce l'appellante che l'art. 10 comma 8 del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato il 14.7.2004, che dispone che per le anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti adottati dalle Casse una parte della pensione venga calcolata secondo il più favorevole previgente criterio reddituale e un'altra parte della pensione venga calcolata secondo il nuovo criterio contributivo, ha rispettato il principio del pro rata.
Sostiene che la tabella B richiamata dall'art. 10 comma 8 cit. (che indica i periodi di riferimento per il calcolo della media reddituale ai fini della determinazione della quota di pensione relativa all'anzianità maturata al 31.12.2003) si sia limitata ad ampliare, in maniera appunto graduale, l'arco temporale di riferimento della media reddituale da porre a base del calcolo della quota reddituale di pensione, diversificandolo in ragione della data di decorrenza del pensionamento, così rispettando il principio del pro rata.
A supporto della legittimità del proprio operato rispetto al principio del pro rata, la richiama l'art. 1 commi 17 e 18 L. 335/1995 (richiamati dall'art. 3 comma 12 Pt_1 terzultimo periodo della L. 335/1995), secondo cui: “Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti”), che a loro volta rispettivamente prevedono:
a) “l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto”;
3
b) “per i lavoratori autonomi iscritti all' che al 31 dicembre 1992 abbiano avuto CP_2 un'anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalità di computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione”.
La deduce che il progressivo ampliamento della base temporale di riferimento Pt_1
per il calcolo della retribuzione pensionabile, attuato in maniera graduale, previsto dalla norma appena citata, operi in base ad un criterio del tutto analogo a quello adottato dalla nella formulazione della Tabella B del regolamento in esame. Pt_1
Il motivo è infondato.
La in conformità a quanto previsto dall'art. 10 comma 8 del regolamento di Pt_1
disciplina del regime previdenziale, ha liquidato la quota retributiva della pensione applicando, anche in relazione alle anzianità anteriormente maturate, il criterio introdotto con il regolamento di disciplina del regime previdenziale in vigore dal
1°.1.2004, che ancorava la base di calcolo agli “ultimi 18 redditi professionali”.
In tal modo la ha in effetti violato il principio del pro rata: sul punto la Suprema Pt_1
Corte è ormai uniforme nell'affermare che il significato tecnico giuridico del principio del pro rata è nel senso della irretroattività dei criteri del calcolo della pensione. Vedasi, ad esempio, Cass. civ. n. 28253/2018: “la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata - il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate ex D. Lgs. 30 giugno 1994, n.
509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse" (ex pluribus: Cass. sez. lav., 18 aprile 2011, n. 8846;
Cass. sez. lav., 2 maggio 2011, n. 9621; Cass. sez.
6-L, 7 marzo 2012, n. 3613; Cass. sez. lav., 30 luglio 2012, n. 13607, Cass. sez.
6-L, 14 febbraio 2014, n. 3520; Cass.
SS.UU. 17742 del 2015).
In particolare, la Suprema Corte ha rilevato, con riferimento alla cd. “clausola di salvezza” di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 763 L. 296/2006, che tale comma
4
– ai sensi del quale “Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ovvero degli enti di cui al D. Lgs. 30 giugno
1994, n. 509, ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge” - “non costituisce una validazione successiva delle disposizioni regolamentari delle Casse interessate nella parte in cui non ottemperavano alla prescrizione del rispetto del principio del pro rata, ma riguarda le delibere future, successive al 1 gennaio 2007 e non può operare retroattivamente al fine di rendere legittime delibere anteriori che dovevano invece conformarsi alla normativa vigente al momento in cui erano state emanate ed ai fini della liquidazione della pensione. La legittimità delle delibere va valutata a seconda del periodo in cui il diritto sia maturato
(prima o dopo quella data) e del concetto di pro rata accolto dalla legislazione al momento vigente” (Cass. civ., ord. n. 6475/2022).
Detti principi sono stati ribaditi con recenti pronunce (tra cui Cass. 29600/2024).
In base alla normativa vigente al momento della liquidazione della pensione (e cioè in base ai criteri previsti dalla L. 335/1995, in particolare i sopra citati art. 3 comma 12 terzultimo periodo e art. 1 commi 17 e 18), la pensione dell'appellato deve pertanto essere calcolata, come da lui richiesto e come ritenuto dal Tribunale, sulla media dei migliori 15 anni reddituali dichiarati anteriormente al 31.12.2003.
Il motivo deve essere quindi disatteso.
Con il secondo motivo, la appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha Pt_1 ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale;
sostiene l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., dell'art. 47 bis
D.P.R. 639/1970 e dell'art. 19 comma 3 L. 21/1986.
Il motivo è infondato, come ritenuto da costante giurisprudenza di legittimità, cfr., tra le molte, Cass. 6170/2024, che, confermando una sentenza di questa corte territoriale, in relazione alle trattenute sulla pensione a titolo di contributo di solidarietà, con considerazioni applicabili anche alla riliquidazione della pensione, ha osservato:
“Questa Corte (Cass. 31527/22), in un caso analogo al presente, dove si discuteva di somme trattenute sui ratei di pensione in base al contributo di solidarietà applicato dalla , ha affermato che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, CP_3
n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è
5
soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Questo indirizzo si è consolidato (v. ad es. Cass. 449/23, Cass. 688/23) ed è condiviso dal collegio.
Né vale in contrario richiamare l'art. 47-bis d.P.R. n. 639/70, secondo cui “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 l. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.” Questa Corte ha affermato che tale norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne
l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass. 4604/23).
Dato il differente ambito applicativo dell'art. 47-bis d.P.R. n.639/70, non ha ragion
d'essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost.”.
Deve necessariamente concludersi nel senso che l'art. 19, co. 3, l. n. 21/86, richiamato dall'appellante, si riferisce soltanto al diritto alle prestazioni ordinarie della ossia Pt_1 alle domande di pagamento dei ratei di pensione maturati, non all'ipotesi in cui, invece, si faccia questione, come ha precisato la Suprema Corte, di riliquidazione degli importi del trattamento pensionistico indebitamente decurtati in conseguenza dell'applicazione di un'illegittima disposizione regolamentare (cfr. Cass. 31713/2024).
Con il terzo motivo di gravame, la ha censurato la decisione del Tribunale in Pt_1
punto decorrenza degli interessi legali da corrispondere sulle somme trattenute, contestando, attraverso il richiamo all'art. 16, co. 6, L. n. 412/1991 da leggersi a suo dire in combinato disposto con gli artt. 1224 c.c. e 2033 c.c., che gli interessi siano dovuti dalla data delle singole trattenute anziché dalla data di notifica del ricorso di primo grado (24.4.2023).
La censura non è fondata.
Vengono in considerazione gli interessi dovuti su una prestazione previdenziale parzialmente non erogata dalla sicchè non trova nel caso applicazione né l'art. Pt_1
1224 c.c. né l'art. 2033 c.c. (non essendosi in presenza di un indebito oggettivo, cioè di “un pagamento non dovuto” effettuato dall'appellato), bensì il cit. art. 16, co. 6, L. n.
412 che prevede in punto decorrenza che gli interessi legali sulle prestazioni dovute dagli enti decorrono dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento: nel caso di specie si tratta del ricalcolo di ratei pensionistici pagati dalla in misura inferiore al dovuto, e, pertanto, vertendo su un trattamento Pt_1
6
pensionistico già liquidato, gli interessi, che costituiscono una componente essenziale del credito, non possono allora che farsi decorrere dalla maturazione dei singoli ratei.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Al rigetto dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 3.500, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 12.3.2025
LA CONSIGLIERA Est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott. Piero Rocchetti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 494/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore,
[...]
, con sede in Roma, Via Mantova n. 1, rappresentata e difesa, Parte_2
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Daniela Dal Bo, Salvatore Di Gesù e
Cecilia Fazio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Barbara Rolando in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 18, per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, residente in Biella, elettivamente domiciliato in Asti Via Roero n. Controparte_1
43, presso lo studio dell'Avv. Stefano Tacchino, che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATO
Oggetto: ricalcolo pensione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 21.10.2024
Per l'appellato: come da memoria depositata il 26.2.2025
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Biella, dottore commercialista, titolare di Controparte_1
pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 1°.
7.2005 a carico della
[...]
a favore dei ha Parte_3 Parte_1
1
chiamato in giudizio la deducendo l'illegittimità dell'applicazione, in riferimento Pt_1
alla quota pensionistica relativa alle anzianità contributive sino al 31.12.2003, della disciplina risultante dal regolamento del 14.7.2004 (ritenuta violativa del criterio del
“pro rata” avendo la calcolato la pensione sulla media dei migliori 18 anni Pt_1
reddituali contro i 15 del vecchio regolamento); ha chiesto di condannare la controparte alla riliquidazione del trattamento pensionistico secondo la normativa previgente e al rimborso dei ratei indebitamente decurtati.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato il fondamento della domanda Pt_1
chiedendone la reiezione ed ha inoltre eccepito la parziale prescrizione quinquennale del credito con riferimento al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso.
Con sentenza n. 108/24 pubblicata il 10.5.2024 il Tribunale, in accoglimento del ricorso, ha condannato la a riliquidare la quota della pensione calcolata col Pt_1
sistema retributivo, in applicazione dei criteri previgenti alle modifiche regolamentari adottate con delibera 14.7.2004, sulla base della media reddituale dei 15 anni anteriori al 31.12.2003 ed ha condannato la a pagare al ricorrente la pensione nella Pt_1
misura riliquidata e i ratei arretrati a decorrere dai dieci anni anteriori alla data di notifica del ricorso, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei al saldo.
Propone appello la resiste l'appellato. Pt_1
All'udienza del 12.3.2025, all'esito della discussione, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha accolto la domanda di riliquidazione della quota A della pensione di vecchiaia (relativa alle anzianità contributive maturate sino al 31.12.2003, calcolata con il sistema reddituale) ritenendo che, trattandosi di pensione maturata prima del
1°.1.2007, debba applicarsi il principio del pro rata come previsto nel testo originario dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995 e non quello risultante dalle modifiche in peius introdotte dall'art. 1 comma 763 L. 296/06. Ha ritenuto pertanto che la quota vada liquidata, non come effettuato dalla in base alle disposizioni del regolamento di Pt_1
disciplina previdenziale CNPADC approvato con decreto interministeriale del
14.4.2004, ossia sulla media dei migliori 18 anni reddituali, bensì, ai sensi dell'art. 1 commi 17 e 18 L. 335/1995, adottando quale base pensionabile la media dei migliori
15 anni reddituali dichiarati anteriormente al 31.12.2003. Ritenuta applicabile la prescrizione decennale, ha condannato la a pagare al ricorrente le differenze Pt_1
sui ratei pensionistici arretrati dai dieci anni anteriori alla notifica del ricorso introduttivo,
2
oltre interessi legali.
Con il primo motivo di gravame la deduce la violazione e/o falsa applicazione Pt_1 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994, degli artt. 1 e 3 L. n. 335/1995, degli artt. 2, 3, 36 e
38 Cost. e degli artt. 2, 9 e 32 Statuto della laddove la sentenza Parte_1
impugnata ha ritenuto illegittimo, per violazione del principio del pro rata, il calcolo della quota A di pensione di vecchiaia anticipata operato dalla n virtù Parte_1
del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. 14.07.2004.
Sostiene che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto applicabile il principio del pro rata anche alle modalità di calcolo della pensione, e non già limitatamente al solo profilo relativo al passaggio dal metodo contributivo a quello retributivo disposto dal legislatore con l'art. 1 L. 335/1995.
Deduce l'appellante che l'art. 10 comma 8 del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato il 14.7.2004, che dispone che per le anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti adottati dalle Casse una parte della pensione venga calcolata secondo il più favorevole previgente criterio reddituale e un'altra parte della pensione venga calcolata secondo il nuovo criterio contributivo, ha rispettato il principio del pro rata.
Sostiene che la tabella B richiamata dall'art. 10 comma 8 cit. (che indica i periodi di riferimento per il calcolo della media reddituale ai fini della determinazione della quota di pensione relativa all'anzianità maturata al 31.12.2003) si sia limitata ad ampliare, in maniera appunto graduale, l'arco temporale di riferimento della media reddituale da porre a base del calcolo della quota reddituale di pensione, diversificandolo in ragione della data di decorrenza del pensionamento, così rispettando il principio del pro rata.
A supporto della legittimità del proprio operato rispetto al principio del pro rata, la richiama l'art. 1 commi 17 e 18 L. 335/1995 (richiamati dall'art. 3 comma 12 Pt_1 terzultimo periodo della L. 335/1995), secondo cui: “Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti”), che a loro volta rispettivamente prevedono:
a) “l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto”;
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b) “per i lavoratori autonomi iscritti all' che al 31 dicembre 1992 abbiano avuto CP_2 un'anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalità di computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione”.
La deduce che il progressivo ampliamento della base temporale di riferimento Pt_1
per il calcolo della retribuzione pensionabile, attuato in maniera graduale, previsto dalla norma appena citata, operi in base ad un criterio del tutto analogo a quello adottato dalla nella formulazione della Tabella B del regolamento in esame. Pt_1
Il motivo è infondato.
La in conformità a quanto previsto dall'art. 10 comma 8 del regolamento di Pt_1
disciplina del regime previdenziale, ha liquidato la quota retributiva della pensione applicando, anche in relazione alle anzianità anteriormente maturate, il criterio introdotto con il regolamento di disciplina del regime previdenziale in vigore dal
1°.1.2004, che ancorava la base di calcolo agli “ultimi 18 redditi professionali”.
In tal modo la ha in effetti violato il principio del pro rata: sul punto la Suprema Pt_1
Corte è ormai uniforme nell'affermare che il significato tecnico giuridico del principio del pro rata è nel senso della irretroattività dei criteri del calcolo della pensione. Vedasi, ad esempio, Cass. civ. n. 28253/2018: “la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata - il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate ex D. Lgs. 30 giugno 1994, n.
509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse" (ex pluribus: Cass. sez. lav., 18 aprile 2011, n. 8846;
Cass. sez. lav., 2 maggio 2011, n. 9621; Cass. sez.
6-L, 7 marzo 2012, n. 3613; Cass. sez. lav., 30 luglio 2012, n. 13607, Cass. sez.
6-L, 14 febbraio 2014, n. 3520; Cass.
SS.UU. 17742 del 2015).
In particolare, la Suprema Corte ha rilevato, con riferimento alla cd. “clausola di salvezza” di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 763 L. 296/2006, che tale comma
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– ai sensi del quale “Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ovvero degli enti di cui al D. Lgs. 30 giugno
1994, n. 509, ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge” - “non costituisce una validazione successiva delle disposizioni regolamentari delle Casse interessate nella parte in cui non ottemperavano alla prescrizione del rispetto del principio del pro rata, ma riguarda le delibere future, successive al 1 gennaio 2007 e non può operare retroattivamente al fine di rendere legittime delibere anteriori che dovevano invece conformarsi alla normativa vigente al momento in cui erano state emanate ed ai fini della liquidazione della pensione. La legittimità delle delibere va valutata a seconda del periodo in cui il diritto sia maturato
(prima o dopo quella data) e del concetto di pro rata accolto dalla legislazione al momento vigente” (Cass. civ., ord. n. 6475/2022).
Detti principi sono stati ribaditi con recenti pronunce (tra cui Cass. 29600/2024).
In base alla normativa vigente al momento della liquidazione della pensione (e cioè in base ai criteri previsti dalla L. 335/1995, in particolare i sopra citati art. 3 comma 12 terzultimo periodo e art. 1 commi 17 e 18), la pensione dell'appellato deve pertanto essere calcolata, come da lui richiesto e come ritenuto dal Tribunale, sulla media dei migliori 15 anni reddituali dichiarati anteriormente al 31.12.2003.
Il motivo deve essere quindi disatteso.
Con il secondo motivo, la appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha Pt_1 ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale;
sostiene l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., dell'art. 47 bis
D.P.R. 639/1970 e dell'art. 19 comma 3 L. 21/1986.
Il motivo è infondato, come ritenuto da costante giurisprudenza di legittimità, cfr., tra le molte, Cass. 6170/2024, che, confermando una sentenza di questa corte territoriale, in relazione alle trattenute sulla pensione a titolo di contributo di solidarietà, con considerazioni applicabili anche alla riliquidazione della pensione, ha osservato:
“Questa Corte (Cass. 31527/22), in un caso analogo al presente, dove si discuteva di somme trattenute sui ratei di pensione in base al contributo di solidarietà applicato dalla , ha affermato che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, CP_3
n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è
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soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Questo indirizzo si è consolidato (v. ad es. Cass. 449/23, Cass. 688/23) ed è condiviso dal collegio.
Né vale in contrario richiamare l'art. 47-bis d.P.R. n. 639/70, secondo cui “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 l. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.” Questa Corte ha affermato che tale norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne
l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass. 4604/23).
Dato il differente ambito applicativo dell'art. 47-bis d.P.R. n.639/70, non ha ragion
d'essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost.”.
Deve necessariamente concludersi nel senso che l'art. 19, co. 3, l. n. 21/86, richiamato dall'appellante, si riferisce soltanto al diritto alle prestazioni ordinarie della ossia Pt_1 alle domande di pagamento dei ratei di pensione maturati, non all'ipotesi in cui, invece, si faccia questione, come ha precisato la Suprema Corte, di riliquidazione degli importi del trattamento pensionistico indebitamente decurtati in conseguenza dell'applicazione di un'illegittima disposizione regolamentare (cfr. Cass. 31713/2024).
Con il terzo motivo di gravame, la ha censurato la decisione del Tribunale in Pt_1
punto decorrenza degli interessi legali da corrispondere sulle somme trattenute, contestando, attraverso il richiamo all'art. 16, co. 6, L. n. 412/1991 da leggersi a suo dire in combinato disposto con gli artt. 1224 c.c. e 2033 c.c., che gli interessi siano dovuti dalla data delle singole trattenute anziché dalla data di notifica del ricorso di primo grado (24.4.2023).
La censura non è fondata.
Vengono in considerazione gli interessi dovuti su una prestazione previdenziale parzialmente non erogata dalla sicchè non trova nel caso applicazione né l'art. Pt_1
1224 c.c. né l'art. 2033 c.c. (non essendosi in presenza di un indebito oggettivo, cioè di “un pagamento non dovuto” effettuato dall'appellato), bensì il cit. art. 16, co. 6, L. n.
412 che prevede in punto decorrenza che gli interessi legali sulle prestazioni dovute dagli enti decorrono dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento: nel caso di specie si tratta del ricalcolo di ratei pensionistici pagati dalla in misura inferiore al dovuto, e, pertanto, vertendo su un trattamento Pt_1
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pensionistico già liquidato, gli interessi, che costituiscono una componente essenziale del credito, non possono allora che farsi decorrere dalla maturazione dei singoli ratei.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Al rigetto dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 3.500, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 12.3.2025
LA CONSIGLIERA Est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott. Piero Rocchetti
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