TRIB
Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/06/2024, n. 10507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10507 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10849/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Eugenio Gatta, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 10849 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del 26.03.24 e posta in deliberazione in data 17 giugno 2024 (data di scadenza delle memorie di replica) e vertente
T R A
, elett.te dom.to in Roma Via Calcutta 25 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Parte_1
Bruno (codice fiscale: ) che lo rappresenta e difende per delega a margine C.F._1 dell'atto introduttivo;
Opponente
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Via Controparte_1
Pasquale Grippo - 85100 Potenza;
in persona del Controparte_2 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore Via Luigi Grezar 14 – 00142 Roma;
Opposti contumaci
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.03.24, il procuratore di parte attrice concludeva come da note scritte pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo posta il 19.02.2019, il Dott, Parte_1 conveniva gli enti in epigrafe al fine di ottenere l'annullamento della cartella esattoriale n.
09720180086293212000 notificata in data 19.01.2019 (doc. sub 1) emessa dall' Controparte_4
con una richiesta di € 17.349,95, asseritamente imputata al mancato pagamento di alcune
[...] fatture emesse dall' a titolo di conguaglio su presunti consumi compresi tra Controparte_1 gli anni 2002 e 2016.
Esponeva secondo quanto riportato nell'atto introduttivo che: “già nel lontano 2009 l CP_1 aveva notificato una fattura a titolo di “conguaglio” relativa ai presunti ed inesistenti consumi a partire dagli
[...] anni 2002, per l'importo di € 2.741,79; “ … Essendo la somma sproporzionata avendo già l'interessato provveduto ai pagamenti delle fatture a suo tempo richieste, l'istante faceva verificare il contatore ad un tecnico ed accertava che lo stesso, posto all'esterno e sulla strada, e come tale sottoposto alle intemperie, risultava starato e non funzionante.
Pertanto sollecitava più volte l'Ente Acquedotti ad effettuare la verifica e la sostituzione. Tutto ciò inutilmente.”
A fondamento della propria opposizione eccepiva che nessuna somma era dovuta attesa la prescrizione quinquennale dato il tempo decorso, precisando, sempre secondo quanto riportato nell'atto introduttivo che: “comunque procedeva egualmente al pagamento parziale per la somma di €
1.101,20, imputando tale elargizione ai presunti e non dovuti consumi richiesti, ma successivamente a tale richiesta, in modo assolutamente scorretto, nel Dicembre 2013 veniva emessa nuova fattura per asseriti conguagli per la somma di ben € 5.122,85 riportando tutte quelle che erano state già contestate ed andavano considerate prescritte.
Apparendo inverosimile l'importo emesso, per l'ennesima volta la fattura veniva contestata rilevando, oltre nuovamente la prescrizione delle pretese, anche il mancato controllo e/o sostituzione del contatore pur se più volte richiesto;
“.
Sosteneva, quindi, la violazione dell'art. 36 del regolamento del servizio idrico, perché nella circostanza era stato richiesto il pagamento in un'unica soluzione a titolo di anticipo e conguaglio, per oltre 500 giorni di fornitura senza che fosse mai intervenuta altra richiesta, fatturazione e/o comunicazione. Inoltre, attesa, l'abnormità dei consumi da cui risultava che l'attore avrebbe consumato (secondo le fatture emesse) circa seimila litri di acqua al giorno, ovvero duecentocinquanta litri ogni ora, comprese le ore notturne, lamentava di aver sollecitato nuovamente e più volte il fornitore del servizio idrico a verificare il funzionamento del contatore, al cui esito il contatore veniva subito sostituito in data 2/08/2016 da un tecnico dell' che si recava presso Controparte_1
l'abitazione del Dr. er effettuare tale accertamento. Pt_1
Lamentava anche che nella circostanza, al momento della sostituzione dell'apparecchio veniva impedito all'attore di poter verificare i consumi effettivi, venendo il contatore asportato e distrutto.
pagina 2 di 4 Concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito dichiarare illegittima la richiesta dell CP_1
e per l'effetto annullare la cartella n. 09720180086293212000 emessa dall
[...] Controparte_4 dichiarando che nessuna somma è dovuta dall'opponente all Con vittoria di spese, Controparte_1 competenze ed onorari.”.
Gli Enti convenuto non si costituivano rimanendo contumaci ed all'udienza di prima comparizione veniva sospesa l'efficacia esecutiva della cartella opposta e la causa veniva rinviata all'udienza in epigrafe ove, precisate le conclusioni, come da verbale di udienza, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. per la decisione.
Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art, 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta.
Preliminarmente il Giudice ritiene di fare applicazione del criterio della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., in forza del quale al Giudice è consentito “….sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276
c.p.c….” e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta assorbente e di più agevole soluzione, valutando la ricorrenza di condizioni per concedere la tutela richiesta dal ricorrente. In particolare, la Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745) ha riconosciuto che
«se, in un processo, sussiste una ragione sufficiente per la decisione, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise».
Osserva. in via dirimente, il giudicante, che la riconducibilità alla somministrazione del rapporto esistente tra le parti e la natura privatistica di quest'ultimo, atteso che fornitura idrica è assimilabile al prezzo di una compravendita privata, esclude ex art. 17 del d.lgs n. 46/1992, in mancanza di previa formazione di un titolo esecutivo, la legittimità dell'iscrizione a ruolo del credito preteso.
Inoltre, a norma dell'art. 21 del D.Lgs. n. 46 del 1999, l'iscrizione a ruolo del credito vantato dall' avente causa in un rapporto di diritto privato, presuppone la Controparte_1 formazione di un idoneo “titolo avente efficacia esecutiva”, che nel caso in esame non risulta essere stato formato dall'amministrazione né adottato ai sensi dell'art. 2 del r.d. 14 aprile 1910 n. 634, né ottenuto in via giudiziale e dei quali, stante la contumacia sia dell che dell'Ente Controparte_5 esattore, non è stata fornita alcuna prova. pagina 3 di 4 Deve pertanto dichiararsi l'insussistenza del potere dell'ente impositore convenuto di procedere alla riscossione del credito mediante l'inoltro all'attore della cartella esattoriale opposta in questa sede.
Assorbita ogni ulteriore eccezione e/o deduzione, le spese processuali seguono la soccombenza nei confronti dell mentre possono essere integralmente compensate con Controparte_1
l' , stante l'estraneità dell'Ente esattore ai rapporti contrattuali tra le Controparte_2 parti anteriori alla formazione del ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 09720180086293212000 notificata in data 19.01.2019;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 Controparte_1 per compensi, euro 237,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e CpA.
c) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite con l . Controparte_2
Così deciso in Roma il 20.06.2024
Il Giudice
Eugenio Gatta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Eugenio Gatta, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 10849 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del 26.03.24 e posta in deliberazione in data 17 giugno 2024 (data di scadenza delle memorie di replica) e vertente
T R A
, elett.te dom.to in Roma Via Calcutta 25 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Parte_1
Bruno (codice fiscale: ) che lo rappresenta e difende per delega a margine C.F._1 dell'atto introduttivo;
Opponente
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Via Controparte_1
Pasquale Grippo - 85100 Potenza;
in persona del Controparte_2 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore Via Luigi Grezar 14 – 00142 Roma;
Opposti contumaci
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.03.24, il procuratore di parte attrice concludeva come da note scritte pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo posta il 19.02.2019, il Dott, Parte_1 conveniva gli enti in epigrafe al fine di ottenere l'annullamento della cartella esattoriale n.
09720180086293212000 notificata in data 19.01.2019 (doc. sub 1) emessa dall' Controparte_4
con una richiesta di € 17.349,95, asseritamente imputata al mancato pagamento di alcune
[...] fatture emesse dall' a titolo di conguaglio su presunti consumi compresi tra Controparte_1 gli anni 2002 e 2016.
Esponeva secondo quanto riportato nell'atto introduttivo che: “già nel lontano 2009 l CP_1 aveva notificato una fattura a titolo di “conguaglio” relativa ai presunti ed inesistenti consumi a partire dagli
[...] anni 2002, per l'importo di € 2.741,79; “ … Essendo la somma sproporzionata avendo già l'interessato provveduto ai pagamenti delle fatture a suo tempo richieste, l'istante faceva verificare il contatore ad un tecnico ed accertava che lo stesso, posto all'esterno e sulla strada, e come tale sottoposto alle intemperie, risultava starato e non funzionante.
Pertanto sollecitava più volte l'Ente Acquedotti ad effettuare la verifica e la sostituzione. Tutto ciò inutilmente.”
A fondamento della propria opposizione eccepiva che nessuna somma era dovuta attesa la prescrizione quinquennale dato il tempo decorso, precisando, sempre secondo quanto riportato nell'atto introduttivo che: “comunque procedeva egualmente al pagamento parziale per la somma di €
1.101,20, imputando tale elargizione ai presunti e non dovuti consumi richiesti, ma successivamente a tale richiesta, in modo assolutamente scorretto, nel Dicembre 2013 veniva emessa nuova fattura per asseriti conguagli per la somma di ben € 5.122,85 riportando tutte quelle che erano state già contestate ed andavano considerate prescritte.
Apparendo inverosimile l'importo emesso, per l'ennesima volta la fattura veniva contestata rilevando, oltre nuovamente la prescrizione delle pretese, anche il mancato controllo e/o sostituzione del contatore pur se più volte richiesto;
“.
Sosteneva, quindi, la violazione dell'art. 36 del regolamento del servizio idrico, perché nella circostanza era stato richiesto il pagamento in un'unica soluzione a titolo di anticipo e conguaglio, per oltre 500 giorni di fornitura senza che fosse mai intervenuta altra richiesta, fatturazione e/o comunicazione. Inoltre, attesa, l'abnormità dei consumi da cui risultava che l'attore avrebbe consumato (secondo le fatture emesse) circa seimila litri di acqua al giorno, ovvero duecentocinquanta litri ogni ora, comprese le ore notturne, lamentava di aver sollecitato nuovamente e più volte il fornitore del servizio idrico a verificare il funzionamento del contatore, al cui esito il contatore veniva subito sostituito in data 2/08/2016 da un tecnico dell' che si recava presso Controparte_1
l'abitazione del Dr. er effettuare tale accertamento. Pt_1
Lamentava anche che nella circostanza, al momento della sostituzione dell'apparecchio veniva impedito all'attore di poter verificare i consumi effettivi, venendo il contatore asportato e distrutto.
pagina 2 di 4 Concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito dichiarare illegittima la richiesta dell CP_1
e per l'effetto annullare la cartella n. 09720180086293212000 emessa dall
[...] Controparte_4 dichiarando che nessuna somma è dovuta dall'opponente all Con vittoria di spese, Controparte_1 competenze ed onorari.”.
Gli Enti convenuto non si costituivano rimanendo contumaci ed all'udienza di prima comparizione veniva sospesa l'efficacia esecutiva della cartella opposta e la causa veniva rinviata all'udienza in epigrafe ove, precisate le conclusioni, come da verbale di udienza, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. per la decisione.
Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art, 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta.
Preliminarmente il Giudice ritiene di fare applicazione del criterio della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., in forza del quale al Giudice è consentito “….sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276
c.p.c….” e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta assorbente e di più agevole soluzione, valutando la ricorrenza di condizioni per concedere la tutela richiesta dal ricorrente. In particolare, la Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745) ha riconosciuto che
«se, in un processo, sussiste una ragione sufficiente per la decisione, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise».
Osserva. in via dirimente, il giudicante, che la riconducibilità alla somministrazione del rapporto esistente tra le parti e la natura privatistica di quest'ultimo, atteso che fornitura idrica è assimilabile al prezzo di una compravendita privata, esclude ex art. 17 del d.lgs n. 46/1992, in mancanza di previa formazione di un titolo esecutivo, la legittimità dell'iscrizione a ruolo del credito preteso.
Inoltre, a norma dell'art. 21 del D.Lgs. n. 46 del 1999, l'iscrizione a ruolo del credito vantato dall' avente causa in un rapporto di diritto privato, presuppone la Controparte_1 formazione di un idoneo “titolo avente efficacia esecutiva”, che nel caso in esame non risulta essere stato formato dall'amministrazione né adottato ai sensi dell'art. 2 del r.d. 14 aprile 1910 n. 634, né ottenuto in via giudiziale e dei quali, stante la contumacia sia dell che dell'Ente Controparte_5 esattore, non è stata fornita alcuna prova. pagina 3 di 4 Deve pertanto dichiararsi l'insussistenza del potere dell'ente impositore convenuto di procedere alla riscossione del credito mediante l'inoltro all'attore della cartella esattoriale opposta in questa sede.
Assorbita ogni ulteriore eccezione e/o deduzione, le spese processuali seguono la soccombenza nei confronti dell mentre possono essere integralmente compensate con Controparte_1
l' , stante l'estraneità dell'Ente esattore ai rapporti contrattuali tra le Controparte_2 parti anteriori alla formazione del ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 09720180086293212000 notificata in data 19.01.2019;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 Controparte_1 per compensi, euro 237,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e CpA.
c) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite con l . Controparte_2
Così deciso in Roma il 20.06.2024
Il Giudice
Eugenio Gatta
pagina 4 di 4