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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/02/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente rel.
dr. Maria Carla Rossi Consigliere
Dr. Stefano Mambretti Giudice Tecnico
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2447/2020 promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABIO TODARELLO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in PIAZZA VELASCA, 4 20122 MILANO presso il difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRO GIANELLI e dell'avv. MARCO CEDERLE, elettivamente domiciliata in
PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA, 1 20124 MILANO presso i difensori
RESISTENTE
E
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE n. r.g. 2247/2020
CON L'INTERVENTO CP_3
(C.F. e
[...] P.IVA_4 Controparte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_5
FABIO TODARELLO, elettivamente domiciliate in PIAZZA VELASCA, 4 20122
MILANO presso il difensore
INTERVENIENTI VOLONTARIE
Conclusioni:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque adito, respinta ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così giudicare nel merito:
1) accertare che: per le concessioni vigenti afferenti alle derivazioni denominate
, “Mera I” e “Mera II” (Villa di Chiavenna e Prata), Parte_2 Pt_1 non è tenuta a cedere gratuitamente, a decorrere dalla annualità 2020, a favore della stessa e/o dei territori e/o di Enti indicati, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. CP_1 CP_1
n. 79/1999, come modificato da parte dell'art. 11-quater del decreto legge 14.12.2018 n.
135, introdotto in sede di legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, nonché della legge della Regione n. 23 del 30.12.2019, art. 31, le misure di energia indicate nella CP_1
D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3347 (doc. 2) come segue:
- per concessione di derivazione denominata , kWh Parte_2
22.911.253,20;
- per le concessioni di derivazione denominate “Mera I” e “Mera II” (Villa di Chiavenna e
Prata, kWh 5.351.526,40;
2) conseguentemente dichiarare non dovuta:
i. per l'anno 2020, per le concessioni di derivazione denominate al punto 1, la cessione gratuita dell'energia ovvero il controvalore monetario, in ragione dei singoli valori riferiti ad ogni impianto riportati nell'Allegato 2 della d.g.r. 4850/2021 (doc. 5);
ii. per l'anno 2021, per le concessioni di derivazione denominate al punto 1, la cessione gratuita dell'energia ovvero il controvalore monetario, in ragione dei singoli valori riferiti ad ogni impianto riportati nell'Allegato B alla d.g.r. XI/6469/2022 (doc. 7);
iii. per l'anno 2022, per le concessioni di derivazione denominate al punto 1, la cessione gratuita dell'energia ovvero il controvalore monetario, in ragione dei singoli valori riferiti ad ogni impianto riportati nell'Allegato B della d.g.r. XII/1403 del 20/11/2023 (doc. 9); pagina 2 di 12 n. r.g. 2247/2020
iv. per l'anno 2023, per le concessioni di derivazione denominate al punto 1, la cessione gratuita dell'energia ovvero il controvalore monetario, in ragione dei singoli valori riferiti ad ogni impianto riportati nell'allegato B della D.D.S. 7 luglio 2024, n. 8735 (doc. 12 e doc. 13).
3) Ove necessario, disapplicare in parte qua, in quanto in violazione dei diritti sogget-tivi della ricorrente e di legge, la D.g.r. 6 luglio 2020, n. XI/3347, e tutti gli atti e delibere consequenziali sopra indicati;
4) quanto sopra, sempre ove necessario, previa occorrenda remissione degli atti alla Corte
Costituzionale ovvero alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, rispetto alla legge della Regione Lombardia, n. 23 del 30.12.2019, art. 31, nonché in parte qua all'art. 12 del d.lgs. n. 79/1999, come modificato da parte dell'art. 11-quater del decreto legge 14.12.2018 n.
135, introdotto in sede di legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc. mo Tribunale Regionale delle Acque adito, respinta ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così giudicare:
In via pregiudiziale:
- dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario sulla domanda attorea.
Nel merito: in ogni caso, rigettare ogni e qualunque domanda avanzata dal ricorrente, inquanto infondata in fatto e diritto, il tutto con vittoria di spese ed onorari”
Per ed ELETTRICITÀ IMPRESE CP_3 Controparte_5
ELETTRICHE ITALIANE:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque adito, respinta ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così giudicare:
in via pregiudiziale: respingere le istanze avversarie e nel merito: accogliere il ricorso promosso da Pt_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
premettendo di essere titolare nella Regione della concessione Parte_1 CP_1 denominata , nonché delle concessioni di derivazione Parte_2
pagina 3 di 12 n. r.g. 2247/2020
denominate “Mera I” e Mera II” ( ) in corso di validità e con Parte_3 durata fino all'anno 2029, ha convenuto innanzi a questo Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche la Regione e la Provincia di , per sentir accertare e dichiarare CP_1 CP_2
l'inesistenza del proprio obbligo di fornitura gratuita annuale di energia (kWh 22.911.253,20 quanto alla concessione di derivazione e kWh Parte_2
5.351.526,40 quanto alle concessioni di derivazione “Mera I” e Mera II”), o del relativo controvalore economico, a e/o ai territori provinciali della Provincia di Controparte_1
, obbligo imposto a suo carico dalla D.g.r. 6 luglio 2020, n. XI/3347 in CP_2 applicazione dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. n. 79/1999 (come modificato dall'art. 11- quater del D.L. 14.12.2018, n. 135 conv. in L. 11.2.2019 n. 12) e dell'art. 31 della L.R.
Lombardia n. 23 del 30.12.2019.
A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente ha dedotto che la norma di cui all'art. 12, comma 1- quinquies D.lgs. n. 79/1999, in base alla quale le Regioni hanno facoltà di imporre ai concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico l'obbligo di cedere gratuitamente energia in proprio favore, debba leggersi “in ottica costituzionalmente orientata, quindi in ossequio al principio di affidamento e agli artt.3, 41 e 42 della
Costituzione”, non potendo dunque “che operare a far data dalla riassegnazione delle concessioni”, tanto più in difetto di una prevista applicazione anche per le concessioni in corso e considerato che non solo “l'intero corpo dell'art. 12, dai commi 1 all'1-quater, si rivolge alle "procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche" che saranno avviate”, ma “l'imposizione di tale obbligo alle concessioni scadute e in attesa di riassegnazione avviene espressamente tramite i commi 1-sexies e 1- septies dell'art. 12, che in tale senso dispongono ad hoc”.
Una volta escluso che nella prospettiva del legislatore statale la fornitura di energia gratuita ex art. 12, co. 1 – quinquies cit. possa trovare applicazione alle concessioni in essere, almeno sino alla loro naturale scadenza, il disposto dell'art. 31 Legge Regionale n. 23/2019, che “individua espressamente anche i titolari di concessioni tutt'ora in essere quali destinatari dell'obbligo di cessione gratuita di energia”, si porrebbe, secondo la ricorrente, “al di fuori dei parametri di "attuazione" della legge nazionale”, con la conseguenza di doversene ritenere l'incostituzionalità, al pari dell'art. 12 comma 1- quinquies, per violazione degli artt. 3, 41, 42, 117, co. 1 e 3, nonché per eccesso di potere.
ha anche sostenuto la contrarietà delle norme suddette al diritto unionale in Parte_1 materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e alla tutela della concorrenza nel settore dell'energia, nonché agli artt. 107 - 108 e 49 del TFUE.
Sulla scorta di tali prospettazioni, ha quindi chiesto accertarsi l'inesistenza del proprio obbligo di cedere gratuitamente energia in favore di o di Enti da Controparte_1 questa indicati, a decorrere dall'annualità 2020, le misure di energia di cui alla D.g.r. 6 pagina 4 di 12 n. r.g. 2247/2020
luglio 2020 - n. XI/3347 con riferimento alle vigenti concessioni di derivazione ad uso idroelettrico denominate , e ( Parte_2 Pt_4 Pt_4 [...]
), ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 79/1999, come modificato dall'art. 11- Parte_3 quater del decreto legge 14.12.2018 n. 135, introdotto in sede di legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, nonché della legge della Regione n. 23 del 30.12.2019, CP_1 art. 31. Il tutto, previa, ove necessario, disapplicazione in parte qua della D.g.r. 6 luglio
2020, n. XI/3347, e di tutti gli atti e delibere consequenziali e, sempre ove necessario, remissione degli atti alla Corte Costituzionale ovvero alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, per contrarietà alla Costituzione e/o al diritto unionale della legge della Regione
n. 23 del 30.12.2019, art. 31, nonché in parte qua dell'art. 12 del d.lgs. n. CP_1
79/1999, come modificato dall'art. 11-quater del decreto legge 14.12.2018 n. 135, introdotto in sede di legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12.
Rimasta la contumace, si è ritualmente costituita Controparte_2 Controparte_1 ed ha eccepito pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del Giudice adìto, essendo la controversia esclusivamente conoscibile dal Giudice Amministrativo, data la natura di interesse legittimo della posizione giuridica vantata dalla ricorrente in relazione alla domanda di disapplicazione e quindi, in buona sostanza, di annullamento, di un atto amministrativo emesso dalla Pubblica Amministrazione parte in causa.
In punto di merito, secondo le argomentazioni difensive sviluppate dalla resistente, l'art. 12 comma 1 – quinquies D.lgs. n. 79/1999 (come modificato dall'art. 11-quater del D.L.
14.12.2018, n. 135 conv. in L. 11.2.2019 n. 12) comunque non contemplerebbe la limitazione ai soli concessionari scaduti o futuri dell'obbligo di cessione gratuita di energia. Sarebbe inoltre difficilmente configurabile alcuna violazione del legittimo affidamento alla luce dei principi di diritto comunitario, per i quali l'affidamento non può che sorgere “in forza di specifiche assicurazioni fatte al privato dall'autorità”, né il prelievo energetico obbligatorio, calcolato sulla base della potenza nominale media che costituisce il parametro convenzionale per la concessione dell'uso dell'acqua, potrebbe riguardarsi alla stregua di “una specie di aumento del canone sì che ad esso si possano opporre i principi costituzionali in materia di legittimo affidamento”, trattandosi di “una prestazione imposta, per la quale il parametro di costituzionalità è contenuto nell'art. 23 Cost., norma che si limita a fissare una riserva di legge … qui garantita dal … citato art. 12, comma 1 – quinquies cit. …”.
Ribadendo in definitiva la legittimità delle previsioni statali e regionali di legge relative alla monetizzazione dell'obbligo di fornitura gratuita di energia, ha Controparte_1 quindi concluso per il rigetto di ogni pretesa avanzata dalla ricorrente.
Così instaurato il contraddittorio, alla prima udienza del 1°.12.2020, la causa è stata aggiornata, su istanza delle parti costituite, all'8.6.2021, data nella quale, mutato il Giudice pagina 5 di 12 n. r.g. 2247/2020
delegato per trasferimento ad altra Sezione del precedente assegnatario, si sono costituite, con il deposito di atto di intervento ad adiuvadum, anche le Associazioni di categoria e -Unione , che hanno insistito CP_3 Controparte_6 Controparte_4 per l'accoglimento della domanda proposta da Parte_1
Autorizzate le parti al deposito di note, la causa ha subìto un ulteriore differimento al
13.7.2021 ed è stata quindi rinviata all'8.2.2022 per la precisazione delle conclusioni.
In seguito, prospettata dalle parti l'opportunità, dapprima, di attendere il pronunciamento del AP e, quindi, delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in ordine alla questione pregiudiziale di giurisdizione già affrontata e decisa in precedenti sentenze impugnate aventi analogo oggetto, si sono susseguiti una serie di rinvii per il medesimo incombente sino all'udienza del 13.11.2024, in cui le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come in epigrafe.
La discussione davanti al Collegio è stata fissata per il giorno 26.2.2025, con contestuale assegnazione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
All'odierna udienza, esaurita la discussione orale, il Tribunale ha quindi trattenuto la causa in decisione.
*** *** ***
Deve riconoscersi fondatezza alla preliminare eccezione sollevata dalla difesa della di difetto di giurisdizione del Giudice adìto, secondo quanto già Controparte_1 ritenuto da questo Tribunale in casi consimili, nei quali è stata affermata la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sulla base di principi e di un orientamento condiviso da cui non vi è ragione di discostarsi e al quale si intende quindi dare continuità.
Ha rilevato la parte resistente, che, avendo agito quale Controparte_1 Parte_1 titolare della concessione denominata , nonché delle concessioni Parte_2 di derivazione denominate “Mera I” e Mera II” ( , per Parte_3
l'accertamento negativo del proprio obbligo di cedere gratuitamente determinati quantitativi dell'energia idroelettrica prodotta (o il relativo equivalente economico) secondo la previsione degli artt. 12, comma 1-quinquies, D.lgs. 79/99, come modificato dal
D.L. 135/2018 conv. in L. 12/2019, e 31 L.R.23/19, e costituendo dunque oggetto di pretesa la disapplicazione di un atto amministrativo, vale a dire della Deliberazione della
Giunta della del 6.7.2020 n. XI/3347, che, sulla base delle suddette Controparte_1 disposizioni, disciplina “in via diretta” la materia oggetto del contendere, la domanda si porrebbe in contrasto con le prerogative del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, al quale deve esclusivamente riconoscersi, in quanto Giudice dei diritti, il potere di pagina 6 di 12 n. r.g. 2247/2020
disapplicazione degli atti amministrativi come conseguenza della conoscenza “indiretta” degli stessi, ex art. 4 della legge abolitiva del contenzioso.
Il riferimento è ai principi riaffermati dalla Giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“[i]l potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la P.A., ma unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo, non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico, sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico” (Cass. Sez. U., n. 2244 del 06/02/2015).
In definitiva, poiché il venir meno di un atto amministrativo, conosciuto in via diretta, si traduce nell'annullamento dell'atto stesso, la relativa domanda può proporsi solo dinnanzi al Giudice Amministrativo e, d'altro canto, la pretesa azione di “accertamento negativo” finisce per consistere in una semplice azione per far valere in via diretta, e non incidentale, la incostituzionalità di due leggi primarie (statale e regionale).
Preso atto di tali argomenti difensivi, osserva il Collegio, richiamando i propri precedenti orientamenti espressi in contenziosi di analogo oggetto, che, se è vero chela Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 2244 del 6 febbraio 2015 evocata da parte resistente, ha escluso il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo reputato illegittimo, da parte del Giudice ordinario, nelle controversie in cui è parte la Pubblica
Amministrazione, limitandolo alle controversie tra privati, vi è un altro consolidato orientamento, pure espresso dalla Corte di Cassazione (tra altre, Cass. sez. un., n. 20455 del 12 settembre 2018, come già sez. un. 6 agosto 1975, n. 2987; 10 settembre 2004, n.
18263; 9 gennaio 2007, n. 116; 5 giugno 2014, n. 12644), che questo Tribunale condivide e ritiene di applicare al caso di specie, secondo cui il fatto che il giudizio si svolga tra un privato e una pubblica amministrazione non si pone, di per sé, come preclusivo della possibilità per il Giudice ordinario di esaminare incidentalmente il provvedimento amministrativo, ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E, ai fini della sua eventuale disapplicazione.
In tal caso, il potere del Giudice ordinario di disapplicazione degli atti amministrativi è tuttavia subordinato a limiti soggettivi ed oggettivi specifici:
1) anzitutto, è necessario che il provvedimento amministrativo non sia l'oggetto diretto della controversia, ovvero che non venga in rilievo come fondamento del diritto dedotto in giudizio, ma si configuri quale mero antecedente logico, sicché la questione della sua legittimità si prospetti come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale (tra le tante, Cass., Sez. U., n. 2987 del 1975, n. 2244 del 2015, n. 2588 del 2002, n. 19659 del
2006, n. 276 del 2007);
pagina 7 di 12 n. r.g. 2247/2020
2) inoltre, il provvedimento deve presentare, secondo la prospettazione della parte istante, vizi di legittimità lesivi di diritti soggettivi, essendo invece precluso al Giudice ordinario il sindacato sull'esercizio del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione (tra le altre, Cass., Sez. Un., n. 18263 del 2004 e n. 116 del 2007, Cass. 22/2/2010, n. 4242;
6/3/2013, n. 5588).
3) la prospettazione delle parti non rileva, poi, ai fini del riparto della giurisdizione, ma occorre che il petitum sostanziale sia individuato non solo in base al provvedimento o alla concreta statuizione richiesta, ma anche in funzione della causa petendi, dovendo il
Giudice indagare sulla effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive in cui esso si articola e si svolge (Cass., Sez. Un., 21 maggio 2014, n.
11229; 15/1/2015, n. 604; 15 dicembre 2016, n. 25836; 15 settembre 2017, n. 21522).
Nel caso in esame, in attuazione dell'art. 12, comma 1-quinquies, del D.lgs. 79/1999, come da ultimo novellato, nonché dell'art. 31, comma 1, della legge regionale n. 23/2019, la
D.g.r. n. 3347/2020 della di cui è stata richiesta la disapplicazione, sul Controparte_1 piano soggettivo ha stabilito che i concessionari di grandi derivazioni sono tenuti alla cessione di energia gratuita anche per le concessioni in corso e, sul piano oggettivo, ha precisato la misura di tale cessione, con moltiplicazione di 220 KW per la potenza media di concessione, disponendo la relativa monetizzazione.
Dovendosi qualificare la domanda in relazione al suo effettivo contenuto giuridico- sostanziale, va evidenziato che la società ricorrente, richiedendo l'accertamento dell'insussistenza a suo carico dell' obbligo aggiuntivo (rispetto al contenuto della concessione) introdotto con la contestata delibera, ha sollecitato il sindacato di questo
Tribunale sul potere esercitato dall'Amministrazione in attuazione ed interpretazione della legge primaria, impugnando in via diretta l'atto amministrativo costituito dalla citata delibera.
Non sono stati tuttavia dedotti diritti ed obblighi di fonte contrattuale e la controversia non concerne la corretta applicazione dei poteri esercitati dalla Regione in relazione al rapporto individuale concessorio, né è stato azionato in giudizio il diritto soggettivo all'accertamento, in ragione di un rapporto sinallagmatico, della consistenza di obblighi, o della corretta misura del corrispettivo pecuniario dovuto per l'utilizzazione di acqua pubblica, scaturenti dalla concessione.
Quello richiesto non è dunque un sindacato non di legittimità, bensì di merito del provvedimento contestato in ordine alla scelta della Giunta Regionale di imposizione dell'obbligo di cessione gratuita di energia ai concessionari delle grandi derivazioni in atto sul territorio della Regione scelta compiuta, peraltro, in modo non CP_1
pagina 8 di 12 n. r.g. 2247/2020
manifestamente irragionevole in base al potere attribuitole dalla norma primaria nazionale
(l'art. 12 del D.Lgs 79/1999) e dalla norma primaria regionale (l'art. 31 L.R. n. 23/2019).
Ciò posto, va osservato che, ai sensi dell'art. 140, lett. e), r.d. 11dicembre1933, n. 1775,
“appartengono alla cognizione dei tribunali delle acque pubbliche le controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica, ivi incluse le controversie in cui si discuta in via diretta di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di tali acque” (Cass., Sez. Un., n. 9843 del 24.4.2007).
Come chiarito dal AP nella sentenza n. 62 del 10.4.2013, “[è] solo quando il regolamento viene applicato, e un determinato soggetto viene specificamente inciso dal provvedimento applicativo, che la posizione del singolo acquista quei tratti di peculiarità che valgono a differenziarla rispetto agli altri membri della collettività. È solo in quel momento che la sua posizione diviene differenziata…
La generalità e l'astrattezza che caratterizza le prescrizioni normative impugnate impedisce di ravvisare, inoltre, l'attualità della lesione. La lesione è, allo stato, soltanto meramente potenziale, essendo destinata a concretizzarsi ed attualizzarsi nel futuro, nel momento in cui l'Amministrazione riterrà di fare applicazione delle contestate disposizioni regolamentari, intimando alle società ricorrenti il pagamento di un canone più elevato rispetto a quello che attualmente paga.
Soltanto allora potrà eventualmente prodursi l'effetto lesivo ed in quel momento, in sede di ricorso proposto avverso il provvedimento applicativo, le disposizioni regolamentari in questione potranno essere disapplicate, anche a prescindere dalla loro formale impugnazione ad opera delle parti”.
Nello specifico, la posizione vantata dalla ricorrente in assenza di uno Parte_1 specifico provvedimento da cui sia scaturita una lesione attuale, non si configura quale diritto soggettivo, essendo identica alla situazione giuridica che potrebbe essere fatta valere da qualsiasi altro potenziale destinatario della deliberazione della Giunta della
[...]
CP_1
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito (v. Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 5 febbraio 2020, n. 2710) che la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in via diretta, ai sensi dell'art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, quale giudice di legittimità (al pari del TAR) rispetto alle posizioni giuridiche soggettive qualificabili come di “interesse legittimo”, si contrappone a quella del Tribunale Regionale delle Acque, che è organo specializzato (in primo grado) titolare della giurisdizione ordinaria, cui l'art. 140 del medesimo r.d. attribuisce le controversie in cui si discuta in via diretta di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche.
pagina 9 di 12 n. r.g. 2247/2020
A tali principi risulta essersi riportato lo stesso investito dell'appello avverso altra Pt_5 decisione di questo Tribunale, dichiarativa della propria carenza di giurisdizione sulla domanda del titolare di concessione vigente rivolta ad ottenere un accertamento negativo del proprio obbligo di cedere gratuitamente energia in favore della secondo la CP_1 normativa regionale (L.R n. 23/2019) emessa sulla base di legge nazionale (l. n.79/1999, art 12).
Il ha infatti respinto l'impugnazione, sul rilievo che “[l]a situazione giuridica fatta Pt_5 valere rientra … nella giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art 140 del R.D., del Tribunale superiore delle acque, organo specializzato di primo grado, investendo l'indagine giudiziaria invocata l'incidenza dell'obbligo previsto nella delibera di Giunta sulla disciplina concessoria” (v. sentenza AP n. 57 del 16.3.2023).
Tale pronuncia ha trovato conferma da parte delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, le quali, con ordinanza n. 18643 dell'8.7.2024, hanno ribadito che “il Pt_6 quale giudice ordinario specializzato, non ha cognizione nelle controversie relative alla debenza dei canoni di concessione di derivazione di acque in cui le parti chiedano un accertamento, con efficacia di giudicato, circa la illegittimità dei provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia”, in quanto “può compiere un accertamento incidentale sulla illegittimità degli atti ed eventualmente disapplicarli, ma purché
l'impugnazione riguardi tanto la richiesta di pagamento del canone in una certa misura, quanto l'atto amministrativo di carattere generale su cui la richiesta è basata;
non anche invece quando venga impugnato direttamente (e unicamente) l'atto generale, nel qual caso sussiste la giurisdizione di legittimità del AP (v. Cass. Sez. U n. 16798-07)”.
Quest'ultimo, infatti, “quale giudice amministrativo in unico grado, ha sempre la giurisdizione sulle controversie relative all'impugnazione del provvedimento dell'amministrazione regionale che abbia determinato il canone di concessione per le grandi derivazioni di acque pubbliche, ai sensi dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, che riserva alle regioni ampia discrezionalità in relazione al territorio di competenza, pure in mancanza del decreto interministeriale previsto dal terzo comma del citato art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, al quale spetta di determinare i "criteri generali" cui le regioni devono attenersi (Cass. Sez. U n. 18827-19)”.
Osserva la S.C. che “[l]a distinzione fondamentale è incentrata sul fatto se l'atto adottato dall'autorità amministrativa, di carattere generale, scaturisca o meno da disposizioni di legge in relazione a presupposti specificamente individuati dalla legge stessa, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale quale espressione dell'esercizio di un potere amministrativo: in questo caso il destinatario del provvedimento riveste una posizione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, con conseguente appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario specializzato (il TRAP); mentre, nella pagina 10 di 12 n. r.g. 2247/2020
diversa ipotesi in cui l'atto adottato dall'autorità amministrativa sia espressione dell'esercizio di un potere amministrativo, la controversia che abbia per oggetto unicamente l'impugnazione dell'atto, con una impugnativa quindi in via principale diretta a ottenere una pronuncia con efficacia di giudicato, è attribuita alla giurisdizione del AP quale giudice amministrativo in unico grado”.
Con riguardo all'ipotesi – ricorrente anche nel caso in esame – in cui si tratti di accertare l'illegittimità di una delibera regionale determinativa della misura di energia elettrica che il titolare di una concessione di grande derivazione a uso idroelettrico sia tenuto a cedere gratuitamente alla in forza dell'art. 31 della L.r. Lombardia n. 23 del 2019, deve CP_1 osservarsi che “l'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, modificato col d.l. n. 135 del 2018, convertito in l. n. 12 del 2019, ha semplicemente previsto (art.
1-quinquies, ultimo periodo) che “nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni”; “[d]opodiché l'art. 31 della l. regionale
Lombardia n. 23 del 2019, emanata in attuazione, ha disposto l'obbligo per i concessionari di fornire alla regione annualmente e gratuitamente energia elettrica nella misura detta (220
kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione), demandando tuttavia le previsioni ad apposita delibera di giunta (l'ammontare di energia elettrica, la percentuale assegnata ai territorio, le modalità di attuazione di eventuali interventi perequativi e via dicendo)”.
Dunque, “[v]alutata al lume del criterio del petitum sostanziale, la pretesa azionata in giudizio, sebbene per il tramite dell'accertamento negativo, era finalizzata a contestare direttamente l'atto amministrativo di carattere generale integrato dalla delibera suddetta, col fine di ottenerne una valutazione di illegittimità, per violazione di legge, con efficacia di giudicato”.
Conclude la S.C. che “[i]n questa prospettiva è corretta l'affermazione di sussistenza della giurisdizione del ai sensi dell'art. 143, primo comma, lett. a), del t.u. acque” e fissa Pt_5 dunque il seguente “principio di diritto …:
- l'ambito del sindacato richiesto dal petitum sostanziale, ove relativo al vaglio di legittimità di un provvedimento amministrativo di carattere generale come una delibera regionale determinativa della misura di energia elettrica da fornire annualmente e gratuitamente, con le annesse previsioni di dettaglio, evoca la giurisdizione del AP quale giudice amministrativo di unico grado, implicando una potestà di accertamento limitata ai vizi possibili dello svolgimento della funzione pubblica, compresi quelli denotati dalle figure sintomatiche dell'eccesso di potere;
una potestà siffatta è confinata alla pagina 11 di 12 n. r.g. 2247/2020
verifica della ragionevolezza e proporzionalità della scelta rispetto al fine, senza estensione alle ragioni di merito, dovendosi il AP arrestare dinanzi non solo alle ipotesi di scelte equivalenti ma anche a quelle meno attendibili, purché congruenti con il fine da raggiungere e con le esigenze da governare (e v. anche Cass. Sez. U n. 11291-21, Cass.
Sez. U n. 3077-23, Cass. Sez. U n. 4800-24)”.
Al suindicato principio questo Tribunale Regionale ritiene dunque di doversi uniformare, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche.
Tale pronuncia riveste carattere assorbente rispetto alla questione della legittimazione attiva delle intervenute e Controparte_7 [...]
, nonché alla richiesta di remissione degli atti alla Corte Controparte_8
Costituzionale ovvero alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con riferimento all'art. 31 della L.R. Lombardia n. 23 del 30.12.2019, nonché, in parte qua, all'art. 12 del D.Lgs.
n. 79/1999, dovendo al riguardo pronunciarsi l'Organo giudiziario investito della giurisdizione, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta.
La novità e difficoltà delle questioni trattate suggeriscono che debba disporsi l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite
Nulla per le spese nei rapporti con la , rimasta contumace. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 della;
in contumacia della e con intervento ad Controparte_2 Controparte_2 adiuvandum delle Associazioni di categoria e CP_3 Controparte_8
, così provvede:
[...]
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in favore del Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche;
- dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti costituite e non ripetibili nei confronti della , contumace. Controparte_2
Milano, 26 febbraio 2025
Il Presidente est.
Maria Grazia Federici
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente rel.
dr. Maria Carla Rossi Consigliere
Dr. Stefano Mambretti Giudice Tecnico
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2447/2020 promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABIO TODARELLO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in PIAZZA VELASCA, 4 20122 MILANO presso il difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRO GIANELLI e dell'avv. MARCO CEDERLE, elettivamente domiciliata in
PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA, 1 20124 MILANO presso i difensori
RESISTENTE
E
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE n. r.g. 2247/2020
CON L'INTERVENTO CP_3
(C.F. e
[...] P.IVA_4 Controparte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_5
FABIO TODARELLO, elettivamente domiciliate in PIAZZA VELASCA, 4 20122
MILANO presso il difensore
INTERVENIENTI VOLONTARIE
Conclusioni:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque adito, respinta ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così giudicare nel merito:
1) accertare che: per le concessioni vigenti afferenti alle derivazioni denominate
, “Mera I” e “Mera II” (Villa di Chiavenna e Prata), Parte_2 Pt_1 non è tenuta a cedere gratuitamente, a decorrere dalla annualità 2020, a favore della stessa e/o dei territori e/o di Enti indicati, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. CP_1 CP_1
n. 79/1999, come modificato da parte dell'art. 11-quater del decreto legge 14.12.2018 n.
135, introdotto in sede di legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, nonché della legge della Regione n. 23 del 30.12.2019, art. 31, le misure di energia indicate nella CP_1
D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3347 (doc. 2) come segue:
- per concessione di derivazione denominata , kWh Parte_2
22.911.253,20;
- per le concessioni di derivazione denominate “Mera I” e “Mera II” (Villa di Chiavenna e
Prata, kWh 5.351.526,40;
2) conseguentemente dichiarare non dovuta:
i. per l'anno 2020, per le concessioni di derivazione denominate al punto 1, la cessione gratuita dell'energia ovvero il controvalore monetario, in ragione dei singoli valori riferiti ad ogni impianto riportati nell'Allegato 2 della d.g.r. 4850/2021 (doc. 5);
ii. per l'anno 2021, per le concessioni di derivazione denominate al punto 1, la cessione gratuita dell'energia ovvero il controvalore monetario, in ragione dei singoli valori riferiti ad ogni impianto riportati nell'Allegato B alla d.g.r. XI/6469/2022 (doc. 7);
iii. per l'anno 2022, per le concessioni di derivazione denominate al punto 1, la cessione gratuita dell'energia ovvero il controvalore monetario, in ragione dei singoli valori riferiti ad ogni impianto riportati nell'Allegato B della d.g.r. XII/1403 del 20/11/2023 (doc. 9); pagina 2 di 12 n. r.g. 2247/2020
iv. per l'anno 2023, per le concessioni di derivazione denominate al punto 1, la cessione gratuita dell'energia ovvero il controvalore monetario, in ragione dei singoli valori riferiti ad ogni impianto riportati nell'allegato B della D.D.S. 7 luglio 2024, n. 8735 (doc. 12 e doc. 13).
3) Ove necessario, disapplicare in parte qua, in quanto in violazione dei diritti sogget-tivi della ricorrente e di legge, la D.g.r. 6 luglio 2020, n. XI/3347, e tutti gli atti e delibere consequenziali sopra indicati;
4) quanto sopra, sempre ove necessario, previa occorrenda remissione degli atti alla Corte
Costituzionale ovvero alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, rispetto alla legge della Regione Lombardia, n. 23 del 30.12.2019, art. 31, nonché in parte qua all'art. 12 del d.lgs. n. 79/1999, come modificato da parte dell'art. 11-quater del decreto legge 14.12.2018 n.
135, introdotto in sede di legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc. mo Tribunale Regionale delle Acque adito, respinta ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così giudicare:
In via pregiudiziale:
- dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario sulla domanda attorea.
Nel merito: in ogni caso, rigettare ogni e qualunque domanda avanzata dal ricorrente, inquanto infondata in fatto e diritto, il tutto con vittoria di spese ed onorari”
Per ed ELETTRICITÀ IMPRESE CP_3 Controparte_5
ELETTRICHE ITALIANE:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque adito, respinta ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così giudicare:
in via pregiudiziale: respingere le istanze avversarie e nel merito: accogliere il ricorso promosso da Pt_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
premettendo di essere titolare nella Regione della concessione Parte_1 CP_1 denominata , nonché delle concessioni di derivazione Parte_2
pagina 3 di 12 n. r.g. 2247/2020
denominate “Mera I” e Mera II” ( ) in corso di validità e con Parte_3 durata fino all'anno 2029, ha convenuto innanzi a questo Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche la Regione e la Provincia di , per sentir accertare e dichiarare CP_1 CP_2
l'inesistenza del proprio obbligo di fornitura gratuita annuale di energia (kWh 22.911.253,20 quanto alla concessione di derivazione e kWh Parte_2
5.351.526,40 quanto alle concessioni di derivazione “Mera I” e Mera II”), o del relativo controvalore economico, a e/o ai territori provinciali della Provincia di Controparte_1
, obbligo imposto a suo carico dalla D.g.r. 6 luglio 2020, n. XI/3347 in CP_2 applicazione dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. n. 79/1999 (come modificato dall'art. 11- quater del D.L. 14.12.2018, n. 135 conv. in L. 11.2.2019 n. 12) e dell'art. 31 della L.R.
Lombardia n. 23 del 30.12.2019.
A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente ha dedotto che la norma di cui all'art. 12, comma 1- quinquies D.lgs. n. 79/1999, in base alla quale le Regioni hanno facoltà di imporre ai concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico l'obbligo di cedere gratuitamente energia in proprio favore, debba leggersi “in ottica costituzionalmente orientata, quindi in ossequio al principio di affidamento e agli artt.3, 41 e 42 della
Costituzione”, non potendo dunque “che operare a far data dalla riassegnazione delle concessioni”, tanto più in difetto di una prevista applicazione anche per le concessioni in corso e considerato che non solo “l'intero corpo dell'art. 12, dai commi 1 all'1-quater, si rivolge alle "procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche" che saranno avviate”, ma “l'imposizione di tale obbligo alle concessioni scadute e in attesa di riassegnazione avviene espressamente tramite i commi 1-sexies e 1- septies dell'art. 12, che in tale senso dispongono ad hoc”.
Una volta escluso che nella prospettiva del legislatore statale la fornitura di energia gratuita ex art. 12, co. 1 – quinquies cit. possa trovare applicazione alle concessioni in essere, almeno sino alla loro naturale scadenza, il disposto dell'art. 31 Legge Regionale n. 23/2019, che “individua espressamente anche i titolari di concessioni tutt'ora in essere quali destinatari dell'obbligo di cessione gratuita di energia”, si porrebbe, secondo la ricorrente, “al di fuori dei parametri di "attuazione" della legge nazionale”, con la conseguenza di doversene ritenere l'incostituzionalità, al pari dell'art. 12 comma 1- quinquies, per violazione degli artt. 3, 41, 42, 117, co. 1 e 3, nonché per eccesso di potere.
ha anche sostenuto la contrarietà delle norme suddette al diritto unionale in Parte_1 materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e alla tutela della concorrenza nel settore dell'energia, nonché agli artt. 107 - 108 e 49 del TFUE.
Sulla scorta di tali prospettazioni, ha quindi chiesto accertarsi l'inesistenza del proprio obbligo di cedere gratuitamente energia in favore di o di Enti da Controparte_1 questa indicati, a decorrere dall'annualità 2020, le misure di energia di cui alla D.g.r. 6 pagina 4 di 12 n. r.g. 2247/2020
luglio 2020 - n. XI/3347 con riferimento alle vigenti concessioni di derivazione ad uso idroelettrico denominate , e ( Parte_2 Pt_4 Pt_4 [...]
), ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 79/1999, come modificato dall'art. 11- Parte_3 quater del decreto legge 14.12.2018 n. 135, introdotto in sede di legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, nonché della legge della Regione n. 23 del 30.12.2019, CP_1 art. 31. Il tutto, previa, ove necessario, disapplicazione in parte qua della D.g.r. 6 luglio
2020, n. XI/3347, e di tutti gli atti e delibere consequenziali e, sempre ove necessario, remissione degli atti alla Corte Costituzionale ovvero alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, per contrarietà alla Costituzione e/o al diritto unionale della legge della Regione
n. 23 del 30.12.2019, art. 31, nonché in parte qua dell'art. 12 del d.lgs. n. CP_1
79/1999, come modificato dall'art. 11-quater del decreto legge 14.12.2018 n. 135, introdotto in sede di legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12.
Rimasta la contumace, si è ritualmente costituita Controparte_2 Controparte_1 ed ha eccepito pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del Giudice adìto, essendo la controversia esclusivamente conoscibile dal Giudice Amministrativo, data la natura di interesse legittimo della posizione giuridica vantata dalla ricorrente in relazione alla domanda di disapplicazione e quindi, in buona sostanza, di annullamento, di un atto amministrativo emesso dalla Pubblica Amministrazione parte in causa.
In punto di merito, secondo le argomentazioni difensive sviluppate dalla resistente, l'art. 12 comma 1 – quinquies D.lgs. n. 79/1999 (come modificato dall'art. 11-quater del D.L.
14.12.2018, n. 135 conv. in L. 11.2.2019 n. 12) comunque non contemplerebbe la limitazione ai soli concessionari scaduti o futuri dell'obbligo di cessione gratuita di energia. Sarebbe inoltre difficilmente configurabile alcuna violazione del legittimo affidamento alla luce dei principi di diritto comunitario, per i quali l'affidamento non può che sorgere “in forza di specifiche assicurazioni fatte al privato dall'autorità”, né il prelievo energetico obbligatorio, calcolato sulla base della potenza nominale media che costituisce il parametro convenzionale per la concessione dell'uso dell'acqua, potrebbe riguardarsi alla stregua di “una specie di aumento del canone sì che ad esso si possano opporre i principi costituzionali in materia di legittimo affidamento”, trattandosi di “una prestazione imposta, per la quale il parametro di costituzionalità è contenuto nell'art. 23 Cost., norma che si limita a fissare una riserva di legge … qui garantita dal … citato art. 12, comma 1 – quinquies cit. …”.
Ribadendo in definitiva la legittimità delle previsioni statali e regionali di legge relative alla monetizzazione dell'obbligo di fornitura gratuita di energia, ha Controparte_1 quindi concluso per il rigetto di ogni pretesa avanzata dalla ricorrente.
Così instaurato il contraddittorio, alla prima udienza del 1°.12.2020, la causa è stata aggiornata, su istanza delle parti costituite, all'8.6.2021, data nella quale, mutato il Giudice pagina 5 di 12 n. r.g. 2247/2020
delegato per trasferimento ad altra Sezione del precedente assegnatario, si sono costituite, con il deposito di atto di intervento ad adiuvadum, anche le Associazioni di categoria e -Unione , che hanno insistito CP_3 Controparte_6 Controparte_4 per l'accoglimento della domanda proposta da Parte_1
Autorizzate le parti al deposito di note, la causa ha subìto un ulteriore differimento al
13.7.2021 ed è stata quindi rinviata all'8.2.2022 per la precisazione delle conclusioni.
In seguito, prospettata dalle parti l'opportunità, dapprima, di attendere il pronunciamento del AP e, quindi, delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in ordine alla questione pregiudiziale di giurisdizione già affrontata e decisa in precedenti sentenze impugnate aventi analogo oggetto, si sono susseguiti una serie di rinvii per il medesimo incombente sino all'udienza del 13.11.2024, in cui le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come in epigrafe.
La discussione davanti al Collegio è stata fissata per il giorno 26.2.2025, con contestuale assegnazione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
All'odierna udienza, esaurita la discussione orale, il Tribunale ha quindi trattenuto la causa in decisione.
*** *** ***
Deve riconoscersi fondatezza alla preliminare eccezione sollevata dalla difesa della di difetto di giurisdizione del Giudice adìto, secondo quanto già Controparte_1 ritenuto da questo Tribunale in casi consimili, nei quali è stata affermata la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sulla base di principi e di un orientamento condiviso da cui non vi è ragione di discostarsi e al quale si intende quindi dare continuità.
Ha rilevato la parte resistente, che, avendo agito quale Controparte_1 Parte_1 titolare della concessione denominata , nonché delle concessioni Parte_2 di derivazione denominate “Mera I” e Mera II” ( , per Parte_3
l'accertamento negativo del proprio obbligo di cedere gratuitamente determinati quantitativi dell'energia idroelettrica prodotta (o il relativo equivalente economico) secondo la previsione degli artt. 12, comma 1-quinquies, D.lgs. 79/99, come modificato dal
D.L. 135/2018 conv. in L. 12/2019, e 31 L.R.23/19, e costituendo dunque oggetto di pretesa la disapplicazione di un atto amministrativo, vale a dire della Deliberazione della
Giunta della del 6.7.2020 n. XI/3347, che, sulla base delle suddette Controparte_1 disposizioni, disciplina “in via diretta” la materia oggetto del contendere, la domanda si porrebbe in contrasto con le prerogative del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, al quale deve esclusivamente riconoscersi, in quanto Giudice dei diritti, il potere di pagina 6 di 12 n. r.g. 2247/2020
disapplicazione degli atti amministrativi come conseguenza della conoscenza “indiretta” degli stessi, ex art. 4 della legge abolitiva del contenzioso.
Il riferimento è ai principi riaffermati dalla Giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“[i]l potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la P.A., ma unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo, non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico, sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico” (Cass. Sez. U., n. 2244 del 06/02/2015).
In definitiva, poiché il venir meno di un atto amministrativo, conosciuto in via diretta, si traduce nell'annullamento dell'atto stesso, la relativa domanda può proporsi solo dinnanzi al Giudice Amministrativo e, d'altro canto, la pretesa azione di “accertamento negativo” finisce per consistere in una semplice azione per far valere in via diretta, e non incidentale, la incostituzionalità di due leggi primarie (statale e regionale).
Preso atto di tali argomenti difensivi, osserva il Collegio, richiamando i propri precedenti orientamenti espressi in contenziosi di analogo oggetto, che, se è vero chela Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 2244 del 6 febbraio 2015 evocata da parte resistente, ha escluso il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo reputato illegittimo, da parte del Giudice ordinario, nelle controversie in cui è parte la Pubblica
Amministrazione, limitandolo alle controversie tra privati, vi è un altro consolidato orientamento, pure espresso dalla Corte di Cassazione (tra altre, Cass. sez. un., n. 20455 del 12 settembre 2018, come già sez. un. 6 agosto 1975, n. 2987; 10 settembre 2004, n.
18263; 9 gennaio 2007, n. 116; 5 giugno 2014, n. 12644), che questo Tribunale condivide e ritiene di applicare al caso di specie, secondo cui il fatto che il giudizio si svolga tra un privato e una pubblica amministrazione non si pone, di per sé, come preclusivo della possibilità per il Giudice ordinario di esaminare incidentalmente il provvedimento amministrativo, ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E, ai fini della sua eventuale disapplicazione.
In tal caso, il potere del Giudice ordinario di disapplicazione degli atti amministrativi è tuttavia subordinato a limiti soggettivi ed oggettivi specifici:
1) anzitutto, è necessario che il provvedimento amministrativo non sia l'oggetto diretto della controversia, ovvero che non venga in rilievo come fondamento del diritto dedotto in giudizio, ma si configuri quale mero antecedente logico, sicché la questione della sua legittimità si prospetti come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale (tra le tante, Cass., Sez. U., n. 2987 del 1975, n. 2244 del 2015, n. 2588 del 2002, n. 19659 del
2006, n. 276 del 2007);
pagina 7 di 12 n. r.g. 2247/2020
2) inoltre, il provvedimento deve presentare, secondo la prospettazione della parte istante, vizi di legittimità lesivi di diritti soggettivi, essendo invece precluso al Giudice ordinario il sindacato sull'esercizio del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione (tra le altre, Cass., Sez. Un., n. 18263 del 2004 e n. 116 del 2007, Cass. 22/2/2010, n. 4242;
6/3/2013, n. 5588).
3) la prospettazione delle parti non rileva, poi, ai fini del riparto della giurisdizione, ma occorre che il petitum sostanziale sia individuato non solo in base al provvedimento o alla concreta statuizione richiesta, ma anche in funzione della causa petendi, dovendo il
Giudice indagare sulla effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive in cui esso si articola e si svolge (Cass., Sez. Un., 21 maggio 2014, n.
11229; 15/1/2015, n. 604; 15 dicembre 2016, n. 25836; 15 settembre 2017, n. 21522).
Nel caso in esame, in attuazione dell'art. 12, comma 1-quinquies, del D.lgs. 79/1999, come da ultimo novellato, nonché dell'art. 31, comma 1, della legge regionale n. 23/2019, la
D.g.r. n. 3347/2020 della di cui è stata richiesta la disapplicazione, sul Controparte_1 piano soggettivo ha stabilito che i concessionari di grandi derivazioni sono tenuti alla cessione di energia gratuita anche per le concessioni in corso e, sul piano oggettivo, ha precisato la misura di tale cessione, con moltiplicazione di 220 KW per la potenza media di concessione, disponendo la relativa monetizzazione.
Dovendosi qualificare la domanda in relazione al suo effettivo contenuto giuridico- sostanziale, va evidenziato che la società ricorrente, richiedendo l'accertamento dell'insussistenza a suo carico dell' obbligo aggiuntivo (rispetto al contenuto della concessione) introdotto con la contestata delibera, ha sollecitato il sindacato di questo
Tribunale sul potere esercitato dall'Amministrazione in attuazione ed interpretazione della legge primaria, impugnando in via diretta l'atto amministrativo costituito dalla citata delibera.
Non sono stati tuttavia dedotti diritti ed obblighi di fonte contrattuale e la controversia non concerne la corretta applicazione dei poteri esercitati dalla Regione in relazione al rapporto individuale concessorio, né è stato azionato in giudizio il diritto soggettivo all'accertamento, in ragione di un rapporto sinallagmatico, della consistenza di obblighi, o della corretta misura del corrispettivo pecuniario dovuto per l'utilizzazione di acqua pubblica, scaturenti dalla concessione.
Quello richiesto non è dunque un sindacato non di legittimità, bensì di merito del provvedimento contestato in ordine alla scelta della Giunta Regionale di imposizione dell'obbligo di cessione gratuita di energia ai concessionari delle grandi derivazioni in atto sul territorio della Regione scelta compiuta, peraltro, in modo non CP_1
pagina 8 di 12 n. r.g. 2247/2020
manifestamente irragionevole in base al potere attribuitole dalla norma primaria nazionale
(l'art. 12 del D.Lgs 79/1999) e dalla norma primaria regionale (l'art. 31 L.R. n. 23/2019).
Ciò posto, va osservato che, ai sensi dell'art. 140, lett. e), r.d. 11dicembre1933, n. 1775,
“appartengono alla cognizione dei tribunali delle acque pubbliche le controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica, ivi incluse le controversie in cui si discuta in via diretta di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di tali acque” (Cass., Sez. Un., n. 9843 del 24.4.2007).
Come chiarito dal AP nella sentenza n. 62 del 10.4.2013, “[è] solo quando il regolamento viene applicato, e un determinato soggetto viene specificamente inciso dal provvedimento applicativo, che la posizione del singolo acquista quei tratti di peculiarità che valgono a differenziarla rispetto agli altri membri della collettività. È solo in quel momento che la sua posizione diviene differenziata…
La generalità e l'astrattezza che caratterizza le prescrizioni normative impugnate impedisce di ravvisare, inoltre, l'attualità della lesione. La lesione è, allo stato, soltanto meramente potenziale, essendo destinata a concretizzarsi ed attualizzarsi nel futuro, nel momento in cui l'Amministrazione riterrà di fare applicazione delle contestate disposizioni regolamentari, intimando alle società ricorrenti il pagamento di un canone più elevato rispetto a quello che attualmente paga.
Soltanto allora potrà eventualmente prodursi l'effetto lesivo ed in quel momento, in sede di ricorso proposto avverso il provvedimento applicativo, le disposizioni regolamentari in questione potranno essere disapplicate, anche a prescindere dalla loro formale impugnazione ad opera delle parti”.
Nello specifico, la posizione vantata dalla ricorrente in assenza di uno Parte_1 specifico provvedimento da cui sia scaturita una lesione attuale, non si configura quale diritto soggettivo, essendo identica alla situazione giuridica che potrebbe essere fatta valere da qualsiasi altro potenziale destinatario della deliberazione della Giunta della
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CP_1
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito (v. Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 5 febbraio 2020, n. 2710) che la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in via diretta, ai sensi dell'art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, quale giudice di legittimità (al pari del TAR) rispetto alle posizioni giuridiche soggettive qualificabili come di “interesse legittimo”, si contrappone a quella del Tribunale Regionale delle Acque, che è organo specializzato (in primo grado) titolare della giurisdizione ordinaria, cui l'art. 140 del medesimo r.d. attribuisce le controversie in cui si discuta in via diretta di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche.
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A tali principi risulta essersi riportato lo stesso investito dell'appello avverso altra Pt_5 decisione di questo Tribunale, dichiarativa della propria carenza di giurisdizione sulla domanda del titolare di concessione vigente rivolta ad ottenere un accertamento negativo del proprio obbligo di cedere gratuitamente energia in favore della secondo la CP_1 normativa regionale (L.R n. 23/2019) emessa sulla base di legge nazionale (l. n.79/1999, art 12).
Il ha infatti respinto l'impugnazione, sul rilievo che “[l]a situazione giuridica fatta Pt_5 valere rientra … nella giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art 140 del R.D., del Tribunale superiore delle acque, organo specializzato di primo grado, investendo l'indagine giudiziaria invocata l'incidenza dell'obbligo previsto nella delibera di Giunta sulla disciplina concessoria” (v. sentenza AP n. 57 del 16.3.2023).
Tale pronuncia ha trovato conferma da parte delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, le quali, con ordinanza n. 18643 dell'8.7.2024, hanno ribadito che “il Pt_6 quale giudice ordinario specializzato, non ha cognizione nelle controversie relative alla debenza dei canoni di concessione di derivazione di acque in cui le parti chiedano un accertamento, con efficacia di giudicato, circa la illegittimità dei provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia”, in quanto “può compiere un accertamento incidentale sulla illegittimità degli atti ed eventualmente disapplicarli, ma purché
l'impugnazione riguardi tanto la richiesta di pagamento del canone in una certa misura, quanto l'atto amministrativo di carattere generale su cui la richiesta è basata;
non anche invece quando venga impugnato direttamente (e unicamente) l'atto generale, nel qual caso sussiste la giurisdizione di legittimità del AP (v. Cass. Sez. U n. 16798-07)”.
Quest'ultimo, infatti, “quale giudice amministrativo in unico grado, ha sempre la giurisdizione sulle controversie relative all'impugnazione del provvedimento dell'amministrazione regionale che abbia determinato il canone di concessione per le grandi derivazioni di acque pubbliche, ai sensi dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, che riserva alle regioni ampia discrezionalità in relazione al territorio di competenza, pure in mancanza del decreto interministeriale previsto dal terzo comma del citato art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, al quale spetta di determinare i "criteri generali" cui le regioni devono attenersi (Cass. Sez. U n. 18827-19)”.
Osserva la S.C. che “[l]a distinzione fondamentale è incentrata sul fatto se l'atto adottato dall'autorità amministrativa, di carattere generale, scaturisca o meno da disposizioni di legge in relazione a presupposti specificamente individuati dalla legge stessa, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale quale espressione dell'esercizio di un potere amministrativo: in questo caso il destinatario del provvedimento riveste una posizione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, con conseguente appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario specializzato (il TRAP); mentre, nella pagina 10 di 12 n. r.g. 2247/2020
diversa ipotesi in cui l'atto adottato dall'autorità amministrativa sia espressione dell'esercizio di un potere amministrativo, la controversia che abbia per oggetto unicamente l'impugnazione dell'atto, con una impugnativa quindi in via principale diretta a ottenere una pronuncia con efficacia di giudicato, è attribuita alla giurisdizione del AP quale giudice amministrativo in unico grado”.
Con riguardo all'ipotesi – ricorrente anche nel caso in esame – in cui si tratti di accertare l'illegittimità di una delibera regionale determinativa della misura di energia elettrica che il titolare di una concessione di grande derivazione a uso idroelettrico sia tenuto a cedere gratuitamente alla in forza dell'art. 31 della L.r. Lombardia n. 23 del 2019, deve CP_1 osservarsi che “l'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, modificato col d.l. n. 135 del 2018, convertito in l. n. 12 del 2019, ha semplicemente previsto (art.
1-quinquies, ultimo periodo) che “nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni”; “[d]opodiché l'art. 31 della l. regionale
Lombardia n. 23 del 2019, emanata in attuazione, ha disposto l'obbligo per i concessionari di fornire alla regione annualmente e gratuitamente energia elettrica nella misura detta (220
kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione), demandando tuttavia le previsioni ad apposita delibera di giunta (l'ammontare di energia elettrica, la percentuale assegnata ai territorio, le modalità di attuazione di eventuali interventi perequativi e via dicendo)”.
Dunque, “[v]alutata al lume del criterio del petitum sostanziale, la pretesa azionata in giudizio, sebbene per il tramite dell'accertamento negativo, era finalizzata a contestare direttamente l'atto amministrativo di carattere generale integrato dalla delibera suddetta, col fine di ottenerne una valutazione di illegittimità, per violazione di legge, con efficacia di giudicato”.
Conclude la S.C. che “[i]n questa prospettiva è corretta l'affermazione di sussistenza della giurisdizione del ai sensi dell'art. 143, primo comma, lett. a), del t.u. acque” e fissa Pt_5 dunque il seguente “principio di diritto …:
- l'ambito del sindacato richiesto dal petitum sostanziale, ove relativo al vaglio di legittimità di un provvedimento amministrativo di carattere generale come una delibera regionale determinativa della misura di energia elettrica da fornire annualmente e gratuitamente, con le annesse previsioni di dettaglio, evoca la giurisdizione del AP quale giudice amministrativo di unico grado, implicando una potestà di accertamento limitata ai vizi possibili dello svolgimento della funzione pubblica, compresi quelli denotati dalle figure sintomatiche dell'eccesso di potere;
una potestà siffatta è confinata alla pagina 11 di 12 n. r.g. 2247/2020
verifica della ragionevolezza e proporzionalità della scelta rispetto al fine, senza estensione alle ragioni di merito, dovendosi il AP arrestare dinanzi non solo alle ipotesi di scelte equivalenti ma anche a quelle meno attendibili, purché congruenti con il fine da raggiungere e con le esigenze da governare (e v. anche Cass. Sez. U n. 11291-21, Cass.
Sez. U n. 3077-23, Cass. Sez. U n. 4800-24)”.
Al suindicato principio questo Tribunale Regionale ritiene dunque di doversi uniformare, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche.
Tale pronuncia riveste carattere assorbente rispetto alla questione della legittimazione attiva delle intervenute e Controparte_7 [...]
, nonché alla richiesta di remissione degli atti alla Corte Controparte_8
Costituzionale ovvero alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con riferimento all'art. 31 della L.R. Lombardia n. 23 del 30.12.2019, nonché, in parte qua, all'art. 12 del D.Lgs.
n. 79/1999, dovendo al riguardo pronunciarsi l'Organo giudiziario investito della giurisdizione, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta.
La novità e difficoltà delle questioni trattate suggeriscono che debba disporsi l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite
Nulla per le spese nei rapporti con la , rimasta contumace. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 della;
in contumacia della e con intervento ad Controparte_2 Controparte_2 adiuvandum delle Associazioni di categoria e CP_3 Controparte_8
, così provvede:
[...]
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in favore del Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche;
- dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti costituite e non ripetibili nei confronti della , contumace. Controparte_2
Milano, 26 febbraio 2025
Il Presidente est.
Maria Grazia Federici
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