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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 5990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5990 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il giudice del TRIBUNALE DI MILANO Sezione Prima Civile dato atto che è scaduto il termine (15.7.25) per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.;
letto il ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/1981 presentato dai Signori Pt_1
e
[...] Parte_2 Parte_3
letta la comparsa di costituzione e risposta depositata dall'ente Controparte_1
[...] lette le note scritte trasmesse dalle parti (con modalità telematica); esaminati di documenti prodotti;
letti i verbali di causa;
visti gli artt. 6 d.lgs. 150/2011 e 429 c.p.c.,
pronuncia
In nome del Popolo Italiano la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 34030/2023 R.G. promossa da: (c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Mirco Rizzoglio (c.f. ), presso il C.F._4 quale sono elettivamente domiciliati in Milano, Via Nino Bixio n. 14 (PEC:
; contro Email_1
-opponenti-
(c.f. ), in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante Avv. rappresentato e difeso dall'Avv. Wania Tosolini (c.f. CP_2
), presso la quale è elettivamente domiciliato in Limbiate (MB) Via C.F._5
Giustiniano n. 6 (PEC: ; Email_2
-opposto-
con ricorso in opposizione inviato telematicamente il 29.9.2023 e iscritto a ruolo il
2.10.2023;
avente a oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 2912 prot. 329/2017 adottata dal in data 23.8.2023, notificata il giorno 1.9.2023, applicativa di Controparte_1 sanzione pecuniaria di Euro 10.267,61 (oltre € 50,15 per spese di notifica);
conclusioni per gli opponenti:
<
- accertare e dichiarare, per i motivi dedotti, l'estinzione dell'illecito amministrativo, per l'intervenuta prescrizione posta dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la nullità dell'ordinanza n. 2912 prot. n.
329/2017 emessa dal in data 23 agosto 2023, per violazione Controparte_1 dell'art. 5 della l. n. 689 del 19871, nonché per violazione degli art. 3 e 97 Cost.
e, comunque:
2 - accertare, per i motivi dedotti, l'illegittimità dell'ordinanza n. 2912 prot. n. 329/2017 emessa dal in data 23 agosto 2023 e notificata in data Controparte_1
1.9.2023, e per l'effetto dichiararne l'inammissibilità e/o nullità.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge.
In via istruttoria, ove occorra si chiede l'ammissione della prova per testi e per interpello sulle circostanze capitolate in fatto e si indicano a testi:
- in Senago CP_3
- UI DO, in Senago
- GE DO, in Senago
- AR ES LI, in Senago
- AT DO, in Senago,
- in Controparte_4 [...]
, in Senago Controparte_5
- NE Catena, in Senago
- NE IO, in Senago
- NE IT, in Senago
- NE TR, in Senago
- , in Senago Persona_1
- Sportelli Olimpia, in Senago>> conclusioni per l'opposto:
<
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- Respingere le domande tutte formulate dagli opponenti e rigettare il ricorso;
- Conseguentemente, confermare l'ingiunzione di pagamento del 23/08/2023 nr. 2912 prot.
329/2017, per la somma pari ad € 10.267,61 (diecimiladuecentosessantasette/61), oltre interessi e spese, con ordine di rimozione totale ed immediata delle opere ed in particolare della recinzione metallica di mt. 210;
In via Istruttoria:
3 Si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui alla premessa della memoria costituiva, da intendersi qui trascritte e precedute da “vero che”, con particolare riferimento alla permanenza della rete metallica di recinzione.
Testi:
assistente di Polizia Locale del;
Testimone_1 Controparte_1
- , assistente di Polizia Locale del;
Testimone_2 Controparte_1
- Arch. presso . Tes_3 Controparte_1
Con condanna al pagamento delle spese legali.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n.
9936, Cass. 28.5.2014 n. 12002, Cass. 19.8.2016 n. 17214, Cass. 21.1.2018 ord. n. 30100,
Cass.
9.1.2019 ord. n. 363): ciò è a dire che, in considerazione delle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la causa sarà decisa sulla base della questione di più agevole soluzione, ancorché subordinata sul piano della logica giuridica.
*
Con ricorso a questo Tribunale ex artt. 22 L. 689/1981 (e 6 d.lgs. 150/2011) i Signori
e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2 Parte_3 all'ordinanza-ingiunzione n. 2912 prot. 329/2017 adottata dal Controparte_1 in data 23.8.2023.
4 In precedenza agli opponenti era stata contestata, da Agenti di Polizia Locale dell'Area
Vigilanza Ecologica e Protezione civile, con verbale n. 87C/2017 del 5.10.2017, la violazione della legge della Regione Lombardia n. 43 del 25 agosto 1988, istitutiva del e della Variante Regionale al Piano territoriale di Controparte_1
Coordinamento D.G.R. n. IX/3814 del 25/07/2012 (in località Neruda – Senago
[...]
, essendo stata rilevata la presenza di due box prefabbricati, per Controparte_1 complessivi mq. 228, e di una recinzione in rete metallica lunga m. 210. Il medesimo verbale, ritenuto realizzato un “danno ambientale con possibilità di ripristino”, dava conto della sanzione comminata dall'art. 28 L.R. Lombardia 30.11.1983 n. 86.
Con l'ordinanza-ingiunzione n. 2912 prot. 329/2017 del 23.8.2023, oggetto del presente giudizio di opposizione, il , richiamati gli estremi del predetto Controparte_1 verbale (n. 87C/2017 del 5.10.2017), ha inflitto ai tre opponenti, proprietari del terreno, in solido tra loro, il pagamento della sanzione pecuniaria, determinata nell'ammontare di €
10.267,61 (oltre spese di notifica).
e sostengono l'illegittimità Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell'ordinanza di cui sopra adducendo che:
- le baracche/box, realizzate sul terreno dal precedente proprietario agli inizi degli anni '50, quando il Parco non era ancora stato istituito, e da allora immutate, sono state demolite nel luglio 2021 (in esecuzione di ordine di demolizione);
- la normativa genericamente richiamata dal provvedimento non sarebbe applicabile ai manufatti già esistenti al momento della sua entrata in vigore, ma solo agli interventi di nuova edificazione;
- per il principio di legalità (art. 1 L. 689/81), non è punibile condotta realizzata prima che ne venga prevista la sanzionabilità;
- non si può essere sanzionati per condotte non proprie (art. 3 L. 689/81);
- il provvedimento impugnato non consente di comprendere le ragioni su cui si fonda;
- altri coeredi e comproprietari pro indiviso del terreno non sono stati sanzionati, con violazione del principio della par condicio civium (artt. 3 e 97 Cost.);
5 - l'apposizione della recinzione a delimitazione della proprietà non costituisce abuso, essendo consentita dal Piano territoriale del , approvato con l.r. n. 43 del 1988; CP_1
- l'ordinanza opposta non precisa quale sarebbe il danno ambientale arrecato;
- non si è avuto alcun deterioramento significativo e misurabile di una risorsa naturale;
- la quantificazione della sanzione sarebbe evidentemente errata e ingiusta, in quanto i manufatti demoliti non hanno prodotto alcun profitto per i ricorrenti.
Sulla base di ciò e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 Parte_3 dichiararsi l'illegittimità, “l'inammissibilità e/o nullità” dell'ordinanza n. 2912 prot.
329/2017 adottata dal il 23.8.2023. Controparte_1
Con successiva nota d'udienza in data 17.2.2025 i ricorrenti hanno eccepito la prescrizione ex art. 28 L. 689/1981 del diritto dell'opposto di riscuotere le somme dovute per le violazioni.
L'ente costituitosi con memoria difensiva depositata Controparte_1 telematicamente il 7.2.2025, ha osservato che i ricorrenti sono responsabili dell'illecito in quanto proprietari del terreno ove sono state rilevate le costruzioni non autorizzate (in violazione del “Piano territoriale del Parco approvato con L.R. n° 43/1988; Variante
Generale al Piano Territoriale di Coordinamento D.G.R. n° IX/3814 del 25/07/2012 articoli 17 e 30”); che l'autorizzazione paesaggistica è necessaria per ogni tipo di intervento che possa arrecare "pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione"
(d.lgs. 22.1.2004 n. 42); che i box sono stati demoliti solo dopo la pronuncia di sentenza da parte del Consiglio di Stato e che permane la recinzione in rete metallica per m. 210 di sviluppo.
Ha quindi concluso come riportato in epigrafe.
*
Deve innanzitutto escludersi che possa tenersi in considerazione, ai fini della decisione, eccezione di prescrizione ex art. 28 L. 689/1981 non articolata con il ricorso introduttivo dell'opposizione a ordinanza ingiunzione.
6 Secondo consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione proposto ai sensi degli artt. 22 e segg. della 689/1981, si configura come giudizio di cognizione regolato dalla normativa speciale dettata dalla citata legge, il cui oggetto è delimitato dai motivi di opposizione che si pongono come causa petendi del suddetto giudizio e che devono essere proposti al giudice di merito con il ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza. L'eccezione di prescrizione deve dunque essere dedotta, a pena di inammissibilità, in modo specifico e tipizzato, con l'atto introduttivo (Cass. 28.12.2004 n. 24060, si vedano anche, tra le tante, Cass. 27.5.1999 n.
5184; Cass.
5.3.2002 n. 3130; Cass.
1.9.2020 ord. n. 18158).
Quanto al merito dell'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
deve considerarsi che il Consiglio di Stato, decidendo in secondo Parte_3 grado giudizio di impugnazione dell'ordine di demolizione impartito con riguardo ai medesimi manufatti per i quali è stata emessa l'ordinanza applicativa della sanzione pecuniaria qui opposta (sent. n. 3877 pubblicata il 18.5.2021: doc. 25 opponenti), ne ha affermato il carattere abusivo anche sulla base del Regolamento edilizio del Comune di
Senago del 1938, vigente all'epoca in cui i ricorrenti assumono esserne avvenuta la costruzione (anni '50).
La condotta imputabile agli attuali proprietari del terreno è ravvisabile nell'avere mantenuto dette costruzioni, prive ab origine di titolo abilitativo.
Non è fondata la doglianza degli opponenti, secondo cui il provvedimento impugnato non consentirebbe di comprendere le ragioni che ne sono alla base, atteso che il ricorso in opposizione evidenzia che e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 ben compreso che è stata loro contestata la presenza nella loro proprietà delle due baracche/box e della recinzione, in assenza di titolo abilitativo.
Non costituisce motivo di esonero dalla sanzione il fatto (non provato) che vi sarebbero anche altri comproprietari, non contemplati dall'ordinanza ingiunzione.
7 Quanto alla determinazione dell'ammontare della sanzione, deve considerarsi che l'art. 28 della LR. Lombardia 30.11.1983 n. 86 (rubricato Danno ambientale con possibilità di ripristino) commina sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione. Il profitto deve valutarsi con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata. In caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all'1% dell'ammontare della sanzione medesima, per ogni giorno intero di ritardo.
Nel caso in esame è incontroverso che l'obbligo di ripristino sia stato eseguito solo a seguito della pubblicazione della menzionata sentenza del Consiglio di Stato (18.5.2021).
Tenuto conto del dato normativo sopra riportato, e considerata l'incrementata utilità economica del terreno nel lungo periodo di persistenza dei manufatti abusivi, l'ammontare della sanzione irrogata agli opponenti appare equo.
Per tali ragioni l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 2912 prot. 329/2017 adottata dal
[...] [...]
in data 23.8.2023 è infondata. Essa deve dunque essere respinta. Controparte_1
Per le medesime ragioni deve accogliersi la domanda riconvenzionale di Controparte_1
, volta alla condanna degli opponenti alla demolizione dell'ancora sussistente
[...] recinzione di cui al verbale della Polizia Locale n. 87C/2017 del 5.10.2017.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). Esse vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo, giusta il DM 147/22.
P. Q. M.
8 Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
respinge
l'opposizione proposta da e avverso Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'ordinanza-ingiunzione n. 2912 prot. 329/2017 adottata dal Controparte_1 in data 23.8.2023;
condanna gli opponenti a demolire la recinzione metallica di cui al verbale n. 87C/2017 del
5.10.2017, in Neruda – Senago - ; Controparte_1
condanna gli opponenti a rifondere al le spese processuali, liquidate in Controparte_1
€ 4.000,00 per onorari (oltre rimborso forfettario spese generali e CPA).
Milano, 17.7.2025.
Il giudice
RE AN LI
Manda la Cancelleria a darne comunicazione alle parti costituite.
Il giudice
RE AN LI
9
Il giudice del TRIBUNALE DI MILANO Sezione Prima Civile dato atto che è scaduto il termine (15.7.25) per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.;
letto il ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/1981 presentato dai Signori Pt_1
e
[...] Parte_2 Parte_3
letta la comparsa di costituzione e risposta depositata dall'ente Controparte_1
[...] lette le note scritte trasmesse dalle parti (con modalità telematica); esaminati di documenti prodotti;
letti i verbali di causa;
visti gli artt. 6 d.lgs. 150/2011 e 429 c.p.c.,
pronuncia
In nome del Popolo Italiano la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 34030/2023 R.G. promossa da: (c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Mirco Rizzoglio (c.f. ), presso il C.F._4 quale sono elettivamente domiciliati in Milano, Via Nino Bixio n. 14 (PEC:
; contro Email_1
-opponenti-
(c.f. ), in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante Avv. rappresentato e difeso dall'Avv. Wania Tosolini (c.f. CP_2
), presso la quale è elettivamente domiciliato in Limbiate (MB) Via C.F._5
Giustiniano n. 6 (PEC: ; Email_2
-opposto-
con ricorso in opposizione inviato telematicamente il 29.9.2023 e iscritto a ruolo il
2.10.2023;
avente a oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 2912 prot. 329/2017 adottata dal in data 23.8.2023, notificata il giorno 1.9.2023, applicativa di Controparte_1 sanzione pecuniaria di Euro 10.267,61 (oltre € 50,15 per spese di notifica);
conclusioni per gli opponenti:
<
- accertare e dichiarare, per i motivi dedotti, l'estinzione dell'illecito amministrativo, per l'intervenuta prescrizione posta dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la nullità dell'ordinanza n. 2912 prot. n.
329/2017 emessa dal in data 23 agosto 2023, per violazione Controparte_1 dell'art. 5 della l. n. 689 del 19871, nonché per violazione degli art. 3 e 97 Cost.
e, comunque:
2 - accertare, per i motivi dedotti, l'illegittimità dell'ordinanza n. 2912 prot. n. 329/2017 emessa dal in data 23 agosto 2023 e notificata in data Controparte_1
1.9.2023, e per l'effetto dichiararne l'inammissibilità e/o nullità.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge.
In via istruttoria, ove occorra si chiede l'ammissione della prova per testi e per interpello sulle circostanze capitolate in fatto e si indicano a testi:
- in Senago CP_3
- UI DO, in Senago
- GE DO, in Senago
- AR ES LI, in Senago
- AT DO, in Senago,
- in Controparte_4 [...]
, in Senago Controparte_5
- NE Catena, in Senago
- NE IO, in Senago
- NE IT, in Senago
- NE TR, in Senago
- , in Senago Persona_1
- Sportelli Olimpia, in Senago>> conclusioni per l'opposto:
<
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- Respingere le domande tutte formulate dagli opponenti e rigettare il ricorso;
- Conseguentemente, confermare l'ingiunzione di pagamento del 23/08/2023 nr. 2912 prot.
329/2017, per la somma pari ad € 10.267,61 (diecimiladuecentosessantasette/61), oltre interessi e spese, con ordine di rimozione totale ed immediata delle opere ed in particolare della recinzione metallica di mt. 210;
In via Istruttoria:
3 Si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui alla premessa della memoria costituiva, da intendersi qui trascritte e precedute da “vero che”, con particolare riferimento alla permanenza della rete metallica di recinzione.
Testi:
assistente di Polizia Locale del;
Testimone_1 Controparte_1
- , assistente di Polizia Locale del;
Testimone_2 Controparte_1
- Arch. presso . Tes_3 Controparte_1
Con condanna al pagamento delle spese legali.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n.
9936, Cass. 28.5.2014 n. 12002, Cass. 19.8.2016 n. 17214, Cass. 21.1.2018 ord. n. 30100,
Cass.
9.1.2019 ord. n. 363): ciò è a dire che, in considerazione delle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la causa sarà decisa sulla base della questione di più agevole soluzione, ancorché subordinata sul piano della logica giuridica.
*
Con ricorso a questo Tribunale ex artt. 22 L. 689/1981 (e 6 d.lgs. 150/2011) i Signori
e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2 Parte_3 all'ordinanza-ingiunzione n. 2912 prot. 329/2017 adottata dal Controparte_1 in data 23.8.2023.
4 In precedenza agli opponenti era stata contestata, da Agenti di Polizia Locale dell'Area
Vigilanza Ecologica e Protezione civile, con verbale n. 87C/2017 del 5.10.2017, la violazione della legge della Regione Lombardia n. 43 del 25 agosto 1988, istitutiva del e della Variante Regionale al Piano territoriale di Controparte_1
Coordinamento D.G.R. n. IX/3814 del 25/07/2012 (in località Neruda – Senago
[...]
, essendo stata rilevata la presenza di due box prefabbricati, per Controparte_1 complessivi mq. 228, e di una recinzione in rete metallica lunga m. 210. Il medesimo verbale, ritenuto realizzato un “danno ambientale con possibilità di ripristino”, dava conto della sanzione comminata dall'art. 28 L.R. Lombardia 30.11.1983 n. 86.
Con l'ordinanza-ingiunzione n. 2912 prot. 329/2017 del 23.8.2023, oggetto del presente giudizio di opposizione, il , richiamati gli estremi del predetto Controparte_1 verbale (n. 87C/2017 del 5.10.2017), ha inflitto ai tre opponenti, proprietari del terreno, in solido tra loro, il pagamento della sanzione pecuniaria, determinata nell'ammontare di €
10.267,61 (oltre spese di notifica).
e sostengono l'illegittimità Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell'ordinanza di cui sopra adducendo che:
- le baracche/box, realizzate sul terreno dal precedente proprietario agli inizi degli anni '50, quando il Parco non era ancora stato istituito, e da allora immutate, sono state demolite nel luglio 2021 (in esecuzione di ordine di demolizione);
- la normativa genericamente richiamata dal provvedimento non sarebbe applicabile ai manufatti già esistenti al momento della sua entrata in vigore, ma solo agli interventi di nuova edificazione;
- per il principio di legalità (art. 1 L. 689/81), non è punibile condotta realizzata prima che ne venga prevista la sanzionabilità;
- non si può essere sanzionati per condotte non proprie (art. 3 L. 689/81);
- il provvedimento impugnato non consente di comprendere le ragioni su cui si fonda;
- altri coeredi e comproprietari pro indiviso del terreno non sono stati sanzionati, con violazione del principio della par condicio civium (artt. 3 e 97 Cost.);
5 - l'apposizione della recinzione a delimitazione della proprietà non costituisce abuso, essendo consentita dal Piano territoriale del , approvato con l.r. n. 43 del 1988; CP_1
- l'ordinanza opposta non precisa quale sarebbe il danno ambientale arrecato;
- non si è avuto alcun deterioramento significativo e misurabile di una risorsa naturale;
- la quantificazione della sanzione sarebbe evidentemente errata e ingiusta, in quanto i manufatti demoliti non hanno prodotto alcun profitto per i ricorrenti.
Sulla base di ciò e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 Parte_3 dichiararsi l'illegittimità, “l'inammissibilità e/o nullità” dell'ordinanza n. 2912 prot.
329/2017 adottata dal il 23.8.2023. Controparte_1
Con successiva nota d'udienza in data 17.2.2025 i ricorrenti hanno eccepito la prescrizione ex art. 28 L. 689/1981 del diritto dell'opposto di riscuotere le somme dovute per le violazioni.
L'ente costituitosi con memoria difensiva depositata Controparte_1 telematicamente il 7.2.2025, ha osservato che i ricorrenti sono responsabili dell'illecito in quanto proprietari del terreno ove sono state rilevate le costruzioni non autorizzate (in violazione del “Piano territoriale del Parco approvato con L.R. n° 43/1988; Variante
Generale al Piano Territoriale di Coordinamento D.G.R. n° IX/3814 del 25/07/2012 articoli 17 e 30”); che l'autorizzazione paesaggistica è necessaria per ogni tipo di intervento che possa arrecare "pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione"
(d.lgs. 22.1.2004 n. 42); che i box sono stati demoliti solo dopo la pronuncia di sentenza da parte del Consiglio di Stato e che permane la recinzione in rete metallica per m. 210 di sviluppo.
Ha quindi concluso come riportato in epigrafe.
*
Deve innanzitutto escludersi che possa tenersi in considerazione, ai fini della decisione, eccezione di prescrizione ex art. 28 L. 689/1981 non articolata con il ricorso introduttivo dell'opposizione a ordinanza ingiunzione.
6 Secondo consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione proposto ai sensi degli artt. 22 e segg. della 689/1981, si configura come giudizio di cognizione regolato dalla normativa speciale dettata dalla citata legge, il cui oggetto è delimitato dai motivi di opposizione che si pongono come causa petendi del suddetto giudizio e che devono essere proposti al giudice di merito con il ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza. L'eccezione di prescrizione deve dunque essere dedotta, a pena di inammissibilità, in modo specifico e tipizzato, con l'atto introduttivo (Cass. 28.12.2004 n. 24060, si vedano anche, tra le tante, Cass. 27.5.1999 n.
5184; Cass.
5.3.2002 n. 3130; Cass.
1.9.2020 ord. n. 18158).
Quanto al merito dell'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
deve considerarsi che il Consiglio di Stato, decidendo in secondo Parte_3 grado giudizio di impugnazione dell'ordine di demolizione impartito con riguardo ai medesimi manufatti per i quali è stata emessa l'ordinanza applicativa della sanzione pecuniaria qui opposta (sent. n. 3877 pubblicata il 18.5.2021: doc. 25 opponenti), ne ha affermato il carattere abusivo anche sulla base del Regolamento edilizio del Comune di
Senago del 1938, vigente all'epoca in cui i ricorrenti assumono esserne avvenuta la costruzione (anni '50).
La condotta imputabile agli attuali proprietari del terreno è ravvisabile nell'avere mantenuto dette costruzioni, prive ab origine di titolo abilitativo.
Non è fondata la doglianza degli opponenti, secondo cui il provvedimento impugnato non consentirebbe di comprendere le ragioni che ne sono alla base, atteso che il ricorso in opposizione evidenzia che e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 ben compreso che è stata loro contestata la presenza nella loro proprietà delle due baracche/box e della recinzione, in assenza di titolo abilitativo.
Non costituisce motivo di esonero dalla sanzione il fatto (non provato) che vi sarebbero anche altri comproprietari, non contemplati dall'ordinanza ingiunzione.
7 Quanto alla determinazione dell'ammontare della sanzione, deve considerarsi che l'art. 28 della LR. Lombardia 30.11.1983 n. 86 (rubricato Danno ambientale con possibilità di ripristino) commina sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione. Il profitto deve valutarsi con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata. In caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all'1% dell'ammontare della sanzione medesima, per ogni giorno intero di ritardo.
Nel caso in esame è incontroverso che l'obbligo di ripristino sia stato eseguito solo a seguito della pubblicazione della menzionata sentenza del Consiglio di Stato (18.5.2021).
Tenuto conto del dato normativo sopra riportato, e considerata l'incrementata utilità economica del terreno nel lungo periodo di persistenza dei manufatti abusivi, l'ammontare della sanzione irrogata agli opponenti appare equo.
Per tali ragioni l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 2912 prot. 329/2017 adottata dal
[...] [...]
in data 23.8.2023 è infondata. Essa deve dunque essere respinta. Controparte_1
Per le medesime ragioni deve accogliersi la domanda riconvenzionale di Controparte_1
, volta alla condanna degli opponenti alla demolizione dell'ancora sussistente
[...] recinzione di cui al verbale della Polizia Locale n. 87C/2017 del 5.10.2017.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). Esse vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo, giusta il DM 147/22.
P. Q. M.
8 Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
respinge
l'opposizione proposta da e avverso Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'ordinanza-ingiunzione n. 2912 prot. 329/2017 adottata dal Controparte_1 in data 23.8.2023;
condanna gli opponenti a demolire la recinzione metallica di cui al verbale n. 87C/2017 del
5.10.2017, in Neruda – Senago - ; Controparte_1
condanna gli opponenti a rifondere al le spese processuali, liquidate in Controparte_1
€ 4.000,00 per onorari (oltre rimborso forfettario spese generali e CPA).
Milano, 17.7.2025.
Il giudice
RE AN LI
Manda la Cancelleria a darne comunicazione alle parti costituite.
Il giudice
RE AN LI
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