CA
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/09/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 708/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dr. Gianmichele Marcelli Presidente
Dr. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dr. Cesare Marziali Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 708 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) (C.F. ) in C.F._2 Parte_3 C.F._3 qualità di eredi universali del sig. C.F. Persona_1
) deceduto in AB (AN) in data 21.10.2021, tutti rappresentati e difesi C.F._4 nel giudizio di primo grado, dall'avv. Riccardo Leonardi (C.F. – p.e.c. C.F._5
– Fax 071/52851), del Foro di Ancona, ed Email_1 elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo p.e.c.
Email_1
Appellanti
pagina 1 di 10 Contro
(P. Iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Ancona (AN) alla Via Oberdan n. 2, rappresentata, difesa e domiciliata nel giudizio di primo grado dall'Avv. Daria Carino (C.F.
– p.e.c. – fax 0712504853) ed C.F._6 Email_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito al Corso G. Mazzini n. 107 e presso il suo indirizzo p.e.c. cui è succeduta l' Email_3 [...]
già (C.F. e P.IVA: ), in Controparte_2 Controparte_1 P.IVA_1 persona del Commissario Straordinario Dott.ssa quale soggetto subentrante, dal 1 CP_3
Gennaio 2023, “senza soluzione di continuità” all' soppressa con L.R. Marche n. CP_1
19/2022, con sede legale in Ancona (AN), rappresentata e difesa dall'avv. Daria Carino del Foro di Ancona
Appellata
Oggetto: sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Fermo, in tema di responsabilità medica
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 – quale amministratore di sostegno di Parte_1 Persona_1 conveniva in giudizio l' domandando il risarcimento del danno biologico, nonché il CP_1 danno all'autodeterminazione, danni asseritamente subiti in conseguenza dell'erronea esecuzione da parte dei medici dell'intervento chirurgico di resezione del sigma a cui l'attore si sottoponeva il 4 febbraio 2011 presso l'ospedale di AB.
Allegava che l'erronea esecuzione dell'intervento chirurgico provocava l'impossibilità di eiaculare dell'amministrato. Produceva una consulenza di parte di medico legale con allegato parere redatto da specialista urologo.
pagina 2 di 10 Nel corso del processo, il 21 ottobre 2021, decedeva e gli eredi, Persona_1 come in epigrafe indicati, proseguivano il processo.
§ 2 - Il primo giudice ha deciso la causa secondo gli snodi che di seguito si sintetizzano :
1) Nel caso di specie, l'allegazione difensiva per cui il paziente, in conseguenza dell'intervento chirurgico, ha iniziato a soffrire di eiaculazione c.d. retrograda è contenuta nella consulenza di parte allegata all'atto di citazione, redatta nel 2012 dal dottor nella consulenza Per_2 specialistica urologica del dottor ad essa allegata e in un certificato di visita redatto Per_3 dalla dottoressa nel 2011 (doc. n. 15, depositato il 14 gennaio 2022). Tuttavia, come Per_4 già rilevato con ordinanza del 18 febbraio 2022, agli atti non risulta che i medici che avevano visitato il signor abbiano effettuato sulla sua persona nè Persona_1 esami obiettivi, né di natura strumentale (come ad esempio esame delle urine) all'esito dei quali sia stato accertato che l'attore era affetto da eiaculazione retrograda, evento di danno posto a base della domanda di risarcimento.
2) Infatti, sia il medico legale sia i due urologi che avevano visitato il paziente avevano indicato l'eiaculazione retrograda esclusivamente nell'anamnesi del paziente, e pertanto tra quanto riferito dallo stesso, ma non come fatto direttamente accertato dagli specialisti tramite esami strumentali o di altro tipo.
3) Peraltro, il danno evento allegato da parte attrice era stato fin da subito contestato da parte convenuta e non poteva ritenersi provato ex art. 115 c.p.c., come invece sostenuto dalla difesa di parte attrice, dal momento che in comparsa di risposta veniva affermato : “Gli assunti di parte attrice non risultano quindi specificamente supportati da alcuna documentazione sanitaria, essendo riconducibili solo a circostanze “riferite” dal sig. […] Le Persona_1 complicanze lamentate nell'atto di citazione, per come “riferite” dallo stesso sig.
[...]
se effettivamente esistenti, sono state determinate da fattori indipendenti e Persona_1 comunque non prevenibili o del tutto eludibili”).
4) Il sopravvenuto decesso dell'attore comportava l'impossibilità di accertare i fatti allegati da parte attrice e posti a fondamento della domanda di risarcimento del danno che quindi deve essere rigettata.
§ 3 – Hanno proposto appello gli eredi del paziente, coi seguenti motivi pagina 3 di 10 I) Violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1228, 2700 c.c. e 115 c.p.c. per aver degradato una prova legale a prova presuntiva.
II) Violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1228, 2729 c.c. e artt. 116 c.p.c. .
III) Error in procedendo determinato dalla violazione dell'art. 112 c.p.c. : omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria da omesso consenso informato.
IV) Violazione o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.
Si costituiva l' , contestando la domanda e controdeducendo sui motivi, coedendo l'integrale CP_1 rigetto dell'appello .
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Cont
§ 4 – La questione preliminare concernente l ubentrata all' “senza soluzioni di continuità” CP_1
Occorre preliminarmente valutare quanto oggetto di deduzioni da parte appellante, ove osserva :
“Preliminarmente si eccepisce l'inammissibilità del subentro nel presente giudizio dell' in funzione di CP_2 gestione liquidatoria della oltre per le ragioni esposte nelle note ex art. 127 ter c.p.c. datate Controparte_4 14.05.2024, per difetto dello ius postulandi del difensore”.
Cont A tale eccezione l a così replicato
“Si contesta l'eccezione avversaria di presunto difetto di inammissibilità del subentro nel presente giudizio dell
[...]
in funzione di gestione liquidatoria della e del presunto difetto dello ius postulandi, tra CP_2 Controparte_4 l'altro non argomentata in quanto non risulta agli atti del PCT una nota della difesa degli appellanti, ex art. 127 ter cpc, datata 14.05.2024.
Sul punto si richiama la normativa citata in epigrafe citata e cioè la D.G. Regione Marche n. 1499/2022 e la L.R. Marche
n. 19/2022, rubricata “Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale”.
La questione, in linea teorica, è sicuramente importante, ma, in ogni caso, non assume rilievo nel caso in esame.
A livello generale, è noto che una legge regionale non possa contenere norme che siano di carattere di diritto civile sostanziale o processuale, vale a dire che siano di carattere innovativo in relazione agli istituti del diritto privato o, appunto, del diritto processuale civile.
Stabilire quando questa violazione avvenga oppure la legge regionale si mantenga nei limiti delle attribuzioni costituzionali non è però compito facile.
Ad esempio in tema di una norma della Regione Veneto, che imponeva alla regione di costituirsi parte civile per determinati delitti, La Corte costituzionale (sentenza n. 41 del 2019) ha avuto modo tra l'altro, di precisare, nell'analogo settore delle norme che attengono al diritto processuale penale:
pagina 4 di 10 “con riferimento agli enti territoriali, la giurisprudenza ritiene che questi siano legittimati a costituirsi parte civile nel processo penale quando il reato abbia leso un loro specifico interesse, cagionando agli stessi un danno risarcibile, sia esso patrimoniale o non patrimoniale, sul piano civile.
Ciò posto, alla norma regionale censurata non può attribuirsi alcun rilievo di carattere ordinamentale o processuale, a differenza delle fattispecie di cui alla sentenza di questa Corte n. 81 del 2017, non incidendo essa né sul potere del giudice di valutare la legittimazione della Regione a costituirsi parte civile nel processo penale, né potendosi ritenere che essa si sovrapponga a quelle norme dell'ordinamento che fondano l'azione risarcitoria e che ne disciplinano l'esercizio nel processo penale.”
Per quanto riguarda in generale la materia “ordinamento civile”, più volte sottoposta all'attenzione della
Corte costituzionale, giova da ultimo richiamare Corte Cost., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte qua, di alcune norme contenute in Leggi della regione Sicilia, osservando, fra l'altro, che
“La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia «ordinamento civile», attribuita in via esclusiva al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019). Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza n. 282 del 2004)…[…]… Con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, è stato affermato da questa Corte che «i principi fissati dalla legge statale in materia “costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale…”.
Ciò detto, non si ritiene, comunque, che la questione abbia rilevanza concreta nel caso in esame.
Innanzitutto, la censura di parte appellante si appunta sulla carenza di Jus postulandi in capo al difensore che ha operato “il subentro” nel processo ai sensi della legge regionale.
In disparte l'annotazione che, al più, si tratterebbe di un difensore che difetta di capacità procuratoria, in virtù del fatto che introduce un atto processuale con il quale attesta il predetto subentro ex lege, in ogni caso, la questione si porrebbe sotto il profilo, semmai, della carenza di titolarità, nel rapporto giuridico processuale, della nuova struttura regionale, subentrata per legge.
Carenza di titolarità rispetto a cui, peraltro, potrebbe già ovviare il disposto dell'articolo 110 del codice di procedura civile.
Ma anche se non si accedesse a quest'ultima prospettazione, la questione sollevata - peraltro sotto il profilo improprio sopra descritto - perde di rilevanza, a fronte delle considerazioni che seguono.
Se infatti l'atto di subentro è semplicemente dichiarato quale modificazione ex lege, non ne deriverebbe alcuna concreta conseguenza processuale, in quanto la sentenza verrebbe ad essere resa nei confronti del soggetto evocato nel giudizio d'appello ( . CP_1
A prescindere dalla problematicità che comporterebbe quest'ultima conseguenza, non vi sarebbe in ogni caso alcuna regola o principio che impedisce di proseguire il procedimento fino alla sentenza.
A questo punto, successivamente alla sentenza, e dopo il suo passaggio in giudicato, la questione si porrebbe solo nei termini degli effetti giuridici che determina tale passaggio in giudicato, in relazione pagina 5 di 10 all'individuazione del soggetto effettivamente titolare, dal lato attivo o passivo, dell'obbligazione
(eventuale) che nasce dalla sentenza.
Pertanto, la prospettazione dell'appellante, seppure di un certo rilievo, ma non sotto l'esatto profilo indicato nella sua eccezione, non ha – si ripete - concreto rilievo in questo grado d'appello.
§ 5 – Sulla valenza del certificato medico a firma Per_4
A pag. 22 dell'atto d'appello si legge “…2 consulenze di medici chirurghi (un medico legale con esperienza almeno trentennale ed un Urologo alle dipendenza dell'Ospedale Civile di Macerata), 1 certificato medico a firma di un Urologo ed al Verbale dalla Commissione Medica (un collegio di medici facenti parte dell' ) in cui si attesta l'eiaculazione retrograda Parte_4 in esito alla resezione del sigma in capo al sig. ”. Controparte_5
L'eiaculazione retrograda è infatti affermata dal certificato medico della dr.ssa ma in nessun Per_4 altro documento versato in atti né tantomeno nel predetto certificato si rileva che vi sia stato un nesso causale tra l'operazione e la disfunzione sessuale che si lamenta.
A prescindere dalla difesa dell'appellata, che osserva sul punto che la documentazione in atti (doc. n.1 allegato al fascicolo di parte di primo grado dell'odierna appellata), risulta eseguita una resezione segmentaria di sigma, senza menzione di legatura all'origine dell'arteria mesenterica inferiore e senza dissezione estesa del retto (anastomosi al promontorio), quindi non entrando minimamente, con l'atto chirurgico, nella sede anatomica del plesso ipogastrico così essendo estremamente improbabile una lesione nervosa iatrogena (che comunque si sarebbe dovuta manifestare non progressivamente, ma ab inizio), lesione che per di più comporti solo la eiaculazione retrograda, senza disturbi della erezione o minzionali e che, inoltre, una “sezione nervosa” si sarebbe dovuta manifestare non progressivamente, ma ab inizio, il certificato medico della dr.ssa si limita, fra l'altro, ad osservare quanto infra Per_4 si specificherà.
Parimenti, risulta valutazione unilaterale e aggiunta nell'atto di appello che “… Quanto sopra esposto
è ulteriormente avvalorato dal verbale di visita medica del 02.05.2011 (successiva all'operazione e anteriore alla consulenza medico legale in atti) della Commissione Medica ex art. 4 L. 104/92 ove si certifica che «…Sulla base dell'accertamento effettuato, la commissione all'unanimità riconosce all'interessato soggetto in situazione di handicap con carattere di permanenza” in esito alla resezione del sigma per adenocarcinoma. “
pagina 6 di 10 Tale invalidità deriva dalla patologia tumorale e, semmai, dagli esiti comunque riconducibili a un'operazione di tal genere correttamente effettuata. Peraltro, e in ogni caso, non si fa alcun riferimento, nel verbale della commissione medica prodotto in atti , agli esiti dell'operazione, ma al solo carcinoma. In altre parole, è rilevato in tale verbale in dato del cancro, non agli esiti dell'operazione – e conseguente resezione - resa necessaria per lo stesso, siano o no derivanti da un'operazione correttamente effettuata.
Così pure, dal tenore del certificato dell'urologa non v'è assolutamente alcuna menzione a Per_4 nessi causali tra l'operazione e la disfunzione sessuale, che viene puramente e semplicemente certificata:
“Sig. Intervento di resezione Termino Terminale per K intestinale. Parte_5
Ipertensione arteriosa. Eiaculazione retrograda. E.R. (esplorazione rettale): prostata bilobata, superficie liscia, adenomatosa, non dolente, limiti netti. Addome trattabile, non dolente, punti uretrali negativi. Utile: 1) Eiaculazione retrograda (non necessariamente dovuta a eiame precoce)”
In altre parole, in tale certificato viene semplicemente dato conto
- sia dell'Intervento di resezione Termino Terminale per K intestinale.
- sia dell' Eiaculazione retrograda.
Senza che il medico si pronunci sul punto che la seconda sia causa del primo.
Ma in ogni caso, anche se si dovesse affermare che, in via estremamente indiretta ed implicita, tale certificato dia conto di un nesso causale, è evidente che la presunta violazione consistente nel non aver dato conto ovvero del non aver tenuto conto di un atto pubblico fidefacente non sussiste, per la semplice considerazione – a prescindere dal tenore estremamente scarno di tale certificazione - che si tratterebbe di un elemento di valutazione e non di un rilievo di un fatto storico e solo in relazione a quest'ultimo l'atto fa fede fino a querela di falso.
Una notazione, anche se di rilievo non essenziale, ma utile per dare conto di una certa improprietà dell'appello nell'affrontare la problematica, è che, nella trascrizione fornita nel predetto certificato, la parola “eiame” non ha alcun significato, medico o non, ma guardando il chirografo del predetto certificato è, quasi sicuramente “eiacul.”, in altre parole la sola valutazione che viene fatta, correttamente, dall'urologa è che sussiste “ Eiaculazione retrograda” e ciò “(non necessariamente dovuta a eiculaz. precoce)”.
pagina 7 di 10 In altre parole, secondo tale certificato vi potrebbe essere un'eiaculazione retrograda, ma non necessariamente collegata a un eiaculazione precoce, ma a una serie di altri fattori non specificati dal medico.
§ 6 – Asserita violazione dell'art. 116 cpc
La censura appare ai limiti dell'incomprensibilità, nella misura in cui non si risolva, come è l'unica possibile spiegazione, in una replica delle doglianze attinenti al primo motivo di impugnazione e relative alla sussistenza della cattiva condotta sanitaria e del nesso causale tra questa asserita cattiva condotta sanitaria e il danno da disfunzione sessuale rilevato.
In questi termini, gli unici valutabili in tema di sufficiente chiarezza, la doglianza è, chiaramente, assorbita.
§ 7 – Sulla mancata pronuncia sulla domanda risarcitoria da omesso consenso informato e sulla conseguente violazione ex art. 112 c.p.c.
Effettivamente la sentenza impugnata non dedica neppure una parola alla richiesta di risarcimento del danno da violazione del consenso informato.
Questa Corte d'appello, pertanto, si deve fare carico della doglianza. E prima ancora della richiesta fatta in primo grado.
A prescindere dalle possibilità di configurare un consenso presunto, sia pure in relazione alla sussistenza di un danno iatrogeno non derivante da colpa medica, di cui variamente si è occupata la giurisprudenza di legittimità, la questione che deve essere prima di tutto esaminata è la sussistenza di un danno iatrogeno, sia o meno esso conseguente ad un intervento medico perfettamente condotto, ovvero al suo contrario.
In relazione al danno lamentato, si è già visto come questa Corte abbia escluso la prova del danno iatrogeno, vale a dire, nella fattispecie, quello conseguente alla disfunzione sessuale specificamente causata dalla resezione del nervo.
Questa fattispecie è stata esclusa, per mancanza di prova, rimandandosi alle motivazioni di cui ai precedenti paragrafi.
Nel caso in esame si è sopra stabilito pagina 8 di 10 1) Non solamente che è mancata la prova di una qualsiasi condotta colposa in capo al sanitario.
2) Ma anche che è mancata qualsiasi prova a un danno iatrogeno aggiuntivo rispetto a una condotta perfettamente riuscita. Vale a dire, in altre parole, che il danno lamentato da parte attrice in primo grado non appare in alcun modo conseguenza dell'operazione chirurgica effettuata.
Ora, l'autonomia del danno da consenso informato, quale pura e semplice lesione del diritto all'autodeterminazione, è stata talvolta affrontata dalla Cassazione ma in riferimento ad altre fattispecie, vale a dire a una tardiva diagnosi rispetto a una prognosi comunque infausta.
Ma la tardiva diagnosi costituisce, di per sé, appunto, essa stessa una condotta sanitaria non conforme.
Qui il danno iatrogeno è comunque escluso, e, in ogni caso, appare fattispecie ben diversa da quella in esame.
Ancora, giova richiamare l'arresto, costituito da Sez. 3 , Ord. n. 4682 del 22/02/2025
Nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente. (Nella fattispecie, la S.C., in relazione ad un caso di erronea asportazione del lobo sinistro della tiroide a cui era seguito un secondo intervento di asportazione del lobo destro, ha confermato la decisione della Corte d'appello, che, dopo aver escluso la risarcibilità del danno permanente, aveva ricostruito in fatto il consenso presunto della paziente, ove adeguatamente informata, e le aveva riconosciuto il danno morale per aver appreso, in circostanze angosciose, a causa del previo errore dei sanitari, della necessità di ripetere l'intervento, pur necessario e poi correttamente eseguito).
Anche in questo caso, come si vede, il danno iatrogeno, sia pure derivante da una condotta del corretta del medico priva di nesso causale (ma scorretta sub specie di tardiva diagnosi) sembra indefettibile per configurare la fattispecie di un danno all'autodeterminazione.
Pertanto anche tale profilo di censura va disatteso.
§ 8 - Sulle spese processuali regolate in primo grado.
L'ultima censura da esaminare riguarda la circostanza che “L'imprevedibile decesso del sig. CP_6
nelle more del processo e che ha impedito l'espletamento della CTU medico legale richiesta
[...] dallo stesso doveva essere valutato dal Giudice come circostanza idonea compensare integralmente le spese” e non solo parzialmente.
pagina 9 di 10 Anche tale assunto non è condivisibile. Se è vero che il comportamento processuale sino a un certo punto del paziente, poi deceduto, non presenta in quella fase processuale ormai chiusa alcun elemento di particolare rilievo ai fini della soccombenza poi dichiarata, successivamente gli eredi si trovavano di fronte a emergenze processuali che davano conto chiaramente di un rigetto, così come in questa sede si
è meglio valutato.
Pertanto la decisione del primo giudice, anche in tema di regolamentazione delle spese, non va riformata.
§§§§§§§§§
Alla soccombenza integrale conseguono le spese processuali secondo la media dei parametri di riferimento e scaglioni relativi sussistono altresì presupposti per la declaratoria del raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte definitivamente pronunciando
1) Rigetta integralmente l'appello.
- Condanna gli appellanti virgola in solido fra loro, alla refusione delle spese processuali, in favore di parte appellata, relative al presente grado d'appello. Spese che si liquidano, per la
Fase di studio della controversia, in € 2.552,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in €
1.628,00; per la Fase di trattazione, in € 5.670,00, per Fase decisionale, valore medio: €
4.253,00, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato ex
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ancona, così deciso in data 26.5.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dr. Gianmichele Marcelli Presidente
Dr. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dr. Cesare Marziali Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 708 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) (C.F. ) in C.F._2 Parte_3 C.F._3 qualità di eredi universali del sig. C.F. Persona_1
) deceduto in AB (AN) in data 21.10.2021, tutti rappresentati e difesi C.F._4 nel giudizio di primo grado, dall'avv. Riccardo Leonardi (C.F. – p.e.c. C.F._5
– Fax 071/52851), del Foro di Ancona, ed Email_1 elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo p.e.c.
Email_1
Appellanti
pagina 1 di 10 Contro
(P. Iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Ancona (AN) alla Via Oberdan n. 2, rappresentata, difesa e domiciliata nel giudizio di primo grado dall'Avv. Daria Carino (C.F.
– p.e.c. – fax 0712504853) ed C.F._6 Email_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito al Corso G. Mazzini n. 107 e presso il suo indirizzo p.e.c. cui è succeduta l' Email_3 [...]
già (C.F. e P.IVA: ), in Controparte_2 Controparte_1 P.IVA_1 persona del Commissario Straordinario Dott.ssa quale soggetto subentrante, dal 1 CP_3
Gennaio 2023, “senza soluzione di continuità” all' soppressa con L.R. Marche n. CP_1
19/2022, con sede legale in Ancona (AN), rappresentata e difesa dall'avv. Daria Carino del Foro di Ancona
Appellata
Oggetto: sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Fermo, in tema di responsabilità medica
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 – quale amministratore di sostegno di Parte_1 Persona_1 conveniva in giudizio l' domandando il risarcimento del danno biologico, nonché il CP_1 danno all'autodeterminazione, danni asseritamente subiti in conseguenza dell'erronea esecuzione da parte dei medici dell'intervento chirurgico di resezione del sigma a cui l'attore si sottoponeva il 4 febbraio 2011 presso l'ospedale di AB.
Allegava che l'erronea esecuzione dell'intervento chirurgico provocava l'impossibilità di eiaculare dell'amministrato. Produceva una consulenza di parte di medico legale con allegato parere redatto da specialista urologo.
pagina 2 di 10 Nel corso del processo, il 21 ottobre 2021, decedeva e gli eredi, Persona_1 come in epigrafe indicati, proseguivano il processo.
§ 2 - Il primo giudice ha deciso la causa secondo gli snodi che di seguito si sintetizzano :
1) Nel caso di specie, l'allegazione difensiva per cui il paziente, in conseguenza dell'intervento chirurgico, ha iniziato a soffrire di eiaculazione c.d. retrograda è contenuta nella consulenza di parte allegata all'atto di citazione, redatta nel 2012 dal dottor nella consulenza Per_2 specialistica urologica del dottor ad essa allegata e in un certificato di visita redatto Per_3 dalla dottoressa nel 2011 (doc. n. 15, depositato il 14 gennaio 2022). Tuttavia, come Per_4 già rilevato con ordinanza del 18 febbraio 2022, agli atti non risulta che i medici che avevano visitato il signor abbiano effettuato sulla sua persona nè Persona_1 esami obiettivi, né di natura strumentale (come ad esempio esame delle urine) all'esito dei quali sia stato accertato che l'attore era affetto da eiaculazione retrograda, evento di danno posto a base della domanda di risarcimento.
2) Infatti, sia il medico legale sia i due urologi che avevano visitato il paziente avevano indicato l'eiaculazione retrograda esclusivamente nell'anamnesi del paziente, e pertanto tra quanto riferito dallo stesso, ma non come fatto direttamente accertato dagli specialisti tramite esami strumentali o di altro tipo.
3) Peraltro, il danno evento allegato da parte attrice era stato fin da subito contestato da parte convenuta e non poteva ritenersi provato ex art. 115 c.p.c., come invece sostenuto dalla difesa di parte attrice, dal momento che in comparsa di risposta veniva affermato : “Gli assunti di parte attrice non risultano quindi specificamente supportati da alcuna documentazione sanitaria, essendo riconducibili solo a circostanze “riferite” dal sig. […] Le Persona_1 complicanze lamentate nell'atto di citazione, per come “riferite” dallo stesso sig.
[...]
se effettivamente esistenti, sono state determinate da fattori indipendenti e Persona_1 comunque non prevenibili o del tutto eludibili”).
4) Il sopravvenuto decesso dell'attore comportava l'impossibilità di accertare i fatti allegati da parte attrice e posti a fondamento della domanda di risarcimento del danno che quindi deve essere rigettata.
§ 3 – Hanno proposto appello gli eredi del paziente, coi seguenti motivi pagina 3 di 10 I) Violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1228, 2700 c.c. e 115 c.p.c. per aver degradato una prova legale a prova presuntiva.
II) Violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1228, 2729 c.c. e artt. 116 c.p.c. .
III) Error in procedendo determinato dalla violazione dell'art. 112 c.p.c. : omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria da omesso consenso informato.
IV) Violazione o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.
Si costituiva l' , contestando la domanda e controdeducendo sui motivi, coedendo l'integrale CP_1 rigetto dell'appello .
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Cont
§ 4 – La questione preliminare concernente l ubentrata all' “senza soluzioni di continuità” CP_1
Occorre preliminarmente valutare quanto oggetto di deduzioni da parte appellante, ove osserva :
“Preliminarmente si eccepisce l'inammissibilità del subentro nel presente giudizio dell' in funzione di CP_2 gestione liquidatoria della oltre per le ragioni esposte nelle note ex art. 127 ter c.p.c. datate Controparte_4 14.05.2024, per difetto dello ius postulandi del difensore”.
Cont A tale eccezione l a così replicato
“Si contesta l'eccezione avversaria di presunto difetto di inammissibilità del subentro nel presente giudizio dell
[...]
in funzione di gestione liquidatoria della e del presunto difetto dello ius postulandi, tra CP_2 Controparte_4 l'altro non argomentata in quanto non risulta agli atti del PCT una nota della difesa degli appellanti, ex art. 127 ter cpc, datata 14.05.2024.
Sul punto si richiama la normativa citata in epigrafe citata e cioè la D.G. Regione Marche n. 1499/2022 e la L.R. Marche
n. 19/2022, rubricata “Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale”.
La questione, in linea teorica, è sicuramente importante, ma, in ogni caso, non assume rilievo nel caso in esame.
A livello generale, è noto che una legge regionale non possa contenere norme che siano di carattere di diritto civile sostanziale o processuale, vale a dire che siano di carattere innovativo in relazione agli istituti del diritto privato o, appunto, del diritto processuale civile.
Stabilire quando questa violazione avvenga oppure la legge regionale si mantenga nei limiti delle attribuzioni costituzionali non è però compito facile.
Ad esempio in tema di una norma della Regione Veneto, che imponeva alla regione di costituirsi parte civile per determinati delitti, La Corte costituzionale (sentenza n. 41 del 2019) ha avuto modo tra l'altro, di precisare, nell'analogo settore delle norme che attengono al diritto processuale penale:
pagina 4 di 10 “con riferimento agli enti territoriali, la giurisprudenza ritiene che questi siano legittimati a costituirsi parte civile nel processo penale quando il reato abbia leso un loro specifico interesse, cagionando agli stessi un danno risarcibile, sia esso patrimoniale o non patrimoniale, sul piano civile.
Ciò posto, alla norma regionale censurata non può attribuirsi alcun rilievo di carattere ordinamentale o processuale, a differenza delle fattispecie di cui alla sentenza di questa Corte n. 81 del 2017, non incidendo essa né sul potere del giudice di valutare la legittimazione della Regione a costituirsi parte civile nel processo penale, né potendosi ritenere che essa si sovrapponga a quelle norme dell'ordinamento che fondano l'azione risarcitoria e che ne disciplinano l'esercizio nel processo penale.”
Per quanto riguarda in generale la materia “ordinamento civile”, più volte sottoposta all'attenzione della
Corte costituzionale, giova da ultimo richiamare Corte Cost., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte qua, di alcune norme contenute in Leggi della regione Sicilia, osservando, fra l'altro, che
“La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia «ordinamento civile», attribuita in via esclusiva al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019). Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza n. 282 del 2004)…[…]… Con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, è stato affermato da questa Corte che «i principi fissati dalla legge statale in materia “costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale…”.
Ciò detto, non si ritiene, comunque, che la questione abbia rilevanza concreta nel caso in esame.
Innanzitutto, la censura di parte appellante si appunta sulla carenza di Jus postulandi in capo al difensore che ha operato “il subentro” nel processo ai sensi della legge regionale.
In disparte l'annotazione che, al più, si tratterebbe di un difensore che difetta di capacità procuratoria, in virtù del fatto che introduce un atto processuale con il quale attesta il predetto subentro ex lege, in ogni caso, la questione si porrebbe sotto il profilo, semmai, della carenza di titolarità, nel rapporto giuridico processuale, della nuova struttura regionale, subentrata per legge.
Carenza di titolarità rispetto a cui, peraltro, potrebbe già ovviare il disposto dell'articolo 110 del codice di procedura civile.
Ma anche se non si accedesse a quest'ultima prospettazione, la questione sollevata - peraltro sotto il profilo improprio sopra descritto - perde di rilevanza, a fronte delle considerazioni che seguono.
Se infatti l'atto di subentro è semplicemente dichiarato quale modificazione ex lege, non ne deriverebbe alcuna concreta conseguenza processuale, in quanto la sentenza verrebbe ad essere resa nei confronti del soggetto evocato nel giudizio d'appello ( . CP_1
A prescindere dalla problematicità che comporterebbe quest'ultima conseguenza, non vi sarebbe in ogni caso alcuna regola o principio che impedisce di proseguire il procedimento fino alla sentenza.
A questo punto, successivamente alla sentenza, e dopo il suo passaggio in giudicato, la questione si porrebbe solo nei termini degli effetti giuridici che determina tale passaggio in giudicato, in relazione pagina 5 di 10 all'individuazione del soggetto effettivamente titolare, dal lato attivo o passivo, dell'obbligazione
(eventuale) che nasce dalla sentenza.
Pertanto, la prospettazione dell'appellante, seppure di un certo rilievo, ma non sotto l'esatto profilo indicato nella sua eccezione, non ha – si ripete - concreto rilievo in questo grado d'appello.
§ 5 – Sulla valenza del certificato medico a firma Per_4
A pag. 22 dell'atto d'appello si legge “…2 consulenze di medici chirurghi (un medico legale con esperienza almeno trentennale ed un Urologo alle dipendenza dell'Ospedale Civile di Macerata), 1 certificato medico a firma di un Urologo ed al Verbale dalla Commissione Medica (un collegio di medici facenti parte dell' ) in cui si attesta l'eiaculazione retrograda Parte_4 in esito alla resezione del sigma in capo al sig. ”. Controparte_5
L'eiaculazione retrograda è infatti affermata dal certificato medico della dr.ssa ma in nessun Per_4 altro documento versato in atti né tantomeno nel predetto certificato si rileva che vi sia stato un nesso causale tra l'operazione e la disfunzione sessuale che si lamenta.
A prescindere dalla difesa dell'appellata, che osserva sul punto che la documentazione in atti (doc. n.1 allegato al fascicolo di parte di primo grado dell'odierna appellata), risulta eseguita una resezione segmentaria di sigma, senza menzione di legatura all'origine dell'arteria mesenterica inferiore e senza dissezione estesa del retto (anastomosi al promontorio), quindi non entrando minimamente, con l'atto chirurgico, nella sede anatomica del plesso ipogastrico così essendo estremamente improbabile una lesione nervosa iatrogena (che comunque si sarebbe dovuta manifestare non progressivamente, ma ab inizio), lesione che per di più comporti solo la eiaculazione retrograda, senza disturbi della erezione o minzionali e che, inoltre, una “sezione nervosa” si sarebbe dovuta manifestare non progressivamente, ma ab inizio, il certificato medico della dr.ssa si limita, fra l'altro, ad osservare quanto infra Per_4 si specificherà.
Parimenti, risulta valutazione unilaterale e aggiunta nell'atto di appello che “… Quanto sopra esposto
è ulteriormente avvalorato dal verbale di visita medica del 02.05.2011 (successiva all'operazione e anteriore alla consulenza medico legale in atti) della Commissione Medica ex art. 4 L. 104/92 ove si certifica che «…Sulla base dell'accertamento effettuato, la commissione all'unanimità riconosce all'interessato soggetto in situazione di handicap con carattere di permanenza” in esito alla resezione del sigma per adenocarcinoma. “
pagina 6 di 10 Tale invalidità deriva dalla patologia tumorale e, semmai, dagli esiti comunque riconducibili a un'operazione di tal genere correttamente effettuata. Peraltro, e in ogni caso, non si fa alcun riferimento, nel verbale della commissione medica prodotto in atti , agli esiti dell'operazione, ma al solo carcinoma. In altre parole, è rilevato in tale verbale in dato del cancro, non agli esiti dell'operazione – e conseguente resezione - resa necessaria per lo stesso, siano o no derivanti da un'operazione correttamente effettuata.
Così pure, dal tenore del certificato dell'urologa non v'è assolutamente alcuna menzione a Per_4 nessi causali tra l'operazione e la disfunzione sessuale, che viene puramente e semplicemente certificata:
“Sig. Intervento di resezione Termino Terminale per K intestinale. Parte_5
Ipertensione arteriosa. Eiaculazione retrograda. E.R. (esplorazione rettale): prostata bilobata, superficie liscia, adenomatosa, non dolente, limiti netti. Addome trattabile, non dolente, punti uretrali negativi. Utile: 1) Eiaculazione retrograda (non necessariamente dovuta a eiame precoce)”
In altre parole, in tale certificato viene semplicemente dato conto
- sia dell'Intervento di resezione Termino Terminale per K intestinale.
- sia dell' Eiaculazione retrograda.
Senza che il medico si pronunci sul punto che la seconda sia causa del primo.
Ma in ogni caso, anche se si dovesse affermare che, in via estremamente indiretta ed implicita, tale certificato dia conto di un nesso causale, è evidente che la presunta violazione consistente nel non aver dato conto ovvero del non aver tenuto conto di un atto pubblico fidefacente non sussiste, per la semplice considerazione – a prescindere dal tenore estremamente scarno di tale certificazione - che si tratterebbe di un elemento di valutazione e non di un rilievo di un fatto storico e solo in relazione a quest'ultimo l'atto fa fede fino a querela di falso.
Una notazione, anche se di rilievo non essenziale, ma utile per dare conto di una certa improprietà dell'appello nell'affrontare la problematica, è che, nella trascrizione fornita nel predetto certificato, la parola “eiame” non ha alcun significato, medico o non, ma guardando il chirografo del predetto certificato è, quasi sicuramente “eiacul.”, in altre parole la sola valutazione che viene fatta, correttamente, dall'urologa è che sussiste “ Eiaculazione retrograda” e ciò “(non necessariamente dovuta a eiculaz. precoce)”.
pagina 7 di 10 In altre parole, secondo tale certificato vi potrebbe essere un'eiaculazione retrograda, ma non necessariamente collegata a un eiaculazione precoce, ma a una serie di altri fattori non specificati dal medico.
§ 6 – Asserita violazione dell'art. 116 cpc
La censura appare ai limiti dell'incomprensibilità, nella misura in cui non si risolva, come è l'unica possibile spiegazione, in una replica delle doglianze attinenti al primo motivo di impugnazione e relative alla sussistenza della cattiva condotta sanitaria e del nesso causale tra questa asserita cattiva condotta sanitaria e il danno da disfunzione sessuale rilevato.
In questi termini, gli unici valutabili in tema di sufficiente chiarezza, la doglianza è, chiaramente, assorbita.
§ 7 – Sulla mancata pronuncia sulla domanda risarcitoria da omesso consenso informato e sulla conseguente violazione ex art. 112 c.p.c.
Effettivamente la sentenza impugnata non dedica neppure una parola alla richiesta di risarcimento del danno da violazione del consenso informato.
Questa Corte d'appello, pertanto, si deve fare carico della doglianza. E prima ancora della richiesta fatta in primo grado.
A prescindere dalle possibilità di configurare un consenso presunto, sia pure in relazione alla sussistenza di un danno iatrogeno non derivante da colpa medica, di cui variamente si è occupata la giurisprudenza di legittimità, la questione che deve essere prima di tutto esaminata è la sussistenza di un danno iatrogeno, sia o meno esso conseguente ad un intervento medico perfettamente condotto, ovvero al suo contrario.
In relazione al danno lamentato, si è già visto come questa Corte abbia escluso la prova del danno iatrogeno, vale a dire, nella fattispecie, quello conseguente alla disfunzione sessuale specificamente causata dalla resezione del nervo.
Questa fattispecie è stata esclusa, per mancanza di prova, rimandandosi alle motivazioni di cui ai precedenti paragrafi.
Nel caso in esame si è sopra stabilito pagina 8 di 10 1) Non solamente che è mancata la prova di una qualsiasi condotta colposa in capo al sanitario.
2) Ma anche che è mancata qualsiasi prova a un danno iatrogeno aggiuntivo rispetto a una condotta perfettamente riuscita. Vale a dire, in altre parole, che il danno lamentato da parte attrice in primo grado non appare in alcun modo conseguenza dell'operazione chirurgica effettuata.
Ora, l'autonomia del danno da consenso informato, quale pura e semplice lesione del diritto all'autodeterminazione, è stata talvolta affrontata dalla Cassazione ma in riferimento ad altre fattispecie, vale a dire a una tardiva diagnosi rispetto a una prognosi comunque infausta.
Ma la tardiva diagnosi costituisce, di per sé, appunto, essa stessa una condotta sanitaria non conforme.
Qui il danno iatrogeno è comunque escluso, e, in ogni caso, appare fattispecie ben diversa da quella in esame.
Ancora, giova richiamare l'arresto, costituito da Sez. 3 , Ord. n. 4682 del 22/02/2025
Nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente. (Nella fattispecie, la S.C., in relazione ad un caso di erronea asportazione del lobo sinistro della tiroide a cui era seguito un secondo intervento di asportazione del lobo destro, ha confermato la decisione della Corte d'appello, che, dopo aver escluso la risarcibilità del danno permanente, aveva ricostruito in fatto il consenso presunto della paziente, ove adeguatamente informata, e le aveva riconosciuto il danno morale per aver appreso, in circostanze angosciose, a causa del previo errore dei sanitari, della necessità di ripetere l'intervento, pur necessario e poi correttamente eseguito).
Anche in questo caso, come si vede, il danno iatrogeno, sia pure derivante da una condotta del corretta del medico priva di nesso causale (ma scorretta sub specie di tardiva diagnosi) sembra indefettibile per configurare la fattispecie di un danno all'autodeterminazione.
Pertanto anche tale profilo di censura va disatteso.
§ 8 - Sulle spese processuali regolate in primo grado.
L'ultima censura da esaminare riguarda la circostanza che “L'imprevedibile decesso del sig. CP_6
nelle more del processo e che ha impedito l'espletamento della CTU medico legale richiesta
[...] dallo stesso doveva essere valutato dal Giudice come circostanza idonea compensare integralmente le spese” e non solo parzialmente.
pagina 9 di 10 Anche tale assunto non è condivisibile. Se è vero che il comportamento processuale sino a un certo punto del paziente, poi deceduto, non presenta in quella fase processuale ormai chiusa alcun elemento di particolare rilievo ai fini della soccombenza poi dichiarata, successivamente gli eredi si trovavano di fronte a emergenze processuali che davano conto chiaramente di un rigetto, così come in questa sede si
è meglio valutato.
Pertanto la decisione del primo giudice, anche in tema di regolamentazione delle spese, non va riformata.
§§§§§§§§§
Alla soccombenza integrale conseguono le spese processuali secondo la media dei parametri di riferimento e scaglioni relativi sussistono altresì presupposti per la declaratoria del raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte definitivamente pronunciando
1) Rigetta integralmente l'appello.
- Condanna gli appellanti virgola in solido fra loro, alla refusione delle spese processuali, in favore di parte appellata, relative al presente grado d'appello. Spese che si liquidano, per la
Fase di studio della controversia, in € 2.552,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in €
1.628,00; per la Fase di trattazione, in € 5.670,00, per Fase decisionale, valore medio: €
4.253,00, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato ex
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ancona, così deciso in data 26.5.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
pagina 10 di 10