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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/07/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2546/2014 del ruolo generale affari contenziosi in data 18/9/2014 e spedita alla pubblica udienza di discussione del 4/4/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
, con sede in Rionero in Vulture, nella persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Scaringelli, come da mandato in atti opponente contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Laurenza CP_1
opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: I difensori delle parti costituite concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione regolarmente notificato, il , nella persona del Parte_1 suo legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
552/2014, R.G. n. 1574/2014, con cui il Tribunale di Potenza, su istanza del sig. , CP_1 titolare dell'omonima impresa edile, ingiungeva ad esso opponente il pagamento della somma di
1 € 24.330,16, in forza della fattura n. 9/2006 e degli interessi per ritardato pagamento, oltre spese della procedura monitoria.
Concludeva pertanto l'opponente chiedendo;
“-preliminarmente dichiarare invalido ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.1574/2014 – nr. 6331/2014 R.G notificato in data 24.06.2014 all'attore opponente, per difetto di legittimazione attiva per il venir meno da parte del sig. CP_1 della propria capacità e legittimazione in quanto titolare della impresa edile Parisi cessata in data 23.05.2013. • accertare l'inadempimento contrattuale posto in essere in danno del
e dichiarare conseguentemente la risoluzione per inadempimento Parte_1 del contratto vertente tra il e il sig. quale titolare Parte_1 CP_1 dell'impresa edile omonima per inadempimento della controparte;
• dichiarare pertanto invalido ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.1574/2014 – nr. 6331/2014 R.G notificato in data
24.06.2014 all'attore opponente in quanto le somme richieste dal sig. quale titolare CP_1 dell'impresa edile omonima non sono dovute, • verificare e quantificare i danni arrecati dal sig. quale titolare dell'impresa edile omonima, al Condominio ”; • CP_1 Parte_1 conseguente, condannare in via riconvenzionale, il sig. , nato a Rionero in [...]_1 il 16.04.1961 cod. fisc. quale titolare dell'omonima impresa edile al C.F._1 pagamento della somma pari a € 57.279.48 (Euro cinquantasettemiladuecentosettantanove/48) esclusa IVA a titolo di risarcimento danni o della somma meglio vista dall'On. Tribunale Adito.
Vinte spese e competenze di lite”.
A sostegno della opposizione, deduceva il Condominio, come rappresentato, di aver stipulato contratto di appalto con il sig. , titolare della omonima impresa edile, avente ad CP_1 oggetto lavori di ripristino della copertura piana del terrazzo condominiale e che detti lavori dovevano essere ultimati entro il 12 dicembre 2005, ma di fatto si giunge ad ottobre 2007, con una serie di sospensioni per cui vi era stato uno sforamento di circa un mese rispetto ai tre mesi previsti in contratto.
Assumeva ancora l'opponente che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte, come accertato dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, iscritto al n. 856/2011 R.G., esperito nei confronti della impresa edile del che aveva determinato in € 57.279,48, oltre IVA, somma CP_1 ritenuta necessaria per l'esecuzione dei lavori utili ad eliminare i vizi accertati.
Riteneva pertanto l'opponente che nulla era dovuto al in forza del decreto ingiuntivo, atteso CP_1 il suo inadempimento alla obbligazione assunta;
spiegava domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna del al risarcimento dei danni che il CTU aveva quantificato nella CP_1 predetta somma di € 57.279,48 oltre IVA.
2 Con comparsa depositata il 14/1/2015 si costituiva il sig. eccependo in via CP_1 preliminare l'assenza di procura alle liti nonché la inesistenza di una delibera assembleare di nomina del difensore nonché dell'autorizzazione a proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo e a formulare domanda riconvenzionale;
nel merito chiedeva il rigetto della opposizione per la sua infondatezza, con le conseguenze di legge.
Ammesso ed espletato l'interrogatorio formale deferito al la causa, precisate le conclusioni, CP_1 all'udienza del 4/4/2025, tenutasi in modalità cartolare, veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve osservarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione che presenta una struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo il legislatore lascia all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito). Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo, nel quale non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, si riflette non soltanto sulla distribuzione dell'onere della prova, ma anche sulla possibilità della proposizione di domande riconvenzionali in senso tecnico, oltre che sulla possibilità della emendatio libelli e della introduzione da parte dell'opposto di domande accessorie, soltanto impropriamente definite domande riconvenzionali. Mentre l'opponente, convenuto in senso sostanziale, può proporre domande riconvenzionali con l'atto di opposizione,
l'opposto, in quanto attore in senso sostanziale, può semplicemente precisare oppure modificare la domanda ai sensi del quinto comma dell'articolo 183 c.p.c., ma non può operare una mutatio libelli, proponendo una domanda diversa da quella fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, ad eccezione della domanda riconvenzionale che sia conseguenza di quella proposta dall'opponente (reconventio reconventionis) – in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n.
12922 del 1991.
Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale - l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è
3 conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale- ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
Il sig. , titolare dell'omonima impresa edile, ha agito in giudizio con il deposito del CP_1 ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del con l'azione Parte_1 contrattuale sul presupposto dell'avvenuta conclusione fra le parti del contratto di appalto al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo non ancora pagato.
In base al principio consacrato nell'articolo 2697 c.c. onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio,
l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento: mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2221 del 1984 e n. 8336 del 1990, secondo le quali l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, Corte di cassazione Sezioni
Unite n. 13533 del 2001 e Corte di Cassazione n. 3373 del 2010: in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento…. anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento - per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione,
o per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni -, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento).
4 Lo stesso criterio di riparto dell'onus probandi opera anche nell'ipotesi in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno, si avvalga dell'exceptio inadimpleti contractus di cui all'articolo 1460 c.c.: in tal caso il debitore, al fine di paralizzare la domanda proposta nei suoi confronti, può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento o inesatto adempimento, gravando sul creditore, che agisce in giudizio, l'onere di provare il suo corretto adempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione Sezioni Unite n.
13533 del 2001, Corte di cassazione n. 3472 del 2008 e di recente in tema di contratto di appalto
Corte di cassazione n. 936 del 2010: in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'articolo 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto a prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo, abbia l'onere - allorchè il committente sollevi
l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte).
Nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente ha riconosciuto di avere commissionato al sig. , titolare della omonima impresa edile, i lavori per il cui pagamento CP_1 quest'ultimo ha agito in giudizio, esonerando in tal modo la controparte dall'onere di fornire la prova della fonte negoziale dell'obbligazione dedotta in giudizio, ma ha eccepito l'inesatto adempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta dal creditore opposto (sotto il profilo dell'esistenza di vizi e di difformità riscontrati nel corso dell'esecuzione dei lavori e del mancato completamento delle opere commissionate.
A fronte di tale specifica contestazione, gravava sul creditore opposto per le suindicate ragioni l'onere di fornire la prova di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione e, a fronte dell'eccezione di inadempimento dallo stesso sollevata, l'onere di dimostrare la scadenza dell'obbligazione gravante sull'altra parte che assume che sia rimasta inadempiuta.
Prima di affrontare il merito della vicenda che ci occupa si rende necessario esaminare le eccezioni preliminari formulate dalle parti nei rispettivi atti difensivi.
Invero l'eccezione formulata dall'opponente in ordine alla carenza di legittimazione attiva del avendo lo stesso cessato la propria attività sin dal 23/5/2013 e quindi prima del deposito del CP_1 ricorso per decreto ingiuntivo, è priva di fondamento.
Per costante giurisprudenza di legittimità e di merito, la cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle imprese non fa venir meno i diritti di credito a lui spettanti in funzione
5 dell'attività imprenditoriale svolta, né incide sulla sua legittimazione e capacità processuale, sicché la persona fisica, già imprenditore, è pienamente legittimata ad agire dinanzi all'autorità giudiziaria a tutela di detti diritti. (Cass. n 35962 del 22/11/2021)
La ditta individuale non ha soggettività giuridica distinta ma si identifica con il titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale, per cui deve ritenersi inconferente il richiamo giurisprudenziale fatto dall'opponente nell'atto di opposizione in quanto riguardante la società di capitale e/o società di persone.
Merita ugualmente rigetto l'eccezione preliminare formulata dall'opposto in ordine alla assenza di procura alle liti e all'assenza di delibera assembleare di nomina da parte dell'amministratore del legale per proporre opposizione al decreto ingiuntivo nonché di proporre domanda riconvenzionale.
L'amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo, nonché impugnare la decisione del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nell'ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c., quali quelle aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del dal terzo creditore Parte_1 in adempimento di un'obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti.
Così come anche per la domanda risarcitoria avanzata dal opponente a decreto Parte_1 ingiuntivo deve riconoscersi la legittimazione dell'amministratore ad agire (e quindi anche quella a proporre impugnazione avverso la sentenza che abbia visto soccombente il ), senza Parte_1 necessità di autorizzazione dell'assemblea a costituirsi nel giudizio, trattandosi di controversia per danni subiti da bene visto che l'amministratore è comunque tenuto a provvedere alla CP_2 conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1130, n. 4, c.c. Il potere dovere di “compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio”, attribuito all'amministratore di condominio dall'art. 1130, n. 4, c.c., implica, infatti, in capo allo stesso la correlata autonoma legittimazione processuale attiva e passiva, ex art. 1131 c.p.c., in ordine alle controversie in materia di risarcimento dei danni, qualora l'istanza appaia connessa o conseguenziale, appunto, alla conservazione delle cose comuni. (Cass. Sez. 2, 29/01/2021, n. 2127;
Cass. 342/2023)
Nel caso che ci occupa, tra l'altro, l'assemblea condominiale con delibera assunta in data
10/2/2015, versata nel fascicolo di parte opponente, confermava la propria volontà non solo di conferimento del mandato all'avv. Scaringelli di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato dal quand'anche quella di proporre contestuale domanda CP_1 riconvenzionale per i danni provocati al condominio dal così praticamente ratificando CP_1
6 l'operato dell'amministratore, sebbene, in forza dei principi di diritto sopra riportati, non fosse necessaria l'autorizzazione o la ratifica.
Passando al merito, le censure che parte opponente muove all'avversa pretesa di pagamento attengono, essenzialmente, al rilievo di gravi vizi e difetti delle opere eseguite dal su tali CP_1 rilievi trova il proprio fondamento la domanda riconvenzionale spiegata dal Parte_1 opponente ai sensi dell'art. 1669 c.c. (per il risarcimento dei danni derivanti dai gravi difetti delle lavorazioni realizzate dalla impresa edile)
Gli accertamenti peritali svolti in sede di accertamento tecnico preventivo hanno permesso di verificare, sulla base di indagini analitiche e dettagliate, l'effettivo andamento dell'esecuzione delle opere oggetto d'appalto e la sussistenza dei difetti lamentati da parte opponente, dal momento che
“…i lavori hanno riguardato un intervento di rifacimento della copertura piana del terrazzo condominiale, previa demolizione del pavimento e del massetto sottostante;
sono stati riscontrati i seguenti vizi e difetti per la gran parte lamentati da parte opponente: “La demolizione della vecchia copertura a terrazzo è stata eseguita, tranne che per la parte a contatto con la caldana del solaio sottostante come da contratto (il massetto delle pendenze originario e) o strato di guaina impermeabilizzante originario non sono stati rimossi). Sui due strati originari non demoliti è stata messa in opera la nuova guaina impermeabilizzante di 3 mm di spessore, a diretto contatto con la guaina originaria preesistente. Sul piano formato dalla nuova guaina, che presentava già le dovute pendenze per favorire il deflusso delle acque verso l'esterno del terrazzo, è stato sistemato lo strato di isolamento termico, costituito da pannello di polistirene di spessore 4 cm con estradosso rivestito da membrana bituminosa;
questa membrana che sporge rispetto al pannello su due lati, ha consentito l'accoppiamento di tutti i pannelli a caldo, in modo da ottenere alla fine della posa un unico piano impermeabile. Al di sopra dei pannelli di polistirene e della relativa membrana bituminosa è stato gettato un massetto di 10-12 cm di calcestruzzo con particelle di polistirolo, con funzione di alleggerimento e di parziale incremento delle caratteristiche termiche dcl massetto stesso. Al di sopra del massetto alleggerito è stato eseguito uno strato di circa 2 cm di spessore di malta cementizia di livellamento e su quest'ultimo un'altra guaina bituminosa di impermeabilizzazione. Infine è stato realizzato il massetto attualmente visi bile, che avrebbe dovuto costituire il supporto del pavimento, che non è stato mai realizzato. Dopo una lunga sospensione nel 2007 la a seguito delle lamentele dei condomini e per problemi di CP_3 acqua che interessava soprattutto il perimetro del fabbricato, ha pensato di inserire negli strati già realizzati del terrazzo degli sfiati, costituiti da tubi di plastica con cappello aperto lateralmente, che avrebbero dovuto facilitare l'espulsione del vapore di condensa. In più sul massetto stesso riportava una guaina bicomponente liquida data a rullo, rinforzata da retina sintetica, che avrebbe
7 dovuto avere la funzione di collegamento tra il massetto sottostante e il pavimento da posare. Non essendo poi stato realizzato il pavimento, tale guaina bicomponente ha avuto un rapido degrado e successivamente la ditta ha dovuto rimuoverla anche per motivi di sicurezza. Anche gli CP_1 sfiati, causa l'assenza dello strato di diffusione, non potevano svolgere la funzione per cui erano stati messi in opera. Sia la guaina liquida che gli sfiati non erano previsti nel contratto dei lavori. CP_ In definitiva rispetto al contratto di appalto la non ha effettuato la pavimentazione mentre ha eseguito i lavori in più appena descritti, peraltro risultati inefficaci. Per tutto ciò che è stato realizzato come da contratto, vanno considerate le carenze tecniche strutturali (assenza dello strato di diffusione e barriera al vapore), le carenze relative allo scarico delle acque (canali di gronda mal posizionati), le carenze dovute ad una scelta del periodo di esecuzione dei lavori non favorevole perché si era in autunno e si andava incontro all'inverno”. 2) “Le infiltrazioni segnalate soprattutto dalla sig.ra ed in particolare quella della cucina sono dovute ad un ripristino Pt_2 non perfetto dcl saggio effettuato nel 2009; quelle del vano scala sono causate dal degrado della guaina all'angolo esterno terrazzo - muro scala. Le infiltrazioni perimetrali del terrazzo, sussistono particolarmente nelle zone prossime ai cornicioni esterni. Esse sono state osservate in tutti e tre gli appartamenti dell'ultimo piano visionati durante il secondo sopralluogo. Sono legate alla non perfetta posa in opera di canali e scossaline. La presenza di umidità e acqua negli strati interni del terrazzo, in particolare nella frattura visibile sul fronte dei cornicioni, è dovuta sia alla condensazione del vapore che allo scorrimento dell'acqua sul fronte dei cornicioni. Pur ribadendo che il terrazzo nel complesso tiene per quanto riguarda la sua funzione di impermeabilizzazione del solaio di copertura, sono presenti problemi a livello dello scarico delle acque e per i fenomeni di condensa”.
Il Ctu ha inoltre ha individuato i lavori di ripristino che eliminino gli inconvenienti legati agli interventi della ditta e la maggior parte dei problemi lamentati dai condomini, sono: il CP_1 rifacimento del massetto superficiale, previa demolizione e trasporto a discarica;
il ripristino dell'impermeabilizzazione sottostante il massetto di cui sopra, in quanto danneggiata e degradata, almeno perimetralmente per una fascia di 2.5 metri;
rifacimento del massetto di calcestruzzo con pietrisco di diametro non superiore al centimetro;
rimozione e riposizionamento corretto dei canali e delle scossaline. Tali lavori hanno la funzione di ripristinare il terrazzo per come oggi si presenta.
Il completamento dell'opera richiede poi la realizzazione della pavimentazione e il ripristino dell'intonaco dei cornicioni. Tutti questi lavori di ripristino e completamento, ammontano a €
57.279.48, esclusa IVA.
Si tratta, con evidenza, di vizi e difetti di particolare rilevanza e gravità, per un verso sicuramente idonei a pregiudicare il normale utilizzo e godimento degli immobili (a causa degli evidenti difetti
8 della copertura del terrazzo e delle relative infiltrazioni) e, per altro verso richiedenti, per la loro eliminazione/correzione, il compimento di attività di straordinaria manutenzione;
tale categoria di vizi, analiticamente riscontrata e descritta dal consulente tecnico d'ufficio, risulta, a parere di questo giudice, sicuramente sussumibile nell'ambito della disciplina normativa di cui all'art. 1669
c.c., dal momento che, secondo l'insegnamento della S.C. sul punto “…la valutazione va eseguita in termini oggettivi, dovendosi - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - dare rilievo ai vizi che al di fuori dell'ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, pur senza influire sulla stabilità dell'edificio, pregiudichino o menomino in modo rilevante il normale godimento, la funzionalità o l'abitabilità del medesimo (Cass. Sez. 2, Sentenza n.5632 del 18/04/2002, Rv.
553832). Più precisamente, " I gravi difetti che ai sensi delirart.1669 c.c, fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone ia normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura" (Cass. Sez. 2, Sentenza n.19868 del 15/09/2009, Rv.610578). A tal fine, rilevano anche vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come ad esempio quelli relativi alla presenza di infiltrazioni e umidità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21351 del
04/11/2005).
La garanzia di cui all'art. 1669 c.c. risulta pienamente operante nella fattispecie in esame in considerazione della sussumibilità dei gravi vizi emersi nell'ambito della tutela di cui all'art. 1669
c.c., tra l'altro riconosciuti dal tanto che lo stesso si è adoperato per cercare di risolvere i CP_1 problemi lamentati dal condominio.
Il riconoscimento dei vizi ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., costituendo fonte di un'autonoma obbligazione di “facere” che si affianca a quella preesistente legale di garanzia. Tale nuova obbligazione, che non estingue quella originaria a meno di uno specifico accordo novativo, non è soggetta ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale (Cassazione civile sez.
II, 07/06/2018, n. 14815; Cassazione Civile, Sez. IL 4.1.2018 n. 62, Cassazione civile sez. III,
20/04/2012, n. 6263)…” (Cass. Civ. Sez. 6, n. 10342 del 1.6.2020); ed ancora “…in tema di appalto, l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi della cosa o dell'opera costituisce, alla stregua dei principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, fonte di un'autonoma obbligazione di “facere”, la quale si affianca all'originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo;
tale obbligazione, pertanto, è soggetta non già ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma
9 all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale. Il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera…” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ord. n. 20191 del 25.7.2019).
Sussiste, pertanto, la responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 c.c. in ragione dei gravi vizi e difetti delle opere realizzate a prescindere dalla tempestiva denuncia degli stessi o dal decorso del termine prescrizionale annuale ivi previsto, trovando applicazione, nella fattispecie in esame, l'ordinario termine di prescrizione decennale in considerazione dell'espresso riconoscimento, da parte della ditta appaltatrice, dei difetti lamentati dal opponente. Parte_1
Il pertanto, risulta tenuto alla garanzia di cui all'art. 1669 c.c. nei confronti del Condominio CP_1 opponente e, come tale, obbligato al risarcimento dei danni allo stesso derivati dalla sussistenza degli accertati e gravi difetti delle opere realizzate in esecuzione del contratto d'appalto del
12/9/2005 la misura del risarcimento dovuto è quantificabile sulla base delle risultanze peritali, che hanno stimato nel complessivo importo di € 57.279,48, oltre IVA, il costo dei necessari ripristini e delle relative spese tecniche.
E pertanto, a fronte della correttezza della contabilità prospettata da entrambe le contendenti e della effettiva sussistenza di un residuo debito del committente pari ad € 14.400,00, Parte_1 portato dalla fattura n. 9 del 18/8/2006, posta a base del decreto ingiuntivo, quale saldo dei lavori eseguiti dall'opposto, si osserva che, in ragione della sopra esaminata responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 c.c., da cui scaturisce la debenza di un risarcimento commisurato all'importo di € 57.279,48, operata la compensazione giudiziale tra le reciproche partite di dare/avere tra le parti, residua un credito del opponente pari ad € 42.879,48 Parte_1
(IVA esclusa) al cui pagamento, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, deve essere pronunciata condanna di parte opposta, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356).
Le spese di giudizio, nonché quelle dell'accertamento tecnico preventivo, seguono la soccombenza, ma vengono compensate per metà atteso l'accoglimento parziale della opposizione, con riferimento al minor importo dovuto, e vengono liquidate come da dispositivo.
10
P. Q. M.
il G.O.P., avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 552/14, emesso dal Tribunale di Potenza in data 10/6/2014, proposta con atto di citazione ritualmente notificato dal nella persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nei confronti del sig. , così provvede: CP_1
1)accoglie parzialmente l'opposizione, per quanto esposto nella parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 552/2014 emesso dal Tribunale di Potenza in data
10/6/2014 e per l'effetto condanna al pagamento, in favore del CP_1 Parte_1 opponente, del complessivo importo di € € 42.879,48 (IVA esclusa) per i titoli di cui alla domanda riconvenzionale proposto ex art. 1669 c.c., oltre agli interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
2)condanna al rimborso in favore del condominio opponente delle spese di giudizio CP_1 che liquida per l'intero in € 12.448,34, di cui € 1.231,34 per spese borsuali relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo, comprensiva del compenso del CTU, € 3.056, 00 per compenso per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, € 545,00 per spese borsuali di giudizio ed € 7.616,00 per compenso di giudizio, compensando il tutto per metà, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Potenza, li 12/7/2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba
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