Ordinanza collegiale 13 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 28 aprile 2023
Ordinanza collegiale 16 ottobre 2023
Sentenza 14 giugno 2024
Rigetto
Sentenza breve 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 16/07/2025, n. 6262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6262 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06262/2025REG.PROV.COLL.
N. 07632/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 7632 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonello Tintinaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la Presidenza della Repubblica e il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 12096/2024, resa tra le parti, nel giudizio promosso per l’annullamento del decreto del Presidente della Repubblica prot. -OMISSIS- del 14 luglio 2022, di annullamento in autotutela della cittadinanza concessa con precedente decreto del 16 novembre 2015.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Repubblica e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice, nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025, il Cons. Giacinta Serlenga e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto del presente appello è la sentenza del Tar Lazio –Roma n. 12096/2024 che ha respinto il gravame proposto contro il decreto del Presidente della Repubblica prot. -OMISSIS- del 14 luglio 2022, recante annullamento in autotutela della cittadinanza concessa all’odierno appellante con provvedimento del 16 novembre 2015, su istanza presentata due anni prima.
La fattispecie è, invero, riconducibile alla vicenda – già sottoposta alla Sezione – che ha visto coinvolti moltissimi stranieri ai quali è stata revocata la cittadinanza italiana per effetto del comportamento penalmente rilevante di una funzionaria del Ministero degli Interni, resasi responsabile di accessi non autorizzati al sistema informatizzato di gestione delle pratiche (SICCIT) del Ministero stesso, utilizzando le credenziali di altro funzionario. Più precisamente, secondo quanto risulta dagli atti, la funzionaria in questione ha alterato, dietro compenso, il corso di quasi cento procedimenti di concessione della cittadinanza, definiti con esito positivo pur in carenza dei requisiti per la concessione dello “ status ” di cittadino; ma l’autotutela amministrativa ha colpito anche numerosi soggetti non destinatari di condanna nel procedimento penale, tra cui l’odierno appellante.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate per resistere al gravame, con atto in data 16 ottobre 2024.
Alla camera di consiglio del 15 maggio 2025, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione in forma semplificata.
2.- L’appello va respinto in conformità all’orientamento seguito dalla Sezione in fattispecie sovrapponibili a quella che viene qui in considerazione, al quale si rinvia ai sensi e per gli effetti dell’art. 74 c.p.a. (si veda ex multis C.d.S., sez. III, n. 5508/2023 e, più di recente, la n. 3211 del 14 aprile 2025).
Si è ritenuto – in estrema sintesi - che l’autotutela sia stata legittimamente esercitata in ragione del deficit istruttorio riscontrabile nelle pratiche trattate dalla funzionaria in questione; questo anche a prescindere dalla mancata prova del coinvolgimento nell’illecito dei singoli richiedenti la concessione e della sussistenza o meno in capo agli stessi dei requisiti per ottenere la cittadinanza, essendo state le pratiche de quibus comunque definite dalla funzionaria infedele.
In tal senso la più recente delle sentenze citate che, a sua volta, richiama precedenti più risalenti della Sezione: “ 6. In tali precedenti, si è evidenziata l’irrilevanza – ove pure comprovata – della estraneità dei beneficiari dei decreti di concessione della cittadinanza illecitamente emessi al procedimento penale coinvolgente la funzionaria dell’Amministrazione che, attraverso la commissione di plurimi reati (per i quali risulta condannata con sentenza oggi passata in giudicato), ha avuto un ruolo determinante nella loro formazione in assenza della necessaria istruttoria circa il possesso dei requisiti di legge da parte dei richiedenti.
In particolare, è stato sottolineato che, una volta acclarata (e non contestata) la circostanza che il decreto emesso a favore dell’odierno appellante sia nominativamente indicato fra quelli per la cui illecita formazione la suddetta dipendente è stata imputata e poi condannata in sede penale, l’illegittimità del provvedimento rileva in modo oggettivo senza che possa assumere rilevanza la diretta partecipazione dell’interessato, ovvero la sua inconsapevolezza dell’illecito commesso se del caso attraverso l’intermediazione di terzi; è stato altresì precisato che il deficit istruttorio che connota il provvedimento, come rilevato dall’Amministrazione nel decreto di revoca, non può essere colmato in sede giudiziale attraverso un diretto accertamento da parte del giudice della sussistenza dei requisiti per l’ottenimento della cittadinanza italiana ” (cfr. C.d.S., sez.III, 14 aprile 2025 n. 3211). Così anche la decisione n. 5508/2022: “ Tali rilievi difensivi appaiono irrilevanti, nella misura in cui, in ogni caso, la pratica dell’interessato è stata illecitamente trattata al di fuori dell’area di competenza della funzionaria infedele, che si è ingerita nella procedura di rilascio del decreto concessorio, utilizzando abusivamente le credenziali della Dirigente dell’area terza (con l’effetto finale di esautorare la stessa competenza dirigenziale), proprio allo scopo di accelerarne la trattazione e di assicurarne, comunque, il buon esito, nel perseguimento di un interesse di carattere esclusivamente privato ”.
2.- Nella fattispecie non è in discussione che il provvedimento di concessione della cittadinanza sia stato coinvolto - unitamente ad ulteriori 500 pratiche - nel procedimento penale celebratosi innanzi al Tribunale di Roma e conclusosi con la condanna della funzionaria infedele, né che la pratica sia stata definita in soli due anni, un tempo inferiore alla media, ritenuto dall’Amministrazione sintomatico della lacunosa istruttoria; sicché, applicando i su riportati principi elaborati dalla Sezione, non può essere esclusa la “rilevanza oggettiva” dell’illegittimità del provvedimento sebbene l’odierno appellante non figuri tra i soggetti condannati.
Deve però aggiungersi rispetto agli arresti precedenti, all’esito di un’ulteriore riflessione, che la rilevanza oggettiva dell’illegittimità del provvedimento originario di concessione della cittadinanza, che giustifica la conferma del successivo provvedimento di autotutela, non esclude – in assenza di un’accertata responsabilità penale del richiedente - un dovere dell’Amministrazione di riesaminare l’originaria istanza attraverso una riedizione dell’istruttoria, in applicazione dei generali principi di personalità della responsabilità, di proporzionalità e tutela dell’affidamento che informano il nostro ordinamento.
3.- L’appello va dunque respinto, fermo restando il dovere dell’Amministrazione di procedere alla riedizione del procedimento. Le conclusioni attinte e la natura della pretesa azionata in giudizio suggeriscono di disporre la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), respinge l’appello, fermo il riesame dell’istanza originaria nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giacinta Serlenga | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.