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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/02/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 8023/2018 pendente tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Ferrara Parte_1 C.F._1
Alfonso (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Piscitelli Lucia (C.F. ); C.F._3
APPELLATA
(C.F. ); Controparte_2 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità per danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
28.01.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato a e Controparte_2 Controparte_1
impugnava la sentenza n. 818/2018, emanata dal Giudice di Pace di Parte_1
1 Sant'Anastasia in data 07.08.2018, con la quale era stata rigettata la domanda da lui formulata nei confronti dei citati soggetti, con condanna al pagamento delle spese di lite.
1.2 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellante esponeva quanto segue:
• in data 01.10.2013, alle ore 15.00 circa, in Cercola, l'autocarro Iveco tg. CV264FK, nell'eseguire una manovra in retromarcia per immettersi su via Europa, danneggiava il gommone BWA modello 850, di proprietà di , che era trasportato su un Parte_1
carrello trainato da un SUV, in quel momento fermo nel traffico;
• in seguito all'incidente, il gommone riportava danni al tubolare destro, come confermato anche in sede di Accertamento Tecnico Preventivo;
• al momento del sinistro, il veicolo danneggiante risultava assicurato per la RCA con
[...]
Controparte_1
• la responsabilità per il danno in questione è da attribuirsi esclusivamente al conducente dell'autocarro coinvolto.
L'attore chiedeva, pertanto, la condanna di e di Controparte_1 CP_2
, in solido, al risarcimento dei danni riportati dal natante, quantificati in € 14.000,00.
[...]
1.3 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Sant'Anastasia rigettava la domanda in questione, ritenendo che l'attore non abbia provato la titolarità del diritto di proprietà sul bene danneggiato.
1.4 – Con l'atto di appello in esame, veniva contestata la decisione in questione, rilevando un vizio di motivazione nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata la titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio.
Conseguentemente, l'odierno appellante chiedeva, in riforma della sentenza di primo grado, di condannare i convenuti in solido al pagamento di € 17.949,06, oltre le spese processuali relative ai due gradi di giudizio e al procedimento di A.T.P..
1.5 – Si costituiva in giudizio argomentando circa Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.6 – Acquisito il fascicolo di primo grado, con provvedimento del 25.06.2020, il Giudice, verificata la regolarità della notifica effettuata nei confronti dell'appellato e Controparte_2
preso atto della mancata costituzione in giudizio del medesimo, ne dichiarava la contumacia;
la
2 causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data 07.08.2018 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 29.11.2018; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 04.12.2018, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017,
n. 27199).
Nel caso di specie, l'appellante ha puntualmente individuato la parte della sentenza non condivisa, le risultanze istruttorie da rivalutare e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
3 – Nel merito, con l'unico motivo di gravame formulato, parte appellante ha contestato la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha rigettato la domanda, ritenendo che non sia stata dimostrata la titolarità attiva del diritto al risarcimento del danno.
3 Tale motivo di gravame è infondato.
3.1 – Al riguardo, occorre preliminarmente precisare che, secondo consolidato principio giurisprudenziale, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la indicazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, e prescinde dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del Giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
Diversamente, la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/10/2015, n.
21925), di tal che non attiene alla legittimazione ad agire, bensì al merito della lite, la questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi essa nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (cfr. Cassazione civile sez. un., 09/02/2012, n. 1912; Cassazione civile sez. II,
27/06/2011, n. 14177; Cassazione civile sez. II, 10/05/2010, n. 11284 Cassazione civile sez. un.,
16/02/2016, n. 2951).
L'appello in esame, dunque, non riguarda la legittimazione attiva dell'appellante, bensì la sua titolarità del diritto leso. La titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, rientrante nell'onere deduttivo e probatorio dell'attore, salvo che il convenuto la riconosca oppure svolga difese incompatibili con la sua negazione (cfr.
Cassazione civile sez. un., 16/02/2016, n. 2951).
Nel caso di specie, dunque, è stato correttamente posto a carico dell'odierno appellante l'onere di provare tale fatto costitutivo. Occorre verificare, quindi, se esso è stato soddisfatto.
3.2 – Sul punto, si rileva anzitutto l'inammissibilità della scrittura privata allegata dall'appellante all'atto di impugnazione e non prodotta in primo grado.
Infatti, l'art. 344 c.p.c. stabilisce che nel giudizio d'appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Nel caso di specie, parte appellante non ha dimostrato di non aver potuto produrre il documento in questione nel giudizio di primo grado;
pertanto, esso non può essere ammesso in appello.
4 Alla luce di tale premessa, la questione riguardante la titolarità attiva del diritto al risarcimento del danno deve essere valutata esclusivamente alla luce delle prove raccolte nel corso del primo grado di giudizio.
3.2 – Tale titolarità non è stata dimostrata.
Invero, l'attore in primo grado ha asserito la proprietà del natante danneggiato, ma non ha prodotto alcun elemento idoneo a provarla (cfr. Corte appello Napoli sez. IV, 17/01/2023, n. 181): la dichiarazione di conformità dell'imbarcazione ai requisiti essenziali previsti dalla Direttiva
94/25/CE, depositata unitamente all'atto introduttivo del giudizio (allegato n. 5 al fascicolo di primo grado), non fornisce alcuna indicazione al riguardo;
del resto, neppure il teste escusso ha reso informazioni relative alla titolarità del veicolo.
Come correttamente osservato dal Giudice di Pace, in assenza della prova di un idoneo titolo di acquisto, la proprietà dell'imbarcazione non può considerarsi dimostrata.
3.3 – Cionondimeno, all'interno dell'atto di impugnazione, l'appellante ha affermato che, ai fini della sussistenza del diritto al risarcimento del danno, è sufficiente che l'attore dimostri il possesso o la detenzione del bene danneggiato.
In merito a tale argomentazione, con riferimento al profilo giuridico, si rileva che secondo la
Corte di Cassazione è legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo (Cassazione civile sez. VI, 16/02/2015, n. 3082; Cassazione civile sez. III, 12/10/2010,
n. 21011). Invero, si ritiene che il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, incidente nella propria sfera patrimoniale, sia legittimato a domandarne il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario, e, dall'altro, che l'obbligazione scaturente da quel titolo sia già stata adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario non possa pretendere anch'egli di essere risarcito dal danneggiante (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2017, n. 14269; Cassazione civile sez. III,
26/10/2009, n. 22602).
5 Con riferimento ai profili fattuali, deve constatarsi che non risulta dimostrato che l'appellante esercitasse il possesso o la detenzione del bene al momento del sinistro, atteso che il teste escusso non ha specificato l'identità del conducente del SUV che trainava il natante danneggiato;
la materiale disponibilità dell'imbarcazione da parte di , dunque, potrebbe Parte_1 affermarsi solo con riguardo a un momento successivo a quello in cui si è verificato l'incidente, ossia quello in cui è stato espletato l'accertamento tecnico preventivo. Inoltre, si osserva che l'odierno appellante non ha neppure provato di aver provveduto a sue spese alla riparazione del mezzo, né di essere giuridicamente vincolato a sostenere i costi della riparazione: alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate in precedenze, solo l'esistenza di tali circostanze consente al possessore o detentore della cosa danneggiata di conseguire il risarcimento del danno.
Ciò conferma l'infondatezza della domanda, per insussistenza della titolarità del diritto vantato.
3.4 – Alla luce di tali considerazioni, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
4 – Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico dell'appellante, in favore di parte appellata;
esse sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla Tabella II fascia III del D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n.
147/2022, tenendo in considerazione l'effettivo svolgimento del processo, senza riconoscimento della fase istruttoria, non svoltasi, e con applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
4.1 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla refusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.698,50, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
6 - dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 17/02/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 8023/2018 pendente tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Ferrara Parte_1 C.F._1
Alfonso (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Piscitelli Lucia (C.F. ); C.F._3
APPELLATA
(C.F. ); Controparte_2 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità per danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
28.01.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato a e Controparte_2 Controparte_1
impugnava la sentenza n. 818/2018, emanata dal Giudice di Pace di Parte_1
1 Sant'Anastasia in data 07.08.2018, con la quale era stata rigettata la domanda da lui formulata nei confronti dei citati soggetti, con condanna al pagamento delle spese di lite.
1.2 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellante esponeva quanto segue:
• in data 01.10.2013, alle ore 15.00 circa, in Cercola, l'autocarro Iveco tg. CV264FK, nell'eseguire una manovra in retromarcia per immettersi su via Europa, danneggiava il gommone BWA modello 850, di proprietà di , che era trasportato su un Parte_1
carrello trainato da un SUV, in quel momento fermo nel traffico;
• in seguito all'incidente, il gommone riportava danni al tubolare destro, come confermato anche in sede di Accertamento Tecnico Preventivo;
• al momento del sinistro, il veicolo danneggiante risultava assicurato per la RCA con
[...]
Controparte_1
• la responsabilità per il danno in questione è da attribuirsi esclusivamente al conducente dell'autocarro coinvolto.
L'attore chiedeva, pertanto, la condanna di e di Controparte_1 CP_2
, in solido, al risarcimento dei danni riportati dal natante, quantificati in € 14.000,00.
[...]
1.3 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Sant'Anastasia rigettava la domanda in questione, ritenendo che l'attore non abbia provato la titolarità del diritto di proprietà sul bene danneggiato.
1.4 – Con l'atto di appello in esame, veniva contestata la decisione in questione, rilevando un vizio di motivazione nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata la titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio.
Conseguentemente, l'odierno appellante chiedeva, in riforma della sentenza di primo grado, di condannare i convenuti in solido al pagamento di € 17.949,06, oltre le spese processuali relative ai due gradi di giudizio e al procedimento di A.T.P..
1.5 – Si costituiva in giudizio argomentando circa Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.6 – Acquisito il fascicolo di primo grado, con provvedimento del 25.06.2020, il Giudice, verificata la regolarità della notifica effettuata nei confronti dell'appellato e Controparte_2
preso atto della mancata costituzione in giudizio del medesimo, ne dichiarava la contumacia;
la
2 causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data 07.08.2018 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 29.11.2018; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 04.12.2018, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017,
n. 27199).
Nel caso di specie, l'appellante ha puntualmente individuato la parte della sentenza non condivisa, le risultanze istruttorie da rivalutare e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
3 – Nel merito, con l'unico motivo di gravame formulato, parte appellante ha contestato la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha rigettato la domanda, ritenendo che non sia stata dimostrata la titolarità attiva del diritto al risarcimento del danno.
3 Tale motivo di gravame è infondato.
3.1 – Al riguardo, occorre preliminarmente precisare che, secondo consolidato principio giurisprudenziale, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la indicazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, e prescinde dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del Giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
Diversamente, la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/10/2015, n.
21925), di tal che non attiene alla legittimazione ad agire, bensì al merito della lite, la questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi essa nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (cfr. Cassazione civile sez. un., 09/02/2012, n. 1912; Cassazione civile sez. II,
27/06/2011, n. 14177; Cassazione civile sez. II, 10/05/2010, n. 11284 Cassazione civile sez. un.,
16/02/2016, n. 2951).
L'appello in esame, dunque, non riguarda la legittimazione attiva dell'appellante, bensì la sua titolarità del diritto leso. La titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, rientrante nell'onere deduttivo e probatorio dell'attore, salvo che il convenuto la riconosca oppure svolga difese incompatibili con la sua negazione (cfr.
Cassazione civile sez. un., 16/02/2016, n. 2951).
Nel caso di specie, dunque, è stato correttamente posto a carico dell'odierno appellante l'onere di provare tale fatto costitutivo. Occorre verificare, quindi, se esso è stato soddisfatto.
3.2 – Sul punto, si rileva anzitutto l'inammissibilità della scrittura privata allegata dall'appellante all'atto di impugnazione e non prodotta in primo grado.
Infatti, l'art. 344 c.p.c. stabilisce che nel giudizio d'appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Nel caso di specie, parte appellante non ha dimostrato di non aver potuto produrre il documento in questione nel giudizio di primo grado;
pertanto, esso non può essere ammesso in appello.
4 Alla luce di tale premessa, la questione riguardante la titolarità attiva del diritto al risarcimento del danno deve essere valutata esclusivamente alla luce delle prove raccolte nel corso del primo grado di giudizio.
3.2 – Tale titolarità non è stata dimostrata.
Invero, l'attore in primo grado ha asserito la proprietà del natante danneggiato, ma non ha prodotto alcun elemento idoneo a provarla (cfr. Corte appello Napoli sez. IV, 17/01/2023, n. 181): la dichiarazione di conformità dell'imbarcazione ai requisiti essenziali previsti dalla Direttiva
94/25/CE, depositata unitamente all'atto introduttivo del giudizio (allegato n. 5 al fascicolo di primo grado), non fornisce alcuna indicazione al riguardo;
del resto, neppure il teste escusso ha reso informazioni relative alla titolarità del veicolo.
Come correttamente osservato dal Giudice di Pace, in assenza della prova di un idoneo titolo di acquisto, la proprietà dell'imbarcazione non può considerarsi dimostrata.
3.3 – Cionondimeno, all'interno dell'atto di impugnazione, l'appellante ha affermato che, ai fini della sussistenza del diritto al risarcimento del danno, è sufficiente che l'attore dimostri il possesso o la detenzione del bene danneggiato.
In merito a tale argomentazione, con riferimento al profilo giuridico, si rileva che secondo la
Corte di Cassazione è legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo (Cassazione civile sez. VI, 16/02/2015, n. 3082; Cassazione civile sez. III, 12/10/2010,
n. 21011). Invero, si ritiene che il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, incidente nella propria sfera patrimoniale, sia legittimato a domandarne il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario, e, dall'altro, che l'obbligazione scaturente da quel titolo sia già stata adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario non possa pretendere anch'egli di essere risarcito dal danneggiante (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2017, n. 14269; Cassazione civile sez. III,
26/10/2009, n. 22602).
5 Con riferimento ai profili fattuali, deve constatarsi che non risulta dimostrato che l'appellante esercitasse il possesso o la detenzione del bene al momento del sinistro, atteso che il teste escusso non ha specificato l'identità del conducente del SUV che trainava il natante danneggiato;
la materiale disponibilità dell'imbarcazione da parte di , dunque, potrebbe Parte_1 affermarsi solo con riguardo a un momento successivo a quello in cui si è verificato l'incidente, ossia quello in cui è stato espletato l'accertamento tecnico preventivo. Inoltre, si osserva che l'odierno appellante non ha neppure provato di aver provveduto a sue spese alla riparazione del mezzo, né di essere giuridicamente vincolato a sostenere i costi della riparazione: alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate in precedenze, solo l'esistenza di tali circostanze consente al possessore o detentore della cosa danneggiata di conseguire il risarcimento del danno.
Ciò conferma l'infondatezza della domanda, per insussistenza della titolarità del diritto vantato.
3.4 – Alla luce di tali considerazioni, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
4 – Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico dell'appellante, in favore di parte appellata;
esse sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla Tabella II fascia III del D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n.
147/2022, tenendo in considerazione l'effettivo svolgimento del processo, senza riconoscimento della fase istruttoria, non svoltasi, e con applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
4.1 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla refusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.698,50, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
6 - dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 17/02/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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