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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2069/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serafina Aceto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2069/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. STEFANO CHIARIGLIONE, elettivamente Parte_1 domiciliato in C.SO FRANCIA 139, 10138 TORINO presso il difensore avv. STEFANO
CHIARIGLIONE
ATTORE contro
E con il patrocinio dell'avv. MANUELA Controparte_1 Controparte_2
RIENTE, elettivamente domiciliate in VIA LUCIANO MANARA 6, 10133 TORINO, presso il difensore avv. MANUELA RIENTE
CONVENUTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice
Come da atto di citazione del 30.1.2023
Per le convenute
Come da comparsa conclusionale del 20.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 7.03.2022 l'attore conveniva in giudizio le proprie sorelle, IG.re e domandando, in via principale, che venisse dichiarato Controparte_1 Controparte_2
“l'obbligo per le signore e di prestare gli alimenti al fratello, nella Controparte_1 CP_2 misura che sarà ritenuta di giustizi;
ordinare un assegno in via provvisoria ai sensi dell'art. 446 c.c. nella misura ritenuta congrua”.
pagina 1 di 5 A sostegno della domanda l'attore evidenziava che a seguito di un ictus che lo aveva colpito in data 09.04.2013, con conseguente emiparesi dx e la perdita del 90% del campo visivo dell'occhio destro, si era visto costretto in data 31.12.2013 a cessare la propria attività lavorativa;
che pertanto, dal 2013 percepiva un assegno di invalidità di € 540,00, ed essendo privo di ulteriori redditi, aveva iniziato ad erodere i propri risparmi per il proprio mantenimento;
che in data 04.07.2017 aveva divorziato dalla moglie e aveva “concordato la corresponsione di un assegno una tantum per sopperire NA alle gravi difficoltà economiche in previsioni di poter accedere al trattamento pensionistico nel 2018 che, da indagini presso l'INPS, sarebbe dovuto ammontare ad € 900,00 mensili”. Riferiva inoltre l'attore che in realtà, dal febbraio 2028 (rectius 2018) percepisce una pensione di circa € 590,00, reddito che non gli consente la mera sopravvivenza e, “dopo aver pagato il canone di locazione di casa (€ 260,00), le spese condominiali, il riscaldamento, gli manca il necessario per vivere”. Pertanto, conveniva in giudizio le due sorelle in quanto aventi i redditi tali da poter aiutare il fratello, ai sensi dell'art. 433 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta del 11.05.2023 si costituivano nel procedimento le
IG.re e evidenziando innanzitutto l'irregolarità della Controparte_1 Controparte_2 notifica dell'atto di citazione, effettuata unicamente nei confronti della IG.ra e nei Controparte_1 confronti di solo in data 23 marzo 2023 al domicilio di lavoro e non alla sua Controparte_2 residenza. Rilevavano inoltre che l'attore aveva omesso di effettuare le rituali notifiche del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza relativi al procedimento cautelare RG 2069-1/2023 aperto a seguito di espressa domanda ex 446 c.c. spiegata dal IG. Le IG.re e Parte_1 Controparte_1 eccepivano poi l'inammissibilità dell'atto introduttivo al procedimento per Controparte_2 difetto di legittimazione passiva in capo alle stesse ai sensi dell'art. 433 c.c., risultando eventualmente obbligati al versamento degli alimenti il figlio del IG. il IG. e la Parte_1 Persona_2 OR (la IG.ra . Le convenute rilevavano altresì come il IG. Persona_3 Parte_1 avesse omesso di dimostrare l'impossibilità di conseguire la prestazione a colui che sarebbe eventualmente obbligato in grado anteriore ai sensi della norma codicisitica. Inoltre, le IG.re
[...]
e eccepivano la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 CP_1 Controparte_2
c.p.c. per omissione e assoluta indeterminatezza del petitum. Quanto al merito, rilevavano la mancata dimostrazione del presupposto dello “stato di bisogno” in capo all'attore, il quale non aveva dedotto alcuna circostanza di fatto rispetto alla sussistenza dei presupposti giuridici sottesi alla sua domanda né si era offerto di provare alcunché. Concludeva pertanto domandando, in via principale, di “dichiarare infondata in fatto ed in diritto, per le motivazioni esposte in atto (…) la domanda attorea, mandando assolte le IGnore ed da ogni avversa domanda;
condannare il Controparte_1 Controparte_2
IGnor ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” in Parte_1 favore delle IGnore ed , da liquidarsi d'ufficio in via Controparte_1 Controparte_2 equitativa (…); in via subordinata, chiedevano di “determinare il contributo alimentare a carico delle convenute nella misura dello stretto necessario ai sensi dell'art. 439 c.c., ritenuto congruo e di giustizia in complessivi € 100,00 (50,00 € a carico di ciascuna sorella”, con vittoria di spese di lite oltre il 15% ex D.M. 55/2014, iva e cpa secondo legge.
In data 24.05.2024 all'udienza presidenziale finalizzata all'emanazione del provvedimento provvisorio, l'attore non compariva personalmente e la richiesta veniva rigettata senza che il IG. provvedesse in seguito ad impugnare il provvedimento di rigetto. Parte_1
In data 02.10.2023 all'udienza di prima comparizione l'attore non svolgeva alcuna ulteriore pagina 2 di 5 difesa e il Giudice Istruttore concedeva termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Il giudizio proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183 c. VI nn. 1) e 2) di parte convenuta.
In data 09.10.2023, il difensore dell'attore depositava rinuncia al proprio mandato professionale;
il IG. non provvedeva alla nomina di altro professionista e non Parte_1 veniva dunque svolta alcuna ulteriore difesa, con omissione del deposito di memorie istruttore e assenza alle successive udienze.
All'udienza del 22.10.2024 per il IG. nessuno compariva. Parte convenuta Parte_1 precisava come da comparsa di costituzione e successive memorie, chiedendo termini ex 190 c.p.c. dimezzati.
Pertanto, la causa veniva trattenuta a decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. dimezzati per il deposito di conclusionali e repliche.
*** §§§§§ ***
Preliminarmente occorre evidenziare come le eccezioni relative alla nullità della notifica e dell'atto di citazione siano inammissibili. Invero, parte convenuta costituendosi ha potuto ampiamente difendersi nel merito. Non risulta pertanto violato il principio del contraddittorio.
Con riferimento al merito del giudizio, la domanda di alimenti svolta dall'attrice verso il padre non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, occorre evidenziare, in linea generale, che il diritto alla prestazione alimentare nasce dalla legge e, storicamente, trova il suo fondamento nel principio di solidarietà familiare. Esso consiste, infatti, nella prestazione di assistenza materiale in favore di colui che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento.
Gli elementi costitutivi della fattispecie sono ravvisabili nello stato di bisogno dell'alimentando e nella incapacità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento, nelle capacità economiche dell'obbligato e nella sussistenza, tra gli stessi, di una determinata relazione stabilita dalla legge. La funzione dell'obbligazione alimentare è, quindi, quella di assicurare a colui che versi in stato di bisogno, una prestazione continuativa o periodica di tutto quello che è necessario per vivere, ma nello stesso tempo dal carattere condizionato e variabile, poiché strettamente legata alle condizioni economiche dell'obbligato. Per tali caratteristiche, dunque, il diritto agli alimenti si distingue dal diritto al mantenimento non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche sotto il profilo della condizione fondamentale di esistenza dell'obbligazione alimentare e, cioè, lo stato di bisogno. Il diritto al mantenimento, infatti, ha un contenuto molto più ampio di quello agli alimenti: l'obbligato deve provvedere a tutte le occorrenze di vita in proporzione alle sue sostanze e alle sue possibilità, indipendentemente dall'esistenza di uno stato di bisogno. Al contrario, lo stato di bisogno dell'avente diritto, unitamente alle possibilità economiche dell'obbligato e al vincolo sussistente tra i due soggetti coinvolti, è uno dei presupposti indefettibili della obbligazione alimentare, tant'è che, se il debitore non si trova nelle condizioni di sopportare l'onere economico, il diritto agli alimenti non può sorgere.
Il presupposto dello stato di bisogno consiste nella mancanza o insufficienza delle risorse o di mezzi necessari al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita. Nel valutare l'esistenza di tale pagina 3 di 5 elemento è comunque necessario avere riguardo alle condizioni soggettive dell'avente diritto, con particolare riferimento all'età, alla salute e alle attitudini (rectius concrete possibilità) lavorative. L'art. 433 c.c. indica poi l'elenco degli obbligati agli alimenti e l'ordine ivi stabilito non può essere modificato ad opera delle parti, stante anche il disposto di cui all'art. 441 secondo comma c.c., a norma del quale se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizione di sopportare l'onere alimentare in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.
Dalla lettura coordinata delle disposizioni sopra richiamate appare, dunque, evidente che l'avente diritto agli alimenti deve seguire rigorosamente l'ordine di cui all'art. 433 c.c. rispetto ai soggetti cui chiedere gli alimenti, potendo convenire in giudizio gli obbligati successivi solo qualora dimostri che gli obbligati nei gradi anteriori non siano in grado, in tutto o in parte, di sopportare l'onere del pagamento degli alimenti.
Ciò posto, va osservato che, nel caso di specie, l'attore ha convenuto in giudizio le sorelle le quali, ai sensi della disciplina codicistica, sono tenute a prestare gli alimenti al fratello solo nell'eventualità in cui il coniuge ed i figli del richiedente nonché i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi e gli adottanti, non siano in condizione di sopportare, in tutto o in parte,
l'obbligazione stessa. Risulta invero pacifico che il richiedente possa proporre azione contro il presunto obbligato di grado successivo, unicamente qualora abbia dimostrato l'impossibilità di conseguire la prestazione da colui che sarebbe eventualmente di grado anteriore, atteso che la ratio di tale previsione si trova nell'intensità decrescente del vincolo di parentela o di affinità.
Nel caso che ci occupa, nel corso del giudizio il IG. non solo ha omesso di Parte_1 dichiarare, nell'atto introduttivo, la presenza di un figlio, ma non ha neppure offerto prova di essere stato nell'impossibilità di rivolgere la sua domanda nei confronti dello stesso e della OR.
Tanto premesso, in forza dei principi generali vigenti in materia probatoria, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare, primariamente, rispetto alla chiamata in giudizio delle sorelle che l'ex moglie e il figlio, soggetti primariamente obbligati secondo la scala gerarchica voluta dal legislatore nell'art, 433 c.c., versano in condizioni “incolpevoli” di indigenza e/o di disoccupazione, nonostante un'attiva ed impegnata ricerca del lavoro, così da non poter provvedere al suo mantenimento, neppure nella minor misura degli alimenti.
Ma così non è stato.
Il IG. invero, non ha svolto alcuna difesa sul punto, omettendo di prendere Parte_1 posizione sulle ragioni che giustificherebbero la chiamata in giudizio delle sorelle piuttosto che della
IG.ra o del IG. Persona_3 Persona_2
Tanto premesso, quindi, non avendo parte attrice provato che l'ex moglie e il figlio, in grado anteriore tenuti alla prestazione ai sensi dell'art. 433 c.c., rispetto alle sorelle, le IG.re e Controparte_1
non sono in condizione di sopportare l'onere alimentare in tutto o in parte a Controparte_2 suo favore, la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, respinta ogni diversa istanza, in contraddittorio delle parti,
RIGETTA la domanda di parte attrice.
pagina 4 di 5 Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 3.397 (di cui € 919 per la fase di studio, € 777 per la fase introduttiva ed € 1.701 per la fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a.
e 15,00% per spese generali.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Torino in data 8 gennaio 2025.
Minuta redatta dal M.O.T. dott.ssa Cristina Bonaudo
IL GIUDICE
Dott.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serafina Aceto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2069/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. STEFANO CHIARIGLIONE, elettivamente Parte_1 domiciliato in C.SO FRANCIA 139, 10138 TORINO presso il difensore avv. STEFANO
CHIARIGLIONE
ATTORE contro
E con il patrocinio dell'avv. MANUELA Controparte_1 Controparte_2
RIENTE, elettivamente domiciliate in VIA LUCIANO MANARA 6, 10133 TORINO, presso il difensore avv. MANUELA RIENTE
CONVENUTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice
Come da atto di citazione del 30.1.2023
Per le convenute
Come da comparsa conclusionale del 20.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 7.03.2022 l'attore conveniva in giudizio le proprie sorelle, IG.re e domandando, in via principale, che venisse dichiarato Controparte_1 Controparte_2
“l'obbligo per le signore e di prestare gli alimenti al fratello, nella Controparte_1 CP_2 misura che sarà ritenuta di giustizi;
ordinare un assegno in via provvisoria ai sensi dell'art. 446 c.c. nella misura ritenuta congrua”.
pagina 1 di 5 A sostegno della domanda l'attore evidenziava che a seguito di un ictus che lo aveva colpito in data 09.04.2013, con conseguente emiparesi dx e la perdita del 90% del campo visivo dell'occhio destro, si era visto costretto in data 31.12.2013 a cessare la propria attività lavorativa;
che pertanto, dal 2013 percepiva un assegno di invalidità di € 540,00, ed essendo privo di ulteriori redditi, aveva iniziato ad erodere i propri risparmi per il proprio mantenimento;
che in data 04.07.2017 aveva divorziato dalla moglie e aveva “concordato la corresponsione di un assegno una tantum per sopperire NA alle gravi difficoltà economiche in previsioni di poter accedere al trattamento pensionistico nel 2018 che, da indagini presso l'INPS, sarebbe dovuto ammontare ad € 900,00 mensili”. Riferiva inoltre l'attore che in realtà, dal febbraio 2028 (rectius 2018) percepisce una pensione di circa € 590,00, reddito che non gli consente la mera sopravvivenza e, “dopo aver pagato il canone di locazione di casa (€ 260,00), le spese condominiali, il riscaldamento, gli manca il necessario per vivere”. Pertanto, conveniva in giudizio le due sorelle in quanto aventi i redditi tali da poter aiutare il fratello, ai sensi dell'art. 433 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta del 11.05.2023 si costituivano nel procedimento le
IG.re e evidenziando innanzitutto l'irregolarità della Controparte_1 Controparte_2 notifica dell'atto di citazione, effettuata unicamente nei confronti della IG.ra e nei Controparte_1 confronti di solo in data 23 marzo 2023 al domicilio di lavoro e non alla sua Controparte_2 residenza. Rilevavano inoltre che l'attore aveva omesso di effettuare le rituali notifiche del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza relativi al procedimento cautelare RG 2069-1/2023 aperto a seguito di espressa domanda ex 446 c.c. spiegata dal IG. Le IG.re e Parte_1 Controparte_1 eccepivano poi l'inammissibilità dell'atto introduttivo al procedimento per Controparte_2 difetto di legittimazione passiva in capo alle stesse ai sensi dell'art. 433 c.c., risultando eventualmente obbligati al versamento degli alimenti il figlio del IG. il IG. e la Parte_1 Persona_2 OR (la IG.ra . Le convenute rilevavano altresì come il IG. Persona_3 Parte_1 avesse omesso di dimostrare l'impossibilità di conseguire la prestazione a colui che sarebbe eventualmente obbligato in grado anteriore ai sensi della norma codicisitica. Inoltre, le IG.re
[...]
e eccepivano la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 CP_1 Controparte_2
c.p.c. per omissione e assoluta indeterminatezza del petitum. Quanto al merito, rilevavano la mancata dimostrazione del presupposto dello “stato di bisogno” in capo all'attore, il quale non aveva dedotto alcuna circostanza di fatto rispetto alla sussistenza dei presupposti giuridici sottesi alla sua domanda né si era offerto di provare alcunché. Concludeva pertanto domandando, in via principale, di “dichiarare infondata in fatto ed in diritto, per le motivazioni esposte in atto (…) la domanda attorea, mandando assolte le IGnore ed da ogni avversa domanda;
condannare il Controparte_1 Controparte_2
IGnor ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” in Parte_1 favore delle IGnore ed , da liquidarsi d'ufficio in via Controparte_1 Controparte_2 equitativa (…); in via subordinata, chiedevano di “determinare il contributo alimentare a carico delle convenute nella misura dello stretto necessario ai sensi dell'art. 439 c.c., ritenuto congruo e di giustizia in complessivi € 100,00 (50,00 € a carico di ciascuna sorella”, con vittoria di spese di lite oltre il 15% ex D.M. 55/2014, iva e cpa secondo legge.
In data 24.05.2024 all'udienza presidenziale finalizzata all'emanazione del provvedimento provvisorio, l'attore non compariva personalmente e la richiesta veniva rigettata senza che il IG. provvedesse in seguito ad impugnare il provvedimento di rigetto. Parte_1
In data 02.10.2023 all'udienza di prima comparizione l'attore non svolgeva alcuna ulteriore pagina 2 di 5 difesa e il Giudice Istruttore concedeva termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Il giudizio proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183 c. VI nn. 1) e 2) di parte convenuta.
In data 09.10.2023, il difensore dell'attore depositava rinuncia al proprio mandato professionale;
il IG. non provvedeva alla nomina di altro professionista e non Parte_1 veniva dunque svolta alcuna ulteriore difesa, con omissione del deposito di memorie istruttore e assenza alle successive udienze.
All'udienza del 22.10.2024 per il IG. nessuno compariva. Parte convenuta Parte_1 precisava come da comparsa di costituzione e successive memorie, chiedendo termini ex 190 c.p.c. dimezzati.
Pertanto, la causa veniva trattenuta a decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. dimezzati per il deposito di conclusionali e repliche.
*** §§§§§ ***
Preliminarmente occorre evidenziare come le eccezioni relative alla nullità della notifica e dell'atto di citazione siano inammissibili. Invero, parte convenuta costituendosi ha potuto ampiamente difendersi nel merito. Non risulta pertanto violato il principio del contraddittorio.
Con riferimento al merito del giudizio, la domanda di alimenti svolta dall'attrice verso il padre non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, occorre evidenziare, in linea generale, che il diritto alla prestazione alimentare nasce dalla legge e, storicamente, trova il suo fondamento nel principio di solidarietà familiare. Esso consiste, infatti, nella prestazione di assistenza materiale in favore di colui che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento.
Gli elementi costitutivi della fattispecie sono ravvisabili nello stato di bisogno dell'alimentando e nella incapacità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento, nelle capacità economiche dell'obbligato e nella sussistenza, tra gli stessi, di una determinata relazione stabilita dalla legge. La funzione dell'obbligazione alimentare è, quindi, quella di assicurare a colui che versi in stato di bisogno, una prestazione continuativa o periodica di tutto quello che è necessario per vivere, ma nello stesso tempo dal carattere condizionato e variabile, poiché strettamente legata alle condizioni economiche dell'obbligato. Per tali caratteristiche, dunque, il diritto agli alimenti si distingue dal diritto al mantenimento non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche sotto il profilo della condizione fondamentale di esistenza dell'obbligazione alimentare e, cioè, lo stato di bisogno. Il diritto al mantenimento, infatti, ha un contenuto molto più ampio di quello agli alimenti: l'obbligato deve provvedere a tutte le occorrenze di vita in proporzione alle sue sostanze e alle sue possibilità, indipendentemente dall'esistenza di uno stato di bisogno. Al contrario, lo stato di bisogno dell'avente diritto, unitamente alle possibilità economiche dell'obbligato e al vincolo sussistente tra i due soggetti coinvolti, è uno dei presupposti indefettibili della obbligazione alimentare, tant'è che, se il debitore non si trova nelle condizioni di sopportare l'onere economico, il diritto agli alimenti non può sorgere.
Il presupposto dello stato di bisogno consiste nella mancanza o insufficienza delle risorse o di mezzi necessari al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita. Nel valutare l'esistenza di tale pagina 3 di 5 elemento è comunque necessario avere riguardo alle condizioni soggettive dell'avente diritto, con particolare riferimento all'età, alla salute e alle attitudini (rectius concrete possibilità) lavorative. L'art. 433 c.c. indica poi l'elenco degli obbligati agli alimenti e l'ordine ivi stabilito non può essere modificato ad opera delle parti, stante anche il disposto di cui all'art. 441 secondo comma c.c., a norma del quale se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizione di sopportare l'onere alimentare in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.
Dalla lettura coordinata delle disposizioni sopra richiamate appare, dunque, evidente che l'avente diritto agli alimenti deve seguire rigorosamente l'ordine di cui all'art. 433 c.c. rispetto ai soggetti cui chiedere gli alimenti, potendo convenire in giudizio gli obbligati successivi solo qualora dimostri che gli obbligati nei gradi anteriori non siano in grado, in tutto o in parte, di sopportare l'onere del pagamento degli alimenti.
Ciò posto, va osservato che, nel caso di specie, l'attore ha convenuto in giudizio le sorelle le quali, ai sensi della disciplina codicistica, sono tenute a prestare gli alimenti al fratello solo nell'eventualità in cui il coniuge ed i figli del richiedente nonché i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi e gli adottanti, non siano in condizione di sopportare, in tutto o in parte,
l'obbligazione stessa. Risulta invero pacifico che il richiedente possa proporre azione contro il presunto obbligato di grado successivo, unicamente qualora abbia dimostrato l'impossibilità di conseguire la prestazione da colui che sarebbe eventualmente di grado anteriore, atteso che la ratio di tale previsione si trova nell'intensità decrescente del vincolo di parentela o di affinità.
Nel caso che ci occupa, nel corso del giudizio il IG. non solo ha omesso di Parte_1 dichiarare, nell'atto introduttivo, la presenza di un figlio, ma non ha neppure offerto prova di essere stato nell'impossibilità di rivolgere la sua domanda nei confronti dello stesso e della OR.
Tanto premesso, in forza dei principi generali vigenti in materia probatoria, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare, primariamente, rispetto alla chiamata in giudizio delle sorelle che l'ex moglie e il figlio, soggetti primariamente obbligati secondo la scala gerarchica voluta dal legislatore nell'art, 433 c.c., versano in condizioni “incolpevoli” di indigenza e/o di disoccupazione, nonostante un'attiva ed impegnata ricerca del lavoro, così da non poter provvedere al suo mantenimento, neppure nella minor misura degli alimenti.
Ma così non è stato.
Il IG. invero, non ha svolto alcuna difesa sul punto, omettendo di prendere Parte_1 posizione sulle ragioni che giustificherebbero la chiamata in giudizio delle sorelle piuttosto che della
IG.ra o del IG. Persona_3 Persona_2
Tanto premesso, quindi, non avendo parte attrice provato che l'ex moglie e il figlio, in grado anteriore tenuti alla prestazione ai sensi dell'art. 433 c.c., rispetto alle sorelle, le IG.re e Controparte_1
non sono in condizione di sopportare l'onere alimentare in tutto o in parte a Controparte_2 suo favore, la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, respinta ogni diversa istanza, in contraddittorio delle parti,
RIGETTA la domanda di parte attrice.
pagina 4 di 5 Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 3.397 (di cui € 919 per la fase di studio, € 777 per la fase introduttiva ed € 1.701 per la fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a.
e 15,00% per spese generali.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Torino in data 8 gennaio 2025.
Minuta redatta dal M.O.T. dott.ssa Cristina Bonaudo
IL GIUDICE
Dott.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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