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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 05/10/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Pavia Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite n. 1044/2024 e n. 1202/2024 R.G. la prima promossa da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCA BIANCHINI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro CP_
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MARIA GRAZIA DEMAESTRI e dell'Avv. FLORIANA P.IVA_1
COLLERONE
RESISTENTE la seconda promossa da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCA BIANCHINI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro CP_
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MARIA GRAZIA DEMAESTRI e dell'Avv. ANTONIO DEL P.IVA_1
GATTO
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI NELLA CAUSA N. 1044/2024
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Preliminarmente: Sospendere inaudita altera parte i provvedimenti opposti;
Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c. Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c. In via trasversale: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla. La suestesa domanda giudiziale non è soggetta a condizioni di procedibilità. Si avanza richiesta di distrazione in favore della parte rappresentata ex art. 91 c.p.c.
CP_ CONCLUSIONI DEL RESISTENTE Voglia Il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro contrariis reiectis: Preliminarmente:
-dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pavia e favore del Tribunale di Lodi in riferimento all'avviso di addebito 37920220000003102000 e ai crediti dallo stesso portati;
- dichiarare l'inesistenza/nullità della procura alle liti dichiarando inammissibile il ricorso e comunque rigettarlo;
- dichiarare il difetto di costituzione del contraddittorio rispetto ad Controparte_2 disponendo l'integrazione del contraddittorio con in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore;
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex 24 d.lgs 46/99 e art. 617 c.p.c.;
- nel merito rigettare il ricorso e tutte le domande svolte dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- in via di ulteriore subordine dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di quella diversa somma che risultasse dovute all'esito del giudizio. Con vittoria di spese e competenze. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso in riferimento all'eccezione di prescrizione CP_ riferita al periodo successivo alla notifica dei titoli esecutivi mandare assolto da ogni onere di spese a favore del ricorrente.
CONCLUSIONI DELLE PARTI NELLA CAUSA N. 1202/2024
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Preliminarmente: Sospendere inaudita altera parte i provvedimenti opposti, per tutte le motivazioni ivi narrate. Nel merito: accogliere integralmente la domanda, per tutti le motivazioni ivi narrate. La suestesa domanda giudiziale non è soggetta a condizioni di procedibilità. Si avanza richiesta di distrazione in favore della parte rappresentata ex art. 91 c.p.c.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro contrariis reiectis: preliminarmente:
-dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pavia e favore del Tribunale di Lodi in riferimento all'avviso di addebito 37920220000003102000 e all'avviso di addebito 37920240000153476000 nonché ai crediti dagli stessi portati;
- dichiarare il difetto di costituzione del contraddittorio rispetto ad Controparte_2 disponendo l'integrazione del contraddittorio con in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore;
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex 24 d.lgs 46/99 e art. 617 c.p.c.; nel merito:
-rigettare il ricorso e tutte le domande svolte dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- in via di ulteriore subordine dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di quella diversa somma che risultasse dovute all'esito del giudizio. Con vittoria di spese e competenze. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso in riferimento all'eccezione di prescrizione CP_ riferita al periodo successivo alla notifica dei titoli esecutivi mandare assolto da ogni onere di spese a favore del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto dei due giudizi riuniti.
Con il ricorso introduttivo del giudizio n. 1044/2024 si è opposta all'intimazione n. 079 Parte_1
2024 90038485 16/000 con la quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 163.698,17, per numerose cartelle e un avviso di addebito, tutti richiamati nell'intimazione stessa. L'opposizione, tuttavia, riguarda esclusivamente crediti di natura previdenziale, sui quali è competente a conoscere il tribunale in funzione di giudice del lavoro, per i quali sono stati emessi i seguiti avvisi di addebito, CP_ da parte dell' :
avviso di addebito 37920160001545792000;
avviso di addebito 37920160003629101000;
avviso di addebito 37920160003809437000;
avviso di addebito 37920170002018156000;
avviso di addebito 37920170002180607000;
avviso di addebito 37920170002482954000;
avviso di addebito 37920170002614164000;
avviso di addebito 37920190003382891000;
avviso di addebito 37920220000003102000;
avviso di addebito 37920220000008556000.
L'opponente sostiene la decadenza dal potere impositivo dell'amministrazione resistente, l'inesistenza delle notificazioni degli atti presupposti, la prescrizione dei diritti e l'esistenza di una causa di sospensione dell'esecuzione ai sensi della L. n. 228/2012. CP_
ha eccepito il difetto di procura, l'incompetenza di questo tribunale a favore del tribunale di Lodi con riguardo all'avviso di addebito n. 37920220000003102000, l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso evidenziando, tra l'altro, come tutti gli avvisi di addebito siano stati notificati e non siano stati tempestivamente opposti.
Con il ricorso introduttivo del giudizio n. 1202/2024 si è opposta al preavviso di Parte_1 iscrizione ipotecaria emesso con riguardo a tutti i dieci avvisi di addebito sopra riportati, nonché all'avviso di addebito n. 37920240000153476000. A sostegno dell'opposizione, ha svolto argomentazioni analoghe a quelle dell'altra causa.
CP_
ha eccepito l'incompetenza di questo tribunale a favore del tribunale di Lodi con riguardo all'avviso di addebito n. 37920220000003102000 (come già rilevato nell'altro giudizio) e anche con riguardo all'avviso di addebito n. 37920240000153476000. Ha poi dedotto argomentazioni sull'inammissibilità e sull'infondatezza nel merito del ricorso. Le due cause, originariamente assegnate a giudici diversi, sono state - su istanza di parte resistente - assegnate a questa giudice, che le ha riunite all'udienza del 2 ottobre 2025 e, dopo la discussione, le ha decise con lettura del dispositivo.
2. La contestazione sulla validità della procura rilasciata per il giudizio n. 1044/2024.
Ancorché parte resistente abbia fondatamente rilevato la genericità della procura depositata con il ricorso, si deve ritenere, anche alla luce dei chiarimenti personalmente resi dalla ricorrente durante l'udienza del 3 dicembre 2024, che la successiva procura, depositata il 17 luglio 2024, sia valida;
conseguentemente parte ricorrente risulta regolarmente costituita.
3. L'eccezione di parte resistente d'incompetenza territoriale a favore del tribunale di Lodi.
Dai documenti da n. 12 a n. 15 depositati da parte resistente nella causa n. 1202/2024 risulta che
[...]
è titolare di due distinte imprese individuali, una nella provincia di Pavia e una nella provincia Parte_1 di Lodi. Dai documenti nn. 9 e 11, sempre dell'ente previdenziale nella causa n. 1202/2024, risulta che correttamente i CP_ crediti contributivi riferiti all'impresa con sede nella provincia di Lodi sono stati accertati dalla dipendenza di quella città, che ha emesso gli avvisi di addebito n. 37920220000003102000 e n. 37920240000153476000. L'art. 444, III comma, c.p.c., dispone che: “Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”. Non v'è dubbio, pertanto, che di tutto quanto concerne i due avvisi richiamati debba conoscere il tribunale di Lodi (v. Cass. n. 6178/2019). Va, infine, osservato che si tratta di competenza inderogabile, posto che l'art. 618 bis c.p.c. richiama le norme sul rito del lavoro e dunque anche quelle relative alla competenza territoriale (v. Cass. n. 20079/2006). Ne deriva che questo tribunale deve declinare la propria competenza a favore del tribunale di Lodi limitatamente a tutte le domande riferite agli avvisi ora in esame. La decisione sulla competenza, pur avendo contenuto di ordinanza, viene assunta con questa sentenza, posto che le parti hanno discussione su tutte le conclusioni rassegnate;
deve essere previsto il termine per la riassunzione e deve essere regolamentata la questione delle spese di lite anche con riguardo a questa questione. Le spese devono essere poste a carico di parte ricorrente, secondo il criterio di soccombenza. Poiché, per le ragioni che più avanti saranno esposte, i due ricorsi sono infondati, le spese relative alla questione della competenza verranno liquidate insieme alle spese del merito delle liti.
4. Le censure sul preteso difetto di notifica degli avvisi;
le eccezioni di decadenza e prescrizione
Parte resistente ha dimostrato che tutti gli avvisi di addebito di cui si tratta sono stati regolarmente notificati alla ricorrente a mezzo pec;
infatti, in entrambi i fascicoli sono state depositate le prove degli avvenuti recapiti, a mezzo pec, di tutti gli avvisi di addebito, nelle date indicate sia nell'intimazione di pagamento sia nel preavviso di iscrizione ipotecaria, ossia, nel dettaglio: avviso di addebito 37920160001545792000 notificato il 30/06/2016 avviso di addebito 37920160003629101000 notificato il 08/01/2017 avviso di addebito 37920160003809437000 notificato il 30/01/2017
avviso di addebito 37920170002018156000 notificato il 09/10/2017
avviso di addebito 37920170002180607000 notificato il 16/10/2017
avviso di addebito 37920170002482954000 notificato il 18/10/2017
avviso di addebito 37920170002614164000 notificato il 08/11/2017
avviso di addebito 37920190003382891000 notificato il 21/12/2019
avviso di addebito 37920220000008556000 notificato il 19/03/2022. Dai documenti acquisiti attraverso l'ordine di esibizione rivolto ad risultano, poi, plurimi atti interruttivi CP_3 della prescrizione per gli avvisi sopra richiamati. In particolare, risultano regolarmente recapitati i seguenti atti, oltre a quelli oggetto dei due giudizi riuniti:
• in relazione all'avviso di addebito 37920160001545792000 notificato il 30/06/2016:
- intimazione di pagamento n.07920209002578229/000 notificata il 13 febbraio 2020;
- intimazione di pagamento n.07920239000487084/000 notificata l'8 marzo 2023;
- intimazione di pagamento n.07920249003848516/000 notificata il 18 giugno 2024;
- comunicazione preventiva di fermo amministrativo del 2.2.2024, notificata a mezzo pec il 13 febbraio 2024;
• in relazione all'avviso di addebito 37920160003629101000 notificato il 08/01/2017:
- intimazione di pagamento n.07920199005541411/000 notificata il primo ottobre 2019;
- intimazione di pagamento n.07920209002578229/000 notificata il 13 febbraio 2020;
- intimazione di pagamento n.07920239000487084/000 notificata l'8 marzo 2023;
- comunicazione preventiva di fermo amministrativo del 2.2.2024, notificata a mezzo pec il 13 febbraio 2024;
• in relazione all'avviso di addebito 37920160003809437000 notificato il 30/01/2017:
- intimazione di pagamento n.07920199005541411/000 notificata il primo ottobre 2019;
- intimazione di pagamento n.07920209002578229/000 notificata il 13 febbraio 2020;
- intimazione di pagamento n.07920239000487084/000 notificata l'8 marzo 2023;
- comunicazione preventiva di fermo amministrativo del 2.2.2024, notificata a mezzo pec il 13 febbraio 2024;
• in relazione all'avviso di addebito 37920170002018156000 notificato il 09/10/2017:
- intimazione di pagamento n.07920199005541411/000 notificata il primo ottobre 2019;
- intimazione di pagamento n.07920209002578229/000 notificata il 13 febbraio 2020;
- intimazione di pagamento n.07920239003077441/000 notificata il 4 luglio 2023;
- intimazione di pagamento n.07920249003848516/000 notificata il 18 giugno 2024;
- comunicazione preventiva di fermo amministrativo del 2.2.2024, notificata a mezzo pec il 13 febbraio 2024;
• in relazione all'avviso di addebito 37920170002180607000 notificato il 16/10/2017:
- intimazione di pagamento n.07920199005541411/000 notificata il primo ottobre 2019;
- intimazione di pagamento n.07920209002578229/000 notificata il 13 febbraio 2020;
- intimazione di pagamento n.07920239003077441/000 notificata il 4 luglio 2023;
- intimazione di pagamento n.07920249003848516/000 notificata il 18 giugno 2024;
- comunicazione preventiva di fermo amministrativo del 2.2.2024, notificata a mezzo pec il 13 febbraio 2024.
• in relazione all'avviso di addebito 37920170002482954000 notificato il 18/10/2017:
- intimazione di pagamento n.07920199005541411/000 notificata il primo ottobre 2019;
- intimazione di pagamento n.07920209002578229/000 notificata il 13 febbraio 2020;
- intimazione di pagamento n.07920239003077441/000 notificata il 4 luglio 2023;
- intimazione di pagamento n.07920249003848516/000 notificata il 18 giugno 2024;
- comunicazione preventiva di fermo amministrativo del 2.2.2024, notificata a mezzo pec il 13 febbraio 2024;
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 5 luglio 2024, notificata a mezzo pec il 12 luglio 2024;
• in relazione all'avviso di addebito 37920170002614164000 notificato il 08/11/2017: - intimazione di pagamento n.07920199005541411/000 notificata il primo ottobre 2019;
- intimazione di pagamento n.07920209002578229/000 notificata il 13 febbraio 2020;
- intimazione di pagamento n.07920239003077441/000 notificata il 4 luglio 2023;
- intimazione di pagamento n.07920249003848516/000 notificata il 18 giugno 2024;
- comunicazione preventiva di fermo amministrativo del 2.2.2024, notificata a mezzo pec il 13 febbraio 2024;
• in relazione all'avviso di addebito 37920190003382891000 notificato il 21/12/2019:
- intimazione di pagamento n.07920239003077441/000 notificata il 4 luglio 2023;
- intimazione di pagamento n.07920249003848516/000 notificata il 18 giugno 2024;
- comunicazione preventiva di fermo amministrativo del 2.2.2024, notificata a mezzo pec il 13 febbraio 2024;
• in relazione all'avviso di addebito 37920220000003102000 notificato il 24/02/2022:
- intimazione di pagamento n.07920249003848516/000 notificata il 18 giugno 2024;
- comunicazione preventiva di fermo amministrativo del 2.2.2024, notificata a mezzo pec il 13 febbraio 2024;
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 5 luglio 2024, notificata a mezzo pec il 12 luglio 2024; in relazione all'avviso di addebito 37920220000008556000 notificato il 19/03/2022:
- intimazione di pagamento n.07920249003848516/000 notificata il 18 giugno 2024;
- comunicazione preventiva di fermo amministrativo del 2.2.2024, notificata a mezzo pec il 13 febbraio 2024;
Tutti questi atti interrompono, evidentemente, i termini quinquennali di prescrizione, che dunque non risulta essersi maturata. Né v'è stata alcuna decadenza dal potere impositivo dell'ente, lamentata, peraltro in modo assai generico, da parte ricorrente.
5. La pretesa sospensione ai sensi della Legge n. 228/2012.
Infine, risultano del tutto infondate le argomentazioni svolte nel ricorso con riguardo a pretese istanze ai sensi della Legge n. 228/2012: manca, infatti, qualsiasi documento che attesti la presentazione di tali istanze.
6. Le spese di lite.
CP_ Secondo il criterio di soccombenza, la ricorrente deve essere condannata a rifondere all' resistente le spese di lite, che vengono liquidate come indicato nel dispositivo tenendo conto del valore delle due cause. Va in proposito osservato che la difesa del ricorrente ha dichiarato il valore di € 1.000,00 mentre deve aversi riguardo alla somma di tutti gli importi (capitale e accessori) degli avvisi di addebito di cui si tratta, compresi quelli per i quali viene pronunciata l'incompetenza territoriale, essendovi soccombenza anche in merito a tale questione, come già s'è visto;
dunque i compensi, nella misura media, vengono liquidati con riferimento allo scaglione tra € 26.001,00 e € 52.000,00 e si opera l'aumento per la causa riunita.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nelle cause riunite promosse da Parte_1
l'una con ricorso depositato il 19 giugno 2024 e l'altra con ricorso depositato il 15 luglio 2024: 1) dichiara l'incompetenza territoriale di questo tribunale di Pavia, essendo competente il tribunale di Lodi, in funzione di giudice lavoro, con riguardo a tutte le questioni attinenti agli avvisi di addebito n. 37920220000003102000 e n. 37920240000153476000; 2) assegna il termine di 30 giorni per la riassunzione della causa attinente alle domande di cui al punto che precede;
3) respinge tutte le domande, di competenza di questo tribunale, proposte con i ricorsi;
CP_
4) condanna parte ricorrente a rifondere a le spese di lite, che liquida, per le due cause riunite, in € 12.054,90 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
5) si riserva di depositare la motivazione entro 30 giorni da oggi. Deciso all'udienza del 2 ottobre 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite n. 1044/2024 e n. 1202/2024 R.G. la prima promossa da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCA BIANCHINI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro CP_
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MARIA GRAZIA DEMAESTRI e dell'Avv. FLORIANA P.IVA_1
COLLERONE
RESISTENTE la seconda promossa da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCA BIANCHINI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro CP_
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MARIA GRAZIA DEMAESTRI e dell'Avv. ANTONIO DEL P.IVA_1
GATTO
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI NELLA CAUSA N. 1044/2024
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Preliminarmente: Sospendere inaudita altera parte i provvedimenti opposti;
Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c. Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c. In via trasversale: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla. La suestesa domanda giudiziale non è soggetta a condizioni di procedibilità. Si avanza richiesta di distrazione in favore della parte rappresentata ex art. 91 c.p.c.
CP_ CONCLUSIONI DEL RESISTENTE Voglia Il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro contrariis reiectis: Preliminarmente:
-dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pavia e favore del Tribunale di Lodi in riferimento all'avviso di addebito 37920220000003102000 e ai crediti dallo stesso portati;
- dichiarare l'inesistenza/nullità della procura alle liti dichiarando inammissibile il ricorso e comunque rigettarlo;
- dichiarare il difetto di costituzione del contraddittorio rispetto ad Controparte_2 disponendo l'integrazione del contraddittorio con in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore;
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex 24 d.lgs 46/99 e art. 617 c.p.c.;
- nel merito rigettare il ricorso e tutte le domande svolte dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- in via di ulteriore subordine dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di quella diversa somma che risultasse dovute all'esito del giudizio. Con vittoria di spese e competenze. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso in riferimento all'eccezione di prescrizione CP_ riferita al periodo successivo alla notifica dei titoli esecutivi mandare assolto da ogni onere di spese a favore del ricorrente.
CONCLUSIONI DELLE PARTI NELLA CAUSA N. 1202/2024
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Preliminarmente: Sospendere inaudita altera parte i provvedimenti opposti, per tutte le motivazioni ivi narrate. Nel merito: accogliere integralmente la domanda, per tutti le motivazioni ivi narrate. La suestesa domanda giudiziale non è soggetta a condizioni di procedibilità. Si avanza richiesta di distrazione in favore della parte rappresentata ex art. 91 c.p.c.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro contrariis reiectis: preliminarmente:
-dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pavia e favore del Tribunale di Lodi in riferimento all'avviso di addebito 37920220000003102000 e all'avviso di addebito 37920240000153476000 nonché ai crediti dagli stessi portati;
- dichiarare il difetto di costituzione del contraddittorio rispetto ad Controparte_2 disponendo l'integrazione del contraddittorio con in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore;
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex 24 d.lgs 46/99 e art. 617 c.p.c.; nel merito:
-rigettare il ricorso e tutte le domande svolte dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- in via di ulteriore subordine dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di quella diversa somma che risultasse dovute all'esito del giudizio. Con vittoria di spese e competenze. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso in riferimento all'eccezione di prescrizione CP_ riferita al periodo successivo alla notifica dei titoli esecutivi mandare assolto da ogni onere di spese a favore del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto dei due giudizi riuniti.
Con il ricorso introduttivo del giudizio n. 1044/2024 si è opposta all'intimazione n. 079 Parte_1
2024 90038485 16/000 con la quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 163.698,17, per numerose cartelle e un avviso di addebito, tutti richiamati nell'intimazione stessa. L'opposizione, tuttavia, riguarda esclusivamente crediti di natura previdenziale, sui quali è competente a conoscere il tribunale in funzione di giudice del lavoro, per i quali sono stati emessi i seguiti avvisi di addebito, CP_ da parte dell' :
avviso di addebito 37920160001545792000;
avviso di addebito 37920160003629101000;
avviso di addebito 37920160003809437000;
avviso di addebito 37920170002018156000;
avviso di addebito 37920170002180607000;
avviso di addebito 37920170002482954000;
avviso di addebito 37920170002614164000;
avviso di addebito 37920190003382891000;
avviso di addebito 37920220000003102000;
avviso di addebito 37920220000008556000.
L'opponente sostiene la decadenza dal potere impositivo dell'amministrazione resistente, l'inesistenza delle notificazioni degli atti presupposti, la prescrizione dei diritti e l'esistenza di una causa di sospensione dell'esecuzione ai sensi della L. n. 228/2012. CP_
ha eccepito il difetto di procura, l'incompetenza di questo tribunale a favore del tribunale di Lodi con riguardo all'avviso di addebito n. 37920220000003102000, l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso evidenziando, tra l'altro, come tutti gli avvisi di addebito siano stati notificati e non siano stati tempestivamente opposti.
Con il ricorso introduttivo del giudizio n. 1202/2024 si è opposta al preavviso di Parte_1 iscrizione ipotecaria emesso con riguardo a tutti i dieci avvisi di addebito sopra riportati, nonché all'avviso di addebito n. 37920240000153476000. A sostegno dell'opposizione, ha svolto argomentazioni analoghe a quelle dell'altra causa.
CP_
ha eccepito l'incompetenza di questo tribunale a favore del tribunale di Lodi con riguardo all'avviso di addebito n. 37920220000003102000 (come già rilevato nell'altro giudizio) e anche con riguardo all'avviso di addebito n. 37920240000153476000. Ha poi dedotto argomentazioni sull'inammissibilità e sull'infondatezza nel merito del ricorso. Le due cause, originariamente assegnate a giudici diversi, sono state - su istanza di parte resistente - assegnate a questa giudice, che le ha riunite all'udienza del 2 ottobre 2025 e, dopo la discussione, le ha decise con lettura del dispositivo.
2. La contestazione sulla validità della procura rilasciata per il giudizio n. 1044/2024.
Ancorché parte resistente abbia fondatamente rilevato la genericità della procura depositata con il ricorso, si deve ritenere, anche alla luce dei chiarimenti personalmente resi dalla ricorrente durante l'udienza del 3 dicembre 2024, che la successiva procura, depositata il 17 luglio 2024, sia valida;
conseguentemente parte ricorrente risulta regolarmente costituita.
3. L'eccezione di parte resistente d'incompetenza territoriale a favore del tribunale di Lodi.
Dai documenti da n. 12 a n. 15 depositati da parte resistente nella causa n. 1202/2024 risulta che
[...]
è titolare di due distinte imprese individuali, una nella provincia di Pavia e una nella provincia Parte_1 di Lodi. Dai documenti nn. 9 e 11, sempre dell'ente previdenziale nella causa n. 1202/2024, risulta che correttamente i CP_ crediti contributivi riferiti all'impresa con sede nella provincia di Lodi sono stati accertati dalla dipendenza di quella città, che ha emesso gli avvisi di addebito n. 37920220000003102000 e n. 37920240000153476000. L'art. 444, III comma, c.p.c., dispone che: “Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”. Non v'è dubbio, pertanto, che di tutto quanto concerne i due avvisi richiamati debba conoscere il tribunale di Lodi (v. Cass. n. 6178/2019). Va, infine, osservato che si tratta di competenza inderogabile, posto che l'art. 618 bis c.p.c. richiama le norme sul rito del lavoro e dunque anche quelle relative alla competenza territoriale (v. Cass. n. 20079/2006). Ne deriva che questo tribunale deve declinare la propria competenza a favore del tribunale di Lodi limitatamente a tutte le domande riferite agli avvisi ora in esame. La decisione sulla competenza, pur avendo contenuto di ordinanza, viene assunta con questa sentenza, posto che le parti hanno discussione su tutte le conclusioni rassegnate;
deve essere previsto il termine per la riassunzione e deve essere regolamentata la questione delle spese di lite anche con riguardo a questa questione. Le spese devono essere poste a carico di parte ricorrente, secondo il criterio di soccombenza. Poiché, per le ragioni che più avanti saranno esposte, i due ricorsi sono infondati, le spese relative alla questione della competenza verranno liquidate insieme alle spese del merito delle liti.
4. Le censure sul preteso difetto di notifica degli avvisi;
le eccezioni di decadenza e prescrizione
Parte resistente ha dimostrato che tutti gli avvisi di addebito di cui si tratta sono stati regolarmente notificati alla ricorrente a mezzo pec;
infatti, in entrambi i fascicoli sono state depositate le prove degli avvenuti recapiti, a mezzo pec, di tutti gli avvisi di addebito, nelle date indicate sia nell'intimazione di pagamento sia nel preavviso di iscrizione ipotecaria, ossia, nel dettaglio: avviso di addebito 37920160001545792000 notificato il 30/06/2016 avviso di addebito 37920160003629101000 notificato il 08/01/2017 avviso di addebito 37920160003809437000 notificato il 30/01/2017
avviso di addebito 37920170002018156000 notificato il 09/10/2017
avviso di addebito 37920170002180607000 notificato il 16/10/2017
avviso di addebito 37920170002482954000 notificato il 18/10/2017
avviso di addebito 37920170002614164000 notificato il 08/11/2017
avviso di addebito 37920190003382891000 notificato il 21/12/2019
avviso di addebito 37920220000008556000 notificato il 19/03/2022. Dai documenti acquisiti attraverso l'ordine di esibizione rivolto ad risultano, poi, plurimi atti interruttivi CP_3 della prescrizione per gli avvisi sopra richiamati. In particolare, risultano regolarmente recapitati i seguenti atti, oltre a quelli oggetto dei due giudizi riuniti:
• in relazione all'avviso di addebito 37920160001545792000 notificato il 30/06/2016:
- intimazione di pagamento n.07920209002578229/000 notificata il 13 febbraio 2020;
- intimazione di pagamento n.07920239000487084/000 notificata l'8 marzo 2023;
- intimazione di pagamento n.07920249003848516/000 notificata il 18 giugno 2024;
- comunicazione preventiva di fermo amministrativo del 2.2.2024, notificata a mezzo pec il 13 febbraio 2024;
• in relazione all'avviso di addebito 37920160003629101000 notificato il 08/01/2017:
- intimazione di pagamento n.07920199005541411/000 notificata il primo ottobre 2019;
- intimazione di pagamento n.07920209002578229/000 notificata il 13 febbraio 2020;
- intimazione di pagamento n.07920239000487084/000 notificata l'8 marzo 2023;
- comunicazione preventiva di fermo amministrativo del 2.2.2024, notificata a mezzo pec il 13 febbraio 2024;
• in relazione all'avviso di addebito 37920160003809437000 notificato il 30/01/2017:
- intimazione di pagamento n.07920199005541411/000 notificata il primo ottobre 2019;
- intimazione di pagamento n.07920209002578229/000 notificata il 13 febbraio 2020;
- intimazione di pagamento n.07920239000487084/000 notificata l'8 marzo 2023;
- comunicazione preventiva di fermo amministrativo del 2.2.2024, notificata a mezzo pec il 13 febbraio 2024;
• in relazione all'avviso di addebito 37920170002018156000 notificato il 09/10/2017:
- intimazione di pagamento n.07920199005541411/000 notificata il primo ottobre 2019;
- intimazione di pagamento n.07920209002578229/000 notificata il 13 febbraio 2020;
- intimazione di pagamento n.07920239003077441/000 notificata il 4 luglio 2023;
- intimazione di pagamento n.07920249003848516/000 notificata il 18 giugno 2024;
- comunicazione preventiva di fermo amministrativo del 2.2.2024, notificata a mezzo pec il 13 febbraio 2024;
• in relazione all'avviso di addebito 37920170002180607000 notificato il 16/10/2017:
- intimazione di pagamento n.07920199005541411/000 notificata il primo ottobre 2019;
- intimazione di pagamento n.07920209002578229/000 notificata il 13 febbraio 2020;
- intimazione di pagamento n.07920239003077441/000 notificata il 4 luglio 2023;
- intimazione di pagamento n.07920249003848516/000 notificata il 18 giugno 2024;
- comunicazione preventiva di fermo amministrativo del 2.2.2024, notificata a mezzo pec il 13 febbraio 2024.
• in relazione all'avviso di addebito 37920170002482954000 notificato il 18/10/2017:
- intimazione di pagamento n.07920199005541411/000 notificata il primo ottobre 2019;
- intimazione di pagamento n.07920209002578229/000 notificata il 13 febbraio 2020;
- intimazione di pagamento n.07920239003077441/000 notificata il 4 luglio 2023;
- intimazione di pagamento n.07920249003848516/000 notificata il 18 giugno 2024;
- comunicazione preventiva di fermo amministrativo del 2.2.2024, notificata a mezzo pec il 13 febbraio 2024;
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 5 luglio 2024, notificata a mezzo pec il 12 luglio 2024;
• in relazione all'avviso di addebito 37920170002614164000 notificato il 08/11/2017: - intimazione di pagamento n.07920199005541411/000 notificata il primo ottobre 2019;
- intimazione di pagamento n.07920209002578229/000 notificata il 13 febbraio 2020;
- intimazione di pagamento n.07920239003077441/000 notificata il 4 luglio 2023;
- intimazione di pagamento n.07920249003848516/000 notificata il 18 giugno 2024;
- comunicazione preventiva di fermo amministrativo del 2.2.2024, notificata a mezzo pec il 13 febbraio 2024;
• in relazione all'avviso di addebito 37920190003382891000 notificato il 21/12/2019:
- intimazione di pagamento n.07920239003077441/000 notificata il 4 luglio 2023;
- intimazione di pagamento n.07920249003848516/000 notificata il 18 giugno 2024;
- comunicazione preventiva di fermo amministrativo del 2.2.2024, notificata a mezzo pec il 13 febbraio 2024;
• in relazione all'avviso di addebito 37920220000003102000 notificato il 24/02/2022:
- intimazione di pagamento n.07920249003848516/000 notificata il 18 giugno 2024;
- comunicazione preventiva di fermo amministrativo del 2.2.2024, notificata a mezzo pec il 13 febbraio 2024;
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 5 luglio 2024, notificata a mezzo pec il 12 luglio 2024; in relazione all'avviso di addebito 37920220000008556000 notificato il 19/03/2022:
- intimazione di pagamento n.07920249003848516/000 notificata il 18 giugno 2024;
- comunicazione preventiva di fermo amministrativo del 2.2.2024, notificata a mezzo pec il 13 febbraio 2024;
Tutti questi atti interrompono, evidentemente, i termini quinquennali di prescrizione, che dunque non risulta essersi maturata. Né v'è stata alcuna decadenza dal potere impositivo dell'ente, lamentata, peraltro in modo assai generico, da parte ricorrente.
5. La pretesa sospensione ai sensi della Legge n. 228/2012.
Infine, risultano del tutto infondate le argomentazioni svolte nel ricorso con riguardo a pretese istanze ai sensi della Legge n. 228/2012: manca, infatti, qualsiasi documento che attesti la presentazione di tali istanze.
6. Le spese di lite.
CP_ Secondo il criterio di soccombenza, la ricorrente deve essere condannata a rifondere all' resistente le spese di lite, che vengono liquidate come indicato nel dispositivo tenendo conto del valore delle due cause. Va in proposito osservato che la difesa del ricorrente ha dichiarato il valore di € 1.000,00 mentre deve aversi riguardo alla somma di tutti gli importi (capitale e accessori) degli avvisi di addebito di cui si tratta, compresi quelli per i quali viene pronunciata l'incompetenza territoriale, essendovi soccombenza anche in merito a tale questione, come già s'è visto;
dunque i compensi, nella misura media, vengono liquidati con riferimento allo scaglione tra € 26.001,00 e € 52.000,00 e si opera l'aumento per la causa riunita.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nelle cause riunite promosse da Parte_1
l'una con ricorso depositato il 19 giugno 2024 e l'altra con ricorso depositato il 15 luglio 2024: 1) dichiara l'incompetenza territoriale di questo tribunale di Pavia, essendo competente il tribunale di Lodi, in funzione di giudice lavoro, con riguardo a tutte le questioni attinenti agli avvisi di addebito n. 37920220000003102000 e n. 37920240000153476000; 2) assegna il termine di 30 giorni per la riassunzione della causa attinente alle domande di cui al punto che precede;
3) respinge tutte le domande, di competenza di questo tribunale, proposte con i ricorsi;
CP_
4) condanna parte ricorrente a rifondere a le spese di lite, che liquida, per le due cause riunite, in € 12.054,90 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
5) si riserva di depositare la motivazione entro 30 giorni da oggi. Deciso all'udienza del 2 ottobre 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani