Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1516/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
composto dai Sigg.:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1516/2024 R.G V.G., posto in deliberazione all'udienza cartolare del 30.01.2025, e promosso da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Termini Imerese, via G. Seminara n. 46, presso lo studio degli avv.ti
Paola Caratozzolo e Francesco Caratozzolo, che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, in forza di mandato in atti
E
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
06.11.1979, elettivamente domiciliata in Termini Imerese, via Circonvallazione Castello n. 4, presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Sanfilippo, che la rappresenta e difende, in forza di mandato in atti
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 30.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note di udienza al contenuto delle quali si rinvia
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 31.07.2024, i suindicati ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai medesimi in data 01.08.2011 a Trabia (PA), regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 2011, al n.21, parte II, serie A, dal quale sono nati i figli , in data 11.11.2011 e in data Persona_1 Persona_2
il 25.02.2018.
A tal fine, i coniugi si sono riportati alle condizioni statuite nel ricorso congiunto, depositato in data
31.07.2024.
All'udienza del 21.11.2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473- bis. 51 c.p.c., il Giudice delegato, rilevato il mancato deposito della dichiarazione ex 473 bis.51comma 2, cpc, personalmente sottoscritta dalle parti, ha rinviato all'udienza del 09.01.2025 per consentirne il deposito.
All'udienza del 09.01.2025 appositamente fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis. 51 c.p.c., il procuratore di ha depositato note di trattazione scritta, con allegata dichiarazione Controparte_1 personalmente sottoscritta, nella quale la coniuge ha dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire al divorzio congiunto alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, depositato in data 31.07.2024.
All'udienza del 09.01.2025, il Giudice delegato, rilevato il mancato deposito della dichiarazione ex
473 bis.51comma 2, cpc, personalmente sottoscritta dal Sig. ha rinviato all'udienza del Persona_3
30.01.2025 per consentirne il deposito.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 30.01.2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., i procuratori di hanno depositato note di Persona_3
trattazione scritta, con allegata dichiarazione personalmente sottoscritta, nella quale il coniuge ha dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire al divorzio congiunto alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, depositato in data 31.07.2024. Quindi il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti:
-la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale di Termini Imerese, nel procedimento di separazione consensuale n.
800/2022;
-la separazione tra le parti è stata omologata dal medesimo Tribunale con decreto n. 13151/2022 del
27.06.2022 e depositato il 28.06.2022;
-i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso introduttivo del presente giudizio, come ribadite nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 09.01.2025 ed in sostituzione dell'udienza del 30.01.2025.
Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie al buon costume né all'ordine pubblico ed all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art. 473 bis.4 cpc) tenuto conto del contenuto dell'accordo.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
La presente sentenza, non impugnabile né dalle parti né dal pubblico ministero, deve essere immediatamente eseguita a cura del cancelliere.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 01.08.2011 a Trabia
(PA), da , nato a [...] il [...] e , Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Trabia, anno 2011 al n.21, parte II, serie A, alle condizioni concordate dalle parti, di cui all'allegato ricorso, come ribadite nelle note scritte in sostituzione dell'udienza 09.01.2025 ed in sostituzione dell'udienza del 30.01.2025, che devono qui intendersi riportate e trascritte.
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
05.02.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Claudia Musola Giuseppe Rini