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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16811 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 31754/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e così composto:
TA IE Presidente Cecilia Pratesi Giudice ST AL Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 31754/2024 r.g.a.c., vertente tra
(nata a [...] il [...] e residente in [...]
Mazzoccolo n. 7), rappresentata e difesa, come da procura alle liti in atti, dagli avvocati Fabio Piacentini e Maria Assunta Ferraro, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del primo, in Roma alla via Andrea Bafile n. 2;
RICORRENTE con l'intervento del Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: DOMANDA EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 164/1982 E ART. 31 DEL D.LGS. N. 150/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
chiede in via principale al Tribunale di Roma di <1) accertare il Parte_1
diritto della parte istante ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile, anche a seguito di eventuale CTU, e, per l'effetto, autorizzare la medesima ad effettuare tutti gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo. 2) disporre e conseguentemente attribuire a , nata Parte_1
a Roma il 24.01.2002, il sesso maschile ed il nome di . 3) Ordinare Parte_2 2 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di effettuare la rettificazione
e/o l'adeguamento e/o la correzione e/o la sostituzione dell'atto di nascita di
nel senso che laddove è indicato il “sesso femminile”, sia rettificato, Parte_1
letto ed inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il prenome , sia Pt_1 rettificato, letto ed inteso il prenome di ed il nome completo sia perciò Pt_2
rettificato, letto ed inteso in . 4) Disporre ed ordinare che in ogni atto Parte_2 dello Stato Civile riferito alla parte istante sia assegnato il prenome ed il Pt_2
nome completo sia, pertanto, . 5) per l'effetto disporre altresì che i Parte_2
competenti Uffici del Comune di nascita e di residenza di Roma, prefettura, questura, Motorizzazione Civile, Agenzia del Territorio, Ministero della Pubblica
Istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da femminile a maschile, e del nominativo in onde consentire la Parte_2
rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio>>.
A fondamento di tali domande la ricorrente ha dedotto di non essersi “mai riconosciuta nel genere femminile assegnatole in natura identificandosi sempre con le caratteristiche tipiche di quello maschile”, aggiungendo di aver effettuato,
a partire dal mese di gennaio del 2023, un mirato percorso psicodiagnostico presso l'Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, ricevendo la diagnosi di
“incongruenza di genere”; all'esito, la ricorrente ha dedotto di avere intrapreso una “adeguata terapia mascolinizzante presso l'ambulatorio di endocrinologia del Policlinico Umberto Primo (doc. N.ri 5, 6 e 7), con somministrazione di testosterone finalizzata a promuovere l'aumento della barba e del pilifero, la scomparsa dei cicli mestruali, la redistribuzione corporea del grasso viscerale,
l'aumento della massa muscolare, l'ipertrofia della ghiandola mammaria ed oscuramento del timbro vocale, terapia questa che attualmente prosegue in maniera costante e regolare”. ha quindi aggiunto che si è quindi Parte_1
determinato per lei uno stridente contrasto tra la propria apparenza di sesso maschile e il possesso di “documenti anagrafici al femminile”; “dette difficoltà emergono, in modo particolare, nella gestione delle quotidiane pratiche
2 3 amministrative e sono tali da limitare fortemente la libertà della persona, ed è di tutta evidenza che possedere documenti al maschile, in attesa della rassegnazione chirurgica del sesso, potrà permettere al ricorrente di iniziare a vivere pienamente secondo il genere percepito, limitando enormemente, inoltre, il rischio di sviluppo di patologie associate”. La ricorrente ha infine aggiunto di avere intenzione di eseguire opportuno e pertinente intervento chirurgico.
Nel giudizio ha spiegato intervento il Pubblico Ministero, apponendo un visto l'8 agosto 2024 senza formulare specifici rilievi.
Tanto premesso, le circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente sono riscontrate dalla documentazione in atti.
In particolare, dalla relazione psicologica del 9 gennaio 2024, redatta dalla dott.ssa e dal dott. , entrambi psicologi, si Persona_1 Persona_2
riporta che, all'esito di opportuno “percorso psicodiagnostico”, ha Parte_1 preso piena coscienza della propria disforia di genere. Nella relazione si attesta poi la difficoltà della ricorrente di sentirsi nel corpo di una persona di sesso femminile e la convinta intenzione della stessa di affrontare l'intervento chirurgico per il cambiamento di sesso. Nella consulenza si conclude affermando che per “possedere documenti al maschile, in attesa Parte_1 della riassegnazione chirurgica di sesso, potrà permettere … di cominciare a vivere e sperimentarsi pienamente secondo il genere percepito, contribuendo in maniera sostanziale al suo benessere e contenendo il rischio di sviluppare psicopatologie associate”.
È altresì in atti una certificazione medica dell'Ospedale Umberto I di Roma nella quale si attesta che la ricorrente, dopo gli opportuni controlli ematochimici, ha iniziato terapia ormonale mascolinizzante già dalla primavera del 2023.
Il contenuto della relazione psicologica prodotta trova conferma nell'audizione della ricorrente, svoltasi all'udienza del 6 novembre 2025 davanti al giudice relatore, il cui contenuto è stato così verbalizzato: “ho un diploma di scuola superiore in materia turistica e attualmente sono in Naspi, in passato ho lavorato come magazziniere e poi sono stato assunto presso un negozio di casalinghi;
attualmente sono in cerca di occupazione;
vivo con mia madre e vedo mio padre spesso;
i rapporti con i miei genitori sono buoni, ho una sorella
3 4 con cui ho rapporti mentre con mio fratello i rapporti sono complicati per questioni familiari che non riguardano la mia condizione;
vivo in zona Don
Bosco, alla via Enrico Mazzoccolo n. 7 con mia madre e mia nipote mentre mio fratello ha la residenza lì solo anagrafica;
attualmente assumo testosterone ogni
28 giorni, non ha effetti collaterali e sono seguito a livello medico;
sono convinto della decisione presa di volermi sottoporre ad intervento chirurgico in quanto percepisco come un corpo estraneo i miei attuali organi genitali;
nutro un forte disagio in tal senso anche per le visite mediche cui devo sottopormi;
mi presento con il nome di nei rapporti sociali e lavorativi;
il percorso psicologico Pt_2
prosegue con un incontro di una volta al mese. Mi riporto per il resto a quanto scritto nel ricorso e insisto nelle relative domande e deduzioni”.
Alla medesima udienza parte ricorrente si è riportata alle richieste e alle deduzioni di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento; il giudice relatore ha quindi rimesso la causa al collegio senza i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
****
Tanto premesso, ad avviso di questo Collegio va accolta la richiesta di disporre la rettificazione dei dati anagrafici della parte, che ha chiesto di essere indicata d'ora in poi con il nome proprio di . Pt_2
In punto di diritto, la legge n. 164 del 14 aprile 1982, intitolata “norme in materia di rettificazione di sesso”, dispone, all'art. 1, che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.”. L'art. 3 del medesimo testo normativo, oggi trasfuso nell'art. 31.4 del d.lgs. n. 150/2011, dispone poi che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
Il diritto vivente ha interpetrato per decenni tali norme ritenendo che la rettifica anagrafica di sesso fosse possibile soltanto dopo un intervento chirurgico di carattere insieme demolitorio e ricostruttivo dei tratti anatomici sessuali, primari e secondari. Di conseguenza il procedimento in oggetto aveva una struttura bifasica: dapprima veniva emessa sentenza non definitiva di
4 5 autorizzazione all'esecuzione dell'intervento chirurgico e poi, dopo di esso e solo dopo di esso, veniva autorizzata la richiesta modifica di carattere anagrafico.
Pur in assenza di modifiche normative, sono però intervenute svariate e convergenti pronunce giurisprudenziali che fanno oggi ritenere superato tale orientamento.
Dapprima è intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza n.
15138 del 20 luglio 2015, ha affermato il seguente principio: “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”. In tale pronuncia, non smentita da successive pronunce di segno diverso, la Corte di Cassazione ha valorizzato anche la sentenza del 10 marzo 2015 della Corte Edu (Caso XY 24
contro
Turchia), nella quale si è stabilito che non può porsi come condizione al cambiamento di sesso la preventiva incapacità di procreare da realizzarsi, ove necessario, mediante intervento chirurgico di sterilizzazione, ostandovi in proposito sia il diritto alla vita privata e familiare sia il diritto alla salute.
Dopo poco è intervenuta anche la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 221 del 5 novembre 2015, ha affermato che le disposizioni in tema di adeguamento anagrafico “costituiscono l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della
CEDU)”, sicché “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità
(chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita),
5 6 attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. La Corte ha altresì osservato che “... la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente –, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Tale posizione è stata poi ribadita dalla Corte Costituzionale nella successiva sentenza n. 180/2017, ove si legge come l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere. La
Corte evidenzia in proposito come, nel sistema della legge n. 164 del 1982, ciò si realizzi attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici. Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato, infatti, individuato affidando al Giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere.
Ciò premesso, nel caso in esame, tanto il percorso psicologico quanto i trattamenti ormonali effettuati hanno consolidato l'identità sociale della parte istante, ribadita e apparsa evidente anche nel corso dell'udienza; l'esigenza di porsi all'esterno manifestando un'identità sociale ed anagrafica corrispondente al sentire (e all'essere) della persona appare dunque come una tappa sin d'ora indispensabile per il raggiungimento di un effettivo equilibrio personale e psicologico per . Parte_1
Quanto all'ulteriore richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'intervento di chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, occorre tener conto di un
6 7 ulteriore e recente intervento della Corte Costituzionale nella materia in esame.
Si tratta della sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 (applicabile al giudizio de quo in quanto pronuncia dichiarativa di incostituzionalità di norma di legge) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31.4 del già citato d.lgs. n. 150 del
2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti sotto il profilo identitario, per condurre ad una rettificazione dei dati anagrafici.
La Corte Costituzionale, nel ricostruire la storia dell'istituto, ha sottolineato che la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico- chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali rappresentava “una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, la cui ragionevolezza andava ricercata principalmente nell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento e, quindi, in un principio di tutela della persona. E, tuttavia, il diritto vivente prima, e la stessa Corte Costituzionale poi, con le sentenze 221 del
2015 e 180 del 2017 già richiamate, hanno progressivamente modificato il quadro entro cui la normativa in esame trova attuazione: oggi non è più sostenibile che la rettificazione anagrafica presupponga necessariamente un trattamento chirurgico di adeguamento a quelli che appaiono (e sono già vissuti) come i caratteri sessuali propri della persona;
agli effetti della rettificazione anagrafica è quindi “necessario e sufficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”. Secondo la Corte Costituzionale “tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa”.
E poiché tale percorso può compiutamente svolgersi mediante trattamenti
7 8 ormonali e di sostegno psicologico, risulta irragionevole, e contrasta con l'art. 3 della Costituzione, la norma che impone anche in questi casi un'autorizzazione giudiziale per l'esecuzione di un intervento di modifica dei caratteri sessuali, laddove rappresenta un passaggio all'interno di una transizione di fatto già intervenuta sul piano anagrafico, identitario, esteriore e sociale.
Nel caso di il percorso di transizione, per effetto dei trattamenti Parte_1 ormonali tramite testosterone, del lavoro psicoterapico e delle modificazioni esteriori, può dirsi in stato avanzato e in gran parte compiuto, tanto che in questa sede deve essere autorizzata la rettifica dei suoi dati anagrafici;
pertanto,
l'autorizzazione giudiziale all'esecuzione dell'intervento chirurgico volto a modificare i caratteri sessuali della predetta, così come la stessa ha riferito, non
è più necessaria e l'intervento medesimo rappresenta un passaggio che la persona può scegliere e affrontare liberamente nell'esercizio della propria autodeterminazione, senza necessità di un'autorizzazione giudiziale.
Il nome scelto dal ricorrente, in sostituzione di quello femminile di , è Pt_1
quello maschile di , così come chiarito ulteriormente dalla stessa Pt_2
interessata all'udienza del 6 novembre 2025.
In conclusione, accertata la competenza per territorio di questo Tribunale in relazione alla residenza della ricorrente in Roma (cfr. Cass. civ. ord. n. 12638 del 18.6.2015), va ordinato all'Ufficiale di stato civile del Comune di nascita, ossia del Comune di Roma, di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di Pt_1
(nata a [...] il [...]), con riferimento al sesso, da femminile
[...]
a maschile, e con attribuzione del nome “ ” in luogo di quello attuale di Pt_2
“ ”. Pt_1
In relazione alla peculiare natura della controversia deve escludersi l'esigenza della regolamentazione delle spese, non potendosi configurare la soccombenza di alcuno.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di (nata a [...] il [...]), con Parte_1
riferimento al sesso, da maschile a femminile, e con attribuzione del nome “ ” Pt_2
8 9 in luogo di “ ”; Pt_1
- dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali, in quanto non necessaria alla luce della sentenza 143/2024 della Corte Costituzionale;
- nulla sulle spese del presente giudizio.
Roma, 14 novembre 2025.
Il Giudice estensore
ST AL
Il Presidente
TA IE
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e così composto:
TA IE Presidente Cecilia Pratesi Giudice ST AL Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 31754/2024 r.g.a.c., vertente tra
(nata a [...] il [...] e residente in [...]
Mazzoccolo n. 7), rappresentata e difesa, come da procura alle liti in atti, dagli avvocati Fabio Piacentini e Maria Assunta Ferraro, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del primo, in Roma alla via Andrea Bafile n. 2;
RICORRENTE con l'intervento del Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: DOMANDA EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 164/1982 E ART. 31 DEL D.LGS. N. 150/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
chiede in via principale al Tribunale di Roma di <1) accertare il Parte_1
diritto della parte istante ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile, anche a seguito di eventuale CTU, e, per l'effetto, autorizzare la medesima ad effettuare tutti gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo. 2) disporre e conseguentemente attribuire a , nata Parte_1
a Roma il 24.01.2002, il sesso maschile ed il nome di . 3) Ordinare Parte_2 2 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di effettuare la rettificazione
e/o l'adeguamento e/o la correzione e/o la sostituzione dell'atto di nascita di
nel senso che laddove è indicato il “sesso femminile”, sia rettificato, Parte_1
letto ed inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il prenome , sia Pt_1 rettificato, letto ed inteso il prenome di ed il nome completo sia perciò Pt_2
rettificato, letto ed inteso in . 4) Disporre ed ordinare che in ogni atto Parte_2 dello Stato Civile riferito alla parte istante sia assegnato il prenome ed il Pt_2
nome completo sia, pertanto, . 5) per l'effetto disporre altresì che i Parte_2
competenti Uffici del Comune di nascita e di residenza di Roma, prefettura, questura, Motorizzazione Civile, Agenzia del Territorio, Ministero della Pubblica
Istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da femminile a maschile, e del nominativo in onde consentire la Parte_2
rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio>>.
A fondamento di tali domande la ricorrente ha dedotto di non essersi “mai riconosciuta nel genere femminile assegnatole in natura identificandosi sempre con le caratteristiche tipiche di quello maschile”, aggiungendo di aver effettuato,
a partire dal mese di gennaio del 2023, un mirato percorso psicodiagnostico presso l'Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, ricevendo la diagnosi di
“incongruenza di genere”; all'esito, la ricorrente ha dedotto di avere intrapreso una “adeguata terapia mascolinizzante presso l'ambulatorio di endocrinologia del Policlinico Umberto Primo (doc. N.ri 5, 6 e 7), con somministrazione di testosterone finalizzata a promuovere l'aumento della barba e del pilifero, la scomparsa dei cicli mestruali, la redistribuzione corporea del grasso viscerale,
l'aumento della massa muscolare, l'ipertrofia della ghiandola mammaria ed oscuramento del timbro vocale, terapia questa che attualmente prosegue in maniera costante e regolare”. ha quindi aggiunto che si è quindi Parte_1
determinato per lei uno stridente contrasto tra la propria apparenza di sesso maschile e il possesso di “documenti anagrafici al femminile”; “dette difficoltà emergono, in modo particolare, nella gestione delle quotidiane pratiche
2 3 amministrative e sono tali da limitare fortemente la libertà della persona, ed è di tutta evidenza che possedere documenti al maschile, in attesa della rassegnazione chirurgica del sesso, potrà permettere al ricorrente di iniziare a vivere pienamente secondo il genere percepito, limitando enormemente, inoltre, il rischio di sviluppo di patologie associate”. La ricorrente ha infine aggiunto di avere intenzione di eseguire opportuno e pertinente intervento chirurgico.
Nel giudizio ha spiegato intervento il Pubblico Ministero, apponendo un visto l'8 agosto 2024 senza formulare specifici rilievi.
Tanto premesso, le circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente sono riscontrate dalla documentazione in atti.
In particolare, dalla relazione psicologica del 9 gennaio 2024, redatta dalla dott.ssa e dal dott. , entrambi psicologi, si Persona_1 Persona_2
riporta che, all'esito di opportuno “percorso psicodiagnostico”, ha Parte_1 preso piena coscienza della propria disforia di genere. Nella relazione si attesta poi la difficoltà della ricorrente di sentirsi nel corpo di una persona di sesso femminile e la convinta intenzione della stessa di affrontare l'intervento chirurgico per il cambiamento di sesso. Nella consulenza si conclude affermando che per “possedere documenti al maschile, in attesa Parte_1 della riassegnazione chirurgica di sesso, potrà permettere … di cominciare a vivere e sperimentarsi pienamente secondo il genere percepito, contribuendo in maniera sostanziale al suo benessere e contenendo il rischio di sviluppare psicopatologie associate”.
È altresì in atti una certificazione medica dell'Ospedale Umberto I di Roma nella quale si attesta che la ricorrente, dopo gli opportuni controlli ematochimici, ha iniziato terapia ormonale mascolinizzante già dalla primavera del 2023.
Il contenuto della relazione psicologica prodotta trova conferma nell'audizione della ricorrente, svoltasi all'udienza del 6 novembre 2025 davanti al giudice relatore, il cui contenuto è stato così verbalizzato: “ho un diploma di scuola superiore in materia turistica e attualmente sono in Naspi, in passato ho lavorato come magazziniere e poi sono stato assunto presso un negozio di casalinghi;
attualmente sono in cerca di occupazione;
vivo con mia madre e vedo mio padre spesso;
i rapporti con i miei genitori sono buoni, ho una sorella
3 4 con cui ho rapporti mentre con mio fratello i rapporti sono complicati per questioni familiari che non riguardano la mia condizione;
vivo in zona Don
Bosco, alla via Enrico Mazzoccolo n. 7 con mia madre e mia nipote mentre mio fratello ha la residenza lì solo anagrafica;
attualmente assumo testosterone ogni
28 giorni, non ha effetti collaterali e sono seguito a livello medico;
sono convinto della decisione presa di volermi sottoporre ad intervento chirurgico in quanto percepisco come un corpo estraneo i miei attuali organi genitali;
nutro un forte disagio in tal senso anche per le visite mediche cui devo sottopormi;
mi presento con il nome di nei rapporti sociali e lavorativi;
il percorso psicologico Pt_2
prosegue con un incontro di una volta al mese. Mi riporto per il resto a quanto scritto nel ricorso e insisto nelle relative domande e deduzioni”.
Alla medesima udienza parte ricorrente si è riportata alle richieste e alle deduzioni di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento; il giudice relatore ha quindi rimesso la causa al collegio senza i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
****
Tanto premesso, ad avviso di questo Collegio va accolta la richiesta di disporre la rettificazione dei dati anagrafici della parte, che ha chiesto di essere indicata d'ora in poi con il nome proprio di . Pt_2
In punto di diritto, la legge n. 164 del 14 aprile 1982, intitolata “norme in materia di rettificazione di sesso”, dispone, all'art. 1, che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.”. L'art. 3 del medesimo testo normativo, oggi trasfuso nell'art. 31.4 del d.lgs. n. 150/2011, dispone poi che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
Il diritto vivente ha interpetrato per decenni tali norme ritenendo che la rettifica anagrafica di sesso fosse possibile soltanto dopo un intervento chirurgico di carattere insieme demolitorio e ricostruttivo dei tratti anatomici sessuali, primari e secondari. Di conseguenza il procedimento in oggetto aveva una struttura bifasica: dapprima veniva emessa sentenza non definitiva di
4 5 autorizzazione all'esecuzione dell'intervento chirurgico e poi, dopo di esso e solo dopo di esso, veniva autorizzata la richiesta modifica di carattere anagrafico.
Pur in assenza di modifiche normative, sono però intervenute svariate e convergenti pronunce giurisprudenziali che fanno oggi ritenere superato tale orientamento.
Dapprima è intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza n.
15138 del 20 luglio 2015, ha affermato il seguente principio: “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”. In tale pronuncia, non smentita da successive pronunce di segno diverso, la Corte di Cassazione ha valorizzato anche la sentenza del 10 marzo 2015 della Corte Edu (Caso XY 24
contro
Turchia), nella quale si è stabilito che non può porsi come condizione al cambiamento di sesso la preventiva incapacità di procreare da realizzarsi, ove necessario, mediante intervento chirurgico di sterilizzazione, ostandovi in proposito sia il diritto alla vita privata e familiare sia il diritto alla salute.
Dopo poco è intervenuta anche la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 221 del 5 novembre 2015, ha affermato che le disposizioni in tema di adeguamento anagrafico “costituiscono l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della
CEDU)”, sicché “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità
(chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita),
5 6 attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. La Corte ha altresì osservato che “... la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente –, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Tale posizione è stata poi ribadita dalla Corte Costituzionale nella successiva sentenza n. 180/2017, ove si legge come l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere. La
Corte evidenzia in proposito come, nel sistema della legge n. 164 del 1982, ciò si realizzi attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici. Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato, infatti, individuato affidando al Giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere.
Ciò premesso, nel caso in esame, tanto il percorso psicologico quanto i trattamenti ormonali effettuati hanno consolidato l'identità sociale della parte istante, ribadita e apparsa evidente anche nel corso dell'udienza; l'esigenza di porsi all'esterno manifestando un'identità sociale ed anagrafica corrispondente al sentire (e all'essere) della persona appare dunque come una tappa sin d'ora indispensabile per il raggiungimento di un effettivo equilibrio personale e psicologico per . Parte_1
Quanto all'ulteriore richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'intervento di chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, occorre tener conto di un
6 7 ulteriore e recente intervento della Corte Costituzionale nella materia in esame.
Si tratta della sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 (applicabile al giudizio de quo in quanto pronuncia dichiarativa di incostituzionalità di norma di legge) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31.4 del già citato d.lgs. n. 150 del
2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti sotto il profilo identitario, per condurre ad una rettificazione dei dati anagrafici.
La Corte Costituzionale, nel ricostruire la storia dell'istituto, ha sottolineato che la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico- chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali rappresentava “una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, la cui ragionevolezza andava ricercata principalmente nell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento e, quindi, in un principio di tutela della persona. E, tuttavia, il diritto vivente prima, e la stessa Corte Costituzionale poi, con le sentenze 221 del
2015 e 180 del 2017 già richiamate, hanno progressivamente modificato il quadro entro cui la normativa in esame trova attuazione: oggi non è più sostenibile che la rettificazione anagrafica presupponga necessariamente un trattamento chirurgico di adeguamento a quelli che appaiono (e sono già vissuti) come i caratteri sessuali propri della persona;
agli effetti della rettificazione anagrafica è quindi “necessario e sufficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”. Secondo la Corte Costituzionale “tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa”.
E poiché tale percorso può compiutamente svolgersi mediante trattamenti
7 8 ormonali e di sostegno psicologico, risulta irragionevole, e contrasta con l'art. 3 della Costituzione, la norma che impone anche in questi casi un'autorizzazione giudiziale per l'esecuzione di un intervento di modifica dei caratteri sessuali, laddove rappresenta un passaggio all'interno di una transizione di fatto già intervenuta sul piano anagrafico, identitario, esteriore e sociale.
Nel caso di il percorso di transizione, per effetto dei trattamenti Parte_1 ormonali tramite testosterone, del lavoro psicoterapico e delle modificazioni esteriori, può dirsi in stato avanzato e in gran parte compiuto, tanto che in questa sede deve essere autorizzata la rettifica dei suoi dati anagrafici;
pertanto,
l'autorizzazione giudiziale all'esecuzione dell'intervento chirurgico volto a modificare i caratteri sessuali della predetta, così come la stessa ha riferito, non
è più necessaria e l'intervento medesimo rappresenta un passaggio che la persona può scegliere e affrontare liberamente nell'esercizio della propria autodeterminazione, senza necessità di un'autorizzazione giudiziale.
Il nome scelto dal ricorrente, in sostituzione di quello femminile di , è Pt_1
quello maschile di , così come chiarito ulteriormente dalla stessa Pt_2
interessata all'udienza del 6 novembre 2025.
In conclusione, accertata la competenza per territorio di questo Tribunale in relazione alla residenza della ricorrente in Roma (cfr. Cass. civ. ord. n. 12638 del 18.6.2015), va ordinato all'Ufficiale di stato civile del Comune di nascita, ossia del Comune di Roma, di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di Pt_1
(nata a [...] il [...]), con riferimento al sesso, da femminile
[...]
a maschile, e con attribuzione del nome “ ” in luogo di quello attuale di Pt_2
“ ”. Pt_1
In relazione alla peculiare natura della controversia deve escludersi l'esigenza della regolamentazione delle spese, non potendosi configurare la soccombenza di alcuno.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di (nata a [...] il [...]), con Parte_1
riferimento al sesso, da maschile a femminile, e con attribuzione del nome “ ” Pt_2
8 9 in luogo di “ ”; Pt_1
- dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali, in quanto non necessaria alla luce della sentenza 143/2024 della Corte Costituzionale;
- nulla sulle spese del presente giudizio.
Roma, 14 novembre 2025.
Il Giudice estensore
ST AL
Il Presidente
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