Articolo 2 della Legge 6 maggio 2004, n. 129
Articolo 1Articolo 3
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25 maggio 2004
Art. 2. (Ambito di applicazione della legge) 1. Le disposizioni relative al contratto di affiliazione commerciale, come definito all'articolo 1, si applicano anche al contratto di affiliazione commerciale principale con il quale un'impresa concede all'altra, giuridicamente ed economicamente indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un'affiliazione commerciale allo scopo di stipulare accordi di affiliazione commerciale con terzi, nonche' al contratto con il quale l'affiliato, in un'area di sua disponibilita', allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo svolgimento dell'attivita' commerciale di cui al comma 1 dell'articolo 1.
Entrata in vigore il 25 maggio 2004
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