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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/02/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 5215/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 11258/2023
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dagli avv.ti Speranza Belardo e Amalia Pedana, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.09.2023, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, rappresentando che l' dopo averla sottoposta a visita, l'aveva riconosciuta CP_1
invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100%.
1 Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , confermava la valutazione Persona_1
espressa dalla commissione medica I.N.P.S. escludendo la sussistenza dei requisiti per l'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 22.04.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento della prestazione suddetta.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 25.02.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 11258/2023 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del
2 mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sull'autonomia della ricorrente.
Segnatamente, parte opponente lamenta che il c.t.u. avrebbe sottostimato le gravi condizioni di salute della periziata e non avrebbe considerato alcune patologie, pur comprovate dalla documentazione medica in atti. Il c.t.u., in particolare, nel valutare la sussistenza dei requisiti per l'indennità di accompagnamento, non avrebbe tenuto conto della prescrizione di deambulatore del 05.10.2023 e della sindrome depressiva da cui
è affetta la ricorrente.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo e dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 02.03.2024).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto la periziata affetta da: “cardiopatia ipertensiva, in soggetto con fibrillazione atriale parossistica in terapia farmacologica, inquadrabile in I classe NYHA;
artrosi polidistrettuale in soggetto con obesità di grado severo;
disturbo depressivo a moderato impegno funzionale;
sindrome delle apnee ostruttive del sonno ed astigmatismo miopico con deficit visivo in occhio sx 1/60 nmcl;
od visus corretto: 5-
6/10.”.
3 Nel merito, ha osservato: “Nel caso di specie il soggetto non è in possesso del requisito sanitario utile al riconoscimento della prestazione richiesta per i seguenti motivi: - deambula in modo autonomo, sebbene si tratti di una deambulazione che necessita di appoggio e risulta inficiata dalla marcata obesità. L'obesità di cui sopra rende più difficoltoso, ma di certo non impedisce l'autonomo espletamento degli atti elementari dell'esistenza che prevedono il coinvolgimento dell'apparato locomotore e cioè: vestizione, svestizione, igiene personale, spostamenti intra ed extramurari. - L'artrosi polidistrettuale e la riduzione del visus, in modo sinergico, si ripercuotono sugli spostamenti e su tutti quelli che prevedono movimento e di riflesso coinvolgimento dell'apparato locomotore. Le ripercussioni conseguenti, però, confluiscono sempre nel riverbero funzionale sopra indicato: l'istante ha difficoltà (rilevanti) nello spostarsi, ma conserva l'autonomia nell'espletare gli atti, sopra menzionati, che prevedono il coinvolgimento dell'apparato locomotore. - La sindrome depressiva e la cardiopatia ipertensiva sono ininfluenti in un discorso incentrato sugli atti elementari dell'esistenza. -L'ipertensione arteriosa e le note di vasculopatia cerebrale sono a modesto impegno funzionale il che le rendono patologie di poco interesse medico- legale in un discorso riguardante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Per i motivi di cui sopra l'interessata è da ritenersi invalida di grado grave, priva del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.”.
Risulta evidente da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni della periziata, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Il c.t.u., in particolare, ha dato atto di come la deambulazione risulti difficoltosa ed avvenga con appoggio ed ha, ciò nonostante, escluso che tale condizione renda la periziata bisognosa di assistenza continua. Contrariamente a quanto rappresentato in ricorso, poi, la sindrome depressiva risulta valutata dal consulente che, tuttavia, ne ha espressamente escluso l'incidenza sulla capacità di attendere agli atti quotidiani della vita.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione
4 prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Né, infine, parte ricorrente ha allegato un aggravamento delle proprie condizioni o prodotto idonea documentazione a supporto dello stesso. In proposito deve evidenziarsi che, pur avendo parte ricorrente depositato nuova documentazione medica, non ha in alcun modo precisato se ed in che misura si sia verificato un peggioramento del proprio quadro patologico tale da incidere, in ipotesi, sull'autonomia personale, né ha operato un confronto con la documentazione già valutata dal consulente alla quale, in ogni caso, le nuove certificazioni prodotte risultano sostanzialmente sovrapponibili.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Nulla sulle spese;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 26.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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