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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/07/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2766/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Elais Mellace Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2766 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, avente per oggetto: ricorso per scioglimento del matrimonio, promosso da
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Squillace (CZ), alla via G. Elli snc, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Concolino (C.F.:
), presso il cui studio in Catanzaro, al Corso G. Mazzini n. 259, C.F._2 elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._3 in Squillace (CZ) alla via Laerte n.6, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Bova (C.F.:
), presso il cui studio in Catanzaro, al vico II Del Commercio n. 4, C.F._4 elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RESISTENTE
con
P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 26.07.2021, il chiedeva di pronunziarsi lo scioglimento Parte_1 del matrimonio contratto con la sig.ra , il giorno 2 settembre 1995, in Chiaravalle Parte_2
Centrale (CZ) (trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 1995 n. 2, parte I), e dalla cui unione nascevano le figlie (il 24.11.1999) e (il 3.1.2005), l'ultima delle quali Per_1 Per_2 affetta da una grave patologia congenita.
Esponeva che essendo trascorso oltre un anno dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale (9 luglio 2013) ed essendo passata in giudicato la sentenza di separazione n.
1966/2018, depositata il 23.11.2018 e non essendovi stato riavvicinamento alcuno, si era verificata l'ipotesi di cui alla lett. B dell'art. 3 L.D., per come modificata dall' art. 1 L. 55/2015.
Concludeva chiedendo all'adito Tribunale la pronunzia di scioglimento del matrimonio secondo le modalità già statuite nella sentenza di separazione
Con memoria del 19.04.2022, si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale aderiva alla Parte_2 richiesta di scioglimento del matrimonio, eccezion fatta riguardo al diritto di visita ed alla contribuzione al mantenimento delle figlie.
Nelle more del giudizio le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di divorzio che depositavano, firmato da entrambe le parti, in data 8.7.2025, chiedendo all'intestato Tribunale di così provvedere: “ a. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiaravalle Centrale (CZ), a CP_2 mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
b. Confermare la collocazione della figlia presso la casa coniugale in Squillace, via Laerte Per_2
n. 6;
c. Disporre il diritto/dovere di visita della figlia in capo al sig. nei Per_2 Parte_1 termini che seguono:
-il martedì dalle 14.00 alle 16.30, salvo diverso accordo tra i genitori o impedimento da comunicarsi almeno con 24 H di anticipo, prelevandola e riaccompagnandola presso l'abitazione di Squillace alla via Laerte n. 6;
-un fine settimana alterno dal sabato alle ore 10.00 sino alla domenica alle ore 21.00.
-Il sig. sarà libero di trascorrere il tempo con la figlia , in considerazione della Pt_1 Per_2 grave patologia di cui è affetta quest'ultima, anche presso l'abitazione di Squillace alla via Laerte
n. 6 ed anche alla presenza della sua attuale compagna e delle figlie di quest'ultima.
d. disporre a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente la somma di € Parte_1 350,00 a titolo di mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate tra le parti ed adeguatamente documentate”.
All'esito dell'udienza del 11.7.2025, svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., sulle conclusioni delle parti, il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio, stante l'assenza di attività istruttoria da compiere.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta allo scioglimento del matrimonio, avendo i coniugi contratto matrimonio civile, è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro (avvenuta il
9 luglio 2013) nel procedimento avente ad oggetto la separazione giudiziale, ed essendo passata in giudicato la sentenza di separazione n. 1966/2018, pubblicata il 23.11.2018, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle concordate condizioni di divorzio, con le quali le parti hanno regolamentato i reciproci rapporti personali e patrimoniali, il Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge, all'ordine pubblico, agli interessi in gioco e a quello della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
Ritiene, pertanto, il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio dei coniugi
(C.F.: ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nata a [...] il [...], che Parte_2 C.F._3 hanno contratto matrimonio civile nel Comune di Chiaravalle Centrale (CZ), in data 2 settembre;
b) conferma la collocazione della figlia presso la casa coniugale in Squillace, via Per_2
Laerte n. 6;
c) dispone il diritto/dovere di visita della figlia in capo al sig. nei Per_2 Parte_1 termini che seguono:
-il martedì dalle 14.00 alle 16.30, salvo diverso accordo tra i genitori o impedimento da comunicarsi almeno con 24 H di anticipo, prelevandola e riaccompagnandola presso l'abitazione di Squillace alla via Laerte n. 6;
-un fine settimana alterno dal sabato alle ore 10.00 sino alla domenica alle ore 21.00.
-Il sig. sarà libero di trascorrere il tempo con la figlia in considerazione della grave Pt_1 Per_2 patologia di cui è affetta quest'ultima, anche presso l'abitazione di Squillace alla via Laerte n. 6 ed anche alla presenza della sua attuale compagna e delle figlie di quest'ultima;
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente la somma di € 350,00 a Parte_1 titolo di mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate tra le parti ed adeguatamente documentate;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiaravalle Centrale (CZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 1995 (atto n. 2, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995);
f) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio il giorno 21 luglio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Elais Mellace Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2766 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, avente per oggetto: ricorso per scioglimento del matrimonio, promosso da
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Squillace (CZ), alla via G. Elli snc, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Concolino (C.F.:
), presso il cui studio in Catanzaro, al Corso G. Mazzini n. 259, C.F._2 elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._3 in Squillace (CZ) alla via Laerte n.6, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Bova (C.F.:
), presso il cui studio in Catanzaro, al vico II Del Commercio n. 4, C.F._4 elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RESISTENTE
con
P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 26.07.2021, il chiedeva di pronunziarsi lo scioglimento Parte_1 del matrimonio contratto con la sig.ra , il giorno 2 settembre 1995, in Chiaravalle Parte_2
Centrale (CZ) (trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 1995 n. 2, parte I), e dalla cui unione nascevano le figlie (il 24.11.1999) e (il 3.1.2005), l'ultima delle quali Per_1 Per_2 affetta da una grave patologia congenita.
Esponeva che essendo trascorso oltre un anno dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale (9 luglio 2013) ed essendo passata in giudicato la sentenza di separazione n.
1966/2018, depositata il 23.11.2018 e non essendovi stato riavvicinamento alcuno, si era verificata l'ipotesi di cui alla lett. B dell'art. 3 L.D., per come modificata dall' art. 1 L. 55/2015.
Concludeva chiedendo all'adito Tribunale la pronunzia di scioglimento del matrimonio secondo le modalità già statuite nella sentenza di separazione
Con memoria del 19.04.2022, si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale aderiva alla Parte_2 richiesta di scioglimento del matrimonio, eccezion fatta riguardo al diritto di visita ed alla contribuzione al mantenimento delle figlie.
Nelle more del giudizio le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di divorzio che depositavano, firmato da entrambe le parti, in data 8.7.2025, chiedendo all'intestato Tribunale di così provvedere: “ a. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiaravalle Centrale (CZ), a CP_2 mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
b. Confermare la collocazione della figlia presso la casa coniugale in Squillace, via Laerte Per_2
n. 6;
c. Disporre il diritto/dovere di visita della figlia in capo al sig. nei Per_2 Parte_1 termini che seguono:
-il martedì dalle 14.00 alle 16.30, salvo diverso accordo tra i genitori o impedimento da comunicarsi almeno con 24 H di anticipo, prelevandola e riaccompagnandola presso l'abitazione di Squillace alla via Laerte n. 6;
-un fine settimana alterno dal sabato alle ore 10.00 sino alla domenica alle ore 21.00.
-Il sig. sarà libero di trascorrere il tempo con la figlia , in considerazione della Pt_1 Per_2 grave patologia di cui è affetta quest'ultima, anche presso l'abitazione di Squillace alla via Laerte
n. 6 ed anche alla presenza della sua attuale compagna e delle figlie di quest'ultima.
d. disporre a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente la somma di € Parte_1 350,00 a titolo di mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate tra le parti ed adeguatamente documentate”.
All'esito dell'udienza del 11.7.2025, svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., sulle conclusioni delle parti, il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio, stante l'assenza di attività istruttoria da compiere.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta allo scioglimento del matrimonio, avendo i coniugi contratto matrimonio civile, è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro (avvenuta il
9 luglio 2013) nel procedimento avente ad oggetto la separazione giudiziale, ed essendo passata in giudicato la sentenza di separazione n. 1966/2018, pubblicata il 23.11.2018, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle concordate condizioni di divorzio, con le quali le parti hanno regolamentato i reciproci rapporti personali e patrimoniali, il Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge, all'ordine pubblico, agli interessi in gioco e a quello della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
Ritiene, pertanto, il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio dei coniugi
(C.F.: ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nata a [...] il [...], che Parte_2 C.F._3 hanno contratto matrimonio civile nel Comune di Chiaravalle Centrale (CZ), in data 2 settembre;
b) conferma la collocazione della figlia presso la casa coniugale in Squillace, via Per_2
Laerte n. 6;
c) dispone il diritto/dovere di visita della figlia in capo al sig. nei Per_2 Parte_1 termini che seguono:
-il martedì dalle 14.00 alle 16.30, salvo diverso accordo tra i genitori o impedimento da comunicarsi almeno con 24 H di anticipo, prelevandola e riaccompagnandola presso l'abitazione di Squillace alla via Laerte n. 6;
-un fine settimana alterno dal sabato alle ore 10.00 sino alla domenica alle ore 21.00.
-Il sig. sarà libero di trascorrere il tempo con la figlia in considerazione della grave Pt_1 Per_2 patologia di cui è affetta quest'ultima, anche presso l'abitazione di Squillace alla via Laerte n. 6 ed anche alla presenza della sua attuale compagna e delle figlie di quest'ultima;
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente la somma di € 350,00 a Parte_1 titolo di mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate tra le parti ed adeguatamente documentate;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiaravalle Centrale (CZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 1995 (atto n. 2, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995);
f) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio il giorno 21 luglio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo