Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/1999, n. 7661
CASS
Sentenza 19 luglio 1999

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Dopo la dichiarazione di fallimento e la conseguente improseguibilità (assoluta, in caso di esecuzione mobiliare, e relativa, in caso di esecuzione immobiliare) dell'esecuzione individuale, gli effetti del pignoramento singolare operano in favore della massa dei creditori, indipendentemente dall'intervento nella procedura esecutiva. Ne consegue che, quando per qualsiasi ragione (nella specie, era stata accertata l'opponibilità al fallimento del titolo d'acquisto del terzo, perché anteriore sia al fallimento del debitore e sia al pignoramento ad iniziativa del creditore procedente) viene meno il titolo che aveva legittimato la sostituzione del curatore, i singoli creditori riprendono la legittimazione all'azione esecutiva individuale e, se questa era stata proseguita dal curatore, ai sensi dell'art. 107 legge fall., possono a loro volta proseguirla dal punto al quale era giunto il curatore.

Commentario1

  • 1ESECUZIONE DEL CREDITO FONDIARIO, REVOCA DEL FALLIMENTO, STRUMENTI DI TUTELA DEL CREDITORE E DOVERI DEL CURATORE
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 19 settembre 2000

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/1999, n. 7661
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7661
Data del deposito : 19 luglio 1999

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