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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15157 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31879/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 31879/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 30/10/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per , l'avv. MASELLI PAOLO. Parte_1
Per AL ROMA 1, l'avv. Mollo Andrea, anche in sostituzione dell'avv. Allocca per la Regione Lazio.
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 31879 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 30.10.2025,
e vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1
Via Domenico Chelini n. 39, presso lo studio degli Avv.ti Paolo Maselli e Luca Valentinotti che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
- ricorrente -
e
”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Roma, Via CP_1
Marcantonio Colonna n. 27, presso la sede dell'Avvocatura Regionale, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Allocca,
- resistente -
e
”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, CP_2
Borgo Santo Spirito n. 3, presso l'Avvocatura Aziendale, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea
Mollo per procura in atti,
- resistente -
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la Parte_1
” e la ” per ottenere, previa declaratoria di non spettanza del credito, la CP_1 CP_2 condanna al pagamento della somma di euro 72.860,67, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in subordine ex art. 2041 c.c.
Parte ricorrente esponeva di essere accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale;
di aver sottoscritto in data 13.12.2019 con la ” un contratto ex art 8 quinquies d.l.vo n. 502/92 CP_2 per prestazioni specialistiche dall'1.1.2019 al 31.12.2021 per un budget complessivo di euro
1.196.705,61; che per il 2021 erano riconosciuti alla euro 885.724,53; di aver erogato Parte_1 prestazioni per ulteriori euro 72.860,67, somma incassata direttamente dai cittadini in possesso del ticket;
che con nota prot. n. 63214 del 24.4.2023 “ ” chiedeva alla di versare CP_2 Parte_1 alla la somma di euro 72.860,67, pari alla differenza tra gli incassi per le prestazioni CP_1 erogate per complessivi euro 958.585,20 e la somma di euro 885.724,53 corrisposta dalla a CP_1 titolo di rimborso al netto dei ticket;
che la credito della è inesistente e che tale somma non CP_1 doveva essere restituita, in subordine anche ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Si costituiva la , eccependo che le prestazioni “extra budget” non potevano essere CP_2 riconosciute, che il recupero era legittimo e che non poteva trovare applicazione l'art. 2041 c.c.
Si costituiva anche la ”, evidenziando il difetto di giurisdizione, il difetto di CP_1 legittimazione passiva e la infondatezza delle domande.
All'udienza del 30.10.2025 parte ricorrente conclude per la declaratoria di non spettanza del credito e la condanna al pagamento della somma di euro 72.860,67, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in subordine ex art. 2041 c.c., i resistenti concludono per l'accoglimento delle eccezioni preliminari ed il rigetto delle domande ed il giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
Preliminarmente deve affermarsi la giurisdizione di questo giudice.
Ed invero, relativamente alle controversie inerenti la pretesa di indennità, canoni o altri corrispettivi fatta valere dalle strutture sanitarie operanti in regime di accreditamento, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario laddove la controversia abbia ad oggetto, come nella fattispecie, l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, considerato che nell'attuale sistema sanitario il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuata nell'ambito di appositi accordi contrattuali, per cui il giudice ordinario può direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato (per tutte Cass. civ., Sez. Unite, 03/02/2014,
n. 2293).
Per quanto concerne la legittimazione passiva, la giurisprudenza ha affermato che “L'art. 1, comma
10, del d.l. 27 agosto 1993, n. 324, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993, n. 423, a norma del quale “nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente”, si applica non solo per le prestazioni autorizzate dall' nel Pt_2 regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n, 502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (Cass. civ. Sez. III Sent., 05/07/2018, n. 17587; Cass. civ. Sez. I Sent.,
23/12/2016, n. 26959; Cass. civ., Sez. I, 31/08/2007, n. 18448 e Cass. civ., Sez. III, 30/06/2015, n.
13333).
La Cassazione ha, altresì, chiarito che l'ente incaricato del pagamento si deve da intendere come “ente finanziatore delle aziende sanitarie” e che è “proprio la "unità sanitaria locale" a costituirsi in azienda nella legge di riforma, e dunque ad assumere un aspetto operativo e locale, e non finanziario”, concludendo per la legittimazione passiva della (Cass. civ. Sez. III Ord., 11/10/2018, n. CP_1
25159).
Questa pronuncia sottolinea che “L'evoluzione del modello organizzativo, avviata inizialmente con l'istituzione di un servizio di tesoreria unificato per le diverse unità socio sanitarie locali, si è compiuta con la riforma attuata dal D.Lgs. n. 502 del 1992, e con le successive modifiche del D.Lgs. 7 dicembre
1993, n. 517. L'art. 11, comma 9, del decreto stabilisce il principio che i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale e le altre somme ad essi connesse, sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale posseduto al 1 gennaio di ciascun anno dall'iscritto al servizio sanitario nazionale;
e il finanziamento delle singole unità sanitarie locali è trasferito conseguentemente alla
Regione. A questa spettano compiti quali la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute, e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie. L'art. 4, comma 7, citato decreto (con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 517 del 1993), precisa che la regione, nel determinare le modalità di finanziamento delle aziende, ne determina gli introiti. Al tempo stesso, la pur riconosciuta autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica delle aziende sanitarie locali trova il suo limite nel divieto, fatto alle unità sanitarie locali (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 5, lett. f), di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve le eccezioni espressamente previste, e che non riguardano i rapporti con le farmacie, i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate”.
Del resto è la che provvede, ai sensi della DGR n. 602 del 16.7.04, al trasferimento CP_1
Cont diretto delle risorse per conto delle sul cui territorio insistono le strutture.
Se questo è il principio generale, occorre, però, osservare che dalla documentazione in atti risultano accordi contrattuali stipulati tra ” e la per il periodo al quale si riferisce il CP_2 Parte_1 credito vantato, di guisa che è l'azienda sanitaria contrattualmente tenuta a provvedere al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni sanitarie.
Ne consegue che, per specifica pattuizione contrattuale, la ha assunto in proprio CP_2
l'obbligo e l'incarico di pagamento del corrispettivo e, dunque, sussiste anche la sua legittimazione passiva quale ente in concreto incaricato del pagamento, in solido con quella della . CP_1
Nel merito, “L'interpretazione del contratto stipulato ai sensi dell'art.
8-quinquies del D.Lgs. n.
502/1992 deve essere conforme alle disposizioni normative e agli schemi contrattuali approvati in via amministrativa, e la determinazione del budget per l'acquisto delle prestazioni sanitarie deve essere esplicitamente inclusiva o esclusiva del ticket, in base al testo contrattuale. In mancanza di una tale specificazione, si interpreta che il tetto di spesa comprende anche il ticket corrisposto dagli utenti”
(Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 02/10/2024, n. 25911) e nel caso in esame è pacifico che il budget complessivo includeva i ticket, non espressamente esclusi dal contratto, atto specifico che regola i rapporti tra i contraenti.
Ne consegue che la circostanza che il Decreto del Commissario ad Acta n. 241/2014 abbia incluso nel “budget” anche i ticket per l'anno 2014, secondo parte ricorrente solo per questo anno e secondo i resistenti in via generalizzata ed anche per gli anni successivi, non è decisiva, atteso che il contratto non esclude espressamente i ticket, i quali, dunque, come sopra evidenziato, sono da ritenersi compresi nel “budget”.
Peraltro, ciò precisato, nella fattispecie in esame non è la struttura sanitaria che chiede il rimborso dei ticket relativi a prestazioni extra “budget”, ma sono la “Asl Rm 1” e la che con nota prot. n. CP_1
63214 del 24.4.2023 chiedono alla di versare la somma di euro 72.860,67, pari proprio Parte_1 alla differenza tra gli incassi per le prestazioni erogate per complessivi euro 958.585,20 e la somma di euro 885.724,53 corrisposta dalla a titolo di rimborso. CP_1
Questa somma, circostanza non contestata, è stata incassata dalla struttura tramite il pagamento delle somme versate dai cittadini, senza nessun aggravio per la . CP_1
Va da sé, allora, che la stessa non ha titolo per chiedere la restituzione di somme che non ha CP_1 mai erogato, ma che sono relative a prestazioni comunque effettuate dalla stessa Parte_1
Diverso è il profilo, lamentato in particolare dalla della illegittimità della remunerazione di CP_1 prestazioni non programmate e del verificarsi di profili distorsivi dell'offerta sanitaria, circostanze, da un lato, che nel caso in esame non risultano documentate o accertate, e, per altro aspetto, eventualmente incidenti sulle future scelte dell'amministrazione in ordine alle strutture da accreditare, con la ulteriore considerazione che, seguendo le argomentazioni dei resistenti, la struttura, esaurito il
“budget” e comunque senza aggravio per la non dovrebbe più erogare prestazioni in favore CP_1 dei cittadini titolari di ticket che le richiedono, con inevitabile difficoltà e disagio per la collettività di procedere alle necessarie cure sanitarie.
In definitiva è dichiarato che la non deve restituire la somma di euro 72.860,67, mentre Parte_1 non è documentato che, in concreto, tale somma sia già stata in tutto o in parte restituita, con conseguente rigetto della domanda di condanna al pagamento della stessa somma.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta le eccezioni preliminari;
b) dichiara non dovuta la somma di euro 72.860,67 da parte della
; c) condanna la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, e la Parte_1 CP_1
”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido delle spese CP_2 processuali che liquida in euro 4.500,00 per compensi ed euro 800,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Roma, 30.10.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 31879/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 30/10/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per , l'avv. MASELLI PAOLO. Parte_1
Per AL ROMA 1, l'avv. Mollo Andrea, anche in sostituzione dell'avv. Allocca per la Regione Lazio.
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 31879 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 30.10.2025,
e vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1
Via Domenico Chelini n. 39, presso lo studio degli Avv.ti Paolo Maselli e Luca Valentinotti che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
- ricorrente -
e
”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Roma, Via CP_1
Marcantonio Colonna n. 27, presso la sede dell'Avvocatura Regionale, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Allocca,
- resistente -
e
”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, CP_2
Borgo Santo Spirito n. 3, presso l'Avvocatura Aziendale, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea
Mollo per procura in atti,
- resistente -
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la Parte_1
” e la ” per ottenere, previa declaratoria di non spettanza del credito, la CP_1 CP_2 condanna al pagamento della somma di euro 72.860,67, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in subordine ex art. 2041 c.c.
Parte ricorrente esponeva di essere accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale;
di aver sottoscritto in data 13.12.2019 con la ” un contratto ex art 8 quinquies d.l.vo n. 502/92 CP_2 per prestazioni specialistiche dall'1.1.2019 al 31.12.2021 per un budget complessivo di euro
1.196.705,61; che per il 2021 erano riconosciuti alla euro 885.724,53; di aver erogato Parte_1 prestazioni per ulteriori euro 72.860,67, somma incassata direttamente dai cittadini in possesso del ticket;
che con nota prot. n. 63214 del 24.4.2023 “ ” chiedeva alla di versare CP_2 Parte_1 alla la somma di euro 72.860,67, pari alla differenza tra gli incassi per le prestazioni CP_1 erogate per complessivi euro 958.585,20 e la somma di euro 885.724,53 corrisposta dalla a CP_1 titolo di rimborso al netto dei ticket;
che la credito della è inesistente e che tale somma non CP_1 doveva essere restituita, in subordine anche ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Si costituiva la , eccependo che le prestazioni “extra budget” non potevano essere CP_2 riconosciute, che il recupero era legittimo e che non poteva trovare applicazione l'art. 2041 c.c.
Si costituiva anche la ”, evidenziando il difetto di giurisdizione, il difetto di CP_1 legittimazione passiva e la infondatezza delle domande.
All'udienza del 30.10.2025 parte ricorrente conclude per la declaratoria di non spettanza del credito e la condanna al pagamento della somma di euro 72.860,67, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in subordine ex art. 2041 c.c., i resistenti concludono per l'accoglimento delle eccezioni preliminari ed il rigetto delle domande ed il giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
Preliminarmente deve affermarsi la giurisdizione di questo giudice.
Ed invero, relativamente alle controversie inerenti la pretesa di indennità, canoni o altri corrispettivi fatta valere dalle strutture sanitarie operanti in regime di accreditamento, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario laddove la controversia abbia ad oggetto, come nella fattispecie, l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, considerato che nell'attuale sistema sanitario il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuata nell'ambito di appositi accordi contrattuali, per cui il giudice ordinario può direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato (per tutte Cass. civ., Sez. Unite, 03/02/2014,
n. 2293).
Per quanto concerne la legittimazione passiva, la giurisprudenza ha affermato che “L'art. 1, comma
10, del d.l. 27 agosto 1993, n. 324, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993, n. 423, a norma del quale “nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente”, si applica non solo per le prestazioni autorizzate dall' nel Pt_2 regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n, 502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (Cass. civ. Sez. III Sent., 05/07/2018, n. 17587; Cass. civ. Sez. I Sent.,
23/12/2016, n. 26959; Cass. civ., Sez. I, 31/08/2007, n. 18448 e Cass. civ., Sez. III, 30/06/2015, n.
13333).
La Cassazione ha, altresì, chiarito che l'ente incaricato del pagamento si deve da intendere come “ente finanziatore delle aziende sanitarie” e che è “proprio la "unità sanitaria locale" a costituirsi in azienda nella legge di riforma, e dunque ad assumere un aspetto operativo e locale, e non finanziario”, concludendo per la legittimazione passiva della (Cass. civ. Sez. III Ord., 11/10/2018, n. CP_1
25159).
Questa pronuncia sottolinea che “L'evoluzione del modello organizzativo, avviata inizialmente con l'istituzione di un servizio di tesoreria unificato per le diverse unità socio sanitarie locali, si è compiuta con la riforma attuata dal D.Lgs. n. 502 del 1992, e con le successive modifiche del D.Lgs. 7 dicembre
1993, n. 517. L'art. 11, comma 9, del decreto stabilisce il principio che i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale e le altre somme ad essi connesse, sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale posseduto al 1 gennaio di ciascun anno dall'iscritto al servizio sanitario nazionale;
e il finanziamento delle singole unità sanitarie locali è trasferito conseguentemente alla
Regione. A questa spettano compiti quali la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute, e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie. L'art. 4, comma 7, citato decreto (con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 517 del 1993), precisa che la regione, nel determinare le modalità di finanziamento delle aziende, ne determina gli introiti. Al tempo stesso, la pur riconosciuta autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica delle aziende sanitarie locali trova il suo limite nel divieto, fatto alle unità sanitarie locali (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 5, lett. f), di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve le eccezioni espressamente previste, e che non riguardano i rapporti con le farmacie, i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate”.
Del resto è la che provvede, ai sensi della DGR n. 602 del 16.7.04, al trasferimento CP_1
Cont diretto delle risorse per conto delle sul cui territorio insistono le strutture.
Se questo è il principio generale, occorre, però, osservare che dalla documentazione in atti risultano accordi contrattuali stipulati tra ” e la per il periodo al quale si riferisce il CP_2 Parte_1 credito vantato, di guisa che è l'azienda sanitaria contrattualmente tenuta a provvedere al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni sanitarie.
Ne consegue che, per specifica pattuizione contrattuale, la ha assunto in proprio CP_2
l'obbligo e l'incarico di pagamento del corrispettivo e, dunque, sussiste anche la sua legittimazione passiva quale ente in concreto incaricato del pagamento, in solido con quella della . CP_1
Nel merito, “L'interpretazione del contratto stipulato ai sensi dell'art.
8-quinquies del D.Lgs. n.
502/1992 deve essere conforme alle disposizioni normative e agli schemi contrattuali approvati in via amministrativa, e la determinazione del budget per l'acquisto delle prestazioni sanitarie deve essere esplicitamente inclusiva o esclusiva del ticket, in base al testo contrattuale. In mancanza di una tale specificazione, si interpreta che il tetto di spesa comprende anche il ticket corrisposto dagli utenti”
(Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 02/10/2024, n. 25911) e nel caso in esame è pacifico che il budget complessivo includeva i ticket, non espressamente esclusi dal contratto, atto specifico che regola i rapporti tra i contraenti.
Ne consegue che la circostanza che il Decreto del Commissario ad Acta n. 241/2014 abbia incluso nel “budget” anche i ticket per l'anno 2014, secondo parte ricorrente solo per questo anno e secondo i resistenti in via generalizzata ed anche per gli anni successivi, non è decisiva, atteso che il contratto non esclude espressamente i ticket, i quali, dunque, come sopra evidenziato, sono da ritenersi compresi nel “budget”.
Peraltro, ciò precisato, nella fattispecie in esame non è la struttura sanitaria che chiede il rimborso dei ticket relativi a prestazioni extra “budget”, ma sono la “Asl Rm 1” e la che con nota prot. n. CP_1
63214 del 24.4.2023 chiedono alla di versare la somma di euro 72.860,67, pari proprio Parte_1 alla differenza tra gli incassi per le prestazioni erogate per complessivi euro 958.585,20 e la somma di euro 885.724,53 corrisposta dalla a titolo di rimborso. CP_1
Questa somma, circostanza non contestata, è stata incassata dalla struttura tramite il pagamento delle somme versate dai cittadini, senza nessun aggravio per la . CP_1
Va da sé, allora, che la stessa non ha titolo per chiedere la restituzione di somme che non ha CP_1 mai erogato, ma che sono relative a prestazioni comunque effettuate dalla stessa Parte_1
Diverso è il profilo, lamentato in particolare dalla della illegittimità della remunerazione di CP_1 prestazioni non programmate e del verificarsi di profili distorsivi dell'offerta sanitaria, circostanze, da un lato, che nel caso in esame non risultano documentate o accertate, e, per altro aspetto, eventualmente incidenti sulle future scelte dell'amministrazione in ordine alle strutture da accreditare, con la ulteriore considerazione che, seguendo le argomentazioni dei resistenti, la struttura, esaurito il
“budget” e comunque senza aggravio per la non dovrebbe più erogare prestazioni in favore CP_1 dei cittadini titolari di ticket che le richiedono, con inevitabile difficoltà e disagio per la collettività di procedere alle necessarie cure sanitarie.
In definitiva è dichiarato che la non deve restituire la somma di euro 72.860,67, mentre Parte_1 non è documentato che, in concreto, tale somma sia già stata in tutto o in parte restituita, con conseguente rigetto della domanda di condanna al pagamento della stessa somma.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta le eccezioni preliminari;
b) dichiara non dovuta la somma di euro 72.860,67 da parte della
; c) condanna la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, e la Parte_1 CP_1
”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido delle spese CP_2 processuali che liquida in euro 4.500,00 per compensi ed euro 800,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Roma, 30.10.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni