Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai Magistrati:
Dott. Michele Cappai Presidente e rel
Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
Dott. Valerio Ceccarelli Giudice
Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo 4909 dell'anno 2023,
"con l'Avv. Veronica Mercuri promossa da Parte 1
Parte 2 con gli Avv.ti Daniela Romeo e Orietta Zonetti e
PARTI RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli;
PARTE NECESSARIA
OGGETTO: cessazione degli effetti civili
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto, Parte 1 e Parte 2 hanno adito questo
Tribunale affinché pronunciasse la separazione consensuale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno dedotto:
-di avere contratto matrimonio concordatario in data 8 giugno 2013 in Fonte NU, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Fonte NU dell'anno
- che dalla loro unione è nata Per 1 a Roma il 5 febbraio 2016;
- da alcuni anni tra i coniugi non vi è più una comunione affettiva e sentimentale, l'unione tra i due è difatti entrata in profonda crisi ormai divenuta irreversibile;
- in data 3 maggio 2024 è stata pronunciata la sentenza di separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo in pari data per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili;
All'udienza del 10 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e i difensori hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Fonte NU (Rm);
2) Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale di proprietà della sig.ra ubicata nel Comune di Fonte NU (Rm) in Via Piemonte n. 44 Parte 1
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della SI.ra Parte 1 Persona 2 ivi stabilmente convivente;nell'interesse anche della figlia minore
3) Dichiarare che i coniugi tra loro non hanno più nulla a che pretendere avendo provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che la sig.ra [...]
Parte_1 avendo già trattenuto la somma di €. 6.200,00 a titolo di pagamento dell'assegno divorzile "una tantum", ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legga
898/70, non potrà più avanzare alcuna rivendicazione o richiesta avente contenuto patrimoniale nei confronti dell'ex coniuge Parte 2 e pertanto e di conseguenza la stessa accetta tale somma rinunciando a qualsivoglia ulteriore richiesta a titolo di assegno divorzile.
Parte 14) In relazione al punto n.5 della separazione, la moglie SI.ra anziché restituire al marito la somma complessiva di €. 13.200,00, dichiara di aver versato a mezzo bonifico bancario la somma di €. 7.000,00, mentre la somma residua pari ad E. 6.200,00 è stata trattenuta dalla stessa e imputata a titolo di pagamento dell'assegno divorzile una tantum, ai sensi e per gli effetti dell'art 5 della legga 898/70.
5) Il SI. Parte_2 dichiara di aver ricevuto dalla SI.ra , la Parte 1
somma di €. 7.000,00 per intero utilizzata per i lavori effettuati nella casa familiare e di non aver più nulla a che pretendere dalla SI.ra Parte 1 rilasciando con il
,
pagamento, ampia quietanza liberatoria. La SI.ra Parte 1 dichiara di aver ricevuto dal SI. Parte_2 la somma di €. 6.200,00 da imputarsi a titolo di pagamento dell'assegno divorzile " una tantum" ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 898/70 e non potrà più avanzare in futuro alcuna rivendicazione o richiesta avente contenuto patrimoniale nei confronti dell'ex coniuge Parte_2 e pertanto e di conseguenza la stessa accetta tale somma rinunciando a qualsivoglia ulteriore richiesta a titolo di assegno divorzile.
6) In riferimento al punto 7 delle condizioni della separazione, la SI.ra Parte 1
[...] dichiara che il SI. Parte_2 ha provveduto a rilasciare l'immobile, sito in Fonte NU via Piemonte n. 42, libero da persone e cose in favore della ex moglie, proprietaria del predetto locale magazzino.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
Persona 2 ad entrambi i genitori, i quali7) Confermare l'affidamento della figlia eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento della assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
Persona 2 presso la dimora 8) Confermare la collocazione prevalente della figlia materna;
9) Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a) un pomeriggio a settimana il mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 21,00 (con cena presso il padre) nella settimana in cui il weekend è di spettanza del padre;
b) nella settimana in cui la bambina trascorrerà il weekend con la madre, il padre potrà vedere la minore due pomeriggi a settimana che si stabiliscono nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 17,00 alle 21,00 (con cena presso il padre); c) week-end alterni dalle ore 9,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica. d) Durante le festività comandate di Vigilia, Natale, Santo
Stefano, ultimo dell'anno e Capodanno, Carnevale, Pasqua, Pasquetta e ogni festività rossa da calendario, ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 16 giugno di ogni anno;
durantele vacanze invernali i genitori potranno trascorrere ciascuno una settimana consecutiva o non consecutiva con la figlia accordandosi per il periodo spettante a ciascuno entro il 01 Dicembre di ogni anno.
10) Confermare l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 300,00 mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio;
11) Confermare che le spese straordinarie nell'interesse della figlia minore siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
a) Le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle le lezioni private, per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) Le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
Parte 1 ed12) Dato atto di quanto stabilito nei punti di cui sopra, la sig.ra il SI. dichiarano che hanno provveduto definitivamente a Parte 2 regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto, dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
13) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità dell'espatrio nonché si autorizzano sin da subito al rilascio di carta d'identità valida per l'espatrio.
14) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
La causa è stata, dunque, rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto e di conseguenza deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dagli odierni ricorrenti.
I coniugi hanno concordemente riferito che non vi è più possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Risulta, inoltre, decorso il periodo legale di separazione, protrattosi senza interruzioni dalla data della sentenza di separazione personale.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, le quali appaiono rispondenti all'interesse della figlia minorenne.
Il Collegio, verificata la rispondenza all'interesse della minore delle condizioni stabilite nel ricorso e accertata l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ritiene che il ricorso meriti pieno accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, tenuto conto che il ricorso è stato proposto congiuntamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunziando sulla domanda iscritta al n. 4909 dell'anno 2023 R.G, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e trascritto nel Registro degli Atti diParte 1 e Parte 2
Matrimonio del Comune di Fonte NU, alle condizioni interamente riportate;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e di provvedere a tutte le incombenze di legge;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025.
Il Presidente
dott. Michele Cappai