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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3012 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43192/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio Sammarro, ha pronunciato all'udienza del 09.04.2025, all'esito della discussione orale, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 43192 del R.G.A.C. dell'anno 2024, già n. 38522/2024, e vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso dall' avv. M. Gabriella Parte_1 CodiceFiscale_1
Mapelli;
ATTORE
E
(C.F. ; Controparte_1 CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso che era proprietario di un appartamento sito in Masate (MI), Via Parte_1
Montegrappa n°1, piano primo, composto da n. 3 locali con soggiorno con balcone, cucina,
disimpegno, bagno, camera e cantina al piano interrato, meglio censito al N.C.E.U. di detto Comune al foglio n. 3, mappale n. 291, sub. 12, cat. A/3, Classe 3, che aveva concesso in locazione l'immobile completamente arredato ad uso abitativo a con contratto sottoscritto il Controparte_1
30.07.2019 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Gorgonzola il 5.08.2019
al n. 003455, serie 3 T per quattro anni dal 1.08.2019 al 31.07.2023 e rinnovato per ulteriori quattro anni ovvero dal 1.08.2023 al 31.07.2027, che il canone annuo veniva stabilito in € 6.300,00 da pagina 1 di 4 corrispondersi entro il giorno 1 di ogni mese in 12 rate mensili eguali anticipate dell'importo di €
525,00 ciascuna oltre alle spese condominiali annuali quantificate forfettariamente in € 50,00 mensili,
salvo conguaglio a consuntivo, da corrispondersi unitamente al canone di locazione, che il conduttore non aveva versato per canoni la complessiva somma di € 4.200,00 di cui € 525,00 per il mese di aprile
2020, ed il resto per i canoni maturati da marzo a settembre 2024, che inoltre non aveva provveduto integralmente al pagamento della quota fissa delle spese condominiali pari ad € 50,00 mensili e del conguaglio dovuto a tale titolo, maturando una morosità per oneri accessori pari ad € 1.497,48 calcolata detraendo dall'importo delle spese condominiali risultanti dai bilanci consuntivi relativi agli esercizi
2019, 2020, 2021, 2022 e dal bilancio preventivo 2023 quantificato in € 4.097,48 al netto degli acconti mensilmente versati pari a complessivi € 2.600,00 oltre alle spese condominiali per l'esercizio 2024 non quantificabili, che pertanto la morosità del conduttore ammontava a complessivi € 5.697,48,
intimava lo sfratto per morosità convenendo il conduttore davanti a questo giudice per la relativa convalida e l'emissione del decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e a scadere sino al rilascio.
non si presentava all'udienza di convalida né si costituiva in giudizio. Controparte_1
Con ordinanza resa il 04.12.2024 il giudice, rilevato che la notifica non era andata a buon fine, in quanto il soggetto risultava irreperibile, su richiesta della parte attrice disponeva il mutamento del rito assegnando termine per la notifica dell'atto introduttivo e verbale contenete il provvedimento.
Con memoria integrativa l'attore lamentava la persistente morosità del conduttore ed insisteva nella richiesta di risoluzione del contratto e di pagamento della somma di € 7.350,00 per canoni scaduti a marzo
2025 e di € 1.497,48 per oneri accessori a suo tempo maturati per un importo complessivo di € 8.847,48,
oltre interessi ed ulteriori canoni ed oneri all'esito della notifica dell'atto di citazione e del verbale di udienza di Controparte_1
conversione del rito restava contumace.
Preliminarmente, deve ritenersi accertata l'esistenza del rapporto di locazione per cui è causa, atteso che dalla documentazione prodotta si evince che con contratto del 30.07.2019 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Gorgonzola il 5.08.2019 al n. 003455 Parte_1
concedeva in locazione ad uso abitativo a l'immobile per cui è causa per Controparte_1
un canone annuo di € 6.300,00 da corrispondersi entro il primo di ogni mese in 12 rate mensili eguali pagina 2 di 4 anticipate dell'importo di € 525,00 ciascuna oltre alle spese condominiali annuali quantificate forfettariamente in € 50,00 mensili, suddiviso in 12 rate mensili anticipate, salvo conguaglio a consuntivo, da corrispondersi unitamente al canone di locazione.
Tanto premesso, la domanda é fondata e dev'essere accolta, atteso che la morosità interessa un arco di tempo rilevante, essendo accertata la mancata corresponsione del canone di aprile 2020 e da marzo 2024, in difetto di prova del pagamento da parte del conduttore, gravato dal relativo onere, che non si è presentato né si è costituito in giudizio, mostrando disinteresse per la controversia, per cui supera il parametro predeterminato legalmente dal disposto normativo di cui all'art. 5 delle legge n.
392/78, che preclude ogni valutazione discrezionale da parte del giudice in ordine all'importanza dell'inadempimento.
In base a tali considerazioni, deve dichiararsi la risoluzione del contratto ed il convenuto dev'essere condannato di pagamento di € 9.372,48 essendo scaduto anche il mese di aprile oltre interessi come per legge, per la mancata corresponsione dei canoni azionati all'attualità, dovendosi ritenere che la domanda di condanna al pagamento dei canoni relativi anche alle mensilità maturate successivamente fino alla riconsegna del bene locato sia implicitamente contenuta in quella originaria, oltre interessi sino al soddisfo.
Tenuto conto che non sono state allegate né dimostrate situazioni valutabili ai sensi dell'art. 56 L.
392/78, atte a confrontare le condizioni delle parti, e considerato che il rilascio è riconducibile al perdurante inadempimento del convenuto, la data di esecuzione dev'essere fissata per il 9.05.2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così
provvede:
- Dichiara la risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore;
- Ordina, di conseguenza, il rilascio dell'immobile per cui è causa libero di persone e cose, e fissa per l'esecuzione la data del 9.05.2025
- Condanna al pagamento di € 9.372,48 a titolo di canoni di locazione Controparte_1
maturati all'attualità ed oneri accessori per come richiesti oltre interessi al soddisfo, nonché al pagina 3 di 4 rimborso delle spese di lite che liquida in € 487,97 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 09 aprile 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio Sammarro, ha pronunciato all'udienza del 09.04.2025, all'esito della discussione orale, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 43192 del R.G.A.C. dell'anno 2024, già n. 38522/2024, e vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso dall' avv. M. Gabriella Parte_1 CodiceFiscale_1
Mapelli;
ATTORE
E
(C.F. ; Controparte_1 CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso che era proprietario di un appartamento sito in Masate (MI), Via Parte_1
Montegrappa n°1, piano primo, composto da n. 3 locali con soggiorno con balcone, cucina,
disimpegno, bagno, camera e cantina al piano interrato, meglio censito al N.C.E.U. di detto Comune al foglio n. 3, mappale n. 291, sub. 12, cat. A/3, Classe 3, che aveva concesso in locazione l'immobile completamente arredato ad uso abitativo a con contratto sottoscritto il Controparte_1
30.07.2019 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Gorgonzola il 5.08.2019
al n. 003455, serie 3 T per quattro anni dal 1.08.2019 al 31.07.2023 e rinnovato per ulteriori quattro anni ovvero dal 1.08.2023 al 31.07.2027, che il canone annuo veniva stabilito in € 6.300,00 da pagina 1 di 4 corrispondersi entro il giorno 1 di ogni mese in 12 rate mensili eguali anticipate dell'importo di €
525,00 ciascuna oltre alle spese condominiali annuali quantificate forfettariamente in € 50,00 mensili,
salvo conguaglio a consuntivo, da corrispondersi unitamente al canone di locazione, che il conduttore non aveva versato per canoni la complessiva somma di € 4.200,00 di cui € 525,00 per il mese di aprile
2020, ed il resto per i canoni maturati da marzo a settembre 2024, che inoltre non aveva provveduto integralmente al pagamento della quota fissa delle spese condominiali pari ad € 50,00 mensili e del conguaglio dovuto a tale titolo, maturando una morosità per oneri accessori pari ad € 1.497,48 calcolata detraendo dall'importo delle spese condominiali risultanti dai bilanci consuntivi relativi agli esercizi
2019, 2020, 2021, 2022 e dal bilancio preventivo 2023 quantificato in € 4.097,48 al netto degli acconti mensilmente versati pari a complessivi € 2.600,00 oltre alle spese condominiali per l'esercizio 2024 non quantificabili, che pertanto la morosità del conduttore ammontava a complessivi € 5.697,48,
intimava lo sfratto per morosità convenendo il conduttore davanti a questo giudice per la relativa convalida e l'emissione del decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e a scadere sino al rilascio.
non si presentava all'udienza di convalida né si costituiva in giudizio. Controparte_1
Con ordinanza resa il 04.12.2024 il giudice, rilevato che la notifica non era andata a buon fine, in quanto il soggetto risultava irreperibile, su richiesta della parte attrice disponeva il mutamento del rito assegnando termine per la notifica dell'atto introduttivo e verbale contenete il provvedimento.
Con memoria integrativa l'attore lamentava la persistente morosità del conduttore ed insisteva nella richiesta di risoluzione del contratto e di pagamento della somma di € 7.350,00 per canoni scaduti a marzo
2025 e di € 1.497,48 per oneri accessori a suo tempo maturati per un importo complessivo di € 8.847,48,
oltre interessi ed ulteriori canoni ed oneri all'esito della notifica dell'atto di citazione e del verbale di udienza di Controparte_1
conversione del rito restava contumace.
Preliminarmente, deve ritenersi accertata l'esistenza del rapporto di locazione per cui è causa, atteso che dalla documentazione prodotta si evince che con contratto del 30.07.2019 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Gorgonzola il 5.08.2019 al n. 003455 Parte_1
concedeva in locazione ad uso abitativo a l'immobile per cui è causa per Controparte_1
un canone annuo di € 6.300,00 da corrispondersi entro il primo di ogni mese in 12 rate mensili eguali pagina 2 di 4 anticipate dell'importo di € 525,00 ciascuna oltre alle spese condominiali annuali quantificate forfettariamente in € 50,00 mensili, suddiviso in 12 rate mensili anticipate, salvo conguaglio a consuntivo, da corrispondersi unitamente al canone di locazione.
Tanto premesso, la domanda é fondata e dev'essere accolta, atteso che la morosità interessa un arco di tempo rilevante, essendo accertata la mancata corresponsione del canone di aprile 2020 e da marzo 2024, in difetto di prova del pagamento da parte del conduttore, gravato dal relativo onere, che non si è presentato né si è costituito in giudizio, mostrando disinteresse per la controversia, per cui supera il parametro predeterminato legalmente dal disposto normativo di cui all'art. 5 delle legge n.
392/78, che preclude ogni valutazione discrezionale da parte del giudice in ordine all'importanza dell'inadempimento.
In base a tali considerazioni, deve dichiararsi la risoluzione del contratto ed il convenuto dev'essere condannato di pagamento di € 9.372,48 essendo scaduto anche il mese di aprile oltre interessi come per legge, per la mancata corresponsione dei canoni azionati all'attualità, dovendosi ritenere che la domanda di condanna al pagamento dei canoni relativi anche alle mensilità maturate successivamente fino alla riconsegna del bene locato sia implicitamente contenuta in quella originaria, oltre interessi sino al soddisfo.
Tenuto conto che non sono state allegate né dimostrate situazioni valutabili ai sensi dell'art. 56 L.
392/78, atte a confrontare le condizioni delle parti, e considerato che il rilascio è riconducibile al perdurante inadempimento del convenuto, la data di esecuzione dev'essere fissata per il 9.05.2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così
provvede:
- Dichiara la risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore;
- Ordina, di conseguenza, il rilascio dell'immobile per cui è causa libero di persone e cose, e fissa per l'esecuzione la data del 9.05.2025
- Condanna al pagamento di € 9.372,48 a titolo di canoni di locazione Controparte_1
maturati all'attualità ed oneri accessori per come richiesti oltre interessi al soddisfo, nonché al pagina 3 di 4 rimborso delle spese di lite che liquida in € 487,97 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 09 aprile 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
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