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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/11/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3093/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3093/2025 promossa da:
nato a [...] [...] C.F Parte_1 C.F._1
e nata a [...] [...] C.f: Controparte_1 C.F._2
Entrambi residenti in [...] Vicarello Collesalvetti (LI) rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Siviero
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 27.9.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in data 27.03.2014 in Livorno e che dalla loro unione nasceva in data 28.09.2012 la figlia . Per_1
Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c. Con provvedimento in data 29.9.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 13.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. In data 13.11.2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e , ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di Controparte_1 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il giorno 27.3.2014 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 43 parte 1 anno 2014; DISPONE CHE:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Via Volterrana 38/B Vicarello Collesalvetti (LI) , di proprietà comune degli stessi verrà messa in vendita alle migliori condizioni di mercato ed il ricavato suddiviso in parti uguali previa estinzione del finanziamento gravante sull'immobile e delle spese conseguenziali;
3. La casa coniugale continuerà pertanto ad essere abitata dalla sig.ra Controparte_1 unitamente alla figlia che ivi manterranno la loro residenza sino al momento della Per_1 alienazione a terzi dell'immobile.
Il sig. trasferirà altrove la propria residenza entro e non oltre il giorno Parte_1
Febbraio 2026;
4. La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori i quali limitatamente alle decisioni Per_1 su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno tuttavia essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
5. La figlia resterà collocata presso la casa coniugale unitamente alla madre sino al momento della sua alienazione a terzi e successivamente rimarrà prevalentemente presso la dimora della madre ove questa deciderà di trasferirsi, mentre il padre potrà tenere con sé la figlia per i giorni che vorrà anche con pernottamento, laddove autonomamente trasferito presso altra abitazione previo accordo tra i coniugi e tenuto conto sempre della volontà della figlia.
6. Trattandosi di affido condiviso paritetico non viene stabilito un assegno di mantenimento a favore della figlia, in quanto i coniugi suddivideranno in misura egualitaria tra loro coniugi la spesa necessaria al mantenimento della stessa per il periodo in cui la figlia soggiorni con uno dei due genitori;
7. Tutte le spese straordinarie scolastiche, mediche, sportive e ricreative, necessarie per
, saranno suddivise nella misura del 50% per ciascun genitore e dovranno Per_1 preventivamente essere tra loro concordate e documentate;
8. L'assegno unico per € 230,00 riguardante la figlia sarà percepito integralmente dalla sig.ra Controparte_1
9. Nessun contributo al mantenimento della sig.ra viene previsto a carico Controparte_1 dell'ex coniuge
10. I coniugi si prestano vicendevolmente il prescritto nulla osta per il rinnovo o per il rilascio del passaporto o della carta d'identità valevole anche per l'espatrio, nonché di ogni altro documento amministrativo per la concessione del quale sia previsto il consenso dell'altro coniuge, ivi compreso quello relativo alla figlia.
11. Spese di lite al definitivo;
12. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 13.11.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3093/2025 promossa da:
nato a [...] [...] C.F Parte_1 C.F._1
e nata a [...] [...] C.f: Controparte_1 C.F._2
Entrambi residenti in [...] Vicarello Collesalvetti (LI) rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Siviero
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 27.9.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in data 27.03.2014 in Livorno e che dalla loro unione nasceva in data 28.09.2012 la figlia . Per_1
Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c. Con provvedimento in data 29.9.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 13.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. In data 13.11.2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e , ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di Controparte_1 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il giorno 27.3.2014 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 43 parte 1 anno 2014; DISPONE CHE:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Via Volterrana 38/B Vicarello Collesalvetti (LI) , di proprietà comune degli stessi verrà messa in vendita alle migliori condizioni di mercato ed il ricavato suddiviso in parti uguali previa estinzione del finanziamento gravante sull'immobile e delle spese conseguenziali;
3. La casa coniugale continuerà pertanto ad essere abitata dalla sig.ra Controparte_1 unitamente alla figlia che ivi manterranno la loro residenza sino al momento della Per_1 alienazione a terzi dell'immobile.
Il sig. trasferirà altrove la propria residenza entro e non oltre il giorno Parte_1
Febbraio 2026;
4. La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori i quali limitatamente alle decisioni Per_1 su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno tuttavia essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
5. La figlia resterà collocata presso la casa coniugale unitamente alla madre sino al momento della sua alienazione a terzi e successivamente rimarrà prevalentemente presso la dimora della madre ove questa deciderà di trasferirsi, mentre il padre potrà tenere con sé la figlia per i giorni che vorrà anche con pernottamento, laddove autonomamente trasferito presso altra abitazione previo accordo tra i coniugi e tenuto conto sempre della volontà della figlia.
6. Trattandosi di affido condiviso paritetico non viene stabilito un assegno di mantenimento a favore della figlia, in quanto i coniugi suddivideranno in misura egualitaria tra loro coniugi la spesa necessaria al mantenimento della stessa per il periodo in cui la figlia soggiorni con uno dei due genitori;
7. Tutte le spese straordinarie scolastiche, mediche, sportive e ricreative, necessarie per
, saranno suddivise nella misura del 50% per ciascun genitore e dovranno Per_1 preventivamente essere tra loro concordate e documentate;
8. L'assegno unico per € 230,00 riguardante la figlia sarà percepito integralmente dalla sig.ra Controparte_1
9. Nessun contributo al mantenimento della sig.ra viene previsto a carico Controparte_1 dell'ex coniuge
10. I coniugi si prestano vicendevolmente il prescritto nulla osta per il rinnovo o per il rilascio del passaporto o della carta d'identità valevole anche per l'espatrio, nonché di ogni altro documento amministrativo per la concessione del quale sia previsto il consenso dell'altro coniuge, ivi compreso quello relativo alla figlia.
11. Spese di lite al definitivo;
12. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 13.11.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra