CASS
Sentenza 6 agosto 2024
Sentenza 6 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 06/08/2024, n. 32023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32023 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2024 |
Testo completo
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; SENTENZA sul ricorso proposto da: LE PA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILA Penale Sent. Sez. 7 Num. 32023 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 09/07/2024 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 11/1/2024, confermava la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Teramo in data 2/11/2021, che aveva condannato OL EO per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità. 2.1. È pervenuta memoria difensiva con allegato il verbale di remissione di querela e di contestuale accettazione. 3. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela, essendo versate in atti la copia della remissione della querela e la relativa accettazione. Invero, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (Sezione 4, n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301 - 01; Sezione 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01). 4. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 9 luglio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; SENTENZA sul ricorso proposto da: LE PA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILA Penale Sent. Sez. 7 Num. 32023 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 09/07/2024 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 11/1/2024, confermava la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Teramo in data 2/11/2021, che aveva condannato OL EO per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità. 2.1. È pervenuta memoria difensiva con allegato il verbale di remissione di querela e di contestuale accettazione. 3. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela, essendo versate in atti la copia della remissione della querela e la relativa accettazione. Invero, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (Sezione 4, n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301 - 01; Sezione 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01). 4. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 9 luglio 2024.