Sentenza 25 luglio 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 25/07/2012, n. 6936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6936 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06936/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02093/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2093 del 2012, proposto da:
RI MU, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Grispo, con domicilio eletto presso Marco Grispo in Roma, via Otranto, 12;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
silenzio-rifiuto sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana - (art 117 cpa)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2012 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame il Sig. RI MU agisce in giudizio per far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 12.3.2010 ed ottenere la condanna all’adozione di un provvedimento espresso conclusivo del relativo procedimento.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata per resistere, la quale ha rappresentato di aver predisposto il decreto di diniego della cittadinanza italiana, "trasmesso alla firma dei competenti organi ", chiedendo pertanto che sia dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in esame.
Alla luce delle circostanze sopra rappresentate, al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto il Ministero dell’Interno intimato ha adempiuto all’obbligo di conclusione del procedimento sullo stesso incombente con l’adozione del formale provvedimento di rigetto, ponendo così fine al denunciato stato di inerzia.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II quater, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore
Alessandro Tomassetti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2012
IL SEGRETARIO