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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/04/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11559/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Parte_1
2 Parte_2
3 Parte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Verbale di causa Udienza 10.04.2025 alle ore 14,45 e innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Pt_1
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente che la Pt_1 discendenza è paterna e post unità D'Italia ed esonera il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza. Precisa di avere rinotificato ricorso ed ordinanza nei termini.
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11559/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11559 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2
Parte_2
-minorenne
3 Parte_4
[...]
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 15.04.2025
I. Con ricorso depositato in data 09.08.2023
1. , nato nella città di Iraí, stato del Rio Grande do Sul, Brasile, Parte_1 il 18/04/1979, identificato con Passaporto n. , residente in [...]n. 746, Numer_1 città di Campo Grande, stato del Mato Grosso do Sul, Brasile, il quale agisce in proprio nonché in qualità di esercente della patria potestà dei figli minori
Dott. Giovanni Calasso 2
2. , nato nella città di Campo Grande, stato del Mato Parte_2
Grosso do Sul, Brasile, il 10/02/2016, identificato con Passaporto n. Numer_2
3. , nata nella città di Campo Grande, stato del Mato Grosso Parte_3 do Sul, Brasile, il 01/11/2021, identificata con Passaporto n. Numer_3
, nata nella città di Campo Grande, stato del Parte_5 Mato Grosso do Sul, Brasile, il 17/04/1982, identificata con Passaporto n Numer_4 residente in [...]n. 746, città di Campo Grande, stato del Mato Grosso do Sul,
Brasile, la quale agisce esclusivamente in qualità di esercente della patria potestà dei figli minori e;
Parte_2 Parte_3
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
- accogliere la domanda così come formulata e per l'effetto
- dichiarare i SI.ri , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 cittadini italiani “jure sanguinis” dalla nascita;
con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al e, Controparte_1 per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da liquidare a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. nato a [...] Persona_1
(VI), Italia, il 11/02/1877, figlio di e , successivamente Persona_2 Persona_3 emigrato in Brasile dove, in data 25/06/1900, nella città di Jaguari, stato del Rio Grande do
Sul, Brasile, si univa in prime nozze con la SI.ra e, in seconde nozze in data Persona_4 29/07/1933 nella città di Jaguari, stato del Rio Grande do Sul, Brasile, con la SI.ra
[...]
dopo il decesso della prima moglie avvenuto in data 21/02/1931, senza mai Per_5 naturalizzarsi brasiliano e, pertanto, senza mai perdere la cittadinanza italiana che la trasmetteva “iure sanguinis” ai suoi discendenti.
-Dall'unione del SI. con la SI.ra , nasceva: Persona_1 Persona_4
• il SI. , nato nella città di Jaguari, stato del Rio Parte_6
Grande do Sul, Brasile, in data 28/08/1919 il quale, in data 05/03/1940 nella città di Per Tupanciretã, dal 1982 denominata , stato del Rio Grande do Sul, Brasile, si univa in matrimonio con la SI.ra . De detta unione nasceva: Parte_7
➢ il SI. , nato nella città di Tupanciretã, dal 1982 Parte_8 Per denominata , stato del Rio Grande do Sul, Brasile, in data 31/07/1944 che, in data 29/07/1967 nella città di Augusto Pestana, stato del Rio Grande do
Sul, Brasile, si univa in matrimonio con la SI.ra . De detta Parte_9 unione nasceva:
✓ il SI. , nato nella città di Iraí, stato del Rio Parte_1
Grande do Sul, Brasile, in data 18/04/1979 il quale in data 15/02/2013 nella città di Campo Grande, stato del Mato Grosso do
Dott. Giovanni Calasso 3
Sul, Brasile, si univa in matrimonio con la SI.ra Parte_5 Dall'unione nascevano:
❖ , nato nella città di Campo Parte_2
Grande, stato del Mato Grosso do Sul, Brasile, in data
10/02/2016
❖ , nata nella città di Campo Grande, Parte_3 stato del Mato Grosso do Sul, Brasile, in data 01/11/2021
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Al sig. Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , il ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a Persona_1
IL CE (VI), Italia, il 11/02/1877
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta del ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del
Dott. Giovanni Calasso 4
d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 15.04.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11559/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Parte_1
2 Parte_2
3 Parte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Verbale di causa Udienza 10.04.2025 alle ore 14,45 e innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Pt_1
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente che la Pt_1 discendenza è paterna e post unità D'Italia ed esonera il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza. Precisa di avere rinotificato ricorso ed ordinanza nei termini.
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11559/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11559 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2
Parte_2
-minorenne
3 Parte_4
[...]
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 15.04.2025
I. Con ricorso depositato in data 09.08.2023
1. , nato nella città di Iraí, stato del Rio Grande do Sul, Brasile, Parte_1 il 18/04/1979, identificato con Passaporto n. , residente in [...]n. 746, Numer_1 città di Campo Grande, stato del Mato Grosso do Sul, Brasile, il quale agisce in proprio nonché in qualità di esercente della patria potestà dei figli minori
Dott. Giovanni Calasso 2
2. , nato nella città di Campo Grande, stato del Mato Parte_2
Grosso do Sul, Brasile, il 10/02/2016, identificato con Passaporto n. Numer_2
3. , nata nella città di Campo Grande, stato del Mato Grosso Parte_3 do Sul, Brasile, il 01/11/2021, identificata con Passaporto n. Numer_3
, nata nella città di Campo Grande, stato del Parte_5 Mato Grosso do Sul, Brasile, il 17/04/1982, identificata con Passaporto n Numer_4 residente in [...]n. 746, città di Campo Grande, stato del Mato Grosso do Sul,
Brasile, la quale agisce esclusivamente in qualità di esercente della patria potestà dei figli minori e;
Parte_2 Parte_3
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
- accogliere la domanda così come formulata e per l'effetto
- dichiarare i SI.ri , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 cittadini italiani “jure sanguinis” dalla nascita;
con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al e, Controparte_1 per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da liquidare a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. nato a [...] Persona_1
(VI), Italia, il 11/02/1877, figlio di e , successivamente Persona_2 Persona_3 emigrato in Brasile dove, in data 25/06/1900, nella città di Jaguari, stato del Rio Grande do
Sul, Brasile, si univa in prime nozze con la SI.ra e, in seconde nozze in data Persona_4 29/07/1933 nella città di Jaguari, stato del Rio Grande do Sul, Brasile, con la SI.ra
[...]
dopo il decesso della prima moglie avvenuto in data 21/02/1931, senza mai Per_5 naturalizzarsi brasiliano e, pertanto, senza mai perdere la cittadinanza italiana che la trasmetteva “iure sanguinis” ai suoi discendenti.
-Dall'unione del SI. con la SI.ra , nasceva: Persona_1 Persona_4
• il SI. , nato nella città di Jaguari, stato del Rio Parte_6
Grande do Sul, Brasile, in data 28/08/1919 il quale, in data 05/03/1940 nella città di Per Tupanciretã, dal 1982 denominata , stato del Rio Grande do Sul, Brasile, si univa in matrimonio con la SI.ra . De detta unione nasceva: Parte_7
➢ il SI. , nato nella città di Tupanciretã, dal 1982 Parte_8 Per denominata , stato del Rio Grande do Sul, Brasile, in data 31/07/1944 che, in data 29/07/1967 nella città di Augusto Pestana, stato del Rio Grande do
Sul, Brasile, si univa in matrimonio con la SI.ra . De detta Parte_9 unione nasceva:
✓ il SI. , nato nella città di Iraí, stato del Rio Parte_1
Grande do Sul, Brasile, in data 18/04/1979 il quale in data 15/02/2013 nella città di Campo Grande, stato del Mato Grosso do
Dott. Giovanni Calasso 3
Sul, Brasile, si univa in matrimonio con la SI.ra Parte_5 Dall'unione nascevano:
❖ , nato nella città di Campo Parte_2
Grande, stato del Mato Grosso do Sul, Brasile, in data
10/02/2016
❖ , nata nella città di Campo Grande, Parte_3 stato del Mato Grosso do Sul, Brasile, in data 01/11/2021
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Al sig. Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , il ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a Persona_1
IL CE (VI), Italia, il 11/02/1877
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta del ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del
Dott. Giovanni Calasso 4
d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 15.04.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5