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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 527/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 22/03/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente e Relatore
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
RUBINO FRANCO ERNESTO, Giudice
in data 22/03/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 294/2021 depositato il 23/02/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola Arcella
elettivamente domiciliato presso Comune Di San Nicola Arcella Comune 87020 San Nicola Arcella
CS
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 022 792 2020 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 022 792 2020 IMU 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 022 792 2020 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 022 792 2020 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23.02.2021, la sig.ra Ricorrente_1, depositava il ricorso avverso l' avviso di accertamento esecutivo e contestuale invito al pagamento dell'IMU – irrogazione di sanzioni amministrative,
n.022/792/2020 (Cod.Contr. nr. 386) del 5 giugno 2020, notificato il 7.08.2020, per omesso pagamento della suddetta imposta per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, per una somma complessiva di
€ 2.395,00, comprensiva di sanzioni ed interessi. La ricorrente, eccepiva: omessa motivazione dell'avviso di accertamento e, comunque, dell'allegazione degli atti e dei documenti posti a fondamento dell'accertamento stesso. Violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito: la ricorrente, unica componente del proprio nucleo familiare, nel periodo in contestazione e sin dal 2006, è anagraficamente residente nell'immobile oggetto dell'accertamento, di cui è proprietaria al 50%. In relazione alla dimora abituale, la stessa, salvo prova contraria, si presume che coincida con la residenza anagrafica. Eccepiva, poi: mancata concessione di un termine alla ricorrente, per la presentazione di osservazioni;
lesione del diritto di difesa;
violazione e falsa applicazione dell'art.13, D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n.214/2011: la Signora Ricorrente_1, nel periodo in contestazione ha vissuto stabilmente nell'abitazione di Indirizzo_1, provvedendo a scegliere, quale proprio medico curante, prima, il Dott. Nominativo_2
, successivamente, il Dott. Nominativo_3, entrambi con studio in Scalea (CS) (giusta documentazione versata in atti). La Signora Ricorrente_1, inoltre, nel periodo in contestazione, ovvero dal 2015 al 2018, essendo disoccupata, si è iscritta al Centro per l'Impiego di Paola – 10 Ufficio Locale Coordinato di Scalea, dichiarando peraltro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
eccepiva, infine, l'illegittimità delle sanzioni e degli interessi richiesti ,mediante l'avviso di accertamento impugnato. Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese
In data 30.04.2021 si costituiva la società C & C srl concessioni e consulenze, la quale contestava tutte le avverse eccezioni e precisava che infondata si appalesa la richiesta della ricorrente di godere dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale. L'articolo 13, comma 2, del decreto legge 201/2011 definisce abitazione principale “…l'immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente…”. Dal momento che la ricorrente non ha fornito adeguata prova di tali circostanze,
l'agevolazione non può essere concessa. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
Nonostante la ritualità delle notifiche, il Comune di San Nicola Arcella rimaneva contumace.
In data 09.03.2023, la ricorrente depositava memorie illustrative con le quali ribadiva le proprie eccezioni, in contestazione della costituzione di C&C srl e ribadiva la documentazione probatoria a supporto dei propri assunti.
All'odierna udienza la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Presidente del Collegio, considerato che il Dr Franco Ernesto Rubino si è dimesso in data 21.05.2025, lo ha sostituito con il sottoscritto relatore.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In tema di IMU la Suprema Corte ha stabilito che: “… la detrazione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, il quale dispone che "per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente", non
è indissolubilmente legata alla residenza anagrafica, e ciò non è affatto contraddetto ma semmai reso più evidente dalla modifica normativa apportata dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173 (Finanziaria
2007), a tenore della quale "... all'art. 8, comma 2, dopo le parole: "adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" sono inserite le seguenti: ", intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica," che si limita ad introdurre una presunzione relativa e non supera il concetto di abitazione principale fondato sul criterio della dimora abituale. La modifica, infatti, deve essere letta nel senso che - con effetto dall'annualità d'imposta 2007 - si considera abitazione principale quella di residenza anagrafica, salvo la prova contraria che consente al contribuente, nei casi appunto di mancata coincidenza, anche solo per un periodo di tempo, tra dimora abituale e residenza anagrafica, di riservare alla prima il trattamento fiscale meno gravoso previsto per "l'abitazione principale", prova che deve riguardare l'effettivo utilizzo dell'unità immobiliare quale dimora abituale del nucleo famigliare del contribuente (Cass. n. 14398/2010) …” (Cass. Civ., Sez.V, Sent., 28 marzo 2019, n.8629).
Le produzioni documentali della ricorrente, consistenti nella scelta del medico curante, in Scalea, nell'iscrizione nel periodo in contestazione, ovvero dal 2015 al 2018, al Centro per l'Impiego di Paola – 10
Ufficio Locale Coordinato di Scalea, l'intestazione delle utenze, appaiono elementi idonei e non adeguatamente contestati, circa la residenza e dimora abituale della sig.ra Ricorrente_1 nel comune di San Nicola Arcella, presso la sua abitazione sita in Indirizzo_2.
Spese come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della rocorrente, in euro 150,00, oltre accessori come per legge,se dovute con distrazione.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 22/03/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente e Relatore
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
RUBINO FRANCO ERNESTO, Giudice
in data 22/03/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 294/2021 depositato il 23/02/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola Arcella
elettivamente domiciliato presso Comune Di San Nicola Arcella Comune 87020 San Nicola Arcella
CS
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 022 792 2020 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 022 792 2020 IMU 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 022 792 2020 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 022 792 2020 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23.02.2021, la sig.ra Ricorrente_1, depositava il ricorso avverso l' avviso di accertamento esecutivo e contestuale invito al pagamento dell'IMU – irrogazione di sanzioni amministrative,
n.022/792/2020 (Cod.Contr. nr. 386) del 5 giugno 2020, notificato il 7.08.2020, per omesso pagamento della suddetta imposta per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, per una somma complessiva di
€ 2.395,00, comprensiva di sanzioni ed interessi. La ricorrente, eccepiva: omessa motivazione dell'avviso di accertamento e, comunque, dell'allegazione degli atti e dei documenti posti a fondamento dell'accertamento stesso. Violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito: la ricorrente, unica componente del proprio nucleo familiare, nel periodo in contestazione e sin dal 2006, è anagraficamente residente nell'immobile oggetto dell'accertamento, di cui è proprietaria al 50%. In relazione alla dimora abituale, la stessa, salvo prova contraria, si presume che coincida con la residenza anagrafica. Eccepiva, poi: mancata concessione di un termine alla ricorrente, per la presentazione di osservazioni;
lesione del diritto di difesa;
violazione e falsa applicazione dell'art.13, D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n.214/2011: la Signora Ricorrente_1, nel periodo in contestazione ha vissuto stabilmente nell'abitazione di Indirizzo_1, provvedendo a scegliere, quale proprio medico curante, prima, il Dott. Nominativo_2
, successivamente, il Dott. Nominativo_3, entrambi con studio in Scalea (CS) (giusta documentazione versata in atti). La Signora Ricorrente_1, inoltre, nel periodo in contestazione, ovvero dal 2015 al 2018, essendo disoccupata, si è iscritta al Centro per l'Impiego di Paola – 10 Ufficio Locale Coordinato di Scalea, dichiarando peraltro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
eccepiva, infine, l'illegittimità delle sanzioni e degli interessi richiesti ,mediante l'avviso di accertamento impugnato. Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese
In data 30.04.2021 si costituiva la società C & C srl concessioni e consulenze, la quale contestava tutte le avverse eccezioni e precisava che infondata si appalesa la richiesta della ricorrente di godere dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale. L'articolo 13, comma 2, del decreto legge 201/2011 definisce abitazione principale “…l'immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente…”. Dal momento che la ricorrente non ha fornito adeguata prova di tali circostanze,
l'agevolazione non può essere concessa. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
Nonostante la ritualità delle notifiche, il Comune di San Nicola Arcella rimaneva contumace.
In data 09.03.2023, la ricorrente depositava memorie illustrative con le quali ribadiva le proprie eccezioni, in contestazione della costituzione di C&C srl e ribadiva la documentazione probatoria a supporto dei propri assunti.
All'odierna udienza la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Presidente del Collegio, considerato che il Dr Franco Ernesto Rubino si è dimesso in data 21.05.2025, lo ha sostituito con il sottoscritto relatore.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In tema di IMU la Suprema Corte ha stabilito che: “… la detrazione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, il quale dispone che "per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente", non
è indissolubilmente legata alla residenza anagrafica, e ciò non è affatto contraddetto ma semmai reso più evidente dalla modifica normativa apportata dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173 (Finanziaria
2007), a tenore della quale "... all'art. 8, comma 2, dopo le parole: "adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" sono inserite le seguenti: ", intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica," che si limita ad introdurre una presunzione relativa e non supera il concetto di abitazione principale fondato sul criterio della dimora abituale. La modifica, infatti, deve essere letta nel senso che - con effetto dall'annualità d'imposta 2007 - si considera abitazione principale quella di residenza anagrafica, salvo la prova contraria che consente al contribuente, nei casi appunto di mancata coincidenza, anche solo per un periodo di tempo, tra dimora abituale e residenza anagrafica, di riservare alla prima il trattamento fiscale meno gravoso previsto per "l'abitazione principale", prova che deve riguardare l'effettivo utilizzo dell'unità immobiliare quale dimora abituale del nucleo famigliare del contribuente (Cass. n. 14398/2010) …” (Cass. Civ., Sez.V, Sent., 28 marzo 2019, n.8629).
Le produzioni documentali della ricorrente, consistenti nella scelta del medico curante, in Scalea, nell'iscrizione nel periodo in contestazione, ovvero dal 2015 al 2018, al Centro per l'Impiego di Paola – 10
Ufficio Locale Coordinato di Scalea, l'intestazione delle utenze, appaiono elementi idonei e non adeguatamente contestati, circa la residenza e dimora abituale della sig.ra Ricorrente_1 nel comune di San Nicola Arcella, presso la sua abitazione sita in Indirizzo_2.
Spese come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della rocorrente, in euro 150,00, oltre accessori come per legge,se dovute con distrazione.