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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/04/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel
Michela Grillo giudice
Rossella Pezzella giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 483/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione l'11/4/2025, promossa dai signori , nata a [...] il [...] c.f. Parte_1 [...]
, e , nato a [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Roberta De Feo, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10/3/2025 i signori e premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 Per_ matrimonio civile il 3/7/2011 a Cassino (FR) e di aver avuto, durante la convivenza, il figlio (nato il
20/7/2020), hanno riferito che con sentenza non definitiva n 1423 delll'11/11/2016 il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione personale dei coniugi. Hanno evidenziato, inoltre, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari lo scioglimento del matrimonio e disciplini le questioni connesse alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
***
Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e Parte_1 Parte_2 meritino di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Cassino (FR) dell'anno 2011 al numero 9, parte
I, e che con sentenza non definitiva n. 1423/16, pubblicata l'11/11/2016, il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno in maniera definitiva. Sussistono le condizioni Parte_1 Parte_2 contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta allo scioglimento del matrimonio.
***
Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge. Parte_1 Parte_2
Anche in questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 483/2025 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede: ⮚ dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Cassino (FR) 3/7/2011 tra e Parte_3
, trascritto nel registro degli atti dello stato civile di Cassino (FR) dell'anno 2011 al numero Parte_2
9, parte I;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cassino (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 11/4/2025
il Presidente est
Notari Virgilio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel
Michela Grillo giudice
Rossella Pezzella giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 483/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione l'11/4/2025, promossa dai signori , nata a [...] il [...] c.f. Parte_1 [...]
, e , nato a [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Roberta De Feo, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10/3/2025 i signori e premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 Per_ matrimonio civile il 3/7/2011 a Cassino (FR) e di aver avuto, durante la convivenza, il figlio (nato il
20/7/2020), hanno riferito che con sentenza non definitiva n 1423 delll'11/11/2016 il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione personale dei coniugi. Hanno evidenziato, inoltre, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari lo scioglimento del matrimonio e disciplini le questioni connesse alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
***
Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e Parte_1 Parte_2 meritino di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Cassino (FR) dell'anno 2011 al numero 9, parte
I, e che con sentenza non definitiva n. 1423/16, pubblicata l'11/11/2016, il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno in maniera definitiva. Sussistono le condizioni Parte_1 Parte_2 contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta allo scioglimento del matrimonio.
***
Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge. Parte_1 Parte_2
Anche in questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 483/2025 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede: ⮚ dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Cassino (FR) 3/7/2011 tra e Parte_3
, trascritto nel registro degli atti dello stato civile di Cassino (FR) dell'anno 2011 al numero Parte_2
9, parte I;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cassino (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 11/4/2025
il Presidente est
Notari Virgilio