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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 25/11/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI ORISTANO SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ST GI a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ex art. 281 sexies u.c. cpc
nella causa civile iscritta al n. 491 2023 R.G., tra:
, con sede in Oristano, via Eleonora Parte_1
D'Arborea n. 14, (CF e P.IVA ) in persona del Curatore dott. P.IVA_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Franco Tului (C.F. ) per mandato in atti C.F._1
- AT
, con sede in Oristano, Via Eleonora d'Arborea 14, pec CF , CP_1 Email_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Graziano Flore che la rappresenta e difende per mandato in atti
- convenuta
*****
Oggetto: azione revocatoria
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTORE
Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria e diversa istanza e doman-da disattesa: I. revocare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., dell'Atto di scissione Con
/ del 14/05/2018, a firma del No-taio , rep. 2117, racc. 1640, e di ciascuna e Pt_1 Persona_1 tutte le attribuzioni patrimoniali in favore della convenuta ivi contenute ed in specie dei CP_1 seguenti immobili: in Comune di OROSEI, località "Conculas" senza numero civico: fabbricato ad uso commerciale, adibito a supermercato e magazzino, sito alla predetta lo-calità "Conculas" senza numero civico, con annessa circostante area pertinen-ziale destinata a corte, edificato, detto fabbricato, su area della superficie catastale di metri quadrati 3.642 (tremilaseicentoquarantadue), confinante con strada statale 125, con strada vicinale Macusori, con proprietà Flore e con proprietà salvo altri o Per_2 aventi causa. Detta unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati come segue: foglio 26 (ventisei), mappale 472 (quattro-centosettantadue), località Conculas, piano T, Cat. D/8, RC Euro 6.844,09 (seimilaottocentoquarantaquattro virgola zero nove). L'immobile sopra descritto era precedentemente distinto in Catasto Fabbricati del predetto Comune di Orosei al foglio 26, con il mappale 228;
1 in Comune di OROSEI, alla località "Conculas": lotto di terreno edificabile, ricadente in Zona "D1 - artigianale e commerciale", sito alla predetta località "Conculas", della superficie catastale di 416 (quattrocentosedici) metri quadrati, confinante con altra proprietà della società , con Parte_1 proprietà e con strada comunale Chilivri, salvo altri o aventi causa;
censito al Catasto Per_2 Terreni, come segue: Foglio 26 (ventisei), mappale 468 (quattrocen-tosessantotto), di are 04.16, RD Euro 2,15 RA Euro 0,43; in Comune di NUORO, alla Via Ballero civico 130, (in Catasto Via Ballero senza numero civico): locale ad uso commerciale, posto al piano terreno del maggior fabbricato sito alla predetta Via Ballero civico 130, composto da ampio locale per esposizione con annessi ufficio e bagno, il tutto per una superficie complessiva di circa 330 (trecentotrenta) metri quadrati, con annessa area scoper-ta di pertinenza esclusiva adibita a parcheggio;
locale ad uso commerciale, posto al piano terreno del medesimo maggior fab-bricato sito alla predetta Via Ballero civico 130, della superficie complessiva di circa 296 (duecentonovantasei) metri quadrati;
locale ad uso commerciale, posto al piano terreno del medesimo maggior fab-bricato sito alla predetta Via Ballero civico 130, della superficie complessiva di circa 100 (cento) metri quadrati;
il tutto confinante, nel suo insieme, con la detta Via Ballero, con altra proprietà della società Parte_1 per più lati, con la Piazza Padre Pio, salvo altri. Dette unità immobiliari risultano censite al Catasto Fabbricati come segue: foglio 36 (trentasei), mappale 169 (centosessantanove), sub. 9 (nove), Via Antonio Ballero n. SN, piano T, Zona censuaria 1, Cat. D/8, RC Euro 5.202,00 cinquemiladuecentodue virgo-la zero zero). Detta unità immobiliare è stata ricavata - giusta variazione del 25 agosto 2010 per fusione ed ultimazione protocollo n. NU0200817, (n. 9291.1/2010) - dalla fusione delle preesistenti unità immobiliari già distinte in Catasto Fabbricati al foglio 36, mappali:169 subalterno 4; 169 subalterno 5 e 169 subalterno 6; in Comune di NUORO, alla Via Ballero civico 136, e precisamente: locale costruito per esigenze commerciali, ubicato al piano seminterrato del maggior fabbricato sito alla predetta Via Ballero civico 136, della superficie di circa 680 (seicentoottanta) metri quadrati, confinante con la detta Via Ballero e con altra proprietà della società per più lati, Parte_1 salvo altri;
Detta unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati come segue: foglio 36 (trentasei), mappale 169 (centosessantanove), sub. 7 (sette), Via Antonio Ballero n. 136, piano S1, Zona censuaria 1, Cat. D/7, RC Euro 1.898,00 (milleottocentonovantotto virgola zero zero); in Comune di NUORO, alla Via Convento civici 23/25: locale commerciale, ubicato al piano terreno del maggior fabbricato sito alla predetta Via Convento civici 23/25, della superficie di circa 414 (quattro-centoquattordici) metri quadrati, composto da un unico locale con annessi deposito scorte, due bagni, un antibagno, uno spogliatoio, un ufficio, due laboratori ed un tratto di area antistante l'ingresso del locale, della superficie di circa metri quadrati 33 (trentatré), il tutto confinante con la detta Via Convento, con proprietà Flore e con proprietà
salvo altri o aventi causa;
Per_3
Detta unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati come segue: foglio 52 (cinquantadue), mappale 2305 (duemilatrecentocinque), sub. 26 (ven-tisei), Via Convento SNC, piano T, zona censuaria 1, Cat. D/8, RC Euro 8.282,00 (ottomiladuecentoottantadue virgola zero zero);
II. Per l'effetto, condannare la Società convenuta a restituire e consegnare e rilasciare al e Parte_1 questo, comunque, legittimato ad ap prendere all'attivo della massa, i beni tutti oggetto dell'atto di scissione menzionato ed in specie i beni immobili descritti nella conclusione sub I che precede;
In subordine, per il caso di non possibile restituzione degli stessi, condannare la convenuta a restituire e rimborsare al il loro controvalore monetario nella misura determinata nella Parte_1 consulenza tecnica disposta nella procedura esecutiva e depositata nel presente giudizio (doc.
2 31/prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.) e, quindi, con riferimento all'immobile in Comune di OROSEI, località "Conculas" senza numero civico distinto al Catasto Fabbricati al foglio 26 (ventisei), mappale 472 e lotto di terreno in Comune di Orosei, località Conculas censi-to al catasto terreni al foglio 26 particella 468 per € 851.303,25; con riferimento all'immobile in Comune di NUORO, alla Via Ballero civico 130, (in Catasto Via Ballero senza numero civico) distinto in catasto al foglio 36 (trentasei), mappale 169 (centosessantanove), sub. 9 (nove), e l'immobile sito in via Ballero n. 136 distinto in catasto al fg 36 particella 169 sub 7, per € 1.588.481,70, in Comune di NUORO, alla Via Convento civici 23/25 al Catasto Fabbricati come segue: foglio 52 (cinquantadue), mappale 2305 (duemilatrecentocinque), sub. 26 (ventisei), per € 680.752,80. III. In ogni caso condannare la convenuta:
- a corrispondere al Fallimento attore i frutti maturati e maturandi dei beni oggetto di revoca ed a risarcire i danni patiti e patiendi dalla fallita e dalla massa dei creditori per effetto ed in conseguenza degli atti di cui alla espositiva dell'atto di citazione, in entrambi i casi quanto meno in misura pari ai canoni di locazione pattuiti per i singoli immobili e quindi per un va-lore locativo complessivo di euro 10.083,00 mensile determinato nella Ctu della procedura esecutiva (doc. 31/prima memoria 172 ter c.p.c.) da conteggiare a decorrere dalla data dell'atto di scissione o in subordine dalla data della do-manda sino all'effettivo rilascio;
- a risarcire il danno in relazione all'immobile sito in Orotelli in quanto alienato a terzi prima della citazione, nella misura di euro € 36.194,00, pari al valore di stima di cui al progetto di fusione.
- In entrambi i casi del presente capo che precedono in via subordi-nata e salvo gravame, liquidando il danno equitativamente. IV. In ogni caso oltre ad interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 e succes-sive modificazioni o, comunque ai sensi dell'art. 1284, comma IV c.c., po-nendo a carico della convenuta tutte le spese e le competenze professionali del giudizio oltre accessori e spese generali. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande e/o conclu-sioni nuove o modificate.
CONVENUTA
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti nel presente atto Voglia: a) Rigetta le domande dell'attrice; b) con vittoria di spese, diritti e onorari
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FATTO
La vicenda trae origine dall'atto di scissione societaria stipulato il 14 maggio 2018 tra Parte_1
(scissa) e (beneficiaria), rogato dal Notaio . Con tale operazione, la società CP_1 Persona_1 Con ha trasferito alla una serie di immobili commerciali e terreni siti nei comuni di Orosei, Pt_1
OR e Orotelli, per un valore complessivo rivalutato di € 3.400.990,74, a fronte di un passivo trasferito pari a € 2.289.920,32.
Successivamente, con sentenza n. 3/2021 del 10 maggio 2021, il Tribunale di Oristano ha dichiarato il fallimento della rilevando una situazione debitoria grave e preesistente alla scissione. Parte_1
Il ha proposto azione revocatoria sia fallimentare ex art. 66 L.F. sia ordinaria ex art. Parte_1
2901 c.c., sostenendo che la scissione ha privato la società fallita di ogni cespite patrimoniale rilevante ed aggiungendo che: il patrimonio netto residuo della scissa è pari a zero;
i crediti ammessi al passivo, per oltre € 3.9 milioni, sono sorti prima del 2018; vi è identità tra la compagine sociale e l'organo amministrativo delle due società ( era amministratore unico di entrambe). Persona_4
3 Il chiede quindi la revoca dell'atto di scissione e la restituzione dei beni immobili trasferiti Parte_1 ovvero, in subordine, il pagamento del controvalore monetario degli immobili (€ 3.120.537,75) oltre accessori.
La convenuta si è costituita senza nulla contestare circa i presupposti fattuali della revocabilità dell'atto, limitandosi ad eccepire:
• La decadenza dell'azione revocatoria fallimentare, essendo decorso il termine per la sua proposizione
• L'inammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria, in quanto i creditori avevano la possibilità di opporsi alla scissione entro 60 giorni dalla sua iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2506-ter c.c. La mancata opposizione equivarrebbe a rinuncia.
*****
Le eccezioni della convenuta non possono essere condivise.
Occorre premettere che il fallimento della è stato dichiarato con sentenza del 10 maggio Parte_1
2021, quindi sotto il regime della previgente legge il cui art. 69-bis L.F., introdotto con D.Lgs. 5/2006, per l'esercizio dell'azione revocatoria in ambito fallimentare, stabilisce due termini decadenziali alternativi: tre anni dalla dichiarazione di fallimento;
cinque anni dal compimento dell'atto.
Nel caso di specie la sentenza dichiarativa di fallimento è stata pubblicata il 10 maggio 2021, l'atto di scissione è stato stipulato il 14 maggio 2018, mentre l'azione è stata proposta con atto di citazione notificato il 22 aprile 2023.
Pertanto, l'azione è stata proposta entro il termine di tre anni dalla dichiarazione di fallimento e entro il termine di cinque anni dal compimento dell'atto, risultando tempestiva ai sensi dell'art. 69-bis L.F.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, 15 febbraio 2023, n. 4777) ha confermato che tali termini sono di natura decadenziale e non soggetti a sospensione, ma ha altresì chiarito che il computo deve avvenire secondo le scansioni temporali indicate dalla norma, che nel caso di specie risultano rispettate.
Quanto al secondo tema prospettato dalla convenuta, vale rammentare che la scissione societaria, pur essendo disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.c., non è sottratta alla revocabilità in presenza di atti fraudolenti o lesivi dei diritti dei creditori. La mancata opposizione ex art. 2506-ter c.c. non preclude l'azione revocatoria, che ha natura diversa e presupposti autonomi.
La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 30 gennaio 2020, causa C-394/18 si è espressa contro l'estensione dell'ambito di operatività dei limiti all'impugnazione previsti dalla VI Direttiva in materia societaria, affermando espressamente che i creditori della società scissa, che non hanno fatto opposizione, possono intentare un'azione pauliana al fine di dichiarare la scissione inefficace nei loro confronti e di proporre azioni esecutive o conservative sui beni trasferiti alla società di nuova costituzione” (in motivazione, punto 75). Tali azioni, a differenza di quelle di nullità, non incidono, infatti, sulla validità della scissione, avendo effetti limitatamente ai creditori che hanno proposto l'impugnazione
Per il cumulo delle due azioni si era già espressa, anche se in un obiter dictum, la Corte di Cassazione sentenza, 4 dicembre 2019, n. 31654, ritenendo non condivisibile il pretendere “di ricavare sistematicamente dalla norma, che esclude solo una dichiarazione di invalidità (per nullità o annullamento) dell'atto di fusione o scissione, l'inesperibilità dell'azione revocatoria ex art. 2901
4 c.c., che, come è noto, non determina alcuna invalidità dell'atto ma la sua semplice inefficacia relativa rendendolo inopponibile al creditore pregiudicato”. Peraltro, tale regola - continua la Corte di legittimità – “presuppone una fusione o scissione efficace, supera la distinzione fra nullità e annullabilità, accomunate nella nozione di invalidità, e mira ad evitare la demolizione dell'operazione di trasformazione e la reviviscenza delle società originarie, ma appare pienamente compatibile con la natura e gli effetti dell'azione revocatoria, strumento di conservazione della garanzia patrimoniale, che agisce sul registro della mera inopponibilità dell'atto al creditore pregiudicato”.
La revocatoria dell'atto di scissione è stata confermata anche da una più recente sentenza della Cassazione 29 gennaio 2021, n. 2153, la cui motivazione è, per ampi stralci, testualmente riportata nella decisione che qui si commenta. In tale pronuncia i Supremi giudici, allineandosi alle valutazioni dei giudici comunitari, affermano, in particolare, la compatibilità tra revocatoria e regime di invalidità della scissione, chiarendo la differenza di operatività dei due rimedi, in quanto l'invalidità determina l'annullamento dell'atto con effetti erga omnes, mentre la revocatoria ha effetti recuperatori soltanto nei confronti dei creditori pregiudicati, che lo hanno impugnato. Viene inoltre sottolineata la differente funzione tra i due rimedi, affermando che quelli a carattere preventivo non possono escludere a priori quelli a carattere successivo, come la revocatoria, con la conseguenza che “l'azione ex art. 2901 c.c. ed ex art. 66l. fall. svolge, invece, una funzione ripristinatoria della garanzia generica offerta dal patrimonio del debitore, di cui si può avvalere non soltanto il creditore 'anteriore' ma anche quello 'successivo' al compimento dell'atto pregiudizievole, quando questo sia stato oggetto di accordo fraudolento”.
Il cumulo tra i rimedi specifici previsti dalla disciplina della scissione e l'azione revocatoria è stato ribadito anche da Cass. 6 maggio 2021, n. 12047 e Cass. 14 ottobre 2022, n. 30184, la quale ha, tra l'altro, opportunamente precisato che non tutte le scissioni sono suscettibili di essere revocate ex2901 c.c., essendo tale azione applicabile soltanto a quelle «il cui effetto traslativo abbia comportato un consapevole depauperamento della garanzia patrimoniale […] sicché le ricadute negative che potrebbero determinarsi sulle ragioni di certezza alla base della normativa societaria […] sono limitate esclusivamente alle scissioni in frode ai creditori», rispetto alle quali deve ritenersi che l'esigenza di stabilità delle operazioni societarie non può avere prevalenza in danno delle legittime ragioni dei creditori frodati.
Nel merito, come anticipato la convenuta nulla eccepisce circa i presupposti fattuali per la revocabilità dell'atto.
La documentazione prodotta e le allegazioni del , in effetti, consentono di ritenere Parte_1 sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., applicabile in sede fallimentare ai sensi dell'art. 66 L.F.:
• Preesistenza del credito: la maggior parte dei crediti ammessi al passivo è sorta anteriormente all'atto di scissione.
• Pregiudizio patrimoniale: l'atto ha comportato la sottrazione di cespiti immobiliari per un valore netto di oltre € 1.100.000,00, lasciando la società scissa priva di patrimonio utile al soddisfacimento dei creditori.
• Conoscenza del pregiudizio da parte del terzo: vi è identità tra l'organo amministrativo delle due società ( , nonché coincidenza parziale della compagine sociale, elementi Persona_4 che consentono di ritenere la consapevolezza del pregiudizio arrecato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22
5 *****
PQM
Il Tribunale di Oristano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 491/2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda proposta dal e, per l'effetto, revoca e dichiara Parte_1
l'inefficacia, ai sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., dell'atto di scissione stipulato in data 14 maggio 2018 tra e rogato dal Notaio rep. 2117, racc. Parte_1 CP_1 Persona_1
1640;
2. Dichiara inefficaci tutte le attribuzioni patrimoniali in favore della contenute CP_1 nell'atto di scissione, ed in particolare i beni immobili siti nei comuni di Orosei, OR e Orotelli, come meglio descritti negli atti di causa;
3. Condanna la convenuta a restituire al i beni immobili CP_1 Parte_1 oggetto dell'atto di scissione come meglio sopra precisati nelle conclusioni di parte attrice, ovvero, in subordine, a rimborsarne il controvalore monetario nella misura complessiva di
€ 3.120.537,75;
4. Condanna la convenuta a corrispondere i frutti maturati e maturandi dei beni oggetto di revoca, nella misura mensile di € 10.083,00, dalla data dell'atto di scissione sino all'effettivo rilascio;
5. Condanna la convenuta al risarcimento del danno in relazione all'immobile sito in Orotelli, alienato a terzi, nella misura di € 36.194,00;
6. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 50.000,00 oltre accessori di legge ed oltre refusione del CU di legge.
Oristano, 25.11.2025
Il Giudice
ST GI
6
SENTENZA Ex art. 281 sexies u.c. cpc
nella causa civile iscritta al n. 491 2023 R.G., tra:
, con sede in Oristano, via Eleonora Parte_1
D'Arborea n. 14, (CF e P.IVA ) in persona del Curatore dott. P.IVA_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Franco Tului (C.F. ) per mandato in atti C.F._1
- AT
, con sede in Oristano, Via Eleonora d'Arborea 14, pec CF , CP_1 Email_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Graziano Flore che la rappresenta e difende per mandato in atti
- convenuta
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Oggetto: azione revocatoria
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTORE
Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria e diversa istanza e doman-da disattesa: I. revocare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., dell'Atto di scissione Con
/ del 14/05/2018, a firma del No-taio , rep. 2117, racc. 1640, e di ciascuna e Pt_1 Persona_1 tutte le attribuzioni patrimoniali in favore della convenuta ivi contenute ed in specie dei CP_1 seguenti immobili: in Comune di OROSEI, località "Conculas" senza numero civico: fabbricato ad uso commerciale, adibito a supermercato e magazzino, sito alla predetta lo-calità "Conculas" senza numero civico, con annessa circostante area pertinen-ziale destinata a corte, edificato, detto fabbricato, su area della superficie catastale di metri quadrati 3.642 (tremilaseicentoquarantadue), confinante con strada statale 125, con strada vicinale Macusori, con proprietà Flore e con proprietà salvo altri o Per_2 aventi causa. Detta unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati come segue: foglio 26 (ventisei), mappale 472 (quattro-centosettantadue), località Conculas, piano T, Cat. D/8, RC Euro 6.844,09 (seimilaottocentoquarantaquattro virgola zero nove). L'immobile sopra descritto era precedentemente distinto in Catasto Fabbricati del predetto Comune di Orosei al foglio 26, con il mappale 228;
1 in Comune di OROSEI, alla località "Conculas": lotto di terreno edificabile, ricadente in Zona "D1 - artigianale e commerciale", sito alla predetta località "Conculas", della superficie catastale di 416 (quattrocentosedici) metri quadrati, confinante con altra proprietà della società , con Parte_1 proprietà e con strada comunale Chilivri, salvo altri o aventi causa;
censito al Catasto Per_2 Terreni, come segue: Foglio 26 (ventisei), mappale 468 (quattrocen-tosessantotto), di are 04.16, RD Euro 2,15 RA Euro 0,43; in Comune di NUORO, alla Via Ballero civico 130, (in Catasto Via Ballero senza numero civico): locale ad uso commerciale, posto al piano terreno del maggior fabbricato sito alla predetta Via Ballero civico 130, composto da ampio locale per esposizione con annessi ufficio e bagno, il tutto per una superficie complessiva di circa 330 (trecentotrenta) metri quadrati, con annessa area scoper-ta di pertinenza esclusiva adibita a parcheggio;
locale ad uso commerciale, posto al piano terreno del medesimo maggior fab-bricato sito alla predetta Via Ballero civico 130, della superficie complessiva di circa 296 (duecentonovantasei) metri quadrati;
locale ad uso commerciale, posto al piano terreno del medesimo maggior fab-bricato sito alla predetta Via Ballero civico 130, della superficie complessiva di circa 100 (cento) metri quadrati;
il tutto confinante, nel suo insieme, con la detta Via Ballero, con altra proprietà della società Parte_1 per più lati, con la Piazza Padre Pio, salvo altri. Dette unità immobiliari risultano censite al Catasto Fabbricati come segue: foglio 36 (trentasei), mappale 169 (centosessantanove), sub. 9 (nove), Via Antonio Ballero n. SN, piano T, Zona censuaria 1, Cat. D/8, RC Euro 5.202,00 cinquemiladuecentodue virgo-la zero zero). Detta unità immobiliare è stata ricavata - giusta variazione del 25 agosto 2010 per fusione ed ultimazione protocollo n. NU0200817, (n. 9291.1/2010) - dalla fusione delle preesistenti unità immobiliari già distinte in Catasto Fabbricati al foglio 36, mappali:169 subalterno 4; 169 subalterno 5 e 169 subalterno 6; in Comune di NUORO, alla Via Ballero civico 136, e precisamente: locale costruito per esigenze commerciali, ubicato al piano seminterrato del maggior fabbricato sito alla predetta Via Ballero civico 136, della superficie di circa 680 (seicentoottanta) metri quadrati, confinante con la detta Via Ballero e con altra proprietà della società per più lati, Parte_1 salvo altri;
Detta unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati come segue: foglio 36 (trentasei), mappale 169 (centosessantanove), sub. 7 (sette), Via Antonio Ballero n. 136, piano S1, Zona censuaria 1, Cat. D/7, RC Euro 1.898,00 (milleottocentonovantotto virgola zero zero); in Comune di NUORO, alla Via Convento civici 23/25: locale commerciale, ubicato al piano terreno del maggior fabbricato sito alla predetta Via Convento civici 23/25, della superficie di circa 414 (quattro-centoquattordici) metri quadrati, composto da un unico locale con annessi deposito scorte, due bagni, un antibagno, uno spogliatoio, un ufficio, due laboratori ed un tratto di area antistante l'ingresso del locale, della superficie di circa metri quadrati 33 (trentatré), il tutto confinante con la detta Via Convento, con proprietà Flore e con proprietà
salvo altri o aventi causa;
Per_3
Detta unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati come segue: foglio 52 (cinquantadue), mappale 2305 (duemilatrecentocinque), sub. 26 (ven-tisei), Via Convento SNC, piano T, zona censuaria 1, Cat. D/8, RC Euro 8.282,00 (ottomiladuecentoottantadue virgola zero zero);
II. Per l'effetto, condannare la Società convenuta a restituire e consegnare e rilasciare al e Parte_1 questo, comunque, legittimato ad ap prendere all'attivo della massa, i beni tutti oggetto dell'atto di scissione menzionato ed in specie i beni immobili descritti nella conclusione sub I che precede;
In subordine, per il caso di non possibile restituzione degli stessi, condannare la convenuta a restituire e rimborsare al il loro controvalore monetario nella misura determinata nella Parte_1 consulenza tecnica disposta nella procedura esecutiva e depositata nel presente giudizio (doc.
2 31/prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.) e, quindi, con riferimento all'immobile in Comune di OROSEI, località "Conculas" senza numero civico distinto al Catasto Fabbricati al foglio 26 (ventisei), mappale 472 e lotto di terreno in Comune di Orosei, località Conculas censi-to al catasto terreni al foglio 26 particella 468 per € 851.303,25; con riferimento all'immobile in Comune di NUORO, alla Via Ballero civico 130, (in Catasto Via Ballero senza numero civico) distinto in catasto al foglio 36 (trentasei), mappale 169 (centosessantanove), sub. 9 (nove), e l'immobile sito in via Ballero n. 136 distinto in catasto al fg 36 particella 169 sub 7, per € 1.588.481,70, in Comune di NUORO, alla Via Convento civici 23/25 al Catasto Fabbricati come segue: foglio 52 (cinquantadue), mappale 2305 (duemilatrecentocinque), sub. 26 (ventisei), per € 680.752,80. III. In ogni caso condannare la convenuta:
- a corrispondere al Fallimento attore i frutti maturati e maturandi dei beni oggetto di revoca ed a risarcire i danni patiti e patiendi dalla fallita e dalla massa dei creditori per effetto ed in conseguenza degli atti di cui alla espositiva dell'atto di citazione, in entrambi i casi quanto meno in misura pari ai canoni di locazione pattuiti per i singoli immobili e quindi per un va-lore locativo complessivo di euro 10.083,00 mensile determinato nella Ctu della procedura esecutiva (doc. 31/prima memoria 172 ter c.p.c.) da conteggiare a decorrere dalla data dell'atto di scissione o in subordine dalla data della do-manda sino all'effettivo rilascio;
- a risarcire il danno in relazione all'immobile sito in Orotelli in quanto alienato a terzi prima della citazione, nella misura di euro € 36.194,00, pari al valore di stima di cui al progetto di fusione.
- In entrambi i casi del presente capo che precedono in via subordi-nata e salvo gravame, liquidando il danno equitativamente. IV. In ogni caso oltre ad interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 e succes-sive modificazioni o, comunque ai sensi dell'art. 1284, comma IV c.c., po-nendo a carico della convenuta tutte le spese e le competenze professionali del giudizio oltre accessori e spese generali. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande e/o conclu-sioni nuove o modificate.
CONVENUTA
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti nel presente atto Voglia: a) Rigetta le domande dell'attrice; b) con vittoria di spese, diritti e onorari
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FATTO
La vicenda trae origine dall'atto di scissione societaria stipulato il 14 maggio 2018 tra Parte_1
(scissa) e (beneficiaria), rogato dal Notaio . Con tale operazione, la società CP_1 Persona_1 Con ha trasferito alla una serie di immobili commerciali e terreni siti nei comuni di Orosei, Pt_1
OR e Orotelli, per un valore complessivo rivalutato di € 3.400.990,74, a fronte di un passivo trasferito pari a € 2.289.920,32.
Successivamente, con sentenza n. 3/2021 del 10 maggio 2021, il Tribunale di Oristano ha dichiarato il fallimento della rilevando una situazione debitoria grave e preesistente alla scissione. Parte_1
Il ha proposto azione revocatoria sia fallimentare ex art. 66 L.F. sia ordinaria ex art. Parte_1
2901 c.c., sostenendo che la scissione ha privato la società fallita di ogni cespite patrimoniale rilevante ed aggiungendo che: il patrimonio netto residuo della scissa è pari a zero;
i crediti ammessi al passivo, per oltre € 3.9 milioni, sono sorti prima del 2018; vi è identità tra la compagine sociale e l'organo amministrativo delle due società ( era amministratore unico di entrambe). Persona_4
3 Il chiede quindi la revoca dell'atto di scissione e la restituzione dei beni immobili trasferiti Parte_1 ovvero, in subordine, il pagamento del controvalore monetario degli immobili (€ 3.120.537,75) oltre accessori.
La convenuta si è costituita senza nulla contestare circa i presupposti fattuali della revocabilità dell'atto, limitandosi ad eccepire:
• La decadenza dell'azione revocatoria fallimentare, essendo decorso il termine per la sua proposizione
• L'inammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria, in quanto i creditori avevano la possibilità di opporsi alla scissione entro 60 giorni dalla sua iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2506-ter c.c. La mancata opposizione equivarrebbe a rinuncia.
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Le eccezioni della convenuta non possono essere condivise.
Occorre premettere che il fallimento della è stato dichiarato con sentenza del 10 maggio Parte_1
2021, quindi sotto il regime della previgente legge il cui art. 69-bis L.F., introdotto con D.Lgs. 5/2006, per l'esercizio dell'azione revocatoria in ambito fallimentare, stabilisce due termini decadenziali alternativi: tre anni dalla dichiarazione di fallimento;
cinque anni dal compimento dell'atto.
Nel caso di specie la sentenza dichiarativa di fallimento è stata pubblicata il 10 maggio 2021, l'atto di scissione è stato stipulato il 14 maggio 2018, mentre l'azione è stata proposta con atto di citazione notificato il 22 aprile 2023.
Pertanto, l'azione è stata proposta entro il termine di tre anni dalla dichiarazione di fallimento e entro il termine di cinque anni dal compimento dell'atto, risultando tempestiva ai sensi dell'art. 69-bis L.F.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, 15 febbraio 2023, n. 4777) ha confermato che tali termini sono di natura decadenziale e non soggetti a sospensione, ma ha altresì chiarito che il computo deve avvenire secondo le scansioni temporali indicate dalla norma, che nel caso di specie risultano rispettate.
Quanto al secondo tema prospettato dalla convenuta, vale rammentare che la scissione societaria, pur essendo disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.c., non è sottratta alla revocabilità in presenza di atti fraudolenti o lesivi dei diritti dei creditori. La mancata opposizione ex art. 2506-ter c.c. non preclude l'azione revocatoria, che ha natura diversa e presupposti autonomi.
La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 30 gennaio 2020, causa C-394/18 si è espressa contro l'estensione dell'ambito di operatività dei limiti all'impugnazione previsti dalla VI Direttiva in materia societaria, affermando espressamente che i creditori della società scissa, che non hanno fatto opposizione, possono intentare un'azione pauliana al fine di dichiarare la scissione inefficace nei loro confronti e di proporre azioni esecutive o conservative sui beni trasferiti alla società di nuova costituzione” (in motivazione, punto 75). Tali azioni, a differenza di quelle di nullità, non incidono, infatti, sulla validità della scissione, avendo effetti limitatamente ai creditori che hanno proposto l'impugnazione
Per il cumulo delle due azioni si era già espressa, anche se in un obiter dictum, la Corte di Cassazione sentenza, 4 dicembre 2019, n. 31654, ritenendo non condivisibile il pretendere “di ricavare sistematicamente dalla norma, che esclude solo una dichiarazione di invalidità (per nullità o annullamento) dell'atto di fusione o scissione, l'inesperibilità dell'azione revocatoria ex art. 2901
4 c.c., che, come è noto, non determina alcuna invalidità dell'atto ma la sua semplice inefficacia relativa rendendolo inopponibile al creditore pregiudicato”. Peraltro, tale regola - continua la Corte di legittimità – “presuppone una fusione o scissione efficace, supera la distinzione fra nullità e annullabilità, accomunate nella nozione di invalidità, e mira ad evitare la demolizione dell'operazione di trasformazione e la reviviscenza delle società originarie, ma appare pienamente compatibile con la natura e gli effetti dell'azione revocatoria, strumento di conservazione della garanzia patrimoniale, che agisce sul registro della mera inopponibilità dell'atto al creditore pregiudicato”.
La revocatoria dell'atto di scissione è stata confermata anche da una più recente sentenza della Cassazione 29 gennaio 2021, n. 2153, la cui motivazione è, per ampi stralci, testualmente riportata nella decisione che qui si commenta. In tale pronuncia i Supremi giudici, allineandosi alle valutazioni dei giudici comunitari, affermano, in particolare, la compatibilità tra revocatoria e regime di invalidità della scissione, chiarendo la differenza di operatività dei due rimedi, in quanto l'invalidità determina l'annullamento dell'atto con effetti erga omnes, mentre la revocatoria ha effetti recuperatori soltanto nei confronti dei creditori pregiudicati, che lo hanno impugnato. Viene inoltre sottolineata la differente funzione tra i due rimedi, affermando che quelli a carattere preventivo non possono escludere a priori quelli a carattere successivo, come la revocatoria, con la conseguenza che “l'azione ex art. 2901 c.c. ed ex art. 66l. fall. svolge, invece, una funzione ripristinatoria della garanzia generica offerta dal patrimonio del debitore, di cui si può avvalere non soltanto il creditore 'anteriore' ma anche quello 'successivo' al compimento dell'atto pregiudizievole, quando questo sia stato oggetto di accordo fraudolento”.
Il cumulo tra i rimedi specifici previsti dalla disciplina della scissione e l'azione revocatoria è stato ribadito anche da Cass. 6 maggio 2021, n. 12047 e Cass. 14 ottobre 2022, n. 30184, la quale ha, tra l'altro, opportunamente precisato che non tutte le scissioni sono suscettibili di essere revocate ex2901 c.c., essendo tale azione applicabile soltanto a quelle «il cui effetto traslativo abbia comportato un consapevole depauperamento della garanzia patrimoniale […] sicché le ricadute negative che potrebbero determinarsi sulle ragioni di certezza alla base della normativa societaria […] sono limitate esclusivamente alle scissioni in frode ai creditori», rispetto alle quali deve ritenersi che l'esigenza di stabilità delle operazioni societarie non può avere prevalenza in danno delle legittime ragioni dei creditori frodati.
Nel merito, come anticipato la convenuta nulla eccepisce circa i presupposti fattuali per la revocabilità dell'atto.
La documentazione prodotta e le allegazioni del , in effetti, consentono di ritenere Parte_1 sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., applicabile in sede fallimentare ai sensi dell'art. 66 L.F.:
• Preesistenza del credito: la maggior parte dei crediti ammessi al passivo è sorta anteriormente all'atto di scissione.
• Pregiudizio patrimoniale: l'atto ha comportato la sottrazione di cespiti immobiliari per un valore netto di oltre € 1.100.000,00, lasciando la società scissa priva di patrimonio utile al soddisfacimento dei creditori.
• Conoscenza del pregiudizio da parte del terzo: vi è identità tra l'organo amministrativo delle due società ( , nonché coincidenza parziale della compagine sociale, elementi Persona_4 che consentono di ritenere la consapevolezza del pregiudizio arrecato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22
5 *****
PQM
Il Tribunale di Oristano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 491/2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda proposta dal e, per l'effetto, revoca e dichiara Parte_1
l'inefficacia, ai sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., dell'atto di scissione stipulato in data 14 maggio 2018 tra e rogato dal Notaio rep. 2117, racc. Parte_1 CP_1 Persona_1
1640;
2. Dichiara inefficaci tutte le attribuzioni patrimoniali in favore della contenute CP_1 nell'atto di scissione, ed in particolare i beni immobili siti nei comuni di Orosei, OR e Orotelli, come meglio descritti negli atti di causa;
3. Condanna la convenuta a restituire al i beni immobili CP_1 Parte_1 oggetto dell'atto di scissione come meglio sopra precisati nelle conclusioni di parte attrice, ovvero, in subordine, a rimborsarne il controvalore monetario nella misura complessiva di
€ 3.120.537,75;
4. Condanna la convenuta a corrispondere i frutti maturati e maturandi dei beni oggetto di revoca, nella misura mensile di € 10.083,00, dalla data dell'atto di scissione sino all'effettivo rilascio;
5. Condanna la convenuta al risarcimento del danno in relazione all'immobile sito in Orotelli, alienato a terzi, nella misura di € 36.194,00;
6. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 50.000,00 oltre accessori di legge ed oltre refusione del CU di legge.
Oristano, 25.11.2025
Il Giudice
ST GI
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