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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 835/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
COSTABILE ADRIANA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2105/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001366570000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001366570000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160014446585000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160014446585000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso
Resistente: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 28.03.2025 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1) nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 09420259001366570000 notificata il 03.02.2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il pagamento della somma di € 597,90 relativa alla cartella di pagamento n. 09420160014446585000 per omesso pagamento di tassa automobilistica degli anni 2011
e 2012.
Il ricorrente indicava quali motivi di doglianza: 1) illegittimità derivata per illegittima assunzione dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione senza concorso pubblico;
2) inesistenza dei titoli esecutivi per omessa notifica degli atti prodromici;
3) violazione del D.P.R. 602/1973 per omessa notifica degli avvisi di accertamento;
4) omesso invio dell'avviso bonario ex art. 6, comma 5, L. 212/2000; 5) decadenza del diritto di riscossione per tardiva iscrizione a ruolo;
6) prescrizione estintiva della pretesa per decorso del termine triennale ex art. 5 D.L. 953/1982; 7) violazione della L. 212/2000 per omessa specificazione del calcolo degli interessi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che controdeduceva eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per definitività della cartella regolarmente notificata il
24.10.2016 e per mancata impugnazione di atti precedenti ex artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/92, producendo documentazione relativa alla notifica della cartella esattoriale e sostenendo che la prescrizione fosse stata interrotta con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420199003214653000 in data
04.07.2019 e dell'intimazione n. 09420239002190365000 in data 06.06.2023, nonché l'applicabilità della disciplina emergenziale COVID-19 per la sospensione dei termini prescrizionali.
Si costituiva altresì la Regione Calabria con controdeduzioni depositate, contestando tutte le eccezioni del ricorrente e producendo l'originario avviso di accertamento notificato in data 04.12.2014. La Regione evidenziava che il termine di prescrizione per la tassa automobilistica è decennale e non triennale.
Il ricorrente depositava memoria di replica insistendo principalmente sull'eccezione di prescrizione, rilevando che dalla notifica della cartella nel 2016 all'intimazione impugnata del 2025 erano decorsi oltre otto anni senza validi atti interruttivi.
All'udienza odierna si procedeva alla trattazione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che le eccezioni processuali sollevate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione risultano infondate. Il ricorso è stato depositato nei termini e la tempestività dello stesso non è stata adeguatamente contestata dalla parte resistente.
Nel merito, le contestazioni del ricorrente attengono principalmente alla prescrizione della pretesa tributaria per tassa automobilistica relativa agli anni 2011 e 2012.
Preliminarmente si osserva, come precisato da parte resistente, che gli atti presupposti, prodromici all'intimazione di pagamento, risultano ritualmente notificati nelle date indicate. La mancata contestazione della cartella entro il termine perentorio determinerebbe l'inammissibilità del ricorso contro l'intimazione per mancata contestazione, in uno con la ricezione del primo atto contenente il ruolo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del D.lgs n. 546/92.
Tuttavia, la questione centrale attiene alla verifica della tempestività degli atti interruttivi della prescrizione e alla natura del termine prescrizionale applicabile alla tassa automobilistica.
Sulla prescrizione del credito tributario
Dalle produzioni documentali delle parti resistenti risulta che:
l'avviso di accertamento per tassa automobilistica anni 2011-2012 è stato notificato in data 04.12.2014; la cartella esattoriale n. 09420160014446585000 è stata notificata in data 24.10.2016;
l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 03.02.2025.
In tema di tassa automobilistica, trova applicazione l'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, secondo cui "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute [...] si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale termine triennale si applica all'intera azione di recupero del tributo, comprensiva sia della fase di accertamento che di quella di riscossione mediante notifica della cartella esattoriale. Come affermato dalla Cassazione civile, Sez. Trib., sentenza n. 14312 del 22 maggio 2024, "il termine triennale previsto dall'art. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 [...] si applica sia alla fase di accertamento che a quella riscossiva" e "la scadenza del termine perentorio per opporsi alla cartella di pagamento produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina la conversione del termine di prescrizione triennale in quello ordinario decennale".
Nel caso di specie, il termine triennale di prescrizione, decorrente dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (anni 2011-2012), è stato validamente interrotto dalla notifica dell'avviso di accertamento in data 04.12.2014 e successivamente dalla notifica della cartella esattoriale in data 24.10.2016.
Sulla prova degli atti interruttivi
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha sostenuto che la prescrizione sia stata ulteriormente interrotta dalla notifica di due intimazioni di pagamento: la n. 09420199003214653000 in data 04.07.2019 e la n.
09420239002190365000 in data 06.06.2023. Dall'esame della documentazione prodotta (allegato 6) emerge che l'Agenzia ha fornito prova documentale della notifica di entrambi gli atti interruttivi, mediante produzione delle relative relate di notifica;
decisivo per la risoluzione della controversia è in particolare l'atto interruttivo della prescrizione costituito dalla intimazione n. 09420239002190365000 che risulta notificata in data 06.06.2023 a mezzo
PEC.
Come chiarito dalla Cassazione civile, Sez. Trib., ordinanza n. 22108 del 5 agosto 2024, "l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.
R. 29 settembre 1973, n. 602 [...] il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno".
Peraltro, qualsivoglia eccezione sul punto è superata dalla circostanza addotta da controparte, ossia che per la procedura esecutiva iniziata, sono stati notificati da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione altri atti recettizi, successivi alla cartella, non impugnati, come da documenti probatori allegati.
Si tratta, come è chiaro, di atti precedentemente notificati a quello oggi opposto e recanti la medesima pretesa, non ignota al contribuente, verso cui lo stesso ha prestato acquiescenza. Sul tema si richiama un principio cardine del processo tributario vigente, ovvero che ognuno degli atti autonomamente impugnabili, in applicazione del disposto di cui al c. 3 dell'art. 19, può essere impugnato solo per vizi propri ciò al fine di evitare l'aggiramento del termine di decadenza previsto dall'art. 21 D.lgs. 546/92 per ricorrere dinanzi alle commissioni tributarie.
Al riguardo nella recente sentenza della Cass. Sez. Tributaria 22108/24 del 27.6.2024 si spiega che
"l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento, atto tipico autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 546/1992, determina la cristallizzazione della pretesa tributaria ivi contenuta, precludendo la possibilità di far valere in sede di impugnazione dell'iscrizione ipotecaria la prescrizione del credito maturata anteriormente alla notifica dell'intimazione stessa".
Sulla tempestività degli atti interruttivi
Orbene, dall'intimazione del 06.06.2023 all'intimazione impugnata del 03.02.2025 sono decorsi otto mesi e ventotto giorni, periodo ampiamente inferiore al termine triennale di prescrizione. Pertanto, l'intimazione del 06.06.2023 ha validamente interrotto il decorso della prescrizione, facendo iniziare un nuovo termine triennale da tale data.
Conclusioni
Considerando che l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata il 03.02.2025, il termine triennale di prescrizione per la tassa automobilistica risulta rispettato, rendendo tempestiva l'intimazione di pagamento e non fondata l'eccezione di prescrizione.
Risultando il ricorso infondato per il motivo principale, le ulteriori eccezioni formulate dal ricorrente risultano assorbite e non necessitano di specifica trattazione.
Il ricorso va pertanto respinto.
La soccombenza del ricorrente giustifica la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 300,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e Euro
200,00 in favore della Regione Calabria.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui sopra, lo respinge e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 300,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e Euro 200,00 in favore della
Regione Calabria.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
COSTABILE ADRIANA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2105/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001366570000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001366570000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160014446585000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160014446585000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso
Resistente: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 28.03.2025 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1) nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 09420259001366570000 notificata il 03.02.2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il pagamento della somma di € 597,90 relativa alla cartella di pagamento n. 09420160014446585000 per omesso pagamento di tassa automobilistica degli anni 2011
e 2012.
Il ricorrente indicava quali motivi di doglianza: 1) illegittimità derivata per illegittima assunzione dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione senza concorso pubblico;
2) inesistenza dei titoli esecutivi per omessa notifica degli atti prodromici;
3) violazione del D.P.R. 602/1973 per omessa notifica degli avvisi di accertamento;
4) omesso invio dell'avviso bonario ex art. 6, comma 5, L. 212/2000; 5) decadenza del diritto di riscossione per tardiva iscrizione a ruolo;
6) prescrizione estintiva della pretesa per decorso del termine triennale ex art. 5 D.L. 953/1982; 7) violazione della L. 212/2000 per omessa specificazione del calcolo degli interessi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che controdeduceva eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per definitività della cartella regolarmente notificata il
24.10.2016 e per mancata impugnazione di atti precedenti ex artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/92, producendo documentazione relativa alla notifica della cartella esattoriale e sostenendo che la prescrizione fosse stata interrotta con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420199003214653000 in data
04.07.2019 e dell'intimazione n. 09420239002190365000 in data 06.06.2023, nonché l'applicabilità della disciplina emergenziale COVID-19 per la sospensione dei termini prescrizionali.
Si costituiva altresì la Regione Calabria con controdeduzioni depositate, contestando tutte le eccezioni del ricorrente e producendo l'originario avviso di accertamento notificato in data 04.12.2014. La Regione evidenziava che il termine di prescrizione per la tassa automobilistica è decennale e non triennale.
Il ricorrente depositava memoria di replica insistendo principalmente sull'eccezione di prescrizione, rilevando che dalla notifica della cartella nel 2016 all'intimazione impugnata del 2025 erano decorsi oltre otto anni senza validi atti interruttivi.
All'udienza odierna si procedeva alla trattazione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che le eccezioni processuali sollevate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione risultano infondate. Il ricorso è stato depositato nei termini e la tempestività dello stesso non è stata adeguatamente contestata dalla parte resistente.
Nel merito, le contestazioni del ricorrente attengono principalmente alla prescrizione della pretesa tributaria per tassa automobilistica relativa agli anni 2011 e 2012.
Preliminarmente si osserva, come precisato da parte resistente, che gli atti presupposti, prodromici all'intimazione di pagamento, risultano ritualmente notificati nelle date indicate. La mancata contestazione della cartella entro il termine perentorio determinerebbe l'inammissibilità del ricorso contro l'intimazione per mancata contestazione, in uno con la ricezione del primo atto contenente il ruolo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del D.lgs n. 546/92.
Tuttavia, la questione centrale attiene alla verifica della tempestività degli atti interruttivi della prescrizione e alla natura del termine prescrizionale applicabile alla tassa automobilistica.
Sulla prescrizione del credito tributario
Dalle produzioni documentali delle parti resistenti risulta che:
l'avviso di accertamento per tassa automobilistica anni 2011-2012 è stato notificato in data 04.12.2014; la cartella esattoriale n. 09420160014446585000 è stata notificata in data 24.10.2016;
l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 03.02.2025.
In tema di tassa automobilistica, trova applicazione l'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, secondo cui "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute [...] si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale termine triennale si applica all'intera azione di recupero del tributo, comprensiva sia della fase di accertamento che di quella di riscossione mediante notifica della cartella esattoriale. Come affermato dalla Cassazione civile, Sez. Trib., sentenza n. 14312 del 22 maggio 2024, "il termine triennale previsto dall'art. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 [...] si applica sia alla fase di accertamento che a quella riscossiva" e "la scadenza del termine perentorio per opporsi alla cartella di pagamento produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina la conversione del termine di prescrizione triennale in quello ordinario decennale".
Nel caso di specie, il termine triennale di prescrizione, decorrente dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (anni 2011-2012), è stato validamente interrotto dalla notifica dell'avviso di accertamento in data 04.12.2014 e successivamente dalla notifica della cartella esattoriale in data 24.10.2016.
Sulla prova degli atti interruttivi
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha sostenuto che la prescrizione sia stata ulteriormente interrotta dalla notifica di due intimazioni di pagamento: la n. 09420199003214653000 in data 04.07.2019 e la n.
09420239002190365000 in data 06.06.2023. Dall'esame della documentazione prodotta (allegato 6) emerge che l'Agenzia ha fornito prova documentale della notifica di entrambi gli atti interruttivi, mediante produzione delle relative relate di notifica;
decisivo per la risoluzione della controversia è in particolare l'atto interruttivo della prescrizione costituito dalla intimazione n. 09420239002190365000 che risulta notificata in data 06.06.2023 a mezzo
PEC.
Come chiarito dalla Cassazione civile, Sez. Trib., ordinanza n. 22108 del 5 agosto 2024, "l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.
R. 29 settembre 1973, n. 602 [...] il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno".
Peraltro, qualsivoglia eccezione sul punto è superata dalla circostanza addotta da controparte, ossia che per la procedura esecutiva iniziata, sono stati notificati da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione altri atti recettizi, successivi alla cartella, non impugnati, come da documenti probatori allegati.
Si tratta, come è chiaro, di atti precedentemente notificati a quello oggi opposto e recanti la medesima pretesa, non ignota al contribuente, verso cui lo stesso ha prestato acquiescenza. Sul tema si richiama un principio cardine del processo tributario vigente, ovvero che ognuno degli atti autonomamente impugnabili, in applicazione del disposto di cui al c. 3 dell'art. 19, può essere impugnato solo per vizi propri ciò al fine di evitare l'aggiramento del termine di decadenza previsto dall'art. 21 D.lgs. 546/92 per ricorrere dinanzi alle commissioni tributarie.
Al riguardo nella recente sentenza della Cass. Sez. Tributaria 22108/24 del 27.6.2024 si spiega che
"l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento, atto tipico autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 546/1992, determina la cristallizzazione della pretesa tributaria ivi contenuta, precludendo la possibilità di far valere in sede di impugnazione dell'iscrizione ipotecaria la prescrizione del credito maturata anteriormente alla notifica dell'intimazione stessa".
Sulla tempestività degli atti interruttivi
Orbene, dall'intimazione del 06.06.2023 all'intimazione impugnata del 03.02.2025 sono decorsi otto mesi e ventotto giorni, periodo ampiamente inferiore al termine triennale di prescrizione. Pertanto, l'intimazione del 06.06.2023 ha validamente interrotto il decorso della prescrizione, facendo iniziare un nuovo termine triennale da tale data.
Conclusioni
Considerando che l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata il 03.02.2025, il termine triennale di prescrizione per la tassa automobilistica risulta rispettato, rendendo tempestiva l'intimazione di pagamento e non fondata l'eccezione di prescrizione.
Risultando il ricorso infondato per il motivo principale, le ulteriori eccezioni formulate dal ricorrente risultano assorbite e non necessitano di specifica trattazione.
Il ricorso va pertanto respinto.
La soccombenza del ricorrente giustifica la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 300,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e Euro
200,00 in favore della Regione Calabria.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui sopra, lo respinge e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 300,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e Euro 200,00 in favore della
Regione Calabria.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2026