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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 10/10/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. RI LU PA PRESIDENTE
dott. RI LA Sechi CONSIGLIERA
dott. LA Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 18 giugno 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 275 dell'anno 2021, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avv.ti Giuliana Parte_1
IN, IZ DI e LA DD, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del della Sardegna in carica pro
[...] Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli avv.ti Paolo Spiga e Roberto Di Tucci,
che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato in data 22 dicembre 2018, aveva Parte_1 convenuto in giudizio l' e aveva domandato che fosse riconosciuto il suo diritto ad un CP_1
maggior indennizzo per l'infortunio sul lavoro occorsogli il 19 novembre 2016, a seguito del quale aveva riportato lesioni alla caviglia destra, al rachide e alla spalla destra, e che l'
[...]
fosse conseguentemente condannato al pagamento, in suo favore, delle somme CP_3
dovute.
Nello specifico, il ricorrente aveva esposto che l' con provvedimento del 1 agosto 2017, CP_1
aveva accertato, a suo carico, un danno permanente di misura pari, complessivamente, al 13%
per “tumefazione e impaccio funz. della caviglia dx;
esiti di tr. contusivo/distorsivo del rachide
cervico-dorsale; limitazione ex dolore del cingolo s.o. dx”.
aveva, quindi, riferito che, in data 18 gennaio 2018, aveva presentato opposizione Parte_1
avverso il suddetto provvedimento, allegando alla stessa un certificato medico redatto del dott.
il quale attestava la presenza di un danno biologico superiore, pari al 16%. Persona_1
Poiché l'opposizione non era stata accolta, aveva proseguito il ricorrente, egli si era trovato costretto ad introdurre il presente giudizio.
***
L' si era costituito ritualmente in giudizio e aveva resistito, contestando integralmente la CP_1
fondatezza della domanda proposta dal ricorrente.
L' convenuto aveva sostenuto, in particolare, che le menomazioni accertate (epispinalgia CP_1
cervico-dorsale, riduzione dei movimenti del collo, impaccio funzionale del cingolo scapolo-
omerale, tumefazione della tibiotarsica destra) erano pienamente coerenti con le tabelle di cui al
D.Lgs. 38/2000, mentre non era ravvisabile “alcun indizio clinico né tantomeno alcun riscontro
diagnostico-strumentale” tale da giustificare il riconoscimento di una percentuale superiore.
L' aveva, quindi, confermato la legittimità e la ragionevolezza dei propri provvedimenti e CP_1
aveva concluso per il rigetto della domanda proposta da Parte_1
***
Istruita la causa con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di
2 Cagliari, con sentenza n. 672/2021 dell'11 giugno 2021, aveva rigettato la domanda proposta da aderendo alle conclusioni rassegnate dal CT nominato, il quale aveva Parte_1
quantificato il danno biologico nella misura del 13%, in linea con quanto già riconosciuto dall' CP_1
In particolare, il primo giudice dopo avere riportato il giudizio espresso dal consulente, il quale aveva accertato, a carico del ricorrente, la presenza di una “modesta rigidità dolorosa della
spalla destra esito di trauma contusivo distorsivo, postumi sostanzialmente soggettivi di trauma
del rachide, rigidità dolorosa della caviglia destra esito di distorsione con interessamento del
complesso legamentoso esterno”, aveva condiviso anche le conclusioni dal medesimo rassegnate in ordine alla quantificazione del danno biologico determinato dalle indicate patologie, che l'ausiliare aveva quantificato nella misura complessiva del 13%, alla quale, quanto alla patologia della caviglia, era giunto applicando, secondo un criterio analogico, il cod. 293, relativo alla
“anchilosi della caviglia in posizione favorevole (90°)” e stimando il danno specifico nella misura del 4%, in ragione di 1/3 di quella del 12% predeterminata in misura fissa, in considerazione del fatto che non presentava un'anchilosi dell'articolazione, ma una ben Pt_1
più modesta rigidità articolare con esiti di lesione distrattiva dei legamenti esterni.
*
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello Parte_1
L' ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata, previo rinnovo
dell'indagine peritale, Voglia:
1)- dichiarare che, a seguito dell'infortunio occorso in data 19.11.2016, l' è tenuto ad CP_1
erogare in favore dell'appellante l'indennizzo previsto dal D. Lgs. 38/2000 nella misura che
3 risulterà in corso di causa, comunque superiore al 13%;
2)- per l'effetto, condannare l' al pagamento dei ratei scaduti o, in subordine, del capitale, CP_1
con interessi legali e rivalutazione monetarie nei limiti di legge, previa deduzione di quanto
corrisposto per gli esiti accertati;
3)- condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1
spese del doppio grado di giudizio, disponendone la distrazione in favore dei sottoscritti
procuratori antistatari;
4)- nella denegata ipotesi di rigetto del gravame, dichiarare compensate le spese poiché
permane il requisito reddituale attestato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.”
Nell'interesse dell'Istituto appellato:
“voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza respinta,
1) rigettare l'appello proposto confermando la sentenza impugnata;
2) con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado in quanto basata sulle errate conclusioni cui era pervenuto il CT e per avere il primo giudice omesso di valutare le questioni dirimenti da lui evidenziate nel corso del primo grado di giudizio.
1) Con un primo motivo di appello, ha, in particolare, lamentato la “errata Parte_1
applicazione dei codici tabellari per la valutazione del danno da parte del CT ed errore di
calcolo”.
L'appellante ha sul punto ribadito quanto già rilevato in primo grado nelle osservazioni alla bozza della relazione peritale e nelle note conclusionali, in cui aveva evidenziato come,
utilizzando i codici tabellari indicati dal CT, e cioè il cod. 293 (danno fisso pari al 12%), il cod.
209 (danno fino al 6%) e il cod. 224 (danno fisso pari al 3%), la valutazione complessiva del danno biologico avrebbe dovuto essere pari al 20% e non al 13% indicato dall'ausiliare del giudice.
4 Peraltro, ha proseguito occorreva considerare che nel caso di danni composti, come nel Pt_1
caso di specie, la valutazione non poteva essere il risultato della somma aritmetica delle singole menomazioni tabellate, ma si doveva procedere ad una stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni.
Pertanto, ha dedotto l'appellante, considerato che il CT aveva accertato un danno del 4% per la menomazione ricondotta al cod. 209 (“esiti di trauma distorsivo o contusivo-distorsivo del
rachide lombare”) e che per le altre due menomazioni, riconducibili ai codici 293 (“anchilosi
della caviglia in posizione favorevole”) e 224 (“limitazione dei movimenti articolazione scapolo-
omerale ai gradi estremi”), la tabella ministeriale prevedeva un danno fisso, rispettivamente del
12% e del 3%, in applicazione della formula scalare di Balthazard la valutazione complessiva del danno biologico doveva essere almeno pari al 18,5%.
2) Con un secondo motivo di appello, ha lamentato la “errata valutazione Parte_1
medico-legale dei postumi dell'infortunio occorso sul lavoro”, avendo il CT errato nella valutazione della sintomatologia descritta e lamentata dal periziando.
In particolare, ha osservato l'appellante, come risultava dalla relazione medico legale allegata all'atto di appello, redatta dal dott. il 24 novembre 2021, il danno complessivo era Persona_1
stato dal medesimo valutato nella misura del 16% in quanto “a causa sintomatologia algica
dell'arto inferiore destro, il sig. on deambula normalmente, cioè poggia il meno possibile Pt_1
il piede, con riduzione della fisiologica deambulazione. Ciò comporta anche una minore
funzione contrattile della muscolatura dell'arto inferiore destro, con conseguente ristagno di
sangue a livello delle vene dello stesso arto: ciò si è manifestato, ancora evidente, in una
precoce insorgenza di vene varicose. Sono da considerarsi conseguenza della riduzione della
fisiologica deambulazione, quindi della funzione contrattile della muscolatura della gamba, in
quanto sono presenti solamente a destra;
oltre a ciò, nel caso del signor non sono Pt_1
presenti altri fattori di rischio di insorgenza della stessa patologia: non è obeso, né sovrappeso;
5 non è diabetico;
il suo stile di vita non è sedentario;
non è anziano di età”.
Il dott. ha proseguito l'appellante, aveva, quindi, valutato con il 6% il trauma distorsivo del Per_1
rachide (cod. 209), con il 3% la limitazione articolare della spalla destra (cod. 224) e con il 7% i postumi della caviglia destra (cod. 283), con conseguente danno complessivo pari almeno al 16%
sin dalla prima valutazione dei postumi nel 2017.
La valutazione effettuata dal CT, aveva, quindi, lamentato era priva di qualsivoglia Pt_1
motivazione e non trovava riscontro medico - legale nella documentazione in atti, né risultava supportata da alcuna evidenza strumentale, ed era stata, comunque, resa in violazione delle tabelle di cui al D.Lgs. 38/2000, le quali limitano la discrezionalità del CT, stabilendo di volta in volta che il danno debba essere valutato da un minimo ad un massimo o, invece, in misura fissa.
Di conseguenza, ha concluso l'appellante, la decisione del Tribunale, che recepiva acriticamente le conclusioni errate del CT, era affetta da un vizio di legittimità per violazione della tabella di cui al D.M. 12 luglio 2000, avente valore vincolante e integrativo della norma primaria.
***
L'appello è infondato.
A differenza di quanto sostenuto dalla parte appellante, ritiene, innanzitutto, il Collegio che il
CT nominato in primo grado avesse fatto corretta applicazione delle tabelle di valutazione delle menomazioni.
Come dallo stesso esaurientemente precisato in primo grado, l'ausiliare, dopo avere accertato che l'attuale appellante presentava “modesta rigidità dolorosa della spalla destra esito di trauma
contusivo distorsivo, postumi sostanzialmente soggettivi di trauma del rachide, rigidità dolorosa
della caviglia destra esito di distorsione con interessamento del complesso legamentoso
esterno”, aveva ritenuto di applicare, per la patologia del rachide, il codice 209 (“esiti di trauma
distorsivo o contusivo-distorsivo del rachide lombare con deficit funzionale apprezzabile e
disturbi radicolari intercorrenti di natura trofico sensitiva”), quantificando il relativo danno
6 biologico nella misura massima prevista del 6%, per la patologia della spalla, il codice 224
(“limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi”), quantificando il relativo danno biologico nella misura fissa prevista del 3%, e, per la patologia della caviglia, il cod. 293 (“anchilosi della caviglia in posizione favorevole (90°)”), quantificando il relativo danno biologico nella misura del 4%.
Come risulta, in particolare, dalla risposta data dal CT alle osservazioni formulate dall'attuale appellante alla bozza di relazione, benché il cod. 293 preveda un danno fisso del 12%, il CT
non aveva quantificato il danno riscontrato alla caviglia in tale misura, in quanto Parte_1
non presentava un'anchilosi dell'articolazione, cioè “l'annullamento completo e permanente dei
movimenti dell'articolazione”, ma una mera “modesta rigidità articolare”, determinante una
“limitazione funzionale della caviglia di circa 1/3”.
Quindi, in primo luogo, non può essere condiviso quanto affermato dall'appellante nel ricorso introduttivo della presente fase del giudizio in ordine ad un “evidente errore di calcolo” nel quale il CT sarebbe incorso, visto che quest'ultimo aveva, utilizzando, anzi, il metodo di calcolo in astratto più favorevole per l'appellante, effettuato la somma aritmetica dei danni riscontrati (6+3+4 = 13).
A ben vedere, la censura in esame nasce da un'errata comprensione delle conclusioni formulate dal CT, il quale aveva attribuito la percentuale del 4%, non, come sostenuto da alla Pt_1
menomazione ricondotta al cod. 209 (“esiti di trauma distorsivo o contusivo-distorsivo del
rachide lombare”), ma, come sopra evidenziato e come risulta chiaramente dalla risposta data dal CT alle osservazioni formulate in primo grado dalla parte attuale appellante, agli esiti del trauma distorsivo della caviglia.
Né, in secondo luogo, può essere condivisa la censura formulata dall'appellante per avere il
CT, nella valutazione del danno alla caviglia, disatteso il valore fisso del 12% previsto dal cod.
293, visto che, non essendo presente nella tabella altro codice per le lesioni della caviglia in difetto di frattura, il CT aveva correttamente utilizzato quello, tra i codici presenti,
7 maggiormente adeguato a descrivere la patologia riscontrata, adattando ovviamente la quantificazione del danno al danno effettivamente subito dal richiedente, che il CT aveva valutato corrispondente ad una limitazione funzionale della caviglia pari a circa 1/3 del totale,
ciò che lo aveva ragionevolmente condotto a riproporzionare in egual misura il valore del 12%
previsto per l'anchilosi totale.
Neppure, infine, sussiste l'errata valutazione medico-legale dei postumi lamentata dall'appellante con il secondo motivo di appello, visto che, come sopra osservato, il CT aveva correttamente valutato il danno alla caviglia, la cui condizione - anche nel certificato medico redatto dal dott. e allegato all'opposizione presentata in sede amministrativa, il Persona_1
quale descriveva una situazione che, a detta dello stesso appellante, è rimasta tuttora invariata (si veda il capo 2 del ricorso in appello, pagina 4, dove, a commento della nuova relazione redatta dal dott. è detto che “in definitiva, il danno conseguente all'infortuno oggetto di causa è Per_1
almeno pari al 16% sin dalla prima valutazione dei postumi nel 2017”) - era stata rappresentata in termini (“esiti di trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra, con distrazione dei
legamenti peroneali… Lamenta persistenza della tumefazione a livello della caviglia destra,
tanto da dover continuamente utilizzare una fascia elastica e, nonostante ciò, lamenta
persistenza della sintomatologia algica”) del tutto analoghi a quelli utilizzati dal CT (“La
digitopressione sul comparto esterno della caviglia destra suscita vivo dolore. E' presente
modesta rigidità articolare, causa dolore”, “rigidità dolorosa della caviglia destra esito di
distorsione con interessamento del complesso legamentoso esterno”), senza alcuna valorizzazione della patologia cardiocircolatoria alla quale viene fatto riferimento nella relazione allegata all'atto di appello (“vene varicose”), il cui corteo sintomatologico, d'altra parte, non aveva in alcun modo formato oggetto, né della domanda amministrativa, né del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
***
L'appello proposto da deve, dunque, essere rigettato e la sentenza impugnata, per Parte_1
8 l'effetto, deve essere confermata.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo l'appellante comprovato, mediante la produzione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione del 10 dicembre 2021, di non essere stato titolare, nell'anno 2020, di un reddito familiare superiore al limite previsto dall'art. 42, co. 11, D.L. 269/03 e non avendo il medesimo comunicato eventuali sopravvenute variazioni rilevanti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Parte_1
nulla dispone sulle spese di lite.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 9 ottobre 2025.
L'estensore…………………………………………………………Il Presidente
dott. LA Coinu………………………..……………………dott. RI LU PA
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. RI LU PA PRESIDENTE
dott. RI LA Sechi CONSIGLIERA
dott. LA Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 18 giugno 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 275 dell'anno 2021, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avv.ti Giuliana Parte_1
IN, IZ DI e LA DD, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del della Sardegna in carica pro
[...] Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli avv.ti Paolo Spiga e Roberto Di Tucci,
che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato in data 22 dicembre 2018, aveva Parte_1 convenuto in giudizio l' e aveva domandato che fosse riconosciuto il suo diritto ad un CP_1
maggior indennizzo per l'infortunio sul lavoro occorsogli il 19 novembre 2016, a seguito del quale aveva riportato lesioni alla caviglia destra, al rachide e alla spalla destra, e che l'
[...]
fosse conseguentemente condannato al pagamento, in suo favore, delle somme CP_3
dovute.
Nello specifico, il ricorrente aveva esposto che l' con provvedimento del 1 agosto 2017, CP_1
aveva accertato, a suo carico, un danno permanente di misura pari, complessivamente, al 13%
per “tumefazione e impaccio funz. della caviglia dx;
esiti di tr. contusivo/distorsivo del rachide
cervico-dorsale; limitazione ex dolore del cingolo s.o. dx”.
aveva, quindi, riferito che, in data 18 gennaio 2018, aveva presentato opposizione Parte_1
avverso il suddetto provvedimento, allegando alla stessa un certificato medico redatto del dott.
il quale attestava la presenza di un danno biologico superiore, pari al 16%. Persona_1
Poiché l'opposizione non era stata accolta, aveva proseguito il ricorrente, egli si era trovato costretto ad introdurre il presente giudizio.
***
L' si era costituito ritualmente in giudizio e aveva resistito, contestando integralmente la CP_1
fondatezza della domanda proposta dal ricorrente.
L' convenuto aveva sostenuto, in particolare, che le menomazioni accertate (epispinalgia CP_1
cervico-dorsale, riduzione dei movimenti del collo, impaccio funzionale del cingolo scapolo-
omerale, tumefazione della tibiotarsica destra) erano pienamente coerenti con le tabelle di cui al
D.Lgs. 38/2000, mentre non era ravvisabile “alcun indizio clinico né tantomeno alcun riscontro
diagnostico-strumentale” tale da giustificare il riconoscimento di una percentuale superiore.
L' aveva, quindi, confermato la legittimità e la ragionevolezza dei propri provvedimenti e CP_1
aveva concluso per il rigetto della domanda proposta da Parte_1
***
Istruita la causa con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di
2 Cagliari, con sentenza n. 672/2021 dell'11 giugno 2021, aveva rigettato la domanda proposta da aderendo alle conclusioni rassegnate dal CT nominato, il quale aveva Parte_1
quantificato il danno biologico nella misura del 13%, in linea con quanto già riconosciuto dall' CP_1
In particolare, il primo giudice dopo avere riportato il giudizio espresso dal consulente, il quale aveva accertato, a carico del ricorrente, la presenza di una “modesta rigidità dolorosa della
spalla destra esito di trauma contusivo distorsivo, postumi sostanzialmente soggettivi di trauma
del rachide, rigidità dolorosa della caviglia destra esito di distorsione con interessamento del
complesso legamentoso esterno”, aveva condiviso anche le conclusioni dal medesimo rassegnate in ordine alla quantificazione del danno biologico determinato dalle indicate patologie, che l'ausiliare aveva quantificato nella misura complessiva del 13%, alla quale, quanto alla patologia della caviglia, era giunto applicando, secondo un criterio analogico, il cod. 293, relativo alla
“anchilosi della caviglia in posizione favorevole (90°)” e stimando il danno specifico nella misura del 4%, in ragione di 1/3 di quella del 12% predeterminata in misura fissa, in considerazione del fatto che non presentava un'anchilosi dell'articolazione, ma una ben Pt_1
più modesta rigidità articolare con esiti di lesione distrattiva dei legamenti esterni.
*
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello Parte_1
L' ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata, previo rinnovo
dell'indagine peritale, Voglia:
1)- dichiarare che, a seguito dell'infortunio occorso in data 19.11.2016, l' è tenuto ad CP_1
erogare in favore dell'appellante l'indennizzo previsto dal D. Lgs. 38/2000 nella misura che
3 risulterà in corso di causa, comunque superiore al 13%;
2)- per l'effetto, condannare l' al pagamento dei ratei scaduti o, in subordine, del capitale, CP_1
con interessi legali e rivalutazione monetarie nei limiti di legge, previa deduzione di quanto
corrisposto per gli esiti accertati;
3)- condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1
spese del doppio grado di giudizio, disponendone la distrazione in favore dei sottoscritti
procuratori antistatari;
4)- nella denegata ipotesi di rigetto del gravame, dichiarare compensate le spese poiché
permane il requisito reddituale attestato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.”
Nell'interesse dell'Istituto appellato:
“voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza respinta,
1) rigettare l'appello proposto confermando la sentenza impugnata;
2) con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado in quanto basata sulle errate conclusioni cui era pervenuto il CT e per avere il primo giudice omesso di valutare le questioni dirimenti da lui evidenziate nel corso del primo grado di giudizio.
1) Con un primo motivo di appello, ha, in particolare, lamentato la “errata Parte_1
applicazione dei codici tabellari per la valutazione del danno da parte del CT ed errore di
calcolo”.
L'appellante ha sul punto ribadito quanto già rilevato in primo grado nelle osservazioni alla bozza della relazione peritale e nelle note conclusionali, in cui aveva evidenziato come,
utilizzando i codici tabellari indicati dal CT, e cioè il cod. 293 (danno fisso pari al 12%), il cod.
209 (danno fino al 6%) e il cod. 224 (danno fisso pari al 3%), la valutazione complessiva del danno biologico avrebbe dovuto essere pari al 20% e non al 13% indicato dall'ausiliare del giudice.
4 Peraltro, ha proseguito occorreva considerare che nel caso di danni composti, come nel Pt_1
caso di specie, la valutazione non poteva essere il risultato della somma aritmetica delle singole menomazioni tabellate, ma si doveva procedere ad una stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni.
Pertanto, ha dedotto l'appellante, considerato che il CT aveva accertato un danno del 4% per la menomazione ricondotta al cod. 209 (“esiti di trauma distorsivo o contusivo-distorsivo del
rachide lombare”) e che per le altre due menomazioni, riconducibili ai codici 293 (“anchilosi
della caviglia in posizione favorevole”) e 224 (“limitazione dei movimenti articolazione scapolo-
omerale ai gradi estremi”), la tabella ministeriale prevedeva un danno fisso, rispettivamente del
12% e del 3%, in applicazione della formula scalare di Balthazard la valutazione complessiva del danno biologico doveva essere almeno pari al 18,5%.
2) Con un secondo motivo di appello, ha lamentato la “errata valutazione Parte_1
medico-legale dei postumi dell'infortunio occorso sul lavoro”, avendo il CT errato nella valutazione della sintomatologia descritta e lamentata dal periziando.
In particolare, ha osservato l'appellante, come risultava dalla relazione medico legale allegata all'atto di appello, redatta dal dott. il 24 novembre 2021, il danno complessivo era Persona_1
stato dal medesimo valutato nella misura del 16% in quanto “a causa sintomatologia algica
dell'arto inferiore destro, il sig. on deambula normalmente, cioè poggia il meno possibile Pt_1
il piede, con riduzione della fisiologica deambulazione. Ciò comporta anche una minore
funzione contrattile della muscolatura dell'arto inferiore destro, con conseguente ristagno di
sangue a livello delle vene dello stesso arto: ciò si è manifestato, ancora evidente, in una
precoce insorgenza di vene varicose. Sono da considerarsi conseguenza della riduzione della
fisiologica deambulazione, quindi della funzione contrattile della muscolatura della gamba, in
quanto sono presenti solamente a destra;
oltre a ciò, nel caso del signor non sono Pt_1
presenti altri fattori di rischio di insorgenza della stessa patologia: non è obeso, né sovrappeso;
5 non è diabetico;
il suo stile di vita non è sedentario;
non è anziano di età”.
Il dott. ha proseguito l'appellante, aveva, quindi, valutato con il 6% il trauma distorsivo del Per_1
rachide (cod. 209), con il 3% la limitazione articolare della spalla destra (cod. 224) e con il 7% i postumi della caviglia destra (cod. 283), con conseguente danno complessivo pari almeno al 16%
sin dalla prima valutazione dei postumi nel 2017.
La valutazione effettuata dal CT, aveva, quindi, lamentato era priva di qualsivoglia Pt_1
motivazione e non trovava riscontro medico - legale nella documentazione in atti, né risultava supportata da alcuna evidenza strumentale, ed era stata, comunque, resa in violazione delle tabelle di cui al D.Lgs. 38/2000, le quali limitano la discrezionalità del CT, stabilendo di volta in volta che il danno debba essere valutato da un minimo ad un massimo o, invece, in misura fissa.
Di conseguenza, ha concluso l'appellante, la decisione del Tribunale, che recepiva acriticamente le conclusioni errate del CT, era affetta da un vizio di legittimità per violazione della tabella di cui al D.M. 12 luglio 2000, avente valore vincolante e integrativo della norma primaria.
***
L'appello è infondato.
A differenza di quanto sostenuto dalla parte appellante, ritiene, innanzitutto, il Collegio che il
CT nominato in primo grado avesse fatto corretta applicazione delle tabelle di valutazione delle menomazioni.
Come dallo stesso esaurientemente precisato in primo grado, l'ausiliare, dopo avere accertato che l'attuale appellante presentava “modesta rigidità dolorosa della spalla destra esito di trauma
contusivo distorsivo, postumi sostanzialmente soggettivi di trauma del rachide, rigidità dolorosa
della caviglia destra esito di distorsione con interessamento del complesso legamentoso
esterno”, aveva ritenuto di applicare, per la patologia del rachide, il codice 209 (“esiti di trauma
distorsivo o contusivo-distorsivo del rachide lombare con deficit funzionale apprezzabile e
disturbi radicolari intercorrenti di natura trofico sensitiva”), quantificando il relativo danno
6 biologico nella misura massima prevista del 6%, per la patologia della spalla, il codice 224
(“limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi”), quantificando il relativo danno biologico nella misura fissa prevista del 3%, e, per la patologia della caviglia, il cod. 293 (“anchilosi della caviglia in posizione favorevole (90°)”), quantificando il relativo danno biologico nella misura del 4%.
Come risulta, in particolare, dalla risposta data dal CT alle osservazioni formulate dall'attuale appellante alla bozza di relazione, benché il cod. 293 preveda un danno fisso del 12%, il CT
non aveva quantificato il danno riscontrato alla caviglia in tale misura, in quanto Parte_1
non presentava un'anchilosi dell'articolazione, cioè “l'annullamento completo e permanente dei
movimenti dell'articolazione”, ma una mera “modesta rigidità articolare”, determinante una
“limitazione funzionale della caviglia di circa 1/3”.
Quindi, in primo luogo, non può essere condiviso quanto affermato dall'appellante nel ricorso introduttivo della presente fase del giudizio in ordine ad un “evidente errore di calcolo” nel quale il CT sarebbe incorso, visto che quest'ultimo aveva, utilizzando, anzi, il metodo di calcolo in astratto più favorevole per l'appellante, effettuato la somma aritmetica dei danni riscontrati (6+3+4 = 13).
A ben vedere, la censura in esame nasce da un'errata comprensione delle conclusioni formulate dal CT, il quale aveva attribuito la percentuale del 4%, non, come sostenuto da alla Pt_1
menomazione ricondotta al cod. 209 (“esiti di trauma distorsivo o contusivo-distorsivo del
rachide lombare”), ma, come sopra evidenziato e come risulta chiaramente dalla risposta data dal CT alle osservazioni formulate in primo grado dalla parte attuale appellante, agli esiti del trauma distorsivo della caviglia.
Né, in secondo luogo, può essere condivisa la censura formulata dall'appellante per avere il
CT, nella valutazione del danno alla caviglia, disatteso il valore fisso del 12% previsto dal cod.
293, visto che, non essendo presente nella tabella altro codice per le lesioni della caviglia in difetto di frattura, il CT aveva correttamente utilizzato quello, tra i codici presenti,
7 maggiormente adeguato a descrivere la patologia riscontrata, adattando ovviamente la quantificazione del danno al danno effettivamente subito dal richiedente, che il CT aveva valutato corrispondente ad una limitazione funzionale della caviglia pari a circa 1/3 del totale,
ciò che lo aveva ragionevolmente condotto a riproporzionare in egual misura il valore del 12%
previsto per l'anchilosi totale.
Neppure, infine, sussiste l'errata valutazione medico-legale dei postumi lamentata dall'appellante con il secondo motivo di appello, visto che, come sopra osservato, il CT aveva correttamente valutato il danno alla caviglia, la cui condizione - anche nel certificato medico redatto dal dott. e allegato all'opposizione presentata in sede amministrativa, il Persona_1
quale descriveva una situazione che, a detta dello stesso appellante, è rimasta tuttora invariata (si veda il capo 2 del ricorso in appello, pagina 4, dove, a commento della nuova relazione redatta dal dott. è detto che “in definitiva, il danno conseguente all'infortuno oggetto di causa è Per_1
almeno pari al 16% sin dalla prima valutazione dei postumi nel 2017”) - era stata rappresentata in termini (“esiti di trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra, con distrazione dei
legamenti peroneali… Lamenta persistenza della tumefazione a livello della caviglia destra,
tanto da dover continuamente utilizzare una fascia elastica e, nonostante ciò, lamenta
persistenza della sintomatologia algica”) del tutto analoghi a quelli utilizzati dal CT (“La
digitopressione sul comparto esterno della caviglia destra suscita vivo dolore. E' presente
modesta rigidità articolare, causa dolore”, “rigidità dolorosa della caviglia destra esito di
distorsione con interessamento del complesso legamentoso esterno”), senza alcuna valorizzazione della patologia cardiocircolatoria alla quale viene fatto riferimento nella relazione allegata all'atto di appello (“vene varicose”), il cui corteo sintomatologico, d'altra parte, non aveva in alcun modo formato oggetto, né della domanda amministrativa, né del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
***
L'appello proposto da deve, dunque, essere rigettato e la sentenza impugnata, per Parte_1
8 l'effetto, deve essere confermata.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo l'appellante comprovato, mediante la produzione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione del 10 dicembre 2021, di non essere stato titolare, nell'anno 2020, di un reddito familiare superiore al limite previsto dall'art. 42, co. 11, D.L. 269/03 e non avendo il medesimo comunicato eventuali sopravvenute variazioni rilevanti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Parte_1
nulla dispone sulle spese di lite.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 9 ottobre 2025.
L'estensore…………………………………………………………Il Presidente
dott. LA Coinu………………………..……………………dott. RI LU PA
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