Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/04/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 11364/2023 R.G.
TRA
e , nella qualità di esercente la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sulla minore , Parte_3 elettivamente domiciliati in Casoria, alla via Piave n. 57, presso lo studio legale degli avv.ti
Melchiorre Napolitano e Rosa Ricci, dai quali è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dal funzionario Roberto Iovine, come in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/09/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo il riconoscimento in capo alla CP_2 figlia minore della sussistenza del requisito per beneficiare dell'indennità di frequenza e la conseguente condanna al pagamento della prestazione.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Che la minore, già beneficiaria dell'indennità di frequenza, è stata sottoposta a visita di revisione, all'esito della quale tale beneficio è stato revocato;
b) Di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, conclusosi con l'estinzione del giudizio per assenza a visita non giustificata;
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2
quanto infondata in fatto e in diritto.
A seguito della costituzione dell'altro genitore della minore e di conferimento incarico al
TU dott.ssa , la causa è stata rinviata per la discussione. Per_1
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto decidersi la causa secondo le risultanze della consulenza, mentre il resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione dell' sull'improcedibilità del CP_2 presente ricorso alla luce del precedente esperimento della procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
La dott.ssa – nominata quale TU – ha, infatti, affermato che “La ricorrente Per_1
, di anni 10 (al momento della visita), sulla base della documentazione sanitaria Parte_3 acquisita e dalle risultanze dell'esame clinico praticato, risulta affetta da: “DEFICIT DELLA
COMUNICAZIONE SOCIALE E DIFFICOLTÀ RELAZIONALI IN SOGGETTO CON
PROFILO COGNITIVO (Q.I. 76), ESOTROPIA RESIDUA Per_2
PREVALENTEMENTE SINISTRA IN ESITI DI INTERVENTO CHIRURGICO” Alla stregua di quanto precedentemente descritto tenuto conto della suddetta patologia e dopo un'attenta esamina della normativa che regola il diritto all'indennità di frequenza si può univocamente affermare che la piccola presenta requisiti sufficienti affinché si possa riconoscere il diritto Pt_3 all'indennità di frequenza con decorrenza far data dal 16.06.21 al 11.07.23”.
Le risultanze appaiono pienamente condivisibili in quanto coerenti con quanto espresso in sede di considerazioni medico-legali, ove si legge “La ricorrente , di anni 10 (al Parte_3 momento della visita), sulla base della documentazione sanitaria acquisita e dalle risultanze dell'esame clinico praticato, risulta affetta da: “DEFICIT DELLA COMUNICAZIONE
SOCIALE E DIFFICOLTÀ RELAZIONALI IN SOGGETTO CON PROFILO COGNITIVO
BORDERLINE (Q.I. 76), ESOTROPIA RESIDUA PREVALENTEMENTE SINISTRA IN
ESITI DI INTERVENTO CHIRURGICO” Dalla documentazione in atti si evidenza che il minore era già stata riconosciuta invalida con diritto a percepire i benefici economici Parte_3 derivanti dall'indennità di frequenza con verbale del 31.07.19. In data 16.06.21 è stata CP_2 convocata a vista collegiale di revisione dalla Commissione Medica del Centro Medico Legale dell' di Caserta, il quale la riconosceva NON INVALIDA in virtù del seguente quadro clinico: CP_2
Disturbo degli apprendimenti scolastici in terapia abilitativa in minore con strabismo convergente bilaterale già trattato chirurgicamente, con conseguente revoca del diritto economico precedentemente assegnato. Pertanto, il target della mia valutazione è stabilire se il quadro clinico del minore sia tale da poterle riconoscere quanto in oggetto. È da aggiungere, che i genitori del minore in data 11.07.23 hanno inoltrato nuova domanda avente numero 3930966109771 al fine del riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza e che in data 24.06.24, dopo valutazione dei requisiti sanitari da parte della Commissione Medica preposta, è stata riconosciuta
[...]
con conseguente assegnazione del beneficio economico previsto dalla normativa Pt_4 vigente, in base al seguente quadro patologico: Deficit della comunicazione sociale difficoltà relazionali in soggetto con profilo cognitivo borderline (Q.I. 76) in attuale psicoterapia individuale
1/7, esiti di intervento per strabismo (2019 - in attesa di ulteriore intervento). In virtù di tutto quanto sopra la normativa in esame (legge 289/90), stabilisce che per il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza siano necessari alcuni requisiti tra cui il riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età e la frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap. Nello specifico, la patologia di cui risulta affetta la ricorrente a cui sono ascrivibili le varie complicanze riguarda essenzialmente l'apparato neuro-psichiatrico. Difatti la patologia oculistica trattata chirurgicamente determina solo una esotropia residua prevalentemente all'occhio di sinistra con acuità visiva di 9/10 a destra e 9/10 a sinistra come valutazione specialistica del 14.01.21. Rifacendoci alla patologia neuropsichiatrica la valutazione NPI del luglio 2019 descrive un bambino con un quadro clinico caratterizzato da ritardo dello sviluppo psicomotorio prevalentemente nell'area del linguaggio.
Tale quadro clinico è confermato anche nella valutazione del 10.06.21 in cui si descrive un quadro clinico-funzionale caratterizzato da lenta ma progressivo miglioramento. In tale certificazione le viene somministrato anche il test di livello WISC-IV da cui è emerso un Q.I. borderline (Q.I. 76).
Oltre alle valutazioni NPI, in atti sono depositate anche diverse certificazioni inerenti a contratto terapeutico riabilitativo a termine redatto presso il DS 19 Asl CE in cui si conferma deficit del linguaggio ed immaturità dei processi relazionali. In letteratura, il complesso clinico di cui è affetto il minore, in età evolutiva, è spesso utilizzato per descrivere quadri clinici molto eterogenei, in cui le difficoltà linguistiche possono manifestarsi isolatamente oppure in associazione con altre condizioni patologiche, come deficit neuromotori, sensoriali, cognitivi e relazionali. Confrontando quanto scritto con la valutazione personalmente condotta, utilizzando la tecnica del colloquio psicodiagnostico, si evidenza un minore vigile, cosciente, sufficientemente curata nella persona e abbigliamento. Conservati i normali rapporti cranio-facciali. Non si segnalano alterazioni organiche a carico del SNC e SNP. Si pone disponibile al colloquio rispondendo in maniera congrua all'argomento trattato: tuttavia, cerca continua conferma nella figura materna. Si rilevano residui segni da riferire a immaturità dei processi relazionali. Dalle risposte si rileva il persistere di un quadro da riferire ad ansia da prestazione, sebbene, la madre riferisca di un miglioramento clinico in virtù anche del percorso psicoterapeutico individuale a cui si è sottoposta la bambina.
Ha una discreto inserimento nelle attività ludiche con i pari: attualmente frequenta corso di danza classica. Attualmente, è in trattamento psicoterapeutico con cadenza bi-settimanale. Infine, non si segnalano alterazioni morfo-strutturali a carico dello scheletro appendicolare e assile. Frequenta regolarmente la scuola elementare (V classe). In conclusione, è da premettere che la valutazione che mi appresto ad effettuare riguarda prevalentemente il periodo in cui al minore non è stato confermato il diritto all'indennità di frequenza, ossia quello relativo al verbale redatto dalla
Commissione Medica in data 16.06.21: orbene, a tal periodo la documentazione depositata evidenziava una bambina con oggettivi deficit sia nel linguaggio che una immaturità dei processi relazionali, i quali non sono altro che il risultato di una stessa problematica, pertanto, vi sono sufficienti elementi medico-legali tali da poter riconoscere il minore MINORE Parte_3
INVALIDO con decorrenza a far data dalla data di revisione, ossia 16.06.21 fino alla data in cui
è stata presentata nuova domanda ovvero 11.07.23. Si conferma l'obbligo di revisione per agosto
2025 come disposto dalla Commissione Medica in data 24.06.24”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Alla luce di tali circostanze, quindi, sussistendo il requisito sanitario fondante la possibilità di ottenere la prestazione richiesta in giudizio, il ricorso deve essere accolto. Conseguentemente, dunque, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennità CP_2 di frequenza in favore della minore, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 16/06/2021 e fino all'avvenuto riconoscimento in fase amministrativa dell'11/07/2023, nei limiti di legge, ed oltre interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di TU vengono poste a carico dell' e si liquidano con separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento dei ratei di indennità di CP_2 frequenza in favore della minore nella misura di legge, oltre interessi, con decorrenza Parte_3 dal 16/06/2021 e fino all'11/07/2023;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in € CP_2
2.697,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione;
- Liquida le spese di TU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 24.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo