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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/11/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 3137/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa OR Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3137 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
(CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti CARMEN DI MEO e DI VIRGILIO MEO, presso il cui studio in
Roma, via Lero 14, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
ricorrente
e
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
convenuto contumace
FATTO
operatore della Polizia di Stato, ha dedotto di essere rimasto Parte_1
vittima, in data 18.02.2015, di un grave evento lesivo, allorquando, unitamente ad altro personale impegnato in contesto di ordine pubblico, si vedeva costretto ad intervenire in piazza Campo dei Fiori al fine di far fronte alle ripetute 1 intemperanze manifestate in modo sempre più violento dei tifosi della squadra olandese del , presenti nella capitale per assistere ad un evento CP_2 calcistico di carattere europeo.
In tale contesto, nel tentativo di bloccare e trarre in arresto un soggetto particolarmente violento, rimaneva ferito e per l'effetto sottoposto a cure presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Spirito, ove gli veniva diagnosticata:
“contusione ginocchio destro, contusione piede sinistro, contusione secondo e terzo dito mano dx” (all. 4 ricorso).
Seguivano controlli e prescrizioni del medico curante nelle date del 24.02.2015,
02.03.2015 e 03.04.2015 per la persistenza di sintomatologia algo-disfunzionale a carico del ginocchio destro, del piede sinistro, II e III dito della mano destra
(all. 5, 6 e 7 ricorso); in data 05.03.2015 il Dott. ortopedico, Per_1
certificava: “… trauma mano dx, caviglia e piede sx, ginocchio dx. Deambula con dolore. Al ginocchio dx algia mediale e ipertermia al contatto … dolore piede sn … alla mano dx algia sulla MCF 1 raggio. Necessita di riposo funzionale, RMN caviglia sn, RMN ginocchio dx, co mano dx, tutore ginocchio dx con barre laterali, cavigliera x 20 gg, celebrex …”, con prognosi 30 giorni
(all. 8 ricorso).
Il giudizio veniva confermato dallo stesso Controparte_3
(all. 9 ricorso).
[...]
In data 03.04.2015 svolgeva due esami strumentali:
a) RMN del ginocchio dx, che evidenziava: “… postumi distrattivi del legamento crociato anteriore che appare continuo nel suo decorso. Postumi distrattivi al legamento collaterale esterno, anch'esso continuo nel suo decorso …” (all.10);
b) Ecografia mano destra, che documentava: “ … l'esame ecografico della mano destra dimostra postumi traumatici capsulo-legamentosi alla 1 MF e trapezio metacarpale, soprattutto sul versante ulnare, con quota fluida reattiva endoarticolare. Quadro analogo di sofferenza post-traumatica capsulo- legamentosa si osserva all'interfalangea prossimale del Il e III raggio sul
2 versante ulnare. Note di tendinopatia del I compartimento estensore. Non lesioni
a carico dei ventri muscolari visualizzati” (all. 11 ricorso).
Successivamente, il ricorrente effettuava controlli ciclici con FKT per gli esiti della lesività riportata in occasione dell'evento vittimizzante (all. 12 ricorso), i cui postumi invalidanti si ripresentano ciclicamente, evidenziando una recrudescenza dei sintomi (all. 13 ricorso).
La patologia riportata veniva riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla
C.M.O. di Roma, come da verbale A71515254 del 18.01.2017 (all. 14 ricorso), giudizio confermato dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con parere n. 197102018 reso nell'adunanza n. 1294 del 02.07.2018 (all. 15 ricorso), che precisava: “le lesioni sono conseguenti a traumatismi avvenuti durante il servizio il 18 febbraio 2015, nello svolgimento di attività ricollegabili ai propri compiti, in assenza di elementi o condizioni riferibili a dolo o colpa grave”.
Tanto premesso, il ricorrente presentava domanda per la concessione dei benefici previsti per le vittime del dovere di cui alla Legge 266/2005 e, nell'ambito della procedura di riconoscimento del suddetto status, veniva sottoposto, in data
14.10.2020 a visita medico legale dalla C.M.O. di Roma, la quale, tuttavia, con verbale n. T51711760 del 14.10.2020, diagnosticava una invalidità complessiva dello 0% (all. 2 ricorso), con conseguente rigetto dell'istanza, come da provvedimento n.559/C/70937/SG del 15.03.2021 (all. 1 ricorso).
Lamentando l'erroneità di tale valutazione, il ricorrente ha chiesto a questo
Tribunale – previa disapplicazione degli atti amministrativi suindicati – di accertare e dichiarare il proprio diritto a vedersi rideterminata la percentuale di invalidità complessiva nella misura del 21%, come da perizia di parte del dott allegata al ricorso, ovvero nella diversa misura risultante Persona_2 da apposita CTU, da espletarsi secondo la criteriologia medico-legale del D.P.R.
181/2009, con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta a provvedere “alla riliquidazione proporzionale dei benefici normativamente previsti, a corrispondere i relativi trattamenti economici, con interessi e
3 rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione dei rispettivi diritti fino a quella dell'effettivo soddisfo…”.
Sebbene ritualmente evocata, l'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata, pertanto, dichiarata contumace.
La causa, istruita mediante l'acquisizione delle produzioni documentali della parte ricorrente e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale, è stata discussa all'udienza del 16.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Giova premettere che, nel caso di specie, non è in discussione il riconoscimento, in capo a dello status di vittima del dovere, avendo Parte_1
l'amministrazione convenuta riconosciuto la fondatezza nel merito dell'istanza, stante l'evidente sussunzione dei fatti nella fattispecie normativa che disciplina la materia, tanto da richiedere all'organo preposto (la C.M.O.) di svolgere l'accertamento medico-legale necessario a stimare la misura dell'invalidità complessiva riportata dal ricorrente.
L'oggetto della presente controversia è quindi limitato alla verifica della correttezza della valutazione dell'invalidità complessiva espressa dalla competente C.M.O. di Roma nel verbale impugnato in questa sede (all.2).
Secondo parte ricorrente, tale valutazione risulterebbe errata in quanto formulata secondo i superati criteri previsti dall'art. 5 D.P.R. 243/2006 ed in violazione dei criteri vigenti previsti dal D.P.R. 181/2009, nonché quantificata su diagnosi riduttive rispetto al reale quadro invalidante residuato alla parte ricorrente a seguito degli eventi lesivi.
Sotto il primo profilo, occorre premettere come, prima dell'entrata in vigore del
D.P.R. 181/2009, la quantificazione percentuale delle invalidità per le vittime del dovere ed i soggetti ad esse equiparati avveniva secondo quanto previsto dall'art.5 del D.P.R. 243/2006 (“Regolamento concernente termini e modalità di
4 corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma
565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266'').
Detta disciplina, tuttavia, è stata integrata e superata dal D.P.R. 181/2009
(“Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206”).
Al riguardo, giova precisare che, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 agosto
2004, n. 206, “Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale”.
La ratio di questa norma è quella di allineare le posizioni valutate e definite prima dell'entrata in vigore della legge 206/2004 (26.08.2004) con quelle vagliate successivamente, prevedendo la possibilità, per le posizioni decise precedentemente, con criteri più restrittivi, di essere sottoposte a nuovo esame per la riquantificazione dell'invalidità permanente da sommare al danno biologico e morale, al fine di procedere alla determinazione dell'invalidità complessiva secondo la formula algebrica IC=DB+DM+(IP-DB).
Tale interpretazione normativa è stata confermata dalla Corte di Cassazione, la quale, con sentenza 18 marzo - 27 maggio 2014, n. 11834, ha espresso il seguente principio di diritto: “Il suddetto Regolamento (il D.P.R. 181/2009) si propone di dettare una disciplina univoca e generale che consenta l'applicazione pratica dell'art. 6 della legge n. 206 del 2004, norma che impone la rivalutazione delle indennità tenendo conto anche del danno biologico e morale
5 (...). In tal senso quindi alla normativa richiamata è stata assegnata la funzione di integrare ab origine la previsione dell'art. 6 della legge 206” (all. 22).
L'art. 6 della legge 206/2004 è stato esteso alle vittime del dovere e agli equiparati dall'art. 4, comma 1, lettera c), n. 1, del D.P.R. 243/2006.
Ne deriva che, dopo l'entrata in vigore del citato D.P.R. 181/2009, i suoi articoli
3 e 4 hanno indicato i nuovi criteri da seguire per la determinazione dell'invalidità complessiva anche per le vittime del dovere e gli equiparati.
Nello specifico, l'art. 3 del D.P.R. 181/09 detta i criteri medico-legali da seguire per l'accertamento dell'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa.
Secondo tale norma, ai fini della indicazione della percentuale da attribuire a titolo di IP, deve essere scelto il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle (in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 CP_4 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio
1992) e quello accertato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e s.m.i., che sono le stesse utilizzate per la concessione della pensione privilegiata (all. 26 ricorso). Alla classifica attribuibile secondo le categorie previste dalla tabella A e dalla tabella B del D.P.R. 915/78 corrispondono le fasce percentuali di cui alla tabella allegata al D.P.R. 181/2009
(all. 27 ricorso).
Al successivo art. 4 del D.P.R. 181/2009 sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'invalidità complessiva (I.C.), mediante una formula algebrica comprensiva dell'invalidità permanente (I.P.), del danno biologico
(D.B.) e del danno morale (D.M.): IC = DB + DM + (IP - DB).
La disposizione suindicata chiarisce, altresì, che, per la valutazione del danno biologico, si deve tenere conto delle tabelle delle menomazioni e dei relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, mentre la
6 determinazione della percentuale del danno morale (D.M.) deve essere quantificata fino ad un massimo di 2/3 del danno biologico.
Alla luce del descritto quadro normativo, la quantificazione dell'invalidità complessiva espressa dalla citata C.M.O. di Roma deve ritenersi illegittima, in quanto determinata secondo criteri diversi da quelli di cui agli artt. 3 e 4 D.P.R.
181/2009.
Circa l'applicabilità di tali criteri occorre richiamare anche l'art. 6 del medesimo
D.P.R., il quale ha previsto che “A fare data dall'entrata in vigore del presente regolamento le commissioni mediche provvedono all'accertamento delle invalidità secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4” (comma 1), e che “Nei casi di applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, le valutazioni delle invalidità operate in difformità alle disposizioni del presente regolamento, possono formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi sanitari, previa domanda degli interessati agli uffici delle amministrazioni competenti” (comma 2).
In punto di metodologia di calcolo del danno secondo la corretta applicazione della formula di cui all'art. 4 del D.P.R. nr. 181/09, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sentenze nn. 6214, 6215, 6216 e 6217 del 24.02.2022 – all.
28, 29, 30 e 31 ricorso) hanno enunciato i seguenti principi di diritto:
1. all'art. 6, comma 1, della l. n. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge.
2. I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del D.P.R. n. 181/2009 che, come chiarito, prevede il computo generalizzato alle vittime del dovere generalmente intese del danno morale.
7 Nel caso di specie, quindi, alla luce della richiamata giurisprudenza, deve ritenersi applicabile, ai fini della quantificazione del danno derivante al ricorrente dall'evento dedotto in lite, la formula di calcolo prevista dal D.P.R. 181/09.
Orbene, sulla base di detti criteri, il CTU nominato in questa sede, dott.ssa
, dopo aver rilevato che “ relativamente all'evento di Persona_3
servizio per cui è giudizio, il periziato presenta “esiti distrattivi LCA e collaterale esterno, fenomeni di condropatia femoro-rotulea ginocchio destro;
esiti lesione capsulo-legamentosa alle I MF e trapezio-metacarpale, del II e II raggio, tendinopatia del I comparto estensore;
contusione caviglia sinistra”, ha osservato che “per quanto attiene al dato anatomofunzionale - a fronte del rilievo (referto esami rm ginocchio destro ed ecografico mano destra) di esiti distrattivi del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale esterno.
Fenomeni di condropatia femoro-rotulea nonché esiti di lesione capsulo- legamentosa alle I MF e trapezio-metacarpale, del II e III raggio e tendinopatia del I comparto estensore - è stato rilevato obiettivamente a carico del ginocchio destro, riferito dolore alla pressione dell'emirima articolare esterna, segno del cassetto anteriore e del varo-stress, limitazione ai gradi estremi e riferito dolore nella flessione del ginocchio unitamente a lieve limitazione dell'accosciamento; dolore a carico della mano destra dolore alla pressione del I e II raggio con pugno ipovalido;
limitazione ai gradi estremi della flesso-estensione di caviglia sinistra”.
Sulla scorta di tali rilievi, il CTU ha ritenuto che “per quanto attiene la valutazione del danno alla capacità lavorativa determinato in base alle tabelle
A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi, detta infermità può essere ascritta alla tabella B. Alla luce di quanto sopra si ritiene di poter indicare la riduzione di capacità lavorativa (IP) nella misura del 11%
(undici per cento) tenuto conto che la “tabella delle corrispondenze” di cui all'art. 3 fa corrispondere alla tabella B la fascia 20-11%. E' detta percentuale,
a mio avviso, più favorevole di quella che si ricava, per il quadro menomativo,
8 facendo uso della tabella di cui al DM 5.2.1992. Per quanto attiene il Danno
Biologico (DB) calcolato secondo le indicazioni del DM 38/2000, sulla base dei rilievi anatomo-funzionali si ritiene di poter esprimere, procedendo ad una valutazione sincretica ed analogico-proporzionale facendo riferimento alle voci tabellari: 267, 277 e 281, una percentuale nella misura complessiva del 5%
(cinque per cento). Assumendo quale danno morale (DM) del danno biologico la percentuale del 2% (due per cento), applicando la formula: IC=DB+DM+(IP-
DB) ovvero IC: 5+2+ (11-5) ne deriva una invalidità (IC) pari al 13% (tredici per cento)”.
IL CTU ha quindi concluso che “La percentuale di invalidità ascrivibile al sig.
in conseguenza dell'evento per cui è giudizio è pari al 13% Parte_1
(tredici per cento)”.
Alla luce di tali risultanze, il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni nei seguenti termini: “accertare e dichiarare il diritto (soggettivo perfetto) della parte ricorrente a vedersi rideterminata la percentuale di invalidità complessiva secondo C.T.U. ovvero: invalidità complessiva nella misura del 13% (tredici per cento); e per l'effetto condannare l'intimata Amministrazione a provvedere alla riliquidazione proporzionale dei benefici normativamente previsti, a corrispondere i relativi trattamenti economici, con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione dei rispettivi diritti ovvero con decorrenza dal 14.10.2020 fino a quella dell'effettivo soddisfo, più specificamente: speciale elargizione, ex art. 5, commi 1 e 5 della legge n. 206/04 ed art. 34 della legge n. 222/07, in ragione di € 2.000,00 per ogni punto di invalidità riscontrata, oltre rivalutazione ISTAT ed interessi, per la compensazione del ritardo, dalla maturazione del diritto all'erogazione del
14.10.2020, sino all'effettivo soddisfo” (v. note autorizzate del 3.10.2025).
Orbene, le conclusioni dell'espletata CTU ben possono essere poste a base dell'odierna decisione, in quanto coerenti con i rilievi obiettivi e le argomentazioni scientifiche esposte, nonché immuni da vizi logici.
9 Deve quindi dichiararsi in questa sede il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto lo status di vittima del dovere con determinazione di una percentuale di invalidità complessiva del 13%; conseguentemente,
l'amministrazione convenuta deve essere condannata a provvedere alla liquidazione proporzionale dei benefici normativamente previsti, con particolare riferimento alla speciale elargizione di € 2.000,00 per ogni punto di invalidità riscontrata, ex art. 5, commi 1 e 5, L. 206/04, e con l'aggiunta della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 14.10.2020
(data dell'accertamento medico-legale della fino all'effettivo soddisfo. Pt_2
Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e vengono pertanto poste a carico del convenuto, liquidate come in dispositivo tenuto CP_1 conto del valore e della natura della causa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Per lo stesso principio, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico dell'amministrazione convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di a vedersi riconosciuto lo status di Parte_1 vittima del dovere in relazione all'evento occorso in data 18.02.2015, con determinazione di una percentuale di invalidità complessiva del 13%;
- per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta a provvedere alla liquidazione proporzionale dei benefici normativamente previsti, con particolare riferimento alla speciale elargizione di € 2.000,00 per ogni punto di invalidità riscontrata, ex art. 5, commi 1 e 5, L. 206/04, con l'aggiunta della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 14.10.2020 al saldo;
10 - condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite, liquidate in CP_1
complessivi € 5.388,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese della CTU, CP_1 liquidate con separato decreto.
Tivoli, 10/11/2025
Il Giudice
OR Busoli
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa OR Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3137 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
(CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti CARMEN DI MEO e DI VIRGILIO MEO, presso il cui studio in
Roma, via Lero 14, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
ricorrente
e
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
convenuto contumace
FATTO
operatore della Polizia di Stato, ha dedotto di essere rimasto Parte_1
vittima, in data 18.02.2015, di un grave evento lesivo, allorquando, unitamente ad altro personale impegnato in contesto di ordine pubblico, si vedeva costretto ad intervenire in piazza Campo dei Fiori al fine di far fronte alle ripetute 1 intemperanze manifestate in modo sempre più violento dei tifosi della squadra olandese del , presenti nella capitale per assistere ad un evento CP_2 calcistico di carattere europeo.
In tale contesto, nel tentativo di bloccare e trarre in arresto un soggetto particolarmente violento, rimaneva ferito e per l'effetto sottoposto a cure presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Spirito, ove gli veniva diagnosticata:
“contusione ginocchio destro, contusione piede sinistro, contusione secondo e terzo dito mano dx” (all. 4 ricorso).
Seguivano controlli e prescrizioni del medico curante nelle date del 24.02.2015,
02.03.2015 e 03.04.2015 per la persistenza di sintomatologia algo-disfunzionale a carico del ginocchio destro, del piede sinistro, II e III dito della mano destra
(all. 5, 6 e 7 ricorso); in data 05.03.2015 il Dott. ortopedico, Per_1
certificava: “… trauma mano dx, caviglia e piede sx, ginocchio dx. Deambula con dolore. Al ginocchio dx algia mediale e ipertermia al contatto … dolore piede sn … alla mano dx algia sulla MCF 1 raggio. Necessita di riposo funzionale, RMN caviglia sn, RMN ginocchio dx, co mano dx, tutore ginocchio dx con barre laterali, cavigliera x 20 gg, celebrex …”, con prognosi 30 giorni
(all. 8 ricorso).
Il giudizio veniva confermato dallo stesso Controparte_3
(all. 9 ricorso).
[...]
In data 03.04.2015 svolgeva due esami strumentali:
a) RMN del ginocchio dx, che evidenziava: “… postumi distrattivi del legamento crociato anteriore che appare continuo nel suo decorso. Postumi distrattivi al legamento collaterale esterno, anch'esso continuo nel suo decorso …” (all.10);
b) Ecografia mano destra, che documentava: “ … l'esame ecografico della mano destra dimostra postumi traumatici capsulo-legamentosi alla 1 MF e trapezio metacarpale, soprattutto sul versante ulnare, con quota fluida reattiva endoarticolare. Quadro analogo di sofferenza post-traumatica capsulo- legamentosa si osserva all'interfalangea prossimale del Il e III raggio sul
2 versante ulnare. Note di tendinopatia del I compartimento estensore. Non lesioni
a carico dei ventri muscolari visualizzati” (all. 11 ricorso).
Successivamente, il ricorrente effettuava controlli ciclici con FKT per gli esiti della lesività riportata in occasione dell'evento vittimizzante (all. 12 ricorso), i cui postumi invalidanti si ripresentano ciclicamente, evidenziando una recrudescenza dei sintomi (all. 13 ricorso).
La patologia riportata veniva riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla
C.M.O. di Roma, come da verbale A71515254 del 18.01.2017 (all. 14 ricorso), giudizio confermato dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con parere n. 197102018 reso nell'adunanza n. 1294 del 02.07.2018 (all. 15 ricorso), che precisava: “le lesioni sono conseguenti a traumatismi avvenuti durante il servizio il 18 febbraio 2015, nello svolgimento di attività ricollegabili ai propri compiti, in assenza di elementi o condizioni riferibili a dolo o colpa grave”.
Tanto premesso, il ricorrente presentava domanda per la concessione dei benefici previsti per le vittime del dovere di cui alla Legge 266/2005 e, nell'ambito della procedura di riconoscimento del suddetto status, veniva sottoposto, in data
14.10.2020 a visita medico legale dalla C.M.O. di Roma, la quale, tuttavia, con verbale n. T51711760 del 14.10.2020, diagnosticava una invalidità complessiva dello 0% (all. 2 ricorso), con conseguente rigetto dell'istanza, come da provvedimento n.559/C/70937/SG del 15.03.2021 (all. 1 ricorso).
Lamentando l'erroneità di tale valutazione, il ricorrente ha chiesto a questo
Tribunale – previa disapplicazione degli atti amministrativi suindicati – di accertare e dichiarare il proprio diritto a vedersi rideterminata la percentuale di invalidità complessiva nella misura del 21%, come da perizia di parte del dott allegata al ricorso, ovvero nella diversa misura risultante Persona_2 da apposita CTU, da espletarsi secondo la criteriologia medico-legale del D.P.R.
181/2009, con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta a provvedere “alla riliquidazione proporzionale dei benefici normativamente previsti, a corrispondere i relativi trattamenti economici, con interessi e
3 rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione dei rispettivi diritti fino a quella dell'effettivo soddisfo…”.
Sebbene ritualmente evocata, l'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata, pertanto, dichiarata contumace.
La causa, istruita mediante l'acquisizione delle produzioni documentali della parte ricorrente e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale, è stata discussa all'udienza del 16.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Giova premettere che, nel caso di specie, non è in discussione il riconoscimento, in capo a dello status di vittima del dovere, avendo Parte_1
l'amministrazione convenuta riconosciuto la fondatezza nel merito dell'istanza, stante l'evidente sussunzione dei fatti nella fattispecie normativa che disciplina la materia, tanto da richiedere all'organo preposto (la C.M.O.) di svolgere l'accertamento medico-legale necessario a stimare la misura dell'invalidità complessiva riportata dal ricorrente.
L'oggetto della presente controversia è quindi limitato alla verifica della correttezza della valutazione dell'invalidità complessiva espressa dalla competente C.M.O. di Roma nel verbale impugnato in questa sede (all.2).
Secondo parte ricorrente, tale valutazione risulterebbe errata in quanto formulata secondo i superati criteri previsti dall'art. 5 D.P.R. 243/2006 ed in violazione dei criteri vigenti previsti dal D.P.R. 181/2009, nonché quantificata su diagnosi riduttive rispetto al reale quadro invalidante residuato alla parte ricorrente a seguito degli eventi lesivi.
Sotto il primo profilo, occorre premettere come, prima dell'entrata in vigore del
D.P.R. 181/2009, la quantificazione percentuale delle invalidità per le vittime del dovere ed i soggetti ad esse equiparati avveniva secondo quanto previsto dall'art.5 del D.P.R. 243/2006 (“Regolamento concernente termini e modalità di
4 corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma
565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266'').
Detta disciplina, tuttavia, è stata integrata e superata dal D.P.R. 181/2009
(“Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206”).
Al riguardo, giova precisare che, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 agosto
2004, n. 206, “Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale”.
La ratio di questa norma è quella di allineare le posizioni valutate e definite prima dell'entrata in vigore della legge 206/2004 (26.08.2004) con quelle vagliate successivamente, prevedendo la possibilità, per le posizioni decise precedentemente, con criteri più restrittivi, di essere sottoposte a nuovo esame per la riquantificazione dell'invalidità permanente da sommare al danno biologico e morale, al fine di procedere alla determinazione dell'invalidità complessiva secondo la formula algebrica IC=DB+DM+(IP-DB).
Tale interpretazione normativa è stata confermata dalla Corte di Cassazione, la quale, con sentenza 18 marzo - 27 maggio 2014, n. 11834, ha espresso il seguente principio di diritto: “Il suddetto Regolamento (il D.P.R. 181/2009) si propone di dettare una disciplina univoca e generale che consenta l'applicazione pratica dell'art. 6 della legge n. 206 del 2004, norma che impone la rivalutazione delle indennità tenendo conto anche del danno biologico e morale
5 (...). In tal senso quindi alla normativa richiamata è stata assegnata la funzione di integrare ab origine la previsione dell'art. 6 della legge 206” (all. 22).
L'art. 6 della legge 206/2004 è stato esteso alle vittime del dovere e agli equiparati dall'art. 4, comma 1, lettera c), n. 1, del D.P.R. 243/2006.
Ne deriva che, dopo l'entrata in vigore del citato D.P.R. 181/2009, i suoi articoli
3 e 4 hanno indicato i nuovi criteri da seguire per la determinazione dell'invalidità complessiva anche per le vittime del dovere e gli equiparati.
Nello specifico, l'art. 3 del D.P.R. 181/09 detta i criteri medico-legali da seguire per l'accertamento dell'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa.
Secondo tale norma, ai fini della indicazione della percentuale da attribuire a titolo di IP, deve essere scelto il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle (in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 CP_4 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio
1992) e quello accertato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e s.m.i., che sono le stesse utilizzate per la concessione della pensione privilegiata (all. 26 ricorso). Alla classifica attribuibile secondo le categorie previste dalla tabella A e dalla tabella B del D.P.R. 915/78 corrispondono le fasce percentuali di cui alla tabella allegata al D.P.R. 181/2009
(all. 27 ricorso).
Al successivo art. 4 del D.P.R. 181/2009 sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'invalidità complessiva (I.C.), mediante una formula algebrica comprensiva dell'invalidità permanente (I.P.), del danno biologico
(D.B.) e del danno morale (D.M.): IC = DB + DM + (IP - DB).
La disposizione suindicata chiarisce, altresì, che, per la valutazione del danno biologico, si deve tenere conto delle tabelle delle menomazioni e dei relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, mentre la
6 determinazione della percentuale del danno morale (D.M.) deve essere quantificata fino ad un massimo di 2/3 del danno biologico.
Alla luce del descritto quadro normativo, la quantificazione dell'invalidità complessiva espressa dalla citata C.M.O. di Roma deve ritenersi illegittima, in quanto determinata secondo criteri diversi da quelli di cui agli artt. 3 e 4 D.P.R.
181/2009.
Circa l'applicabilità di tali criteri occorre richiamare anche l'art. 6 del medesimo
D.P.R., il quale ha previsto che “A fare data dall'entrata in vigore del presente regolamento le commissioni mediche provvedono all'accertamento delle invalidità secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4” (comma 1), e che “Nei casi di applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, le valutazioni delle invalidità operate in difformità alle disposizioni del presente regolamento, possono formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi sanitari, previa domanda degli interessati agli uffici delle amministrazioni competenti” (comma 2).
In punto di metodologia di calcolo del danno secondo la corretta applicazione della formula di cui all'art. 4 del D.P.R. nr. 181/09, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sentenze nn. 6214, 6215, 6216 e 6217 del 24.02.2022 – all.
28, 29, 30 e 31 ricorso) hanno enunciato i seguenti principi di diritto:
1. all'art. 6, comma 1, della l. n. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge.
2. I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del D.P.R. n. 181/2009 che, come chiarito, prevede il computo generalizzato alle vittime del dovere generalmente intese del danno morale.
7 Nel caso di specie, quindi, alla luce della richiamata giurisprudenza, deve ritenersi applicabile, ai fini della quantificazione del danno derivante al ricorrente dall'evento dedotto in lite, la formula di calcolo prevista dal D.P.R. 181/09.
Orbene, sulla base di detti criteri, il CTU nominato in questa sede, dott.ssa
, dopo aver rilevato che “ relativamente all'evento di Persona_3
servizio per cui è giudizio, il periziato presenta “esiti distrattivi LCA e collaterale esterno, fenomeni di condropatia femoro-rotulea ginocchio destro;
esiti lesione capsulo-legamentosa alle I MF e trapezio-metacarpale, del II e II raggio, tendinopatia del I comparto estensore;
contusione caviglia sinistra”, ha osservato che “per quanto attiene al dato anatomofunzionale - a fronte del rilievo (referto esami rm ginocchio destro ed ecografico mano destra) di esiti distrattivi del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale esterno.
Fenomeni di condropatia femoro-rotulea nonché esiti di lesione capsulo- legamentosa alle I MF e trapezio-metacarpale, del II e III raggio e tendinopatia del I comparto estensore - è stato rilevato obiettivamente a carico del ginocchio destro, riferito dolore alla pressione dell'emirima articolare esterna, segno del cassetto anteriore e del varo-stress, limitazione ai gradi estremi e riferito dolore nella flessione del ginocchio unitamente a lieve limitazione dell'accosciamento; dolore a carico della mano destra dolore alla pressione del I e II raggio con pugno ipovalido;
limitazione ai gradi estremi della flesso-estensione di caviglia sinistra”.
Sulla scorta di tali rilievi, il CTU ha ritenuto che “per quanto attiene la valutazione del danno alla capacità lavorativa determinato in base alle tabelle
A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi, detta infermità può essere ascritta alla tabella B. Alla luce di quanto sopra si ritiene di poter indicare la riduzione di capacità lavorativa (IP) nella misura del 11%
(undici per cento) tenuto conto che la “tabella delle corrispondenze” di cui all'art. 3 fa corrispondere alla tabella B la fascia 20-11%. E' detta percentuale,
a mio avviso, più favorevole di quella che si ricava, per il quadro menomativo,
8 facendo uso della tabella di cui al DM 5.2.1992. Per quanto attiene il Danno
Biologico (DB) calcolato secondo le indicazioni del DM 38/2000, sulla base dei rilievi anatomo-funzionali si ritiene di poter esprimere, procedendo ad una valutazione sincretica ed analogico-proporzionale facendo riferimento alle voci tabellari: 267, 277 e 281, una percentuale nella misura complessiva del 5%
(cinque per cento). Assumendo quale danno morale (DM) del danno biologico la percentuale del 2% (due per cento), applicando la formula: IC=DB+DM+(IP-
DB) ovvero IC: 5+2+ (11-5) ne deriva una invalidità (IC) pari al 13% (tredici per cento)”.
IL CTU ha quindi concluso che “La percentuale di invalidità ascrivibile al sig.
in conseguenza dell'evento per cui è giudizio è pari al 13% Parte_1
(tredici per cento)”.
Alla luce di tali risultanze, il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni nei seguenti termini: “accertare e dichiarare il diritto (soggettivo perfetto) della parte ricorrente a vedersi rideterminata la percentuale di invalidità complessiva secondo C.T.U. ovvero: invalidità complessiva nella misura del 13% (tredici per cento); e per l'effetto condannare l'intimata Amministrazione a provvedere alla riliquidazione proporzionale dei benefici normativamente previsti, a corrispondere i relativi trattamenti economici, con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione dei rispettivi diritti ovvero con decorrenza dal 14.10.2020 fino a quella dell'effettivo soddisfo, più specificamente: speciale elargizione, ex art. 5, commi 1 e 5 della legge n. 206/04 ed art. 34 della legge n. 222/07, in ragione di € 2.000,00 per ogni punto di invalidità riscontrata, oltre rivalutazione ISTAT ed interessi, per la compensazione del ritardo, dalla maturazione del diritto all'erogazione del
14.10.2020, sino all'effettivo soddisfo” (v. note autorizzate del 3.10.2025).
Orbene, le conclusioni dell'espletata CTU ben possono essere poste a base dell'odierna decisione, in quanto coerenti con i rilievi obiettivi e le argomentazioni scientifiche esposte, nonché immuni da vizi logici.
9 Deve quindi dichiararsi in questa sede il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto lo status di vittima del dovere con determinazione di una percentuale di invalidità complessiva del 13%; conseguentemente,
l'amministrazione convenuta deve essere condannata a provvedere alla liquidazione proporzionale dei benefici normativamente previsti, con particolare riferimento alla speciale elargizione di € 2.000,00 per ogni punto di invalidità riscontrata, ex art. 5, commi 1 e 5, L. 206/04, e con l'aggiunta della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 14.10.2020
(data dell'accertamento medico-legale della fino all'effettivo soddisfo. Pt_2
Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e vengono pertanto poste a carico del convenuto, liquidate come in dispositivo tenuto CP_1 conto del valore e della natura della causa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Per lo stesso principio, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico dell'amministrazione convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di a vedersi riconosciuto lo status di Parte_1 vittima del dovere in relazione all'evento occorso in data 18.02.2015, con determinazione di una percentuale di invalidità complessiva del 13%;
- per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta a provvedere alla liquidazione proporzionale dei benefici normativamente previsti, con particolare riferimento alla speciale elargizione di € 2.000,00 per ogni punto di invalidità riscontrata, ex art. 5, commi 1 e 5, L. 206/04, con l'aggiunta della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 14.10.2020 al saldo;
10 - condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite, liquidate in CP_1
complessivi € 5.388,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese della CTU, CP_1 liquidate con separato decreto.
Tivoli, 10/11/2025
Il Giudice
OR Busoli
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