CA
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/09/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 413/2025 R.G. promossa
DA
), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Drago;
Appellante
CONTRO
, Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Livia Gaezza;
Appellato
Controparte_2
Appellato contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Catania in data 18.9.2019, l'odierna appellante proponeva opposizione avverso numerosi avvisi di addebito con i quali l' le aveva CP_1 intimato il pagamento della complessiva somma di € 112.383,77 a titolo di contributi IVS relativi agli anni dal 2011 al 2018.
A fondamento dell'opposizione eccepiva la mancata o irrituale notifica di tutti gli Pt_1 avvisi di addebito impugnati, dei quali era venuta a conoscenza solo a seguito di richiesta all' del prospetto informativo della propria posizione debitoria;
Controparte_2 la mancata allegazione degli atti prodromici e il difetto di motivazione degli avvisi di addebito;
la maturazione del termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi;
la decadenza dell'ente impositore dall'azione esecutiva dei crediti previdenziali ex art. 25 del D. Lgs. n.
46/1999.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, ai sensi CP_1 dell'art. 617 c.p.c. e dell'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999, il proprio difetto di legittimazione passiva per i fatti successivi alla definitività dei titoli, la mancata maturazione della prescrizione e la carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente avverso il solo estratto di ruolo, anche alla luce dell'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021.
Con sentenza n. 5530/2022, il Tribunale di Catania dichiarava inammissibile il ricorso e compensava integralmente le spese di lite.
Il giudice ha dato atto che l'impugnazione aveva a oggetto l'estratto di ruolo;
richiamato l'art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, ha osservato che la ricorrente non aveva allegato né dimostrato la sussistenza di uno dei tre specifici presupposti fattuali (pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto;
pregiudizio alla riscossione di somme dovute a soggetti pubblici, perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione). La ricorrente aveva impugnato gli estratti di ruolo, senza prospettare che l'agente della riscossione avesse posto in essere in suo danno atti del procedimento della riscossione avverso i quali ella avesse inteso reagire in funzione recuperatoria del diritto di contestare il merito della pretesa.
Avverso la citata sentenza proponeva appello con atto depositato il 18 Parte_1 giugno 2025, cui resisteva l . L , invece, Controparte_3 Controparte_2 nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contumace.
La causa è posta in decisione all'esito dell'udienza del 23 settembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per erronea qualificazione giuridica dell'azione e conseguente errata applicazione dell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n.
602/1973. L'appellante censura la sentenza per aver erroneamente qualificato l'azione proposta quale impugnazione dell'estratto di ruolo, anziché riconoscerla come azione di accertamento negativo della pretesa contributiva contenuta negli avvisi di addebito , con funzione recuperatoria del CP_1 diritto di difesa. Il giudice di prime cure ha fondato la declaratoria di illegittimità del ricorso sul presupposto che l'appellante non avesse allegato uno dei tre specifici pregiudizi tassativamente previsti dall'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, limitando così indebitamente la tutela.
Rileva che, come chiarito nell'atto introduttivo, l'impugnazione non è diretta all'estratto di ruolo, atto meramente informativo, bensì agli avvisi di addebito mai notificati o notificati irregolarmente, dei quali l'estratto ha consentito la conoscenza. L'azione ha dunque natura recuperatoria, volta a rimuovere l'ostacolo derivante dalla mancata conoscenza formale degli atti impositivi, e a garantire la possibilità di esercitare il diritto di difesa nel merito della pretesa contributiva. La giurisprudenza di legittimità ha sempre ammesso tale azione, anche in epoca anteriore alla novella normativa del 2021, ove si allegasse un vizio di notifica dell'atto presupposto
(Cass. n. 22946/2016).
Aggiunge che la limitazione introdotta dal comma 4-bis dell'art. 12 D.P.R. 602/1973, infatti, si applica all'impugnazione dell'estratto di ruolo “in sé” e non può essere estesa, come fatto dal Tribunale, all'azione diretta a contestare l'atto impositivo principale, di cui l'estratto costituisce solo lo strumento conoscitivo. Ne consegue che la sentenza impugnata ha erroneamente applicato la norma, precludendo un diritto di difesa costituzionalmente garantito.
1.2.Con il secondo motivo censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt.
24 D. Lgs. 46/1999, 3-bis D.L. 146/2021 e 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973, la violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del diritto a un ricorso effettivo (art. 6 CEDU), per aver il
Tribunale esteso le limitazioni previste dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973 anche all'azione volta a contestare avvisi di addebito mai notificati, qualificandola erroneamente come impugnazione dell'estratto di ruolo.
Rileva che tale lettura contrasta con i principi costituzionali e convenzionali in materia di diritto di difesa e accesso alla giustizia. L'art. 24 D. Lgs. 46/1999 fissa un termine di 40 giorni per l'opposizione, decorrente dalla notifica della cartella o dell'avviso di addebito;
è evidente che tale termine non può iniziare a decorrere né l'azione può essere preclusa laddove l'atto impositivo non sia stato mai regolarmente notificato.
Deduce che, qualora si aderisse alla tesi del Tribunale, si avrebbe di fatto una “sanatoria” dell'omessa o irregolare notifica, con la conseguenza che il contribuente sarebbe privato di ogni possibilità di difesa, salvo che ricorrano le specifiche e tassative ipotesi di pregiudizio previste dal comma 4-bis. Ciò determinerebbe una compressione irragionevole e sproporzionata del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. e del diritto a un ricorso effettivo, tutelato dall'art. 6 CEDU.
La funzione recuperatoria dell'azione, volta a rimediare al vizio di notifica e a consentire la contestazione nel merito della pretesa, non può essere vanificata o ingiustificatamente limitata. Le
Sezioni Unite (Cass. n. 26283/2022) confermano l'applicabilità della disciplina ai processi pendenti, precisando però che la tutela non può essere negata quando l'atto impositivo principale è del tutto mancante di notifica e l'azione è finalizzata a far valere tale vizio.
Ne consegue che l'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973 deve essere interpretato in modo conforme ai principi costituzionali e convenzionali, non precludendo l'azione di accertamento negativo del credito quando essa rappresenta l'unico mezzo per contestare un atto impositivo mai notificato, indipendentemente dalla sussistenza delle tre specifiche ipotesi di pregiudizio, che rilevano invece in contesti differenti (quali l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo).
1.3.Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante deduce la carenza, illogicità contraddittorietà della motivazione circa la mancanza di interesse ad agire.
Il giudice di prime cure ha negato l'interesse ad agire ritenendo che la ricorrente non avesse allegato atti specifici del procedimento esecutivo posti in essere dall'amministrazione, ma tale valutazione non coglie la reale portata dell'azione. Rileva che l'interesse ad agire è in re ipsa, essendo fondato sulla necessità di ottenere un accertamento giudiziale sull'illegittimità di pretese creditorie ingenti (oltre € 112.000,00), formalizzate in avvisi di addebito mai notificati e comunque infondati per prescrizione o decadenza. L'iscrizione a ruolo, di cui la ricorrente ha avuto conoscenza tramite estratto, costituisce un atto della procedura di riscossione idoneo a determinare l'interesse ad agire, in quanto prodromico a futuri atti esecutivi. Richiedere l'attesa di un atto esecutivo per agire significherebbe esporre la contribuente a un pregiudizio certo, vanificando la tutela preventiva. L'interesse ad agire sussiste, conformemente all'art. 100 c.p.c., quando vi è incertezza sull'esistenza o portata di un diritto, che la pronuncia giudiziale può rimuovere. Deduce che la motivazione del Tribunale, basata su un'interpretazione restrittiva della novella normativa del 2021, risulta pertanto carente e illogica, non valutando adeguatamente la natura e finalità dell'azione proposta.
2. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'odierna appellante ha espressamente dedotto l'omessa notifica degli avvisi di addebito dei quali era venuta a conoscenza solo a seguito di richiesta all' del prospetto informativo della propria posizione Controparte_2 debitoria e, come rilevato dal giudice di primo grado, non ha allegato e provato nessuna delle circostanze che a norma dell'art. 12. 4 bis del dpr n. 602/1973 possono giustificare l'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Come riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità la norma in esame consente l'impugnazione dell'estratto di ruolo non notificato al contribuente esclusivamente nelle fattispecie indicate nella norma medesima. Il ricorrente deve dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire come specificato nelle fattispecie descritte dalla norma. In tali termini si richiama, la sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione 26283/2022 posta dal giudice di primo grado a fondamento della decisione, sentenza confermata anche dalle più recenti pronunce della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 22/05/2024, n. 14284 “…Tale previsione seleziona specifiche ipotesi, in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, e concorre così a plasmare l'interesse ad agire).
Nella fattispecie in esame l'odierna appellante ha espressamente dedotto che gli avvisi di addebito non sono stati notificati e non ha allegato la ricorrenza di alcuna delle ipotesi delineate dalla norma indicata, né, invero alcun attuale interesse concreto ad adire l'autorità giudiziaria in relazione a ruoli non notificati. Non vi è alcun difetto di tutela.
L'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza nei confronti dell' . CP_1
Nulla sulle spese nei confronti della parte rimasta contumace.
Sussistono in presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di appello definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna l'appellante a pagare le spese processuali del presente grado che liquida in favore dell' in € 7160,00,00 oltre rimborso spese generali, CP_1 nulla sulle spese nei confronti della parte contumace.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23 settembre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 413/2025 R.G. promossa
DA
), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Drago;
Appellante
CONTRO
, Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Livia Gaezza;
Appellato
Controparte_2
Appellato contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Catania in data 18.9.2019, l'odierna appellante proponeva opposizione avverso numerosi avvisi di addebito con i quali l' le aveva CP_1 intimato il pagamento della complessiva somma di € 112.383,77 a titolo di contributi IVS relativi agli anni dal 2011 al 2018.
A fondamento dell'opposizione eccepiva la mancata o irrituale notifica di tutti gli Pt_1 avvisi di addebito impugnati, dei quali era venuta a conoscenza solo a seguito di richiesta all' del prospetto informativo della propria posizione debitoria;
Controparte_2 la mancata allegazione degli atti prodromici e il difetto di motivazione degli avvisi di addebito;
la maturazione del termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi;
la decadenza dell'ente impositore dall'azione esecutiva dei crediti previdenziali ex art. 25 del D. Lgs. n.
46/1999.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, ai sensi CP_1 dell'art. 617 c.p.c. e dell'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999, il proprio difetto di legittimazione passiva per i fatti successivi alla definitività dei titoli, la mancata maturazione della prescrizione e la carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente avverso il solo estratto di ruolo, anche alla luce dell'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021.
Con sentenza n. 5530/2022, il Tribunale di Catania dichiarava inammissibile il ricorso e compensava integralmente le spese di lite.
Il giudice ha dato atto che l'impugnazione aveva a oggetto l'estratto di ruolo;
richiamato l'art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, ha osservato che la ricorrente non aveva allegato né dimostrato la sussistenza di uno dei tre specifici presupposti fattuali (pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto;
pregiudizio alla riscossione di somme dovute a soggetti pubblici, perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione). La ricorrente aveva impugnato gli estratti di ruolo, senza prospettare che l'agente della riscossione avesse posto in essere in suo danno atti del procedimento della riscossione avverso i quali ella avesse inteso reagire in funzione recuperatoria del diritto di contestare il merito della pretesa.
Avverso la citata sentenza proponeva appello con atto depositato il 18 Parte_1 giugno 2025, cui resisteva l . L , invece, Controparte_3 Controparte_2 nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contumace.
La causa è posta in decisione all'esito dell'udienza del 23 settembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per erronea qualificazione giuridica dell'azione e conseguente errata applicazione dell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n.
602/1973. L'appellante censura la sentenza per aver erroneamente qualificato l'azione proposta quale impugnazione dell'estratto di ruolo, anziché riconoscerla come azione di accertamento negativo della pretesa contributiva contenuta negli avvisi di addebito , con funzione recuperatoria del CP_1 diritto di difesa. Il giudice di prime cure ha fondato la declaratoria di illegittimità del ricorso sul presupposto che l'appellante non avesse allegato uno dei tre specifici pregiudizi tassativamente previsti dall'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, limitando così indebitamente la tutela.
Rileva che, come chiarito nell'atto introduttivo, l'impugnazione non è diretta all'estratto di ruolo, atto meramente informativo, bensì agli avvisi di addebito mai notificati o notificati irregolarmente, dei quali l'estratto ha consentito la conoscenza. L'azione ha dunque natura recuperatoria, volta a rimuovere l'ostacolo derivante dalla mancata conoscenza formale degli atti impositivi, e a garantire la possibilità di esercitare il diritto di difesa nel merito della pretesa contributiva. La giurisprudenza di legittimità ha sempre ammesso tale azione, anche in epoca anteriore alla novella normativa del 2021, ove si allegasse un vizio di notifica dell'atto presupposto
(Cass. n. 22946/2016).
Aggiunge che la limitazione introdotta dal comma 4-bis dell'art. 12 D.P.R. 602/1973, infatti, si applica all'impugnazione dell'estratto di ruolo “in sé” e non può essere estesa, come fatto dal Tribunale, all'azione diretta a contestare l'atto impositivo principale, di cui l'estratto costituisce solo lo strumento conoscitivo. Ne consegue che la sentenza impugnata ha erroneamente applicato la norma, precludendo un diritto di difesa costituzionalmente garantito.
1.2.Con il secondo motivo censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt.
24 D. Lgs. 46/1999, 3-bis D.L. 146/2021 e 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973, la violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del diritto a un ricorso effettivo (art. 6 CEDU), per aver il
Tribunale esteso le limitazioni previste dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973 anche all'azione volta a contestare avvisi di addebito mai notificati, qualificandola erroneamente come impugnazione dell'estratto di ruolo.
Rileva che tale lettura contrasta con i principi costituzionali e convenzionali in materia di diritto di difesa e accesso alla giustizia. L'art. 24 D. Lgs. 46/1999 fissa un termine di 40 giorni per l'opposizione, decorrente dalla notifica della cartella o dell'avviso di addebito;
è evidente che tale termine non può iniziare a decorrere né l'azione può essere preclusa laddove l'atto impositivo non sia stato mai regolarmente notificato.
Deduce che, qualora si aderisse alla tesi del Tribunale, si avrebbe di fatto una “sanatoria” dell'omessa o irregolare notifica, con la conseguenza che il contribuente sarebbe privato di ogni possibilità di difesa, salvo che ricorrano le specifiche e tassative ipotesi di pregiudizio previste dal comma 4-bis. Ciò determinerebbe una compressione irragionevole e sproporzionata del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. e del diritto a un ricorso effettivo, tutelato dall'art. 6 CEDU.
La funzione recuperatoria dell'azione, volta a rimediare al vizio di notifica e a consentire la contestazione nel merito della pretesa, non può essere vanificata o ingiustificatamente limitata. Le
Sezioni Unite (Cass. n. 26283/2022) confermano l'applicabilità della disciplina ai processi pendenti, precisando però che la tutela non può essere negata quando l'atto impositivo principale è del tutto mancante di notifica e l'azione è finalizzata a far valere tale vizio.
Ne consegue che l'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973 deve essere interpretato in modo conforme ai principi costituzionali e convenzionali, non precludendo l'azione di accertamento negativo del credito quando essa rappresenta l'unico mezzo per contestare un atto impositivo mai notificato, indipendentemente dalla sussistenza delle tre specifiche ipotesi di pregiudizio, che rilevano invece in contesti differenti (quali l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo).
1.3.Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante deduce la carenza, illogicità contraddittorietà della motivazione circa la mancanza di interesse ad agire.
Il giudice di prime cure ha negato l'interesse ad agire ritenendo che la ricorrente non avesse allegato atti specifici del procedimento esecutivo posti in essere dall'amministrazione, ma tale valutazione non coglie la reale portata dell'azione. Rileva che l'interesse ad agire è in re ipsa, essendo fondato sulla necessità di ottenere un accertamento giudiziale sull'illegittimità di pretese creditorie ingenti (oltre € 112.000,00), formalizzate in avvisi di addebito mai notificati e comunque infondati per prescrizione o decadenza. L'iscrizione a ruolo, di cui la ricorrente ha avuto conoscenza tramite estratto, costituisce un atto della procedura di riscossione idoneo a determinare l'interesse ad agire, in quanto prodromico a futuri atti esecutivi. Richiedere l'attesa di un atto esecutivo per agire significherebbe esporre la contribuente a un pregiudizio certo, vanificando la tutela preventiva. L'interesse ad agire sussiste, conformemente all'art. 100 c.p.c., quando vi è incertezza sull'esistenza o portata di un diritto, che la pronuncia giudiziale può rimuovere. Deduce che la motivazione del Tribunale, basata su un'interpretazione restrittiva della novella normativa del 2021, risulta pertanto carente e illogica, non valutando adeguatamente la natura e finalità dell'azione proposta.
2. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'odierna appellante ha espressamente dedotto l'omessa notifica degli avvisi di addebito dei quali era venuta a conoscenza solo a seguito di richiesta all' del prospetto informativo della propria posizione Controparte_2 debitoria e, come rilevato dal giudice di primo grado, non ha allegato e provato nessuna delle circostanze che a norma dell'art. 12. 4 bis del dpr n. 602/1973 possono giustificare l'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Come riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità la norma in esame consente l'impugnazione dell'estratto di ruolo non notificato al contribuente esclusivamente nelle fattispecie indicate nella norma medesima. Il ricorrente deve dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire come specificato nelle fattispecie descritte dalla norma. In tali termini si richiama, la sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione 26283/2022 posta dal giudice di primo grado a fondamento della decisione, sentenza confermata anche dalle più recenti pronunce della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 22/05/2024, n. 14284 “…Tale previsione seleziona specifiche ipotesi, in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, e concorre così a plasmare l'interesse ad agire).
Nella fattispecie in esame l'odierna appellante ha espressamente dedotto che gli avvisi di addebito non sono stati notificati e non ha allegato la ricorrenza di alcuna delle ipotesi delineate dalla norma indicata, né, invero alcun attuale interesse concreto ad adire l'autorità giudiziaria in relazione a ruoli non notificati. Non vi è alcun difetto di tutela.
L'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza nei confronti dell' . CP_1
Nulla sulle spese nei confronti della parte rimasta contumace.
Sussistono in presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di appello definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna l'appellante a pagare le spese processuali del presente grado che liquida in favore dell' in € 7160,00,00 oltre rimborso spese generali, CP_1 nulla sulle spese nei confronti della parte contumace.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23 settembre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Elvira Maltese