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Sentenza 15 luglio 2021
Ordinanza cautelare 7 febbraio 2022
Parere definitivo 14 novembre 2024
Ordinanza collegiale 7 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 7 febbraio 2025
Improcedibile
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/10/2025, n. 7710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7710 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07710/2025REG.PROV.COLL.
N. 00417/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 417 del 2022, proposto da
-OMISSIS- S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Mancini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Fratta Pasini e Federica Scafarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione Seconda, n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS- S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 ottobre 2025 il Cons. Giordano Lamberti;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – L’appellante ha dedotto di essere stata proprietaria, sino all’anno 2010, di una vasta area sita nel Comune di -OMISSIS-, che in seguito vendeva alla società -OMISSIS-.
Alcuni anni dopo emergeva la presenza di rifiuti interrati all’interno del lotto, per cui il Comune adottava ordinanza di rimozione rifiuti e di bonifica dei fondi nei confronti della -OMISSIS-, provvedimento che veniva in seguito annullato in sede giurisdizionale.
2 - Sulla scorta di tali premesse la società appellante, che è stata medio tempore assoggettata ad amministrazione straordinaria, con ricorso proposto dinanzi al TAR per il Veneto, ha impugnato l’ordinanza n. 1275 prot. n. 7647 del 10.07.2020 con cui il Comune di -OMISSIS- le ha ordinato lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica dei terreni in oggetto, articolando i seguenti motivi di gravame: 1) in primo luogo, si lamenta che essendosi aperta la procedura di amministrazione straordinaria, l’ente resistente avrebbe rivolto il provvedimento nei confronti di un soggetto diverso dall’eventuale responsabile dell’inquinamento: ed infatti il soggetto in amministrazione straordinaria sarebbe terzo rispetto alla società insolvente, e dunque estraneo ai fatti posti a fondamento della contestazione; 2) il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione di legge e vizio di incompetenza in quanto il potere di ordinare la bonifica del sito inquinato spetterebbe alla Provincia; 3) il provvedimento sarebbe affetto di eccesso di potere per vizio dell’istruttoria, in quanto non sarebbe stata considerata l’estraneità della società ricorrente ai fatti causativi dell’inquinamento.
3 - Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso per vizio di incompetenza nella parte in cui con esso il Comune ha ordinato alla ricorrente di procedere alla bonifica del sito inquinato, rilevando che, ex art. 244 del d.lgs. n. 152/2006, la competenza ad adottare l’ordinanza di bonifica spetta alla Provincia e non al Comune.
Il Tar ha anche rigettato il primo ed il terzo motivo di ricorso sostenendo la legittimazione passiva dell’Amministrazione Straordinaria alla bonifica del sito come da consolidata giurisprudenza.
4 - Avverso tale pronuncia ha proposto appello la -OMISSIS- SPA in Amministrazione Straordinaria, deducendo, con il primo motivo, l’illegittimità della sentenza di prime cure per violazione della disciplina comunitaria e domestica in punto di individuazione del soggetto passivo obbligato alla messa in sicurezza ambientale di un sito inquinato, oltre che per violazione della disciplina in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di crisi.
4.1 – L’appellante insiste inoltre per essere considerata soggetto estraneo alla presente vicenda, in quanto necessariamente “terzo” rispetto alla effettiva responsabile dell’inquinamento (Gruppo -OMISSIS-).
5 – Con l’ordinanza n. -OMISSIS-, questo Consiglio ha sottoposto alle parti la seguente questione: “ la sentenza impugnata ha annullato il provvedimento impugnato (ritenendo sussistente il vizio di incompetenza), potendosi dunque porre la questione circa la sussistenza dei presupposti per decidere il merito del presente appello, che potrebbe invece essere definito in rito, non sembrando sussistere, tra l'altro, alcun interesse all'esame dello stesso, dal momento che il provvedimento sottostante è stato annullato e sulla questione dovrà, se del caso, determinarsi un ente diverso ”.
5.1 – Con la memoria del 30 luglio 2025 la società appellante si è espressa nel senso che: “ aderisce alla questione di rito rilevata d'ufficio dal Collegio relativa alla carenza di interesse all'appello, riconoscendo che l'annullamento del provvedimento impugnato per vizio di incompetenza ha determinato il venir meno dell'utilità derivante dall'eventuale accoglimento dell’appello; – chiede che il presente appello sia definito mediante passaggio in decisione senza discussione orale ”.
6 – Richiamata l’ordinanza n. -OMISSIS- cit. e vista la posizione espressa dalle parti al riguardo, il ricorso in appello va dichiarato improcedibile.
6.1 – Visto tale esito e ad una valutazione complessiva della controversia le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) dichiara l’appello improcedibile e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2025, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO