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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 892 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023, e vertente tra
- in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Napoli, Filippo Napoli e
Annamaria Napoli in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via Sensales n. 29, presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Ferrari;
- appellante contro
- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Graziella Alfieri in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Corigliano-Rossano, Via Nazionale n. 182;
- appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado: a) accogliere la domanda della limitatamente all'importo, oggetto della differenza tra saldo ricostruito CP_1 dal Ctu di prime cure (€uro 7.550,51) e saldo apparente risultante dall'estratto conto bancario alla data di estinzione (€uro 5.522,71), di €uro 2.027,80, oltre interessi della domanda giudiziale, (5 marzo 2008) al soddisfo, avvenuto l'11 maggio 2023; interessi pari ad €uro 84,20, per un totale di €uro 2.112,00; b) per l'effetto, in conseguenza dell'avvenuto pagamento, da parte della Parte_1 [...] in favore della di €uro 7.856,78, condannare la medesima Parte_1 CP_1 alla restituzione dell'eccedenza, ad essa corrisposta, rispetto a quanto sarà CP_1 in suo favore riconosciuto in forza della statuizione di cui al punto a), pari ad €uro
5.745,78 oltre accessori;
c) condannare la controparte al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.
- Per l'appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello, giacchè nullo per violazione di specificità ovvero violazione agli artt. 342
e 434 c.p.c., nonchè infondato in fatto e in diritto, e confermare la sentenza impugnata.
Con condanna di controparte alle spese e competenze di questo giudizio, da distrarsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. conveniva in CP_1 giudizio la al fine di ottenere la condanna della Parte_1 stessa alla ripetizione delle somme illecitamente addebitate sul conto corrente n.
1117670, già 11176G, collegato al conto corrente anticipi n. 11177H, già 111346J, accesi dall'attrice rispettivamente in data 6-4-2004 e 31-3-2005 presso la filiale di di Corigliano Calabro Scalo. Controparte_2
In particolare l'attrice deduceva l'applicazione di interessi usurari;
di interessi non pattuiti;
l'illegittima applicazione di interessi anatocistici;
l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto.
Pertanto, la stessa richiedeva la ripetizione della somma di €uro 16.316,03, indebitamente corrisposta alla banca resistente, oltre al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la eccependo Parte_1 preliminarmente l'intervenuta prescrizione decennale del presunto credito vantato da parte attrice, contestando in fatto e in diritto gli assunti attorei e chiedendo il mutamento del rito.
Con ordinanza del 7-11-2018 veniva disposto il mutamento del rito dal giudizio sommario di cognizione al rito ordinario.
Duranti il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte, la causa veniva istruita documentalmente e veniva espletata Ctu contabile.”.
Con sentenza depositata il 19-4-2023 n. 526, il Tribunale Civile di Castrovillari, in composizione monocratica, accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava parte convenuta al pagamento in favore della società attrice della somma di €uro 7.550,51, oltre accessori, e, per converso, rigettava la richiesta di quest'ultima di risarcimento dei danni, disponendo la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Più in particolare, il giudice di prime cure fondava le adottate statuizioni di accoglimento della domanda giudiziale di ripetizione di indebito sulla scorta del recepimento degli esiti della disposta consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile che, nell'operare il ricalcolo del rapporto dare/avere relativo al contratto di conto corrente e al conto anticipi ad esso collegato intercorso tra la società attrice e l'istituto bancario convenuto in conformità dei quesiti formulati in atti, giungeva a rideterminarne il saldo finale a credito della correntista in ragione della complessiva somma di €uro 7.550,51, di cui €uro 5.522,71 a titolo di saldo di conto corrente alla data del 22-12-2008 ed €uro 2.027,00 a titolo di differenze calcolate dal Ctu anche sulla base della maturata prescrizione delle rimesse solutorie.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, mediante atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, dolendosi Parte_1 della erronea ed illegittima condanna con essa pronunciata a suo carico al pagamento in favore di controparte della somma di €uro 7.550,51 corrispondente al saldo complessivo del rapporto di conto corrente dedotto in causa ricalcolato escludendo gli addebiti illegittimi di interessi accertati dal Ctu, siccome comprensiva sia del saldo apparente di €uro 5.522,71 risultante dagli estratti conto, sia della differenza di somme ulteriori a credito del cliente derivanti dalla espunzione degli addebiti suindicati.
Sosteneva nello specifico parte appellante a mezzo del proposto gravame in primo luogo come nell'assunzione delle determinazioni in questione l'organo giudicante fosse incorso nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., laddove si sarebbe dovuto più correttamente ritenere che con la domanda intentata da parte attrice in prime cure fosse stata chiesta esclusivamente la ripetizione delle somme a titolo di differenza tra il saldo apparente risultante dagli estratti conto del rapporto bancario e quello da imputarsi ad addebiti effettuati illegittimamente, per come quantificata dalla stessa parte in complessivi
€uro 16.316,03 sulla base della Ctp prodotta a corredo dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, e non già l'intero importo del saldo ricalcolato previa eliminazione di essi.
Aggiungeva, inoltre, a supporto del denunciato vizio di ultrapetizione sul punto della sentenza impugnata come la circostanza che nella specie la società avesse CP_1 agito per il recupero dell'indebito di cui al solo quantum differenziale tra saldo ricalcolato e saldo apparente fosse desumibile anche dal fatto che a seguito della intervenuta estinzione del rapporto in data 22-12-2008 il saldo finale a credito per il correntista sarebbe stato da ritenere corrisposto a favore di quest'ultimo in adempimento dell'obbligo gravante sull'istituto bancario sulla base della disciplina normativa e contrattuale di esso e la cui esecuzione peraltro non era stata oggetto di contestazione alcuna ad opera di parte attrice in prime cure.
A tale ultimo proposito, si doleva in via ulteriore la appellante del fatto che il Pt_1 riconoscimento da parte del giudice di prime sede in favore di controparte dell'intero saldo scaturente dal ricalcolo del rapporto fosse stato basato su una errata valutazione delle emergenze processuali in atti, essendo da considerare dato istruttorio acquisito al giudizio quello del versamento al correntista del saldo finale esposto nelle evidenze formali relative allo svolgimento del rapporto quale conseguenza ordinaria della sua estinzione, oltre che sostanzialmente pacifico in difetto di contestazione di controparte.
Aggiungeva, infine, come la decisione di primo grado fosse da censurare in parte de qua anche per omessa motivazione, non potendo fondarsi in via automatica l'attribuzione al correntista dell'intero saldo derivante al riconteggio del rapporto con essa statuita sul mero richiamo al contenuto della relazione di Ctu depositata in atti, in cui era stato puntualizzato come il riconoscimento dell'integrale saldo ricostruito in favore del correntista sarebbe potuto avvenire sono nell'ipotesi in cui quello bancario non fosse stato prelevato, così da richiedere dunque al giudice di esplicitare le ragioni giustificative della adottata decisione con riguardo alla circostanza del mancato incasso di quest'ultimo ritenuta a fondamento della decisione, quali erano state invece completamente omesse nella gravata pronuncia.
Concludeva, pertanto, chiedendo che Corte volesse accogliere le conclusioni meglio specificate in epigrafe.
Con memoria di risposta depositata in data 12-9-2023, si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, per resistere CP_1 all'avverso gravame di cui contestava la fondatezza nel merito e chiedeva il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione dinanzi al Consigliere istruttore nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ritenuta in esito ad essa la causa matura per la decisione, ne veniva disposto il rinvio ad una successiva udienza istruttoria con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. ai fini della rimessione in decisione, con contestuale concessione alle parti dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Precisate in atti le conclusioni nei termini meglio riportati in epigrafe e depositati all'incarto di causa gli scritti difensivi finali dai procuratori delle parti, in esito a detta ultima udienza, sostituita con il deposito delle note di trattazione scritta come da provvedimento in atti, con ordinanza depositata in data 13-11-2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, il proposto gravame è da ritenersi infondato e, in quanto tale, senz'altro meritevole di essere rigettato.
Di nessun pregio si atteggiano in primo luogo le censure mosse da parte appellante avverso la decisione di primo grado sull'assunto rilievo che la stessa, nel riconoscere in capo alla società appellata, già attrice in prime cure, il diritto di vedersi corrispondere da controparte la complessiva somma di €uro 7.550,51, siccome comprensiva sia del saldo finale formalmente esposto sulla base degli estratti conto relativi al rapporto bancario dedotto in causa alla data della sua chiusura (€uro
5.522,71), sia delle ulteriori somme calcolate in aggiunta a credito del cliente a seguito della espunzione degli accertati addebiti operati illegittimamente a suo carico per interessi ed altre passività non dovute (€uro 2.027,00), avesse integrato la violazione del disposto dettato dall'art. 112 c.p.c. in materia di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, posto che l'oggetto della pretesa nella specie azionata in giudizio, a dire della stessa, si sarebbe in maniera più limitata e corretta dovuto individuare esclusivamente nella ripetizione degli importi indebitamente imputati sulla base di poste illegittime.
Giova a tal proposito in via del tutto preliminare puntualizzare come nella giurisprudenza di legittimità sia stato affermato che il giudice di merito nel compimento della sua attività di interpretazione della domanda non possa ritenersi vincolato dalle espressioni letterali utilizzate dalla parte, ma debba indagare e motivatamente valutare il contenuto sostanziale della domanda (cfr. Cass. Civ. ord.
n. 7322/2019; sent. n. 118/2016), desumendolo dalla situazione dedotta in giudizio, dalle eventuali precisazioni nel corso dello stesso, dal provvedimento in concreto richiesto (cfr. Cass. Civ. sent. n. 16783/2006; sent. n. 9504/2005; sent. n. 1438/1998;
n. 6069/1997), dallo scopo che la parte vuole raggiungere (cfr. Cass. Civ. sent. n.
17760/2006; sent. n. 8128/2004) e dal comportamento processuale della parte (cfr.
Cass. Civ., sent. n. 969/1996). Ciò posto, reputa il Collegio giudicante alla luce dei principi interpretivi testè richiamati che il primo giudice abbia compiuto una interpretazione adeguata e coerente rispetto agli atti di causa e, quindi, senz'altro condivisibile in ordine al contenuto della domanda attrice, nel ritenerne l'intento con essa perseguito volto sostanzialmente all'ottenimento del pagamento della totalità dell'ammontare del saldo finale del rapporto bancario dedotto in causa, per come nella sua interezza ricalcolato in esito alle acquisite risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile.
In tal senso depone il tenore dell'atto di citazione introduttivo del giudizio in cui la società attrice lamenta con riguardo ai contratti collegati di conto corrente e di conto anticipi fatture intrattenuti con l'addebito di valori Parte_1 contabili negativi sulla base della pretesa illegittima applicazione di interessi ultralegali, interessi anatocistici e interessi usurari siccome sfavorevolmente incidente sulla formazione del saldo finale dei rapporti in questione, invocandone la corretta rideterminazione con richiamo sul punto agli esiti delle perizie econometrice di parte allegate, oltre che già poste a fondamento delle istanze formali avanzate in via stragiudiziale all'istituto di credito, in ordine a quanto risultante in esse accertato in ragione di un saldo finale positivo da ricalcolarsi in complessivi €uro 21.873,84, in luogo della minor somma di €uro 5.557,81 invece conteggiata sempre a credito del cliente negli estratti conto della banca, con una prospettata differenza, dunque, di ulteriori €uro 16.316,03 dovuti al medesimo titolo (importo poi ridotto in esito alla Ctu di primo grado in €uro 2.027,00).
Sulla scorta di quanto appena evidenziato, quindi, può affermarsi che anche l'indicazione operata dalla società attrice in citazione del solo ammontare di €uro
16.316,03, quale importo “da recuperare” non giustifichi alcuna valutazione di estraneità al petitum e alla causa petendi dell'azione giudiziale dalla stessa intentata in prime cure dell'altra somma di cui al saldo apparente esposto nei pertinenti estratti conto versati in atti di €uro 5.557,81 (poi ricalcolato dal Ctu di primo grado in €uro
5.522,71), essendo la differenza sopra citata da ritenersi nella fattispecie in ogni caso pretesa a titolo di ulteriore incremento dovuto su di un saldo finale già computato a credito della correntista sulla base dei prospetti contabili della banca e oggetto pertanto di una richiesta di rideterminazione nel suo complesso fondata sul dedotto addebito di poste passive illegittime, per come desumibile altresì dalle rassegnate conclusioni nell'atto suddetto di condanna della banca convenuta a “corrispondere e/o ripetere” quanto sarebbe risultato dovuto in esito alle invocate operazioni di ricalcolo. D'altra parte, la ricorrenza nel caso che qui occupa dell'ipotesi peculiare della esistenza originaria di un saldo finale già calcolato in partenza a credito per il correntista e dedotto come meritevole di incremento ulteriore previa eliminazione dai movimenti dare/avere tra le parti di poste passive applicate in maniera illegittima,
e non di quella diversa di un saldo debitorio composto da somme imputate a partite negative indebitamente calcolate, e, quindi, fondanti in capo al predetto la pretesa ad ottenerne la restituzione dalla banca, non consente di individuare alcuna distinzione di titolo ovvero di oggetto nell'ambito della intentata domanda giudiziale omnicomprensivamente orientata all'ottenimento di quanto dovuto in conseguenza della operata corretta determinazione dell'esatto ammontare spettante con riferimento al complessivo saldo finale a credito in questione.
Del pari infondate, inoltre, sono da reputare le residue doglianze mosse dall'appellante avverso la decisione di primo grado sotto gli ulteriori profili, da un lato, della errata valutazione delle emergenze processuali con precipuo riferimento al dato del prelevamento della somma esposta negli atti contabili della banca quale saldo finale positivo dei rapporti contrattuali dedotti in causa da parte del cliente a seguito della estinzione degli stessi, e, dall'altro, della omessa motivazione delle ragioni giustificative della pronuncia di accoglimento della domanda giudiziale in relazione alla circostanza ritenuta a fondamento di essa del non ancora avvenuto incasso ad opera dell'avente diritto dell'importo a credito sopra richiamato.
Posto, infatti, che la consulenza tecnica contabile espletata in primo grado, nel rispondere al quesito di procedere alla determinazione l'esatto rapporto dare/avere inter partes alla data di chiusura dei rapporti di conto corrente ordinario e di conto anticipi in discussione, ha concluso per una rideterminazione del saldo finale a favore del correntista pari ad €uro 7.550,51, somma composta dal saldo di conto di cui agli estratti contabili della banca maggiorato dell'ulteriore importo spettante al medesimo titolo nei termini in essa accertati, senza contenere per contro alcuna affermazione circa una pretesa effettiva e già avvenuta riscossione ad opera della società correntista dell'originario saldo apparente a seguito della chiusura definitiva dei rapporti, il fatto che parte attrice non abbia nel corso del giudizio contestato tale ultima circostanza non vale a conferirle la valenza di dato probatorio pacificamente acquisito sul punto e, quindi, neppure a fondare il rilievo di erronea valutazione di esso ad opera del giudice.
Ne discende, dunque, che il giudice di prime cure, nel basare nel caso in esame le ragioni della propria decisione con riguardo al disposto riconoscimento in favore della società appellata del suindicato importo totale ricalcolato del saldo finale risultato a credito della suddetta sul recepimento delle risultanze della Ctu espletata in quella sede, può dirsi avere assolto all'obbligo di adeguata motivazione in tema, tenuto conto che nessun prelevamento dell'ammontare del saldo di conto originario esposto negli atti della banca è stato accertato dall'ausiliario del giudice, né ammesso dalla parte, così come neppure emerge dagli atti che la banca appellante abbia mai dato positiva dimostrazione in ordine alla verificazione di detta evenienza.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello in disamina, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, mentre in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore della società appellata delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione ritualmente notificato, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Castrovillari, in composizione monocratica, depositata il 19-4-2023 n. 526, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in complessivi €uro 2.450,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore anticipatario che ne ha fatto richiesta;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 892 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023, e vertente tra
- in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Napoli, Filippo Napoli e
Annamaria Napoli in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via Sensales n. 29, presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Ferrari;
- appellante contro
- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Graziella Alfieri in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Corigliano-Rossano, Via Nazionale n. 182;
- appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado: a) accogliere la domanda della limitatamente all'importo, oggetto della differenza tra saldo ricostruito CP_1 dal Ctu di prime cure (€uro 7.550,51) e saldo apparente risultante dall'estratto conto bancario alla data di estinzione (€uro 5.522,71), di €uro 2.027,80, oltre interessi della domanda giudiziale, (5 marzo 2008) al soddisfo, avvenuto l'11 maggio 2023; interessi pari ad €uro 84,20, per un totale di €uro 2.112,00; b) per l'effetto, in conseguenza dell'avvenuto pagamento, da parte della Parte_1 [...] in favore della di €uro 7.856,78, condannare la medesima Parte_1 CP_1 alla restituzione dell'eccedenza, ad essa corrisposta, rispetto a quanto sarà CP_1 in suo favore riconosciuto in forza della statuizione di cui al punto a), pari ad €uro
5.745,78 oltre accessori;
c) condannare la controparte al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.
- Per l'appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello, giacchè nullo per violazione di specificità ovvero violazione agli artt. 342
e 434 c.p.c., nonchè infondato in fatto e in diritto, e confermare la sentenza impugnata.
Con condanna di controparte alle spese e competenze di questo giudizio, da distrarsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. conveniva in CP_1 giudizio la al fine di ottenere la condanna della Parte_1 stessa alla ripetizione delle somme illecitamente addebitate sul conto corrente n.
1117670, già 11176G, collegato al conto corrente anticipi n. 11177H, già 111346J, accesi dall'attrice rispettivamente in data 6-4-2004 e 31-3-2005 presso la filiale di di Corigliano Calabro Scalo. Controparte_2
In particolare l'attrice deduceva l'applicazione di interessi usurari;
di interessi non pattuiti;
l'illegittima applicazione di interessi anatocistici;
l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto.
Pertanto, la stessa richiedeva la ripetizione della somma di €uro 16.316,03, indebitamente corrisposta alla banca resistente, oltre al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la eccependo Parte_1 preliminarmente l'intervenuta prescrizione decennale del presunto credito vantato da parte attrice, contestando in fatto e in diritto gli assunti attorei e chiedendo il mutamento del rito.
Con ordinanza del 7-11-2018 veniva disposto il mutamento del rito dal giudizio sommario di cognizione al rito ordinario.
Duranti il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte, la causa veniva istruita documentalmente e veniva espletata Ctu contabile.”.
Con sentenza depositata il 19-4-2023 n. 526, il Tribunale Civile di Castrovillari, in composizione monocratica, accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava parte convenuta al pagamento in favore della società attrice della somma di €uro 7.550,51, oltre accessori, e, per converso, rigettava la richiesta di quest'ultima di risarcimento dei danni, disponendo la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Più in particolare, il giudice di prime cure fondava le adottate statuizioni di accoglimento della domanda giudiziale di ripetizione di indebito sulla scorta del recepimento degli esiti della disposta consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile che, nell'operare il ricalcolo del rapporto dare/avere relativo al contratto di conto corrente e al conto anticipi ad esso collegato intercorso tra la società attrice e l'istituto bancario convenuto in conformità dei quesiti formulati in atti, giungeva a rideterminarne il saldo finale a credito della correntista in ragione della complessiva somma di €uro 7.550,51, di cui €uro 5.522,71 a titolo di saldo di conto corrente alla data del 22-12-2008 ed €uro 2.027,00 a titolo di differenze calcolate dal Ctu anche sulla base della maturata prescrizione delle rimesse solutorie.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, mediante atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, dolendosi Parte_1 della erronea ed illegittima condanna con essa pronunciata a suo carico al pagamento in favore di controparte della somma di €uro 7.550,51 corrispondente al saldo complessivo del rapporto di conto corrente dedotto in causa ricalcolato escludendo gli addebiti illegittimi di interessi accertati dal Ctu, siccome comprensiva sia del saldo apparente di €uro 5.522,71 risultante dagli estratti conto, sia della differenza di somme ulteriori a credito del cliente derivanti dalla espunzione degli addebiti suindicati.
Sosteneva nello specifico parte appellante a mezzo del proposto gravame in primo luogo come nell'assunzione delle determinazioni in questione l'organo giudicante fosse incorso nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., laddove si sarebbe dovuto più correttamente ritenere che con la domanda intentata da parte attrice in prime cure fosse stata chiesta esclusivamente la ripetizione delle somme a titolo di differenza tra il saldo apparente risultante dagli estratti conto del rapporto bancario e quello da imputarsi ad addebiti effettuati illegittimamente, per come quantificata dalla stessa parte in complessivi
€uro 16.316,03 sulla base della Ctp prodotta a corredo dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, e non già l'intero importo del saldo ricalcolato previa eliminazione di essi.
Aggiungeva, inoltre, a supporto del denunciato vizio di ultrapetizione sul punto della sentenza impugnata come la circostanza che nella specie la società avesse CP_1 agito per il recupero dell'indebito di cui al solo quantum differenziale tra saldo ricalcolato e saldo apparente fosse desumibile anche dal fatto che a seguito della intervenuta estinzione del rapporto in data 22-12-2008 il saldo finale a credito per il correntista sarebbe stato da ritenere corrisposto a favore di quest'ultimo in adempimento dell'obbligo gravante sull'istituto bancario sulla base della disciplina normativa e contrattuale di esso e la cui esecuzione peraltro non era stata oggetto di contestazione alcuna ad opera di parte attrice in prime cure.
A tale ultimo proposito, si doleva in via ulteriore la appellante del fatto che il Pt_1 riconoscimento da parte del giudice di prime sede in favore di controparte dell'intero saldo scaturente dal ricalcolo del rapporto fosse stato basato su una errata valutazione delle emergenze processuali in atti, essendo da considerare dato istruttorio acquisito al giudizio quello del versamento al correntista del saldo finale esposto nelle evidenze formali relative allo svolgimento del rapporto quale conseguenza ordinaria della sua estinzione, oltre che sostanzialmente pacifico in difetto di contestazione di controparte.
Aggiungeva, infine, come la decisione di primo grado fosse da censurare in parte de qua anche per omessa motivazione, non potendo fondarsi in via automatica l'attribuzione al correntista dell'intero saldo derivante al riconteggio del rapporto con essa statuita sul mero richiamo al contenuto della relazione di Ctu depositata in atti, in cui era stato puntualizzato come il riconoscimento dell'integrale saldo ricostruito in favore del correntista sarebbe potuto avvenire sono nell'ipotesi in cui quello bancario non fosse stato prelevato, così da richiedere dunque al giudice di esplicitare le ragioni giustificative della adottata decisione con riguardo alla circostanza del mancato incasso di quest'ultimo ritenuta a fondamento della decisione, quali erano state invece completamente omesse nella gravata pronuncia.
Concludeva, pertanto, chiedendo che Corte volesse accogliere le conclusioni meglio specificate in epigrafe.
Con memoria di risposta depositata in data 12-9-2023, si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, per resistere CP_1 all'avverso gravame di cui contestava la fondatezza nel merito e chiedeva il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione dinanzi al Consigliere istruttore nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ritenuta in esito ad essa la causa matura per la decisione, ne veniva disposto il rinvio ad una successiva udienza istruttoria con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. ai fini della rimessione in decisione, con contestuale concessione alle parti dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Precisate in atti le conclusioni nei termini meglio riportati in epigrafe e depositati all'incarto di causa gli scritti difensivi finali dai procuratori delle parti, in esito a detta ultima udienza, sostituita con il deposito delle note di trattazione scritta come da provvedimento in atti, con ordinanza depositata in data 13-11-2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, il proposto gravame è da ritenersi infondato e, in quanto tale, senz'altro meritevole di essere rigettato.
Di nessun pregio si atteggiano in primo luogo le censure mosse da parte appellante avverso la decisione di primo grado sull'assunto rilievo che la stessa, nel riconoscere in capo alla società appellata, già attrice in prime cure, il diritto di vedersi corrispondere da controparte la complessiva somma di €uro 7.550,51, siccome comprensiva sia del saldo finale formalmente esposto sulla base degli estratti conto relativi al rapporto bancario dedotto in causa alla data della sua chiusura (€uro
5.522,71), sia delle ulteriori somme calcolate in aggiunta a credito del cliente a seguito della espunzione degli accertati addebiti operati illegittimamente a suo carico per interessi ed altre passività non dovute (€uro 2.027,00), avesse integrato la violazione del disposto dettato dall'art. 112 c.p.c. in materia di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, posto che l'oggetto della pretesa nella specie azionata in giudizio, a dire della stessa, si sarebbe in maniera più limitata e corretta dovuto individuare esclusivamente nella ripetizione degli importi indebitamente imputati sulla base di poste illegittime.
Giova a tal proposito in via del tutto preliminare puntualizzare come nella giurisprudenza di legittimità sia stato affermato che il giudice di merito nel compimento della sua attività di interpretazione della domanda non possa ritenersi vincolato dalle espressioni letterali utilizzate dalla parte, ma debba indagare e motivatamente valutare il contenuto sostanziale della domanda (cfr. Cass. Civ. ord.
n. 7322/2019; sent. n. 118/2016), desumendolo dalla situazione dedotta in giudizio, dalle eventuali precisazioni nel corso dello stesso, dal provvedimento in concreto richiesto (cfr. Cass. Civ. sent. n. 16783/2006; sent. n. 9504/2005; sent. n. 1438/1998;
n. 6069/1997), dallo scopo che la parte vuole raggiungere (cfr. Cass. Civ. sent. n.
17760/2006; sent. n. 8128/2004) e dal comportamento processuale della parte (cfr.
Cass. Civ., sent. n. 969/1996). Ciò posto, reputa il Collegio giudicante alla luce dei principi interpretivi testè richiamati che il primo giudice abbia compiuto una interpretazione adeguata e coerente rispetto agli atti di causa e, quindi, senz'altro condivisibile in ordine al contenuto della domanda attrice, nel ritenerne l'intento con essa perseguito volto sostanzialmente all'ottenimento del pagamento della totalità dell'ammontare del saldo finale del rapporto bancario dedotto in causa, per come nella sua interezza ricalcolato in esito alle acquisite risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile.
In tal senso depone il tenore dell'atto di citazione introduttivo del giudizio in cui la società attrice lamenta con riguardo ai contratti collegati di conto corrente e di conto anticipi fatture intrattenuti con l'addebito di valori Parte_1 contabili negativi sulla base della pretesa illegittima applicazione di interessi ultralegali, interessi anatocistici e interessi usurari siccome sfavorevolmente incidente sulla formazione del saldo finale dei rapporti in questione, invocandone la corretta rideterminazione con richiamo sul punto agli esiti delle perizie econometrice di parte allegate, oltre che già poste a fondamento delle istanze formali avanzate in via stragiudiziale all'istituto di credito, in ordine a quanto risultante in esse accertato in ragione di un saldo finale positivo da ricalcolarsi in complessivi €uro 21.873,84, in luogo della minor somma di €uro 5.557,81 invece conteggiata sempre a credito del cliente negli estratti conto della banca, con una prospettata differenza, dunque, di ulteriori €uro 16.316,03 dovuti al medesimo titolo (importo poi ridotto in esito alla Ctu di primo grado in €uro 2.027,00).
Sulla scorta di quanto appena evidenziato, quindi, può affermarsi che anche l'indicazione operata dalla società attrice in citazione del solo ammontare di €uro
16.316,03, quale importo “da recuperare” non giustifichi alcuna valutazione di estraneità al petitum e alla causa petendi dell'azione giudiziale dalla stessa intentata in prime cure dell'altra somma di cui al saldo apparente esposto nei pertinenti estratti conto versati in atti di €uro 5.557,81 (poi ricalcolato dal Ctu di primo grado in €uro
5.522,71), essendo la differenza sopra citata da ritenersi nella fattispecie in ogni caso pretesa a titolo di ulteriore incremento dovuto su di un saldo finale già computato a credito della correntista sulla base dei prospetti contabili della banca e oggetto pertanto di una richiesta di rideterminazione nel suo complesso fondata sul dedotto addebito di poste passive illegittime, per come desumibile altresì dalle rassegnate conclusioni nell'atto suddetto di condanna della banca convenuta a “corrispondere e/o ripetere” quanto sarebbe risultato dovuto in esito alle invocate operazioni di ricalcolo. D'altra parte, la ricorrenza nel caso che qui occupa dell'ipotesi peculiare della esistenza originaria di un saldo finale già calcolato in partenza a credito per il correntista e dedotto come meritevole di incremento ulteriore previa eliminazione dai movimenti dare/avere tra le parti di poste passive applicate in maniera illegittima,
e non di quella diversa di un saldo debitorio composto da somme imputate a partite negative indebitamente calcolate, e, quindi, fondanti in capo al predetto la pretesa ad ottenerne la restituzione dalla banca, non consente di individuare alcuna distinzione di titolo ovvero di oggetto nell'ambito della intentata domanda giudiziale omnicomprensivamente orientata all'ottenimento di quanto dovuto in conseguenza della operata corretta determinazione dell'esatto ammontare spettante con riferimento al complessivo saldo finale a credito in questione.
Del pari infondate, inoltre, sono da reputare le residue doglianze mosse dall'appellante avverso la decisione di primo grado sotto gli ulteriori profili, da un lato, della errata valutazione delle emergenze processuali con precipuo riferimento al dato del prelevamento della somma esposta negli atti contabili della banca quale saldo finale positivo dei rapporti contrattuali dedotti in causa da parte del cliente a seguito della estinzione degli stessi, e, dall'altro, della omessa motivazione delle ragioni giustificative della pronuncia di accoglimento della domanda giudiziale in relazione alla circostanza ritenuta a fondamento di essa del non ancora avvenuto incasso ad opera dell'avente diritto dell'importo a credito sopra richiamato.
Posto, infatti, che la consulenza tecnica contabile espletata in primo grado, nel rispondere al quesito di procedere alla determinazione l'esatto rapporto dare/avere inter partes alla data di chiusura dei rapporti di conto corrente ordinario e di conto anticipi in discussione, ha concluso per una rideterminazione del saldo finale a favore del correntista pari ad €uro 7.550,51, somma composta dal saldo di conto di cui agli estratti contabili della banca maggiorato dell'ulteriore importo spettante al medesimo titolo nei termini in essa accertati, senza contenere per contro alcuna affermazione circa una pretesa effettiva e già avvenuta riscossione ad opera della società correntista dell'originario saldo apparente a seguito della chiusura definitiva dei rapporti, il fatto che parte attrice non abbia nel corso del giudizio contestato tale ultima circostanza non vale a conferirle la valenza di dato probatorio pacificamente acquisito sul punto e, quindi, neppure a fondare il rilievo di erronea valutazione di esso ad opera del giudice.
Ne discende, dunque, che il giudice di prime cure, nel basare nel caso in esame le ragioni della propria decisione con riguardo al disposto riconoscimento in favore della società appellata del suindicato importo totale ricalcolato del saldo finale risultato a credito della suddetta sul recepimento delle risultanze della Ctu espletata in quella sede, può dirsi avere assolto all'obbligo di adeguata motivazione in tema, tenuto conto che nessun prelevamento dell'ammontare del saldo di conto originario esposto negli atti della banca è stato accertato dall'ausiliario del giudice, né ammesso dalla parte, così come neppure emerge dagli atti che la banca appellante abbia mai dato positiva dimostrazione in ordine alla verificazione di detta evenienza.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello in disamina, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, mentre in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore della società appellata delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione ritualmente notificato, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Castrovillari, in composizione monocratica, depositata il 19-4-2023 n. 526, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in complessivi €uro 2.450,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore anticipatario che ne ha fatto richiesta;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)