Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 06/10/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01728/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00734/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 734 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.05.2023, e notificata il 10.05.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 il dott. Andrea Orlandi e rinviato al verbale quanto alla presenza delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, con la sentenza 4 maggio 2023 n. -OMISSIS- pronunciata a decisione del ricorso R.G. n. -OMISSIS-/2022 ivi proposto dalla prof.ssa -OMISSIS- contro il Ministero dell’istruzione e ha così statuito:
“Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita: - condanna il Ministero dell’Istruzione a costituire in favore di parte ricorrente, con le modalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi 2.500,00 euro da spendersi entro il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa; - condanna il Ministero dell’Istruzione alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 600,00 oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione della somma in favore del difensore antistatario.”
2. La predetta sentenza:
-non è stata impugnata;
-è stata notificata in copia informatica munita di asseverazione di conformità ai sensi di legge il 10 maggio 2023 presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero dell’Istruzione (dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, estratto dal “Registro PP.AA.”).
3. Decorso il termine di centoventi giorni considerato dall’art.14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30, con ricorso notificato il 29 aprile 2025 e in pari data depositato la prof.ssa -OMISSIS- ha introdotto il presente giudizio di ottemperanza chiedendo a questo T.A.R. di “ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza n. -OMISSIS- del 2023 del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l’assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale; per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza entro il termine assegnato, si chiede di nominare sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi; con condanna del Ministero dell’istruzione e del Merito al pagamento degli accessori di legge oltre alle spese della presente procedura, da distrarre in favore del difensore della parte ricorrente, che si dichiara antistatario.”
4. Il Ministero dell’istruzione e del merito, pur ritualmente notiziato della pendenza del ricorso, non si è costituito in giudizio.
5. All’esito della camera di consiglio del 2 ottobre 2025 il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
6. Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
-all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio il 27 marzo 2025;
-all’avvenuta notifica al Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza ottemperanda e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996.
7. Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Infatti, quest’ultima azione è prevista proprio “al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato” .
8. Il ricorso è altresì fondato, atteso che l’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato.
Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, e in particolare di procedere all’accredito sul portafoglio “carta docente” della prof.ssa -OMISSIS- della somma di euro 2.500,00# (duemilacinquecento/00) per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015.
L’adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
9. Occorre, inoltre, nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un Commissario ad acta che viene individuato nella persona del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, o direttore generale o dirigente o funzionario dallo stesso delegato: questi dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
10. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore di procedere, entro sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza, all’accredito sul portafoglio “carta docente” della prof.ssa -OMISSIS- della somma di euro 2.500,00# (duemilacinquecento/00) per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015;
- nomina quale Commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, o direttore generale o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, per l’espletamento della funzione di cui in motivazione ove il Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto all’adempimento;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare alla prof.ssa -OMISSIS-, e per essa al procuratore dichiaratosi antistatario Avvocato Nicola Zampieri, la somma di Euro 800,00# (ottocento/00), spese generali nella misura del 15%, e accessori di legge (i.v.a. e c.p.a., se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
Andrea Orlandi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Orlandi | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO